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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 42/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.01.2023 da
, elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'avv. Maria Melograni che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
IU ZE che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
contro
Corte d'Appello di Venezia
elettivamente Controparte_2
domiciliata presso l'avv. Roberto Roman che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato e appellante incidentale- contro elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale CP_3
dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Cappelluti e Pt_1
QU LI per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 731/22 del Tribunale di Venezia
In punto: opposizione ad intimazione di pagamento
Causa trattata all'udienza del 16.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 731/2022 del Tribunale di Venezia, accogliere il presente ricorso riformando la sentenza nella parte in cui dichiara illegittima l'intimazione di pagamento
11920219000836654000 in relazione agli avvisi di addebito Pt_1
41920130002643730000 e 41920140000887932000.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario del 15 %.”
Conclusioni per parte appellata : “In via preliminare: 1) CP_4
Rigettare l'appello incidentale dell nella parte in cui chiede di CP_5
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della stessa in ordine all'eccezione di esistenza e/o nullità della notificazione dei tre avvisi di addebito dimessi dall' 2) Pt_1
Accertare e per l'effetto dichiarare la legittimazione passiva in capo ad . In via principale 1) Rigettare l'appello dell' poiché CP_3 Pt_1
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
infondato sia in fatto che in diritto e comunque non provato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con conseguente pronuncia di conferma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 731/2022 del
16.12.2022. 2) Rigettare l'appello incidentale dell nella parte CP_5
relativa alla richiesta di riforma della sentenza impugnata in relazione alla dichiarazione di intervenuta prescrizione della cartella nr. 119 2015 0007853321, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e comunque non provato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con conseguente pronuncia di conferma della sentenza del
Tribunale di Venezia n. 731/2022 del 16.12.2022. In ogni caso
Rifusione di spese di lite secondo soccombenza”
Conclusioni per parte Controparte_2
“Preliminarmente Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine all'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione dei tre Avvisi di Addebito di cui in narrativa, in quanto tali notifiche sono state eseguite direttamente dall' In principalità, anche in via di appello Pt_1
incidentale In riforma dell'appellata sentenza, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della prescrizione della Cartella di pagamento nr.119-2015-0007853321-000 (sub-2), tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui al combinato disposto dell'art.68 D.L.18/2020 (normativa emergenziale pandemia Covid) e dell'art.12 d.lgs. 159/2015 (sospensione in casi di emergenza); e di conseguenza confermare la piena legittimità, validità ed efficacia dell'Intimazione di Pagamento opposta n.119-2021-90008366-000 e della sottesa Cartella di pagamento nr.119-2015-0007853321-000.
Spese del primo grado e del giudizio d'appello rifuse secondo soccombenza”
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte : “disporre l'integrale compensazione CP_3
delle spese di lite nel rapporto processuale con l' . CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23.01.2023 l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo promosso da , ha accertato l'illegittimità Parte_2
dell'intimazione di pagamento notificata il 26.11.2021 in relazione ai crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito dell' n. 419 Pt_1
2013 0002643730/000, n. 419 2014 0000887932/000 e n. 419 2015
000122176/000, ha accertato l'insussistenza del credito, per intervenuta prescrizione, di cui alla cartella di pagamento n. 119 2015
0007853321/000 (avente ad oggetto crediti e ha rigettato le CP_3
domande di cui al ricorso in relazione all'altra cartella di pagamento riferita a crediti CP_3
Il Giudice di prime cure, qualificata come opposizione agli atti esecutivi la doglianza di parte ricorrente circa l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa previa notifica dei sottesi titoli esecutivi, ha accertato che non vi fosse prova in atti della rituale notifica dei tre avvisi di addebito e, per tale ragione, ha dichiarato illegittima in parte qua l'intimazione di pagamento. Ritenuta, invece, regolare la notifica delle due cartelle, ha escluso che fosse maturata la prescrizione del credito in relazione ad una di tali cartelle, mentre ha valutato come estinta per prescrizione l'ulteriore pretesa creditoria dell' di cui alla cartella con finali 3321/000. CP_3
a. Ha proposto appello l' sulla base di un unico motivo con cui Pt_1
censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto la documentazione offerta non idonea a dimostrare la rituale notifica
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
degli avvisi di addebito tramite raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza. Evidenzia che sono applicabili le regole che disciplinano il servizio postale ordinario, non è necessario l'invito della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale, essendo sufficiente che vi sia prova dell'avviso immesso in cassetta e della compiuta giacenza;
dati emergenti dalle annotazioni dell'ufficiale postale sulle buste contenenti le tre raccomandate con cui erano stati spediti gli avvisi di addebito. Rileva, infine, che per uno degli avvisi di addebito risulterebbero dei pagamenti effettuati dal febbraio 2022 all'ottobre 2022, costituenti riconoscimento del debito contributivo.
b. Si è costituta in giudizio Controparte_2
sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla questione – oggetto di impugnazione principale – riferita alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito (trattandosi di notifiche effettuate direttamente dall'Istituto). Ha poi proposto appello incidentale tardivo rispetto al capo di sentenza che ha statuito l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella n. 119 2015
0007853321/000 (avente ad oggetto crediti sostenendo che nel CP_3
caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la prescrizione sarebbe rimasta sospesa per un totale di 541, dal
8.03.2020 al 31.08.2021 in forza del combinato disposto degli artt. 68
d.l. n. 18/2020 e 12 d.lgs. n. 159/2015. Tale periodo di sospensione avrebbe, dunque, reso tempestiva e idonea ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale, la notifica dell'intimazione di pagamento effettuata nel novembre 2021. Impugna, altresì il capo relativo alle spese di lite rappresentando sia la necessità di riforma della statuizione all'esito dell'accoglimento dell'appello incidentale, sia – in ogni caso – di essere risultata soccombente in primo grado
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
solamente in relazione alla ritenuta (e qui contestata) insussistenza di atti interruttivi della prescrizione riferibili alla cartella di pagamento portante un modesto credito di Euro 316,85.
c. Si è costituito in giudizio evidenziando la propria estraneità CP_3
rispetto alle questioni sollevate con l'appello principale e chiedendo la compensazione delle spese nei propri confronti.
d. Costituitosi in giudizio anche l'originario ricorrente, ha sostenuto la correttezza della sentenza gravata chiedendo il rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale di Controparte_2
. Con riferimento al primo ribadisce la carenza di prova
[...]
circa la rituale notifica degli avvisi di addebito dovendosi ritenere necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento e della raccomandata informativa. Con riferimento al secondo, contesta che operi nel caso di specie il meccanismo di sospensione della prescrizione di cui alle norme invocate dall' CP_2
La causa, dopo due rinvii d'ufficio è stata discussa e decisa all'udienza del 16.10.2025 nell'ambito della quale il difensore dell'Istituto ha dichiarato di rinunciare all'appello attesa la qualificazione dell'azione come determinata nella sentenza di primo grado (di opposizione agli atti esecutivi in relazione alla qui contestata omessa notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento). La rinuncia è stata accettata con accordo sulla compensazione delle spese.
Nell'ambito della stessa udienza anche il difensore presente – in sostituzione – per ha dichiarato di Controparte_2
rinunciare all'appello incidentale a spese compensate. Le altre parti hanno dichiarato di accettare tale rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – Si deve, innanzi tutto, prendere atto della rinuncia all'appello principale svolto da in udienza e della relativa accettazione con Pt_1
accordo sulla compensazione delle spese di lite del grado. Peraltro, la rinuncia formalizzata dall'Istituto neppure necessitava dell'accettazione della controparte appellata (che non ha svolto appello incidentale) atteso che “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige
l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo” (Cass. n. 9066 del 21/06/2002). Inoltre, sotto altro profilo si rileva che “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato” (Cass. n. 5250 del 06/03/2018).
1.1 – Va, conseguentemente, dichiarato estinto il giudizio in relazione all'appello principale svolto da con compensazione delle spese Pt_1
di lite del grado.
2 – Alla medesima conclusione non si può giungere in relazione alla rinuncia all'appello incidentale formalizzata da Controparte_2
, atteso che tale rinuncia è stata avanzata da un difensore
[...]
mero sostituto processuale, privo dei relativi poteri (al contrario del difensore presente in udienza per l' , pacificamente munito di Pt_1
procura generale alle liti, depositata in atti con il ricorso in appello).
Va dunque, esaminato l'appello incidentale che, tuttavia, deve dichiararsi inammissibile.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
2.1 – Secondo la giurisprudenza di legittimità “È inammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se
l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (Cass. sez. III, n. 29448 del
14/11/2024).
2.2 – I due motivi di appello incidentale formulati dall CP_2
riguardano la dichiarata prescrizione del credito di cui alla cartella n.
119 2015 0007853321/000 (avente ad oggetto crediti e il capo CP_3
della sentenza relativo alle spese di lite poste a suo carico. Entrambi i motivi, a ben vedere, sono completamente distinti rispetto all'oggetto dell'appello principale svolto da , tanto che la stessa Pt_1 CP_2
sostiene la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla questione – oggetto di impugnazione principale – riferita alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito. Vengono, dunque, in rilievo due motivi d'appello in relazione ai quali l'interesse all'impugnazione della sentenza preesisteva ed era del tutto indipendente rispetto alla proposizione dell'appello principale dell'ente di previdenza. Posto che l'appello incidentale è da qualificarsi come tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, per le ragioni esposte va dichiarato inammissibile.
2.3 – Sotto altro profilo si rileva anche la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello incidentale sulla questione relativa alla contestata prescrizione del credito oggetto della CP_3
cartella, atteso che la stessa è stata medio tempore sgravata ex lege (l.
n. 197/2022), come documentato dall' . Pt_1
3 – Anche in relazione all'appello incidentale, tuttavia, le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti tenuto conto sia della
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per lo sgravio ex lege della cartella, sia dell'ammontare estremamente modesto del credito in contestazione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di Controparte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Dichiara estinto il giudizio in relazione all'appello principale svolto da e dichiara inammissibile quello incidentale Pt_1
tardivo proposto da;
Controparte_2
− Spese del grado integralmente compensate tra le parti;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI RD IA IO
~ 9 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.01.2023 da
, elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'avv. Maria Melograni che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
IU ZE che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
contro
Corte d'Appello di Venezia
elettivamente Controparte_2
domiciliata presso l'avv. Roberto Roman che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato e appellante incidentale- contro elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale CP_3
dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Cappelluti e Pt_1
QU LI per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 731/22 del Tribunale di Venezia
In punto: opposizione ad intimazione di pagamento
Causa trattata all'udienza del 16.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 731/2022 del Tribunale di Venezia, accogliere il presente ricorso riformando la sentenza nella parte in cui dichiara illegittima l'intimazione di pagamento
11920219000836654000 in relazione agli avvisi di addebito Pt_1
41920130002643730000 e 41920140000887932000.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario del 15 %.”
Conclusioni per parte appellata : “In via preliminare: 1) CP_4
Rigettare l'appello incidentale dell nella parte in cui chiede di CP_5
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della stessa in ordine all'eccezione di esistenza e/o nullità della notificazione dei tre avvisi di addebito dimessi dall' 2) Pt_1
Accertare e per l'effetto dichiarare la legittimazione passiva in capo ad . In via principale 1) Rigettare l'appello dell' poiché CP_3 Pt_1
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
infondato sia in fatto che in diritto e comunque non provato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con conseguente pronuncia di conferma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 731/2022 del
16.12.2022. 2) Rigettare l'appello incidentale dell nella parte CP_5
relativa alla richiesta di riforma della sentenza impugnata in relazione alla dichiarazione di intervenuta prescrizione della cartella nr. 119 2015 0007853321, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e comunque non provato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con conseguente pronuncia di conferma della sentenza del
Tribunale di Venezia n. 731/2022 del 16.12.2022. In ogni caso
Rifusione di spese di lite secondo soccombenza”
Conclusioni per parte Controparte_2
“Preliminarmente Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine all'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione dei tre Avvisi di Addebito di cui in narrativa, in quanto tali notifiche sono state eseguite direttamente dall' In principalità, anche in via di appello Pt_1
incidentale In riforma dell'appellata sentenza, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della prescrizione della Cartella di pagamento nr.119-2015-0007853321-000 (sub-2), tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui al combinato disposto dell'art.68 D.L.18/2020 (normativa emergenziale pandemia Covid) e dell'art.12 d.lgs. 159/2015 (sospensione in casi di emergenza); e di conseguenza confermare la piena legittimità, validità ed efficacia dell'Intimazione di Pagamento opposta n.119-2021-90008366-000 e della sottesa Cartella di pagamento nr.119-2015-0007853321-000.
Spese del primo grado e del giudizio d'appello rifuse secondo soccombenza”
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte : “disporre l'integrale compensazione CP_3
delle spese di lite nel rapporto processuale con l' . CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23.01.2023 l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo promosso da , ha accertato l'illegittimità Parte_2
dell'intimazione di pagamento notificata il 26.11.2021 in relazione ai crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito dell' n. 419 Pt_1
2013 0002643730/000, n. 419 2014 0000887932/000 e n. 419 2015
000122176/000, ha accertato l'insussistenza del credito, per intervenuta prescrizione, di cui alla cartella di pagamento n. 119 2015
0007853321/000 (avente ad oggetto crediti e ha rigettato le CP_3
domande di cui al ricorso in relazione all'altra cartella di pagamento riferita a crediti CP_3
Il Giudice di prime cure, qualificata come opposizione agli atti esecutivi la doglianza di parte ricorrente circa l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa previa notifica dei sottesi titoli esecutivi, ha accertato che non vi fosse prova in atti della rituale notifica dei tre avvisi di addebito e, per tale ragione, ha dichiarato illegittima in parte qua l'intimazione di pagamento. Ritenuta, invece, regolare la notifica delle due cartelle, ha escluso che fosse maturata la prescrizione del credito in relazione ad una di tali cartelle, mentre ha valutato come estinta per prescrizione l'ulteriore pretesa creditoria dell' di cui alla cartella con finali 3321/000. CP_3
a. Ha proposto appello l' sulla base di un unico motivo con cui Pt_1
censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto la documentazione offerta non idonea a dimostrare la rituale notifica
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
degli avvisi di addebito tramite raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza. Evidenzia che sono applicabili le regole che disciplinano il servizio postale ordinario, non è necessario l'invito della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale, essendo sufficiente che vi sia prova dell'avviso immesso in cassetta e della compiuta giacenza;
dati emergenti dalle annotazioni dell'ufficiale postale sulle buste contenenti le tre raccomandate con cui erano stati spediti gli avvisi di addebito. Rileva, infine, che per uno degli avvisi di addebito risulterebbero dei pagamenti effettuati dal febbraio 2022 all'ottobre 2022, costituenti riconoscimento del debito contributivo.
b. Si è costituta in giudizio Controparte_2
sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla questione – oggetto di impugnazione principale – riferita alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito (trattandosi di notifiche effettuate direttamente dall'Istituto). Ha poi proposto appello incidentale tardivo rispetto al capo di sentenza che ha statuito l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella n. 119 2015
0007853321/000 (avente ad oggetto crediti sostenendo che nel CP_3
caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la prescrizione sarebbe rimasta sospesa per un totale di 541, dal
8.03.2020 al 31.08.2021 in forza del combinato disposto degli artt. 68
d.l. n. 18/2020 e 12 d.lgs. n. 159/2015. Tale periodo di sospensione avrebbe, dunque, reso tempestiva e idonea ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale, la notifica dell'intimazione di pagamento effettuata nel novembre 2021. Impugna, altresì il capo relativo alle spese di lite rappresentando sia la necessità di riforma della statuizione all'esito dell'accoglimento dell'appello incidentale, sia – in ogni caso – di essere risultata soccombente in primo grado
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
solamente in relazione alla ritenuta (e qui contestata) insussistenza di atti interruttivi della prescrizione riferibili alla cartella di pagamento portante un modesto credito di Euro 316,85.
c. Si è costituito in giudizio evidenziando la propria estraneità CP_3
rispetto alle questioni sollevate con l'appello principale e chiedendo la compensazione delle spese nei propri confronti.
d. Costituitosi in giudizio anche l'originario ricorrente, ha sostenuto la correttezza della sentenza gravata chiedendo il rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale di Controparte_2
. Con riferimento al primo ribadisce la carenza di prova
[...]
circa la rituale notifica degli avvisi di addebito dovendosi ritenere necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento e della raccomandata informativa. Con riferimento al secondo, contesta che operi nel caso di specie il meccanismo di sospensione della prescrizione di cui alle norme invocate dall' CP_2
La causa, dopo due rinvii d'ufficio è stata discussa e decisa all'udienza del 16.10.2025 nell'ambito della quale il difensore dell'Istituto ha dichiarato di rinunciare all'appello attesa la qualificazione dell'azione come determinata nella sentenza di primo grado (di opposizione agli atti esecutivi in relazione alla qui contestata omessa notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento). La rinuncia è stata accettata con accordo sulla compensazione delle spese.
Nell'ambito della stessa udienza anche il difensore presente – in sostituzione – per ha dichiarato di Controparte_2
rinunciare all'appello incidentale a spese compensate. Le altre parti hanno dichiarato di accettare tale rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – Si deve, innanzi tutto, prendere atto della rinuncia all'appello principale svolto da in udienza e della relativa accettazione con Pt_1
accordo sulla compensazione delle spese di lite del grado. Peraltro, la rinuncia formalizzata dall'Istituto neppure necessitava dell'accettazione della controparte appellata (che non ha svolto appello incidentale) atteso che “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige
l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo” (Cass. n. 9066 del 21/06/2002). Inoltre, sotto altro profilo si rileva che “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato” (Cass. n. 5250 del 06/03/2018).
1.1 – Va, conseguentemente, dichiarato estinto il giudizio in relazione all'appello principale svolto da con compensazione delle spese Pt_1
di lite del grado.
2 – Alla medesima conclusione non si può giungere in relazione alla rinuncia all'appello incidentale formalizzata da Controparte_2
, atteso che tale rinuncia è stata avanzata da un difensore
[...]
mero sostituto processuale, privo dei relativi poteri (al contrario del difensore presente in udienza per l' , pacificamente munito di Pt_1
procura generale alle liti, depositata in atti con il ricorso in appello).
Va dunque, esaminato l'appello incidentale che, tuttavia, deve dichiararsi inammissibile.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
2.1 – Secondo la giurisprudenza di legittimità “È inammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se
l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (Cass. sez. III, n. 29448 del
14/11/2024).
2.2 – I due motivi di appello incidentale formulati dall CP_2
riguardano la dichiarata prescrizione del credito di cui alla cartella n.
119 2015 0007853321/000 (avente ad oggetto crediti e il capo CP_3
della sentenza relativo alle spese di lite poste a suo carico. Entrambi i motivi, a ben vedere, sono completamente distinti rispetto all'oggetto dell'appello principale svolto da , tanto che la stessa Pt_1 CP_2
sostiene la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla questione – oggetto di impugnazione principale – riferita alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito. Vengono, dunque, in rilievo due motivi d'appello in relazione ai quali l'interesse all'impugnazione della sentenza preesisteva ed era del tutto indipendente rispetto alla proposizione dell'appello principale dell'ente di previdenza. Posto che l'appello incidentale è da qualificarsi come tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, per le ragioni esposte va dichiarato inammissibile.
2.3 – Sotto altro profilo si rileva anche la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello incidentale sulla questione relativa alla contestata prescrizione del credito oggetto della CP_3
cartella, atteso che la stessa è stata medio tempore sgravata ex lege (l.
n. 197/2022), come documentato dall' . Pt_1
3 – Anche in relazione all'appello incidentale, tuttavia, le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti tenuto conto sia della
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per lo sgravio ex lege della cartella, sia dell'ammontare estremamente modesto del credito in contestazione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di Controparte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Dichiara estinto il giudizio in relazione all'appello principale svolto da e dichiara inammissibile quello incidentale Pt_1
tardivo proposto da;
Controparte_2
− Spese del grado integralmente compensate tra le parti;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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