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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 22/01/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 10237 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti FALCO MICHELE e FALCO ANNA;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
Resistente
OGGETTO: Procedimento di merito ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. All'odierna udienza di discussione, la ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la prestazione indicata in oggetto (indennità di accompagnamento) sin dalla domanda amministrativa, piuttosto che, come aveva ritenuto il CTU, con decorrenza differita – precisamente dal 16.03.2023, data in cui la assistita si sottopose a visita fisiatrica presso l'ospedale “San Paolo” di Bari - previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la CP_1 fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
2. La domanda non può essere accolta. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione indicata in oggetto, in data antecedente il predetto certificato medico. L'elaborato peritale appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. Con riferimento specifico alla decorrenza, la suddetta certificazione fisiatrica, allegata al fascicolo di parte ed antecedente la visita presso la commissione medica ASL, attesta all'esame obbiettivo:
“stazione eretta bipodalica obbligata, deambulazione con ricerca di appoggio, andatura anatalgico-
1 precauzionale…rachide scoliotico con ridotta articolarità su tutti i piani. docce muscolari contratte. spinalgie diffuse. ridotta ai gradi intermedi e dolente l'articolarità spalla snx. Tono muscolare muscolatura antigravitaria ridotto>> con la seguente diagnosi polidistrettuale in osteoporotica. Si prescrive: busto dorso lombare steccatto … magnetoterapia per 6/8 ore al dì (…) >>. La prescrizione del busto certamente aggrava il profilo di autonomia nella deambulazione della ricorrente oltre che nello svolgimento degli atti della sua vita quotidiana, introducendo un nuovo elemento di valutazione sotto il profilo della invalidità, di cui il CTU ha – diversamente da quanto fatto dalla commissione medica AS – correttamente tenuto conto. Peraltro le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica, sul punto sono generiche e si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico-legale, a sostegno delle sue valutazioni. Ne consegue che le affermazioni contenute in ricorso non trovano alcun supporto e, come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte che, se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero il rinnovo delle operazioni peritali nel giudizio conseguente all'opposizione. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
------ Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata. Stante la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara parte ricorrente non tenuta al rimborso delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 5.08.2024, nei confronti dell' , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non dovuta al rimborso delle spese processuali.
Bari, il 22.01.2025
Dott.ssa Maria Procoli
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