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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/11/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. TO La AL, all'esito dell'udienza del 3 ottobre
2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 324/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Locri Email_1 C.F._1
alla via Cultura n. 5, presso lo studio dell'avv. Daniele COMPERATORE che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.01.2025, ha esposto che, con decreto di omologa Parte_1 emesso da codesto Tribunale, le è stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 12 aprile 2023; che, in data 03.09.2024, lo ha notificato all' unitamente al CP_1 modello AP59; che, nonostante il decorso dei 120 giorni previsti ex lege, non ha ricevuto la liquidazione della prestazione assistenziale;
che ha diritto a vedersi corrisposti i ratei maturati della prestazione previdenziale per come accertata dal CTU, oltre accessori come per legge. Pag. 1 a 3 Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere le provvidenze economiche scaturenti dal decreto di omologa;
2) conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione della CP_1
pensione di inabilità ex art. 1 L. 222/1984 in favore del ricorrente, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. 3) condannare l' al CP_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data
01.03.2025, l' non si è costituito e va pertanto dichiarato contumace. CP_2
Con note di trattazione scritta sostitutive per l'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto che la causa venga decisa con pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto pagamento delle somme corrisposte dall' CP_1
e con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, sulla scorta del principio della “soccombenza virtuale”.
Va pertanto preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere stante la richiesta avanzata della parte da cui evincere l'estinzione della ragion d'essere del processo ed il sopravvenuto difetto di interesse.
Si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice
(cfr., tra le altre, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Quanto alle spese di lite, va premesso che in tale fattispecie deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale.
Ed infatti, l ha riconosciuto quanto richiesto dalla parte solo a seguito CP_2 dell'esercizio dell'azione in sede giurisdizionale.
Pertanto, considerato che il pagamento è avvenuto nel corso del procedimento in essere, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio e il pedissequo decreto di fissazione udienza (prima udienza fissata per il 13.06.2025) sono stati notificati in data 01.03.2025 e la liquidazione della prestazione per cui è causa è avvenuta solo in data 01.04.2025 esse vanno poste a carico dell' , e vengono liquidate, vista la natura della materia trattata nello CP_1
Pag. 2 a 3 scaglione di riferimento secondo i parametri minimi, attese le limitate difese spiegate in contumacia di controparte, in complessivi €750,66 oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. - dichiara la contumacia dell' CP_1
2. - dichiara cessata la materia del contendere;
3. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€750,66 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 2 novembre 2025
Il Giudice
TO La AL
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