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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 8717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8717 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25181/2022 (riunito a RG 14092/2021)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. CO RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 25181/2022 (riunito a RG 14092/2021, poi estinto) avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERACCI Parte_3 C.F._3
PAOLO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Controparte_1 P.IVA_1
ADRIANA, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i
C.F. ), , contumaci CP_2 C.F._4 CP_3 parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da comparsa di riassunzione del 22.06.2022 e richiamata all'udienza dell'8 luglio 2025.
Parte convenuta Controparte_4
Come da foglio di p.c. depositato il 04.07.2025 e richiamato all'udienza del 08.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
(nonno materno), (nonna materna) e (zio ex Parte_1 Parte_2 Parte_3 matre) esponevano che, a seguito di un sinistro stradale occorso il 06.07.2016 in Pontedera, decedeva pressoché immediatamente il loro congiunto (classe 1998). Egli, alla guida di un Persona_1 motociclo, veniva infatti urtato dall'autovettura tg. BM138ZY condotta da , di proprietà CP_3 di e assicurata con che invadeva l'opposta corsia di marcia, ove CP_2 Controparte_5 procedeva il Per_1
Gli attori, pertanto, convenivano in giudizio, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., avanti al Tribunale di Pisa, la conducente e chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei CP_3 Controparte_4 danni non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso del congiunto.
Esteso il contraddittorio alla proprietaria e convertito il rito da sommario a ordinario, il CP_2
Tribunale di Pisa dichiarava poi la propria incompetenza per connessione della causa con altra causa previamente instaurata avanti a questo Tribunale e fissava termine per la riassunzione davanti a questo Tribunale.
Con comparsa di riassunzione datata 22.06.2022 gli attori riassumevano quindi la causa avanti a questo Tribunale, chiedendo la condanna delle tre parti convenute al risarcimento del danno, quantificato complessivamente in circa 700.000 euro.
Con ordinanza del 29.09.2023, la causa veniva riunita al fascicolo RG 14092/2021, concernente l'azione risarcitoria, promossa per il medesimo fatto, dai genitori e da altri congiunti del de cuius.
Quest'ultimo procedimento veniva poi dichiarato estinto all'udienza dell'8 luglio 2025 per reciproche rinunce agli atti in forza di sopravvenuta conciliazione.
Restava dunque pendente il solo fascicolo RG 25181/2022 concernente la sola azione risarcitoria dei predetti attori e OR rinunziava agli Parte_1 Parte_2 Parte_3 atti in relazione alla domanda di rivalsa promossa contro le convenute e CP_6 CP_2
La causa superstite veniva, pertanto, trattenuta a decisione all'udienza dell'8 luglio 2025 sulle conclusioni dianzi richiamate, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. “vecchio rito”.
La causa è dunque matura per la decisione, non essendovi peraltro nelle conclusioni precisate dalle parti alcuna istanza istruttoria (eccezion fatta per la richiesta di CTU medico legale), e le domande degli attori sono fondate nei limiti di cui appresso.
Occorre premettere che le due cause, pur riunite, conservano la loro autonoma individualità sicché i documenti depositati dalle parti nella causa RG 14092/2021, soprattutto prima del provvedimento di riunione del 29.09.2023, non possono costituire prove documentali utilizzabili nel presente procedimento RG 25181/2022. Per tale motivo la lettera tardivamente prodotta dagli attori con la pagina 2 di 10 conclusionale e che era stata prodotta sub doc. 23 dagli attori del procedimento RG 14092/2021 con l'atto di citazione, è inammissibile e inutilizzabile in questo procedimento.
Tale principio deve ritenersi, nondimeno, mitigato per le prove orali formatesi nel contraddittorio tra tutte le parti dopo la riunione (cfr. Cass. 19373/2017).
Ciò premesso, la responsabilità esclusiva della conducente non è stata contestata da e CP_3 CP_4 risulta altresì dimostrata dalla relazione dei Carabinieri in atti, da cui emerge che costei, in stato di ebbrezza (1,4 g/l), ha perso il controllo del proprio autoveicolo e ha invaso la corsia opposta, travolgendo il motociclo condotto dal de cuius (cfr. doc. 3 e 4 ). CP_4
Ella, pertanto, in solido con la proprietaria la compagnia assicurativa ai sensi degli articoli CP_2
2054 c.c. e 144 cod. ass., deve essere condannata al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza del decesso del congiunto.
1. Quantificazione dei danni risarcibili
Gli attori domandano il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, anche sub specie di danno biologico per lesione permanente dell'integrità psichica derivante dal trauma luttuoso.
A riguardo, il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, ad esempio nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, tuttavia, non trova applicazione la summenzionata presunzione, trattandosi di danno patito da nonni e zio.
La sussistenza di una sofferenza morale risarcibile in capo agli attori, nondimeno, può ritenersi dimostrata sia perché non è contestato da il legame affettivo tra nonni/zii e il nipote sia perché CP_4 il fatto stesso della perdita di un nipote 18enne, il fatto che essi vivessero vicini al nipote e le relazioni medico-legali e psicologiche di parte (anche della compagnia assicurativa, doc. 6-8 ), seppur CP_4
pagina 3 di 10 valevoli come mere allegazioni difensive, costituiscono elementi sufficienti per ritenere dimostrato che gli attori hanno patito una sofferenza morale derivante dal decesso improvviso del giovane nipote.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle AB a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, AB che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali AB, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria (parametro A), all'età della vittima secondaria (parametro B), all'eventuale convivenza con il de cuius (parametro C), alla sopravvivenza di altri congiunti (parametro D) ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (parametro E).
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in 391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in 169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle AB (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione. pagina 4 di 10 Applicando i principi sin qui espressi e le AB 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dagli attori per la perdita del nipote può essere quantificato come segue. Per_1
Per il parametro A (età della vittima, 18 anni) devono riconoscersi 20 punti.
Per il parametro B (età del danneggiato) devono riconoscersi 8 punti ai nonni e 16 punti allo zio.
Nessun punto può essere riconosciuto per il parametro C (convivenza). Gli attori hanno prodotto certificato di residenza (doc. 1) da cui emerge una residenza anagrafica del de cuius con lo zio e la madre ma tale risultanza anagrafica (con valore di presunzione, cfr., ex multis, Cass. 23521/2019) risale al 2007 (il decesso è del 2016), è stata documentalmente confutata dal doc. 14 CP_4
(certificato storico di residenza da cui emerge che il de cuius ha vissuto a NS con i genitori quantomeno dal 2007 al decesso) ed è in ogni caso stata superata dalle concordi prove testimoniali assunte (nei procedimenti riuniti), le quali hanno confermato che ha sempre vissuto con i Per_1 genitori a NS (e, dunque, non con lo zio a Crespina).
Per il parametro D, il Tribunale osserva quanto segue.
Nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno deve essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari stretti (ascendenti, discendenti, fratelli, coniuge) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento il nucleo del danneggiato, che non sempre coincide con quello del de cuius, di talché la sofferenza dell'attore danneggiato non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali egli non ha più alcun legame particolarmente rilevante (ad es. il coniuge del de cuius per i genitori del defunto o, viceversa, i genitori del de cuius che fanno parte del nucleo stretto del de cuius ma non hanno un legame particolare con il coniuge vedovo).
È consapevole questo Giudice che le AB milanesi, nel descrivere il parametro D, si riferiscano espressamente al “nucleo familiare primario del de cuius”, quantomeno con riferimento alla Tabella relativa alla perdita di genitori, figli e coniuge (pag. 72-73 AB) (cfr. anche Corte App. Milano sent. 2974/2025, par. 2, che richiama le previsioni testuali della Tabella sul punto).
Nondimeno, osserva questo Giudice che:
i) come anche recentemente sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. 29054/2025, pur in relazione ad altra Tabella), le AB a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, alla stregua delle AB in uso presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, devono essere opportunamente utilizzate come linee guida e come parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, senza tuttavia che ad esse possa attribuirsi una efficacia normativa vincolante, financo dal punto di vista letterale;
ii) la considerazione rigida ed esclusiva del nucleo familiare del de cuius porterebbe a risultati incongrui e contrari ad equità:
pagina 5 di 10 Per_ ad esempio, se perde il proprio figlio , coniugato con è indubbio che CP_7 CP_8 Per_ facesse parte del nucleo primario del de cuius ma la presenza di non CP_8 CP_8
è di presumibile particolare conforto al suocero . invece deve presumersi CP_7 CP_7 certamente maggiormente confortato dalla presenza di sua moglie, che peraltro potrebbe Per_ anche non essere la madre del de cuius , e che sicuramente lo supporterebbe nell'affrontare il grave lutto;
iii) del resto, anche le AB, pur facendo riferimento al “nucleo familiare primario del de cuius”, poi negli esempi indicati (pag. 73 AB milanesi) includono un caso in cui non si fa necessariamente riferimento a tale nucleo. Tra gli esempi, infatti, si osserva che “se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato”; il focus allora si sposta, anche secondo le AB, sul nucleo del danneggiato perché l'altro genitore del danneggiato non è detto che faccia ancora parte del nucleo del de cuius (in seguito ad es. a divorzio) ma sicuramente farà sempre parte del nucleo del figlio danneggiato;
iv) nella tabella relativa al danno da perdita di fratelli e nipoti, del resto, le stesse AB fanno riferimento alla “sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato” (pag. 76), mostrando così di focalizzarsi sulla presenza di congiunti del superstite, che possano quindi confortare il danneggiato e attutirne la sofferenza.
Queste considerazioni sono necessarie per sottolineare che le AB, strumento utile e fondamentale nell'individuazione dei parametri cui ancorare la liquidazione equitativa, possono e devono essere utilizzate e applicate con attività di attento adeguamento al caso concreto, con l'obiettivo di perseguimento della massima equità, senza che ci si possa limitare ad una applicazione letterale delle stesse.
Pertanto, non sempre la liquidazione in via equitativa consente di far riferimento esclusivamente al nucleo familiare del de cuius dovendosi talvolta far riferimento anche o financo esclusivamente al nucleo familiare del soggetto danneggiato superstite, in quanto è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
È poi onere di parte attrice dimostrare il numero di parenti superstiti inferiore a 4 o l'assenza tout court di parenti superstiti;
poiché, infatti, l'onere di provare sussistenza e quantum dei danni-conseguenza ricade in capo all'attore danneggiato, l'assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti) è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev'essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova.
Nel caso di specie, viene in rilievo il danno per perdita del nipote sicché, anche in base alla piana applicazione delle AB, deve considerarsi la presenza di congiunti dei danneggiati.
Ed allora emerge, in modo evidente, la presenza di tre parenti stretti superstiti per ciascuno degli attori: i nonni conservano il rapporto reciproco e poi hanno due figli ( e attrice nell'altra Pt_3 Parte_4 causa riunita) mentre conserva il rapporto con la sorella e con i genitori. Pt_3
pagina 6 di 10 Sebbene non sia stato documentato in modo adamantino l'assenza di ulteriori superstiti, dal fatto che la stessa compagnia assicurativa si riferisca espressamente a soli tre parenti superstiti (pag. 11 conclusionale) e dal fatto che il nucleo familiare risulta ampiamente descritto nei due procedimenti riuniti senza che emergano segni della presenza di altri parenti stretti, ritiene il Tribunale di poter riconoscere 9 punti a ciascuno degli attori (per la presenza, dunque, di 3 parenti superstiti).
Quanto al parametro E, gli attori diffusamente descrivono un rapporto intensissimo con il nipote;
lo zio, in particolare, descrive il rapporto con il nipote quasi alla stregua di quello con un figlio.
Di tali ampie allegazioni, tuttavia, gli attori non forniscono alcuna prova concreta fattuale.
Nessuna istanza istruttoria testimoniale è stata dedotta nel ricorso o nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate avanti al Tribunale di Pisa – a differenza di quanto fatto dagli attori del procedimento RG 14092/2021, dove infatti sono stati escussi testimoni sui rapporti con il de cuius – e le fotografie prodotte in data 11.02.2024 sono state prodotte tardivamente;
esse, infatti, sono state dichiarate inammissibili con ordinanza del 26.02.2024.
Manca, dunque, la prova di qualunque fatto storico da cui poter desumere una particolare intensità del rapporto affettivo ai fini del riconoscimento di punti aggiuntivi ex parametro E, posto che la prova della sussistenza del rapporto affettivo comporta il riconoscimento del danno risarcibile ma non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di ulteriori punti per la particolare intensità del rapporto.
L'attribuzione di ulteriori punti ai sensi del parametro E presuppone una prova aggiuntiva, che deve essere fornita dall'attore danneggiato, di circostanze straordinarie e particolari idonee a dimostrare una sofferenza morale particolarmente grave o uno stravolgimento della vita quotidiana.
Nel caso di specie, questo Tribunale non intende negare che tale stravolgimento possa esservi stato ma ne è mancata totalmente la prova processuale. È mancata, infatti, totalmente la prova dell'intensità del rapporto, della frequenza dei contatti o delle conversazioni, della condivisione di momenti speciali di vacanza o festività, della condivisione di sport o hobbies, etc.
Insufficienti sono all'uopo le relazioni medico legali prodotte con il ricorso introduttivo, idonee, come si è visto, a dimostrare, unitamente ad altri elementi, la sussistenza del rapporto affettivo, ma non a dimostrarne la particolare intensità.
I fatti narrati dagli attori nei colloqui con i consulenti di parte (ad es. l'abitudine dello zio di andare al cinema col nipote o di ascoltare la musica insieme a lui), infatti, in primo luogo non sono nemmeno qualificabili come allegazioni processuali in quanto i fatti costitutivi di un diritto fatto valere devono essere dedotti negli atti processuali e non nei documenti, che hanno la sola funzione di dimostrare fatti allegati negli atti;
in secondo luogo, non hanno trovato alcuna conferma in via istruttoria, non essendo stati documentati e non avendo formato oggetto di richiesta di prova testimoniale a riguardo.
Né può ritenersi dimostrato che l'allegata cessazione di un'attività commerciale (doc. 8 e 9 att.) derivi dallo sconvolgimento di vita conseguente al decesso del nipote.
Alla luce di tale deficit probatorio, deve confermarsi il rigetto dell'istanza di CTU medico legale e psichiatrica sugli attori, in quanto di carattere esplorativo.
pagina 7 di 10 In conclusione, pertanto, non può riconoscersi alcun punto ai sensi del parametro E.
In conclusione, i punti e i danni risarcibili ammontano, per ciascun danneggiato, come segue:
(nonno): 37 punti (20 + 8 + 0 + 9 + 0), pari a 62.826 euro (37 * 1.698); Parte_1
(nonna): 37 punti (20 + 8 + 0 + 9 + 0), pari a 62.826 euro (37 * 1.698); Parte_2
(zio): 45 punti (20 + 16 + 0 + 9 + 0), pari a 76.410 euro (45 * 1.698). Parte_3
Deve escludersi, infine, la risarcibilità di ulteriori danni a titolo di danno biologico per lesione permanente dell'integrità psichica, oltre a quelli già risarciti da per i due nonni. CP_4
A sostegno di tale lesione permanente della salute psichica, infatti, gli attori producono unicamente delle relazioni medico legali di parte del 2019 e del 2021 (doc. 2 e 6) e talune prescrizioni farmacologiche del 2020.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che tali documenti, peraltro risalenti a epoca più vicina al decesso del nipote e non corroborati da documentazione più recente, non siano sufficienti a dimostrare la sussistenza di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica e a dare ingresso ad una CTU psichiatrica sugli attori.
La prova di un danno biologico permanente derivante dalla perdita del rapporto parentale, in termini di menomazione dell'integrità psichica, deve essere alquanto rigorosa, onde evitare sovrapposizioni con il danno morale derivante dal lutto e la duplicazione di voci risarcitorie.
La presenza di disturbi post-traumatici di carattere ansioso, infatti, è essenzialmente connaturata alla gravissima ed estrema sofferenza morale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto, in particolar modo di un giovane ragazzo di 18 anni, senza però che tali disturbi, genericamente afferenti all'area dei disturbi ansioso-depressivi o dei disturbi post-traumatici da stress (come dedotto dagli attori nelle relazioni di parte, cfr. pag. 10, 26, 47 doc. 2 att.), debbano necessariamente tradursi in lesione permanente dell'integrità psico-fisica, considerato che trattasi spesso di fisiologica risposta al lutto, destinata altresì alla mitigazione con il passare del tempo. Ciò soprattutto allorquando i danneggiati siano soggetti estranei al nucleo familiare stretto del de cuius e non conviventi, come gli odierni attori.
Nel caso di specie, infatti, considerato che gli attori sono nonni e zio non conviventi del de cuius e che, al di là delle risalenti relazioni di parte – confutate da analoghe relazioni di parte di (doc. 6-8) – CP_4 non vi sono ulteriori elementi documentali da cui poter desumere una effettiva permanenza e stabilizzazione dei postumi lamentati, ritiene il Tribunale che non possa riconoscersi alcun danno biologico di carattere permanente agli attori e, in ogni caso, alcun danno superiore a quello già risarcito (per i nonni) da . CP_4
Può essere parzialmente riconosciuta, come voce di danno emergente, la spesa per le relazioni medico- legali e psicologiche di parte in quanto, pur non essendo stato riconosciuto un danno biologico, erano necessarie per lumeggiare la sussistenza della sofferenza e del rapporto affettivo con il de cuius. Il danno deve, nondimeno, essere congruamente ed equitativamente rideterminato in 3.000 euro, pari a 1.000 euro per ciascun attore, all'attualità e già comprensivo di rivalutazione e interessi in via equitativa. pagina 8 di 10 È documentato che ha già pagato nel giugno 2020, a titolo di danno morale per perdita del CP_4 nipote, a la somma di 20.000 euro (al netto della somma liquidata per danno Parte_1 biologico), a la somma di 20.000 euro (al netto della somma liquidata per danno Parte_2 biologico) e a la somma di 25.000 euro (doc. 4 ricorso introduttivo). Parte_3
Tali somme devono dunque essere decurtate da quanto in questa sede liquidato a favore degli attori per il medesimo titolo.
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 per rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro 62.826 per i nonni ed in euro 76.410 per lo zio, dovrà essere dedotta una somma pari all'importo dell'acconto rivalutato secondo indice Istat FOI dalla data del pagamento all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta d'ufficio, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio – previamente devalutato alla data del decesso (06.07.2016) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del decesso alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo ottenuto con il metodo dianzi descritto – previamente devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno – dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza.
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno, ipso iure, interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.) dalla sentenza al saldo.
2. Spese di lite
L'accoglimento della domanda in misura estremamente inferiore al petitum costituisce grave ed eccezionale ragione (cfr. Cass. 21080/2024) per compensare le spese di lite tra le parti per due terzi.
Il residuo terzo è posto a carico delle parti convenute, parzialmente soccombenti, ed è liquidato, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (considerato il decisum), nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nel procedimento avente RG 25181/2022, riunito al proc. RG 14092/2021, poi dichiarato estinto,
DICHIARA che il sinistro di cui è causa, occorso in Pontedera il 06.07.2016, cui è seguito il decesso di
è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di e per l'effetto, Persona_1 CP_3 visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass., tenuto conto di quanto già corrisposto da , Controparte_1
pagina 9 di 10 ND , e , in solido CP_3 CP_2 Controparte_1 tra loro, a pagare,
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale:
- a e ciascuno, la differenza tra la somma di 62.826 euro e Parte_1 Parte_2
l'acconto di 20.000 euro rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
- a la differenza tra la somma di 76.410 euro e l'acconto di 25.000 euro Parte_3 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale:
- a ciascun attore, la somma di 1.000 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
COMPENSA le spese di lite tra gli attori e i convenuti per due terzi;
ND , e , in solido CP_3 CP_2 Controparte_1 tra loro, a rimborsare a e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, il residuo terzo, che si liquida in euro 4.500 per compensi (euro 900 per fase di studio;
euro 600 per fase introduttiva;
euro 1.500 per fase istruttoria ed euro 1.500 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed oltre 1/3 di C.U. e marca (sia del procedimento avanti al Trib. Pisa che del presente procedimento riassunto).
Così deciso in Milano, il 14 novembre 2025
Il Giudice
CO RO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. CO RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 25181/2022 (riunito a RG 14092/2021, poi estinto) avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERACCI Parte_3 C.F._3
PAOLO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Controparte_1 P.IVA_1
ADRIANA, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i
C.F. ), , contumaci CP_2 C.F._4 CP_3 parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da comparsa di riassunzione del 22.06.2022 e richiamata all'udienza dell'8 luglio 2025.
Parte convenuta Controparte_4
Come da foglio di p.c. depositato il 04.07.2025 e richiamato all'udienza del 08.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
(nonno materno), (nonna materna) e (zio ex Parte_1 Parte_2 Parte_3 matre) esponevano che, a seguito di un sinistro stradale occorso il 06.07.2016 in Pontedera, decedeva pressoché immediatamente il loro congiunto (classe 1998). Egli, alla guida di un Persona_1 motociclo, veniva infatti urtato dall'autovettura tg. BM138ZY condotta da , di proprietà CP_3 di e assicurata con che invadeva l'opposta corsia di marcia, ove CP_2 Controparte_5 procedeva il Per_1
Gli attori, pertanto, convenivano in giudizio, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., avanti al Tribunale di Pisa, la conducente e chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei CP_3 Controparte_4 danni non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso del congiunto.
Esteso il contraddittorio alla proprietaria e convertito il rito da sommario a ordinario, il CP_2
Tribunale di Pisa dichiarava poi la propria incompetenza per connessione della causa con altra causa previamente instaurata avanti a questo Tribunale e fissava termine per la riassunzione davanti a questo Tribunale.
Con comparsa di riassunzione datata 22.06.2022 gli attori riassumevano quindi la causa avanti a questo Tribunale, chiedendo la condanna delle tre parti convenute al risarcimento del danno, quantificato complessivamente in circa 700.000 euro.
Con ordinanza del 29.09.2023, la causa veniva riunita al fascicolo RG 14092/2021, concernente l'azione risarcitoria, promossa per il medesimo fatto, dai genitori e da altri congiunti del de cuius.
Quest'ultimo procedimento veniva poi dichiarato estinto all'udienza dell'8 luglio 2025 per reciproche rinunce agli atti in forza di sopravvenuta conciliazione.
Restava dunque pendente il solo fascicolo RG 25181/2022 concernente la sola azione risarcitoria dei predetti attori e OR rinunziava agli Parte_1 Parte_2 Parte_3 atti in relazione alla domanda di rivalsa promossa contro le convenute e CP_6 CP_2
La causa superstite veniva, pertanto, trattenuta a decisione all'udienza dell'8 luglio 2025 sulle conclusioni dianzi richiamate, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. “vecchio rito”.
La causa è dunque matura per la decisione, non essendovi peraltro nelle conclusioni precisate dalle parti alcuna istanza istruttoria (eccezion fatta per la richiesta di CTU medico legale), e le domande degli attori sono fondate nei limiti di cui appresso.
Occorre premettere che le due cause, pur riunite, conservano la loro autonoma individualità sicché i documenti depositati dalle parti nella causa RG 14092/2021, soprattutto prima del provvedimento di riunione del 29.09.2023, non possono costituire prove documentali utilizzabili nel presente procedimento RG 25181/2022. Per tale motivo la lettera tardivamente prodotta dagli attori con la pagina 2 di 10 conclusionale e che era stata prodotta sub doc. 23 dagli attori del procedimento RG 14092/2021 con l'atto di citazione, è inammissibile e inutilizzabile in questo procedimento.
Tale principio deve ritenersi, nondimeno, mitigato per le prove orali formatesi nel contraddittorio tra tutte le parti dopo la riunione (cfr. Cass. 19373/2017).
Ciò premesso, la responsabilità esclusiva della conducente non è stata contestata da e CP_3 CP_4 risulta altresì dimostrata dalla relazione dei Carabinieri in atti, da cui emerge che costei, in stato di ebbrezza (1,4 g/l), ha perso il controllo del proprio autoveicolo e ha invaso la corsia opposta, travolgendo il motociclo condotto dal de cuius (cfr. doc. 3 e 4 ). CP_4
Ella, pertanto, in solido con la proprietaria la compagnia assicurativa ai sensi degli articoli CP_2
2054 c.c. e 144 cod. ass., deve essere condannata al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza del decesso del congiunto.
1. Quantificazione dei danni risarcibili
Gli attori domandano il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, anche sub specie di danno biologico per lesione permanente dell'integrità psichica derivante dal trauma luttuoso.
A riguardo, il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, ad esempio nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, tuttavia, non trova applicazione la summenzionata presunzione, trattandosi di danno patito da nonni e zio.
La sussistenza di una sofferenza morale risarcibile in capo agli attori, nondimeno, può ritenersi dimostrata sia perché non è contestato da il legame affettivo tra nonni/zii e il nipote sia perché CP_4 il fatto stesso della perdita di un nipote 18enne, il fatto che essi vivessero vicini al nipote e le relazioni medico-legali e psicologiche di parte (anche della compagnia assicurativa, doc. 6-8 ), seppur CP_4
pagina 3 di 10 valevoli come mere allegazioni difensive, costituiscono elementi sufficienti per ritenere dimostrato che gli attori hanno patito una sofferenza morale derivante dal decesso improvviso del giovane nipote.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle AB a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, AB che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali AB, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria (parametro A), all'età della vittima secondaria (parametro B), all'eventuale convivenza con il de cuius (parametro C), alla sopravvivenza di altri congiunti (parametro D) ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (parametro E).
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in 391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in 169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle AB (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione. pagina 4 di 10 Applicando i principi sin qui espressi e le AB 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dagli attori per la perdita del nipote può essere quantificato come segue. Per_1
Per il parametro A (età della vittima, 18 anni) devono riconoscersi 20 punti.
Per il parametro B (età del danneggiato) devono riconoscersi 8 punti ai nonni e 16 punti allo zio.
Nessun punto può essere riconosciuto per il parametro C (convivenza). Gli attori hanno prodotto certificato di residenza (doc. 1) da cui emerge una residenza anagrafica del de cuius con lo zio e la madre ma tale risultanza anagrafica (con valore di presunzione, cfr., ex multis, Cass. 23521/2019) risale al 2007 (il decesso è del 2016), è stata documentalmente confutata dal doc. 14 CP_4
(certificato storico di residenza da cui emerge che il de cuius ha vissuto a NS con i genitori quantomeno dal 2007 al decesso) ed è in ogni caso stata superata dalle concordi prove testimoniali assunte (nei procedimenti riuniti), le quali hanno confermato che ha sempre vissuto con i Per_1 genitori a NS (e, dunque, non con lo zio a Crespina).
Per il parametro D, il Tribunale osserva quanto segue.
Nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno deve essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari stretti (ascendenti, discendenti, fratelli, coniuge) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento il nucleo del danneggiato, che non sempre coincide con quello del de cuius, di talché la sofferenza dell'attore danneggiato non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali egli non ha più alcun legame particolarmente rilevante (ad es. il coniuge del de cuius per i genitori del defunto o, viceversa, i genitori del de cuius che fanno parte del nucleo stretto del de cuius ma non hanno un legame particolare con il coniuge vedovo).
È consapevole questo Giudice che le AB milanesi, nel descrivere il parametro D, si riferiscano espressamente al “nucleo familiare primario del de cuius”, quantomeno con riferimento alla Tabella relativa alla perdita di genitori, figli e coniuge (pag. 72-73 AB) (cfr. anche Corte App. Milano sent. 2974/2025, par. 2, che richiama le previsioni testuali della Tabella sul punto).
Nondimeno, osserva questo Giudice che:
i) come anche recentemente sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. 29054/2025, pur in relazione ad altra Tabella), le AB a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, alla stregua delle AB in uso presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, devono essere opportunamente utilizzate come linee guida e come parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, senza tuttavia che ad esse possa attribuirsi una efficacia normativa vincolante, financo dal punto di vista letterale;
ii) la considerazione rigida ed esclusiva del nucleo familiare del de cuius porterebbe a risultati incongrui e contrari ad equità:
pagina 5 di 10 Per_ ad esempio, se perde il proprio figlio , coniugato con è indubbio che CP_7 CP_8 Per_ facesse parte del nucleo primario del de cuius ma la presenza di non CP_8 CP_8
è di presumibile particolare conforto al suocero . invece deve presumersi CP_7 CP_7 certamente maggiormente confortato dalla presenza di sua moglie, che peraltro potrebbe Per_ anche non essere la madre del de cuius , e che sicuramente lo supporterebbe nell'affrontare il grave lutto;
iii) del resto, anche le AB, pur facendo riferimento al “nucleo familiare primario del de cuius”, poi negli esempi indicati (pag. 73 AB milanesi) includono un caso in cui non si fa necessariamente riferimento a tale nucleo. Tra gli esempi, infatti, si osserva che “se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato”; il focus allora si sposta, anche secondo le AB, sul nucleo del danneggiato perché l'altro genitore del danneggiato non è detto che faccia ancora parte del nucleo del de cuius (in seguito ad es. a divorzio) ma sicuramente farà sempre parte del nucleo del figlio danneggiato;
iv) nella tabella relativa al danno da perdita di fratelli e nipoti, del resto, le stesse AB fanno riferimento alla “sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato” (pag. 76), mostrando così di focalizzarsi sulla presenza di congiunti del superstite, che possano quindi confortare il danneggiato e attutirne la sofferenza.
Queste considerazioni sono necessarie per sottolineare che le AB, strumento utile e fondamentale nell'individuazione dei parametri cui ancorare la liquidazione equitativa, possono e devono essere utilizzate e applicate con attività di attento adeguamento al caso concreto, con l'obiettivo di perseguimento della massima equità, senza che ci si possa limitare ad una applicazione letterale delle stesse.
Pertanto, non sempre la liquidazione in via equitativa consente di far riferimento esclusivamente al nucleo familiare del de cuius dovendosi talvolta far riferimento anche o financo esclusivamente al nucleo familiare del soggetto danneggiato superstite, in quanto è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
È poi onere di parte attrice dimostrare il numero di parenti superstiti inferiore a 4 o l'assenza tout court di parenti superstiti;
poiché, infatti, l'onere di provare sussistenza e quantum dei danni-conseguenza ricade in capo all'attore danneggiato, l'assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti) è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev'essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova.
Nel caso di specie, viene in rilievo il danno per perdita del nipote sicché, anche in base alla piana applicazione delle AB, deve considerarsi la presenza di congiunti dei danneggiati.
Ed allora emerge, in modo evidente, la presenza di tre parenti stretti superstiti per ciascuno degli attori: i nonni conservano il rapporto reciproco e poi hanno due figli ( e attrice nell'altra Pt_3 Parte_4 causa riunita) mentre conserva il rapporto con la sorella e con i genitori. Pt_3
pagina 6 di 10 Sebbene non sia stato documentato in modo adamantino l'assenza di ulteriori superstiti, dal fatto che la stessa compagnia assicurativa si riferisca espressamente a soli tre parenti superstiti (pag. 11 conclusionale) e dal fatto che il nucleo familiare risulta ampiamente descritto nei due procedimenti riuniti senza che emergano segni della presenza di altri parenti stretti, ritiene il Tribunale di poter riconoscere 9 punti a ciascuno degli attori (per la presenza, dunque, di 3 parenti superstiti).
Quanto al parametro E, gli attori diffusamente descrivono un rapporto intensissimo con il nipote;
lo zio, in particolare, descrive il rapporto con il nipote quasi alla stregua di quello con un figlio.
Di tali ampie allegazioni, tuttavia, gli attori non forniscono alcuna prova concreta fattuale.
Nessuna istanza istruttoria testimoniale è stata dedotta nel ricorso o nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate avanti al Tribunale di Pisa – a differenza di quanto fatto dagli attori del procedimento RG 14092/2021, dove infatti sono stati escussi testimoni sui rapporti con il de cuius – e le fotografie prodotte in data 11.02.2024 sono state prodotte tardivamente;
esse, infatti, sono state dichiarate inammissibili con ordinanza del 26.02.2024.
Manca, dunque, la prova di qualunque fatto storico da cui poter desumere una particolare intensità del rapporto affettivo ai fini del riconoscimento di punti aggiuntivi ex parametro E, posto che la prova della sussistenza del rapporto affettivo comporta il riconoscimento del danno risarcibile ma non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di ulteriori punti per la particolare intensità del rapporto.
L'attribuzione di ulteriori punti ai sensi del parametro E presuppone una prova aggiuntiva, che deve essere fornita dall'attore danneggiato, di circostanze straordinarie e particolari idonee a dimostrare una sofferenza morale particolarmente grave o uno stravolgimento della vita quotidiana.
Nel caso di specie, questo Tribunale non intende negare che tale stravolgimento possa esservi stato ma ne è mancata totalmente la prova processuale. È mancata, infatti, totalmente la prova dell'intensità del rapporto, della frequenza dei contatti o delle conversazioni, della condivisione di momenti speciali di vacanza o festività, della condivisione di sport o hobbies, etc.
Insufficienti sono all'uopo le relazioni medico legali prodotte con il ricorso introduttivo, idonee, come si è visto, a dimostrare, unitamente ad altri elementi, la sussistenza del rapporto affettivo, ma non a dimostrarne la particolare intensità.
I fatti narrati dagli attori nei colloqui con i consulenti di parte (ad es. l'abitudine dello zio di andare al cinema col nipote o di ascoltare la musica insieme a lui), infatti, in primo luogo non sono nemmeno qualificabili come allegazioni processuali in quanto i fatti costitutivi di un diritto fatto valere devono essere dedotti negli atti processuali e non nei documenti, che hanno la sola funzione di dimostrare fatti allegati negli atti;
in secondo luogo, non hanno trovato alcuna conferma in via istruttoria, non essendo stati documentati e non avendo formato oggetto di richiesta di prova testimoniale a riguardo.
Né può ritenersi dimostrato che l'allegata cessazione di un'attività commerciale (doc. 8 e 9 att.) derivi dallo sconvolgimento di vita conseguente al decesso del nipote.
Alla luce di tale deficit probatorio, deve confermarsi il rigetto dell'istanza di CTU medico legale e psichiatrica sugli attori, in quanto di carattere esplorativo.
pagina 7 di 10 In conclusione, pertanto, non può riconoscersi alcun punto ai sensi del parametro E.
In conclusione, i punti e i danni risarcibili ammontano, per ciascun danneggiato, come segue:
(nonno): 37 punti (20 + 8 + 0 + 9 + 0), pari a 62.826 euro (37 * 1.698); Parte_1
(nonna): 37 punti (20 + 8 + 0 + 9 + 0), pari a 62.826 euro (37 * 1.698); Parte_2
(zio): 45 punti (20 + 16 + 0 + 9 + 0), pari a 76.410 euro (45 * 1.698). Parte_3
Deve escludersi, infine, la risarcibilità di ulteriori danni a titolo di danno biologico per lesione permanente dell'integrità psichica, oltre a quelli già risarciti da per i due nonni. CP_4
A sostegno di tale lesione permanente della salute psichica, infatti, gli attori producono unicamente delle relazioni medico legali di parte del 2019 e del 2021 (doc. 2 e 6) e talune prescrizioni farmacologiche del 2020.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che tali documenti, peraltro risalenti a epoca più vicina al decesso del nipote e non corroborati da documentazione più recente, non siano sufficienti a dimostrare la sussistenza di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica e a dare ingresso ad una CTU psichiatrica sugli attori.
La prova di un danno biologico permanente derivante dalla perdita del rapporto parentale, in termini di menomazione dell'integrità psichica, deve essere alquanto rigorosa, onde evitare sovrapposizioni con il danno morale derivante dal lutto e la duplicazione di voci risarcitorie.
La presenza di disturbi post-traumatici di carattere ansioso, infatti, è essenzialmente connaturata alla gravissima ed estrema sofferenza morale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto, in particolar modo di un giovane ragazzo di 18 anni, senza però che tali disturbi, genericamente afferenti all'area dei disturbi ansioso-depressivi o dei disturbi post-traumatici da stress (come dedotto dagli attori nelle relazioni di parte, cfr. pag. 10, 26, 47 doc. 2 att.), debbano necessariamente tradursi in lesione permanente dell'integrità psico-fisica, considerato che trattasi spesso di fisiologica risposta al lutto, destinata altresì alla mitigazione con il passare del tempo. Ciò soprattutto allorquando i danneggiati siano soggetti estranei al nucleo familiare stretto del de cuius e non conviventi, come gli odierni attori.
Nel caso di specie, infatti, considerato che gli attori sono nonni e zio non conviventi del de cuius e che, al di là delle risalenti relazioni di parte – confutate da analoghe relazioni di parte di (doc. 6-8) – CP_4 non vi sono ulteriori elementi documentali da cui poter desumere una effettiva permanenza e stabilizzazione dei postumi lamentati, ritiene il Tribunale che non possa riconoscersi alcun danno biologico di carattere permanente agli attori e, in ogni caso, alcun danno superiore a quello già risarcito (per i nonni) da . CP_4
Può essere parzialmente riconosciuta, come voce di danno emergente, la spesa per le relazioni medico- legali e psicologiche di parte in quanto, pur non essendo stato riconosciuto un danno biologico, erano necessarie per lumeggiare la sussistenza della sofferenza e del rapporto affettivo con il de cuius. Il danno deve, nondimeno, essere congruamente ed equitativamente rideterminato in 3.000 euro, pari a 1.000 euro per ciascun attore, all'attualità e già comprensivo di rivalutazione e interessi in via equitativa. pagina 8 di 10 È documentato che ha già pagato nel giugno 2020, a titolo di danno morale per perdita del CP_4 nipote, a la somma di 20.000 euro (al netto della somma liquidata per danno Parte_1 biologico), a la somma di 20.000 euro (al netto della somma liquidata per danno Parte_2 biologico) e a la somma di 25.000 euro (doc. 4 ricorso introduttivo). Parte_3
Tali somme devono dunque essere decurtate da quanto in questa sede liquidato a favore degli attori per il medesimo titolo.
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 per rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro 62.826 per i nonni ed in euro 76.410 per lo zio, dovrà essere dedotta una somma pari all'importo dell'acconto rivalutato secondo indice Istat FOI dalla data del pagamento all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta d'ufficio, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio – previamente devalutato alla data del decesso (06.07.2016) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del decesso alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo ottenuto con il metodo dianzi descritto – previamente devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno – dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza.
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno, ipso iure, interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.) dalla sentenza al saldo.
2. Spese di lite
L'accoglimento della domanda in misura estremamente inferiore al petitum costituisce grave ed eccezionale ragione (cfr. Cass. 21080/2024) per compensare le spese di lite tra le parti per due terzi.
Il residuo terzo è posto a carico delle parti convenute, parzialmente soccombenti, ed è liquidato, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (considerato il decisum), nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nel procedimento avente RG 25181/2022, riunito al proc. RG 14092/2021, poi dichiarato estinto,
DICHIARA che il sinistro di cui è causa, occorso in Pontedera il 06.07.2016, cui è seguito il decesso di
è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di e per l'effetto, Persona_1 CP_3 visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass., tenuto conto di quanto già corrisposto da , Controparte_1
pagina 9 di 10 ND , e , in solido CP_3 CP_2 Controparte_1 tra loro, a pagare,
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale:
- a e ciascuno, la differenza tra la somma di 62.826 euro e Parte_1 Parte_2
l'acconto di 20.000 euro rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
- a la differenza tra la somma di 76.410 euro e l'acconto di 25.000 euro Parte_3 rivalutato all'attualità come da motivazione, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale:
- a ciascun attore, la somma di 1.000 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
COMPENSA le spese di lite tra gli attori e i convenuti per due terzi;
ND , e , in solido CP_3 CP_2 Controparte_1 tra loro, a rimborsare a e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, il residuo terzo, che si liquida in euro 4.500 per compensi (euro 900 per fase di studio;
euro 600 per fase introduttiva;
euro 1.500 per fase istruttoria ed euro 1.500 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed oltre 1/3 di C.U. e marca (sia del procedimento avanti al Trib. Pisa che del presente procedimento riassunto).
Così deciso in Milano, il 14 novembre 2025
Il Giudice
CO RO
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