Articolo 537 del Codice penale
Articolo 452 quaterArticolo 513 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 537.

(Tratta di donne e di minori commessa all'estero)

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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