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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO MUSSA Presidente
Dott.ssa LL MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2821/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]5
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso (TO), Piazza Carletti n. 1/C presso lo studio dell'Avv. Mauro Bironzo che li rappresenta e difende come da procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1) La casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra rimane nella sua Parte_1
esclusiva disponibilità.
2) I figli minori e engono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 Per_2
previsione della residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, in Chivasso (TO), Via
Momo n.23/5.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desiderano, in accordo con la madre ed in
caso di mancato accordo nei seguenti periodi:
-Il martedì ed il giovedì potrà tenere con sé i figli dall'uscita da scuola di ore 12,50 alle Per_1
ore 21,30 sempre da coordinare in base agli impegni sportivi dei minori;
-Un fine settimana ogni due, dal venerdì ore 12,50 ovvero dall'uscita da scuola di alle Per_1
ore 21,30 della domenica;
- Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore, dal 25 al 30 con
l'altro genitore, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- Ad anni alterni il giorno del compleanno di e Per_1 Per_2
- Durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena il padre sarà a conoscenza del
periodo in cui potrà usufruire delle ferie estive.
4) Il padre si obbliga inoltre a corrispondere la somma mensile di € 500,00 (cinquecento) a titolo
di contributo al mantenimento di e oltre aumenti ISTAT a partire dall'anno Per_1 Per_2
successivo alla pubblicazione della sentenza, nonché a contribuire nella misura del 50% alle spese
straordinarie occorrenti ai figli minori, più specificatamente: - Spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. necessitate e successivamente
documentate,
- Spese scolastiche comprensive di tasse, materiale didattico, costi di trasporto, gite scolastiche,
previo accordo se comprensive di più giorni consecutivi, spese tutte documentate dal genitore
collocatario,
- Spese ludico – sportive, previamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate
dal genitore collocatario, salvo attività sportiva necessitata e motivata da ragioni medico-
sanitarie.
Il tutto meglio specificato nel Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Ivrea.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla reciprocamente
a pretendere a titolo di contributo al mantenimento e/o alimentare.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto
24/01/2025”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 16.12.2024,
e , premettevano che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Verolengo (TO) in data 20.06.2009
trascritto il 22.06.2009 nei registri dello stesso Comune n. 4, parte II, Serie A;
- dalla loro unione nascevano i figli a Chivasso il 20.10.2010 e a Per_1 Per_2
Chivasso il 27.10.2015;
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 6.12.2022, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto n. 5075/2022 del
10.12.2022;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio. All'udienza del giorno 16 ottobre 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 24/01/2025 il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 6.12.2022, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto n.
5075/2022 del 10.12.2022; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento delle figlie ancora minorenni, e dando atto di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e celebrato in Verolengo (TO) in data 20.06.2009 Parte_1 Parte_2
trascritto il 22.06.2009 nei registri dello stesso Comune n. 4, parte II, Serie A;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la casa coniugale di proprietà
esclusiva della Sig.ra rimane nella sua esclusiva disponibilità. Parte_1
3) Dispone che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i coniugi con previsione della residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, in Chivasso (TO), Via Momo n.23/5.
4) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desiderano, in accordo con la madre ed in caso di mancato accordo nei seguenti periodi: -Il martedì ed il giovedì potrà tenere con sé i figli dall'uscita da scuola di ore Per_1
12,50 alle ore 21,30 sempre da coordinare in base agli impegni sportivi dei minori;
-Un fine settimana ogni due, dal venerdì ore 12,50 ovvero dall'uscita da scuola di alle ore 21,30 della domenica;
Per_1
- Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore, dal 25 al
30 con l'altro genitore, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì
dell'Angelo;
- Ad anni alterni il giorno del compleanno di e Per_1 Per_2
- Durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena il padre sarà a conoscenza del periodo in cui potrà usufruire delle ferie estive.
5) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 500,00
(cinquecento) a titolo di contributo al mantenimento di e oltre Per_1 Per_2
aumenti ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, nonché
contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti ai figli minori, più
specificatamente:
- Spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. necessitate e successivamente documentate,
- Spese scolastiche comprensive di tasse, materiale didattico, costi di trasporto, gite scolastiche, previo accordo se comprensive di più giorni consecutivi, spese tutte documentate dal genitore collocatario,
- Spese ludico – sportive, previamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate dal genitore collocatario, salvo attività sportiva necessitata e motivata da ragioni medico-sanitarie.
Il tutto meglio specificato nel Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Ivrea. 6) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere a titolo di contributo al mantenimento e/o alimentare
7) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
LL AS TO SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori
(art. 52 codice privacy)