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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 565/2023
promossa da
-appellante- Parte_1
Avvocatura dello Stato
contro
- appellata - Controparte_1
- appellata - Controparte_2
Avv. Pierangela Sicco
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 162/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 23.02.2023.
All'udienza del 14.11.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
La sentenza del Tribunale di Firenze appellata, in accoglimento del ricorso in opposizione di , in proprio, quale trasgressore e in qualità di Controparte_1 legale rappresentante di obbligato solidale, ha annullato Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 707 del 30.11.2021, della ITL di , notificata il Pt_1
07.02.2022, per il pagamento della sanzione amministrativa, quantificata in € 1.286,70, per il distacco non genuino, in violazione dell'art. 30 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 e art. 18 comma 5bis D.lgs. n. 276/2003, del lavoratore Persona_1 dipendente del ristorante presso il ristorante La RO di Parte_2
Leo SR (periodi dal 05.11.2013 al 30.11.2013, dal 27.02.2015 al 09.03.2015, dal 10.08.2015 al 30.09.2015, dal 23.11.2015 al 30.11.2015). pagina 1 di 5 Di entrambe le società è legale rappresentante, è socia unica di La CP_1 CP_1
RO di Leo SR, ha il 55% de Parte_2
All'esito dell'accertamento di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2017-294-01 dell'11.07.2017 - Prot. 33840 del 18.7.2017, contenente anche la notificazione di illecito amministrativo, in particolare le dichiarazioni del lavoratore risultava, secondo i verbalizzanti, che questi “era Persona_2 comandato torante gestito dalla cantina al ristorante La CP_2
RO di Leo, dalle tre alle cinque volte alla settimana a seconda del periodo dell'anno e delle necessità, mediamente delle cinque alle sette ore, alternativamente all'ora di pranzo o di cena, per sostituire personale che godeva del giorno libero o assente per altri motivi, e comunque ogni volta che si presentava il bisogno di sostituire personale in forze alla RO di Leo Srl”. La mancanza dei requisiti del distacco, secondo quanto ritenuto dagli ispettori, era costituita dalla assenza di un preciso interesse del datore di lavoro Controparte_2 al distacco di personale presso la RO di Leo Srl. La prima società si privava di
[...] un'unità di personale con mansioni di pizzaiolo/aiuto cuoco, a prescindere dalle fasce orarie e dal periodo dell'anno, per coprire i giorni liberi del personale della seconda società, senza operare alcuna valutazione di opportunità, in relazione alle proprie esigenze tecnico-organizzative; mancava la temporaneità del distacco, disposto regolarmente e senza soluzione di continuità, prima durante e dopo anche i periodi di regolare assunzione, tanto da assumere le caratteristiche di un secondo rapporto di lavoro;
il potere direttivo era mantenuto in capo al distaccante.
In primo grado le opponenti hanno sostenuto che il distacco non era ipotizzabile perché la presenza del lavoratore era giustificata dal contratto part-time in essere (anche) con La RO Di Leo SR. Hanno eccepito la genericità dei periodi presi in considerazione e la mancata coincidenza dell'importo della sanzione quantificata nell'ordinanza con quella determinata nel verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2017-294-01 dell'11.7.2017 - Prot. 33840 del 18.7.2017. L'ITL ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Il Tribunale di Firenze, senza effettuare istruttoria orale, ha accolto l'opposizione e ha annullato l'ordinanza ingiunzione, così motivando: nei periodi esaminati e contestati il lavoratore risultava regolarmente assunto part- time dalla RO di Leo SR quale cuoco e pizzaiolo e contemporaneamente assunto part-time da la quindi la sua presenza lavorativa non poteva Controparte_2 essere ascritta ad un distacco privo dei requisiti;
la sanzione non si fonda sulla presenza del lavoratore nel ristorante La RO di Leo SR oltre l'orario a tempo parziale formalizzato, non risultando detto specifico profilo né argomentato né provato;
la pronuncia non è in contrasto con le statuizioni del Tribunale di Firenze e della Corte di Appello, nella causa introdotta da La RO di Leo SR avverso l' , dove CP_3 la società per sottrarsi alle pretese contributive dell'istituto, per avere occupato il lavoratore quale dipendente a tempo parziale da marzo 2012 a aprile 2016, con continuità e mansioni di piazzaiolo, aveva sostenuto la presenza di un legittimo distacco da parte della avendo la Corte ritenuto che, nel Controparte_2 periodo di tempo non coperto da regolarizzazione del rapporto con al RO Di Leo
pagina 2 di 5 SR, il lavoratore fosse stato alle dipendenze di quest'ultima società, affermando inoltre che “alcun distacco può ipotizzarsi con riguardo ai singoli periodi regolarizzati di cui si è detto”; entrambi i rapporti di lavoro erano a tempo parziale quindi compatibili tra loro, ai fini della prova del distacco la società avrebbe dovuto provare la contestuale assunzione per tutto il periodo con la e la pattuizione di un Controparte_2 orario coincidente con quello oggetto di utilizzazione da parte de La RO Di Leo SR;
il lavoratore in occasione del servizio prestato presso La RO di Leo SR ha ricevuto direttive dalla come legale rappresentante di detta società e datrice di lavoro (lo CP_1 stesso verbale unico di accertamento cit. affermava che il lavoratore avesse ricevuto direttive dalla nella veste di legale rappresentante de La RO Di Leo SR). CP_1
L'ITL ha formulato un motivo di appello, articolando più censure, attinenti alla errata valutazione della risultanze istruttorie. 1 Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, costituite dalle dichiarazioni rese agli ispettori da il Parte_3 lavoratore interessato dall'accertamento, presso la Persona_3
RO di Leo dal 2007 al 2016, non dipendente ex Parte_4 compagna di dipendente presso la RO di Leo da Pt_3 Persona_4 trenta anni, aiuto cuoco dipendente della RO di Leo dal Persona_5
2014 al 2017. Secondo l'ITL risulterebbe accertato che ha lavorato da febbraio Pt_3
2010 a aprile 2016, in via continuativa presso La RO di Leo s.r.l. per periodi più ampi di quelli regolarizzati. Il Collegio ritiene la censura non accoglibile, considerato che è decisivo il fatto che l'illecito è stato contestato e la sanzione è stata dichiaratamente irrogata, limitatamente ai periodi regolarizzati da La RO di Leo SR (periodi dal 05.11.2013 al 30.11.2013, dal 27.02.2015 al 09.03.2015, dal 10.08.2015 al 30.09.2015, dal 23.11.2015 al 30.11.2015), espressamente elencati, senza alcun riferimento agli altri periodi. Secondo l'ITL risulterebbe che abbia lavorato presso La RO di Leo Parte_3 SR, nei mesi di novembre 2013, febbbriao-marzo 2025, agosto 2015, settembre 2015 e novembre 2015, per un orario superiore a quello pattuito e registrato nel LUL (20 ore settimanali). Evidenzia il Collegio che il maggiore orario di lavoro di non è stato Parte_3 contestato e non è oggetto della sanzione irrogata a quale Parte_2 distaccante;
piuttosto è stato oggetto dell'altra causa tra La RO di Leo e l' , CP_3 che ha riguardato la contribuzione omessa da La RO di Leo SR, per le ore settimanali lavorate in misura superiore al part-time contrattuale da marzo 2012 a aprile 2016 (correlate alla minore retribuzione percepita;
cfr. Tribunale di Firenze sentenza n. 484/2019, in atti). Pertanto la tematica esula dall'oggetto della controversia. Secondo l'appellante sarebbero emersi periodi al nero presso La RO di Leo SR e che le ore registrate nel LUL erano inferiori a quelle effettivamente svolte, quindi infedeli. Si tratta ancora di rilievi che attengono alla datrice di lavoro La RO di Leo SR, non contestati e non oggetto della sanzione de quo, bensì oggetto dell'altra causa . Parte_5
pagina 3 di 5 Secondo l'ITL la sentenza appellata contrasterebbe con la sentenza n. 484/2019 del Tribunale di Firenze, che ha accertato la validità dell'accertamento ispettivo e l'illegittimità del distacco (che secondo l'appellante sarebbe stata confermata dalla Corte di appello e passata in giudicato) ed ha affermato che il lavoratore era dipendente esclusivamente della Controparte_2
Il Collegio rileva che non ricorre alcun contrasto con l'accertamento della Corte di Appello, divenuto definitivo. La datorialità esclusiva in capo alla Controparte_2 ritenuta nel giudizio di primo grado, non risulta coperta da giudicato. La sentenza è stata oggetto di appello e la Corte di Appello ha corretto l'accertamento del Tribunale, dando atto dei brevi periodi di lavoro subordinato formalizzati presso La RO di Leo SR, già riconosciuti in sede ispettiva (il lavoratore risultava dal LUL del La RO di Leo nei periodi novembre 2013, agosto, settembre e novembre 2015 ed erano state effettuate le relative comunicazioni di assunzione al Centro per l'Impiego, cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00001/2017 del 11.07.2017 prot n. 33768 del 18.07.2017 nei confronti del La RO di Leo SR, in atti;
l'assunzione in detti periodi è recepita nel verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2017-294-01 dell'11.7.2017 - Prot. 33840 del 18.7.2017, in atti). La Corte di appello ha quindi affermato, con riferimento ai periodi di utilizzazione presso detta società in assenza di criteri di cui all'art. 30 Dlgs. n. 276/2003, che “alcun distacco può ipotizzarsi con riguardo ai singoli periodi regolarizzati di cui si è detto”, sull'evidente presupposto della effettività dei periodi regolarizzati presso La RO di Leo s.r.l. Deve quindi evidenziarsi come il tema del distacco sia stato esaminato solo perché è stata la difesa (infondata), che la società La RO di Leo SR ha impiegato per sottrarsi all'obbligo contributivo derivante dalla maggiore prestazione lavorativa, durata e orario, svolta a suo favore dal dipendente Pt_3
2 Secondo l'appellante erroneamente il Tribunale non avrebbe ritenuto che la sanzione fosse stata irrogata per il maggiore orario di lavoro rispetto a quello parziale formalizzato. Anche detto rilievo è da respingersi, dovendo ribadirsi che la violazione contestata (e la sanzione irrogata) attiene solo alla violazione dell'art. 30 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 e art. 18 comma 5bis D.lgs. n. 276/2003.
3 L'appellante ribadisce infine che vi è stato distacco privo dei requisiti, in quanto non c'era interesse del datore di lavoro al distacco presso La Controparte_2
RO di Leo SR (si privava di un pizzaiolo senza esigenze organizzative), non è stato temporaneo e il potere direttivo era mantenuto in capo al distaccante. Anche detto motivo, a parere del Collegio, è infondato. Deve ribadirsi che i periodi contestati, lungi dell'essere continuativi, sono solo quelli formalizzati con regolare assunzione da La RO di Leo SR, novembre 2013, febbraio-marzo 2015, agosto- settembre 2015, novembre 2015, ricorrendo tra l'altro la temporaneità. L'affermazione che la distaccante ( abbia esercitato il potere Parte_2 direttivo contrasta che l'assunto dei verbalizzanti, contenuto nel verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2017-294-01 dell'11.7.2017 - Prot. 33840 del 18.7.2017, secondo i quali il potere direttivo era esercitato da in veste di CP_1 legale rappresentante della RO di Leo SR. Non può ricorrere alcun irregolare distacco nei periodi citati presso la RO di Leo SR, in quanto era la datrice di lavoro di come condivisibilmente argomentato dal Tribunale. Parte_3
L'appello viene respinto e la sentenza del Tribunale viene confermata. L'appellante viene condannata al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 886,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, per il secondo grado in € 962,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 14.11.2024 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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