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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/11/2024, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena Parte_1 C.F._1
Pilone presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via De Gasperi, 25, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Michela Papa e dall'avv. CP_1 C.F._2
Giovanni Garippa ed elettivamente domiciliato in Arona, via Roma, 32, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente e resistente:
“Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
pagina 1 di 3 - disporre l'affidamento della minore nata a Verbania il [...], in [...] condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
- disporre che il padre possa incontrare liberamente e tenere con sé compatibilmente con gli Per_1 impegni e la volontà di quest'ultima e, in ogni caso, come sinora è avvenuto, alternativamente il sabato
o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.30; alternativamente il giorno di Natale o di Santo Stefano, il
31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e per ogni ulteriore ricorrenza, nonché per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
- porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, ed a decorrere dalla data della domanda, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di €
400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania;
- disporre che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre.
Spese di procedura integralmente compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di avere avuto una relazione affettiva con dal 2006 al Parte_1 CP_1
2014, durante la quale era nata la figlia il 29.6.2010, ha chiesto di regolamentare il relativo Per_1
affidamento, di disciplinare l'esercizio del diritto di visita del padre e di porre a carico di quest'ultimo il contributo al relativo mantenimento.
Costituitosi il resistente, ha concluso in senso conforme alla ricorrente.
Le conclusioni congiunte delle parti meritano di essere recepite, essendo rispettose, nel superiore interesse della figlia, della previsione di cui all'art. 337 ter c.p.c..
Le parti hanno, infatti, concluso per l'affido condiviso della figlia, disciplinato il diritto di visita e quantificato il contributo al relativo mantenimento in € 400,00, somma congrua tenuto conto della situazione economico-patrimoniale dei genitori, dell'età della minore (anni 14), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre).
Spese di lite compensate (come da accordo tra le parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
pagina 2 di 3 - dispone che il padre possa incontrare liberamente e tenere con sé compatibilmente con gli Per_1 impegni e la volontà di quest'ultima e, in ogni caso, come sinora è avvenuto, alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.30; alternativamente il giorno di Natale o di Santo Stefano, il
31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e per ogni ulteriore ricorrenza, nonché per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, ed a decorrere dalla data della domanda, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di €
400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania;
- dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Verbania il 25.11.2024
Il Giudice Relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena Parte_1 C.F._1
Pilone presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via De Gasperi, 25, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Michela Papa e dall'avv. CP_1 C.F._2
Giovanni Garippa ed elettivamente domiciliato in Arona, via Roma, 32, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente e resistente:
“Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
pagina 1 di 3 - disporre l'affidamento della minore nata a Verbania il [...], in [...] condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
- disporre che il padre possa incontrare liberamente e tenere con sé compatibilmente con gli Per_1 impegni e la volontà di quest'ultima e, in ogni caso, come sinora è avvenuto, alternativamente il sabato
o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.30; alternativamente il giorno di Natale o di Santo Stefano, il
31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e per ogni ulteriore ricorrenza, nonché per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
- porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, ed a decorrere dalla data della domanda, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di €
400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania;
- disporre che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre.
Spese di procedura integralmente compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di avere avuto una relazione affettiva con dal 2006 al Parte_1 CP_1
2014, durante la quale era nata la figlia il 29.6.2010, ha chiesto di regolamentare il relativo Per_1
affidamento, di disciplinare l'esercizio del diritto di visita del padre e di porre a carico di quest'ultimo il contributo al relativo mantenimento.
Costituitosi il resistente, ha concluso in senso conforme alla ricorrente.
Le conclusioni congiunte delle parti meritano di essere recepite, essendo rispettose, nel superiore interesse della figlia, della previsione di cui all'art. 337 ter c.p.c..
Le parti hanno, infatti, concluso per l'affido condiviso della figlia, disciplinato il diritto di visita e quantificato il contributo al relativo mantenimento in € 400,00, somma congrua tenuto conto della situazione economico-patrimoniale dei genitori, dell'età della minore (anni 14), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre).
Spese di lite compensate (come da accordo tra le parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
pagina 2 di 3 - dispone che il padre possa incontrare liberamente e tenere con sé compatibilmente con gli Per_1 impegni e la volontà di quest'ultima e, in ogni caso, come sinora è avvenuto, alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.30; alternativamente il giorno di Natale o di Santo Stefano, il
31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e per ogni ulteriore ricorrenza, nonché per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, ed a decorrere dalla data della domanda, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di €
400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania;
- dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Verbania il 25.11.2024
Il Giudice Relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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