TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile / Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 12 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3087/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Condello, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Marsala n. 10/C, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cizza, con cui elettivamente domicilia in Crotone, alla via Firenze, n. 52, giusta procura in atti;
e
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15, giusta procura in atti. in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t..
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.06.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005739750000, notificatagli da in Controparte_5 data 22.05.2023, con particolare riferimento -per quel che quivi compete- alla cartella di pagamento n. 09420180018197077000, afferente all'omesso versamento di sanzioni dovute all' nonché agli avvisi di Controparte_6 addebito nn. 39420140005096373000, 39420150001827006000, 39420160001262820000, 39420160004001363000, 39420170002230912000, 39420180002181155000, 39420180005158165000, 39420190002258467000, 39420190004725290000, tutti afferenti all'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, anni 2014-2019, per l'importo complessivo di € 75.579,22. Nello specifico, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' l' , CP_1 Controparte_5
l' e il Controparte_3 [...] rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare Controparte_4 sospendere la provvisoria esecuzione dell'intimazione di pagamento e degli atti tutti, così come impugnati;
- In via principale accogliere il presente ricorso per intervenuta prescrizione e/o per difetto di notifica dell'atto presupposto con riferimento al credito vantato dall' e CP_1 dell' in relazione all'intimazione di Controparte_7 pagamento n. 09420229005739750000, notificata dall' Controparte_5 in data 05.06.2023, avente ad oggetto le cartelle e gli avvisi di addebito di cui sopra nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, precedente, successivo, connesso, consequenziale e/o collegato, se e nella misura in cui sia lesivo della posizione del ricorrente”, vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei ruoli relativi agli avvisi di addebito nn. 39420170002230912000, 39420180002181155000, 39420180005158165000, 39420190002258467000, 39420190004725290000 e, per tutti gli avvisi di addebito, la carenza di interesse ad agire nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi l' eccepiva, Controparte_8 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda stante l'impossibilità per il Giudice adito di annullare l'intimazione di pagamento in questione relativa anche a crediti di natura tributaria. Deduceva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative agli avvisi di addebito e insisteva per il rigetto del ricorso evidenziando la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Rilevava, infine, l'inammissibilità dell'opposizione in ordine all'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica della cartella e l'insussistenza dell'eccepito difetto di motivazione dell'intimazione opposta redatta in conformità al modello ministeriale. Si costituiva, altresì, l' Controparte_3 deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
*********
1. In via preliminare va rilevata la carenza di legittimazione passiva del che va, pertanto, estromesso dal Controparte_4 presente giudizio. Invero, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420180018197077000 l'unico titolare della pretesa creditoria risulta essere l'
[...]
avente personalità giuridica di diritto Controparte_3 pubblico, oltre che piena autonomia organizzativa e contabile e, rispetto al quale, il che -esercita unicamente funzioni di vigilanza sull'attività- e CP_4 non può considerarsi legittimo contraddittore nel presente giudizio. 1.1 Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_5 credito, sia gli enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. 2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Sul punto, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta essere inammissibile in ordine ai vizi di forma concernenti l'omessa degli atti presupposti nonché i vizi inerenti al difetto di motivazione, perché tardivamente proposta. L'opposizione è, invero, qualificabile -sotto tale profilo- come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, proponibile nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Ebbene, con riferimento ai succitati vizi formali, l'opposizione è senz'altro inammissibile atteso che l'intimazione de qua è stata notificata al ricorrente in data 22.05.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 23.06.2023. Invero, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, dall'esame della documentazione versata risulta per tabulas che l'intimazione di pagamento opposta sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale e si sia perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD avvenuta in data 12.05.2023 (cfr prod.ne documentale
) CP_9
3. Nel merito, parte ricorrente deduce la prescrizione del credito in questa sede impugnato stante l'assenza di atti interruttivi della stessa. La doglianza è parzialmente fondata. In primo luogo, risulta documentalmente provato (cfr prod. che CP_1 la notifica dell'intimazione oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta. Sul punto, inconferenti risultano le eccezioni inerenti alla nullità della notifica effettuata in mani diverse dal destinatario stante la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del
[...]
(ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai Controparte_11 CP_9 sensi dell 'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 , si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale” (cfr Cass. 1686/2023; Cass. 4556/2020). A tal proposito, la produzione in copia fotostatica degli avvisi di ricevimento è valida e il disconoscimento sarebbe dovuto avvenire provando in modo specifico la difformità della copia dall'originale (cfr. Cass. 2006/ 23174, 2006/5461) e, quanto al fatto della consegna, proponendo querela di falso. Nel caso in esame, non essendo stata proposta querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata risultano tutti regolarmente notificati. Ciò chiarito, risulta certamente maturata la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito nn 3942014000506373000, 39420150001827006000 e 39420160001262820000. Invero, emerge per tabulas che dalla data di notifica dell'atto interruttivo prodotto da –e segnatamente Controparte_8 dall'intimazione di pagamento n. 09420179003003320000 (05.06.2017)- a quella dell'intimazione di pagamento opposta (22.05.2023) fosse già decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali pur volendo considerare il duplice periodo di sospensione dei termini dettati dalla normativa emergenziale Covid-19, senza soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). Parimenti, risulta documentalmente provato che dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420160004001363000 (21.11.2016) a quello dell'intimazione di pagamento n. 9420229005739750000 (27.05.2023), oggetto della presente impugnativa, fosse già decorso il termine di prescrizionale quinquennale dei crediti contributivi, anche tenuto conto della duplice sospensione Covid-19, non avendo parte resistente prodotto atti utili ad interrompere il suddetto termine prescrizionale. D'altra parte, emerge per tabulas che dalla data di notifica degli avvisi di addebito n 39420170002230912000 (29.09.2017), 39420180002181155000 (17.07.2018), 39420180005158165000 (29.01.2018) 39420190002258467000 (8.08.2019), 39420190004725290000 (2.01.2020) a quella dell'intimazione di pagamento impugnata (22.05.2023), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per i contributi previdenziali. Parimenti intempestiva, poi, deve ritenersi l'opposizione in relazione alla censura di nullità della procedura di riscossione inerente alla cartella di pagamento n. 09420180018197077000, la quale, anche a voler prescindere dalla questione relativa alla prova della notificazione della cartella stessa, non è stata promossa entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata. Nel medesimo senso, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria portata dalla succitata cartella di pagamento risultando documentalmente provato che il ricorrente abbia ricevuto in data 21.02.2018 l'ordinanza di ingiunzione 28/2018 emessa dall' di Reggio Calabria per il complessivo importo di €. 46.201,05 dovuto a titolo di sanzioni amministrative relative all'anno 2015 (cfr prod.ne documentale Ispettorato del Lavoro). Orbene, è evidente che dalla data di notifica della suddetta ordinanza di ingiunzione (21.02.2018) a quella dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (22.05.2023) non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art 28 legge 689/1981, dovendosi rilevare come, ai fini del calcolo del termine quinquennale, assuma rilevanza il contenuto del comma 6 bis, art. 103, d.l. 18/20, conv. in l. 27/20, che dispone che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4. Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale del ricorso, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn. 3942014000506373000, 39420150001827006000, 39420160001262820000 e 39420160004001363000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 12 settembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano