Articolo 87 del Codice di giustizia contabile
Articolo 85Articolo 88
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7 ottobre 2016

Art. 87

(Rapporti tra invito a dedurre e citazione)


1. La citazione e' altresi' nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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