Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 127 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 28.08.1939; , cod. fisc. nata a [...] CP_1 C.F._2
Belsito (PA) l'1.02.1941; , cod. fisc. nato a CP_2 C.F._3
Montemaggiore Belsito (PA) il 28.05.1938; cod. fisc. Parte_2
, nato a [...] il [...]; C.F._4 Pt_3
, cod. fisc. nato a [...] il [...];
[...] C.F._5 Parte_4
cod. fisc. , nato a [...] il [...]; cod. C.F._6 Parte_5
fisc. , nata a [...] l'[...]; cod. C.F._7 Parte_6
fisc. nata a [...] l'[...]; cod. fisc. C.F._8 Parte_7
, nato a [...] il [...]; tutti nella qualità di eredi legittimi C.F._9
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21.02.2020, cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Fricano C.F._10
Massimo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Merlino Claudio, giusta procura in atti;
CONTRO
cod. fisc. , nato Montemaggiore Belsito Controparte_3 C.F._11
(PA) in data 12.12.1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Catalano
Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto a norma dell'art. 306 c.p.c. a seguito della rinuncia agli atti del giudizio da parte di tutti i soggetti coinvolti, i quali hanno reciprocamente accettato le rispettive rinunce (v. atto di rinuncia, sottoscritto personalmente dalle parti e dai difensori, depositato telematicamente il 23.12.2024 e attestato conforme all'originale dall'Avv. Salvatore Catalano).
Con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025, le parti hanno confermato tale volontà, chiedendo che si dichiari l'estinzione del processo, con compensazione integrale delle spese di lite, rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
All'estinzione del processo consegue, a norma dell'art. 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, che le parti hanno dichiarato essere stata effettuata a Palermo il 28.01.2021 ai nn. 3962/3160.
In merito al governo delle spese processuali, va disposta la compensazione integrale delle stesse, come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, in composizione collegiale, nel giudizio in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando:
VISTI gli artt. 306 c.p.c. e 2668 c.c.;
DICHIARA l'estinzione del processo, per intervenuta rinuncia agli atti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente per territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, che le parti hanno dichiarato essere stata effettuata a Palermo il 28/01/2021 ai nn. 3962/3160.
Così deciso in Termini Imerese, il 15/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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