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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 532/2024, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi congiuntamente rappresentati e difesi dall'Avv. EP Nicotera;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e degli obblighi di mantenimento dei figli.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1
premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato in [...] il figlio EP in data 14.12.2012; che le condizioni di affidamento e di mantenimento del minore sono state regolate come da decreto del Tribunale di Crotone del 19.12.2013, depositato il 30.12.2013; che, in particolare, il minore veniva affidato ad entrambi i genitori e veniva posto a carico del un assegno mensile di € 250,00 a titolo di Pt_1
mantenimento del figlio, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la salute e lo sviluppo psicofisico dello stesso, e veniva disposto che il 100% dell'assegno unico fosse percepito dalla;
che in seguito sono CP_1 sopravvenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni già stabilite – hanno chiesto modificarsi le condizioni di divorzio alle condizioni contenute nell'atto di ricorso, sottoscritto dalle parti.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, letto l'art. 473 bis.51, ult. comma c.p.c., la domanda può essere integralmente accolta, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi della prole.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di affidamento e degli obblighi di mantenimento del figlio di cui al decreto del Tribunale di Crotone n. 1351/2013 pubblicato Persona_1 in data 30.12.2013, alle condizioni contenute nell'atto di ricorso, sottoscritto dalle parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 06.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 532/2024, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi congiuntamente rappresentati e difesi dall'Avv. EP Nicotera;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e degli obblighi di mantenimento dei figli.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1
premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato in [...] il figlio EP in data 14.12.2012; che le condizioni di affidamento e di mantenimento del minore sono state regolate come da decreto del Tribunale di Crotone del 19.12.2013, depositato il 30.12.2013; che, in particolare, il minore veniva affidato ad entrambi i genitori e veniva posto a carico del un assegno mensile di € 250,00 a titolo di Pt_1
mantenimento del figlio, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la salute e lo sviluppo psicofisico dello stesso, e veniva disposto che il 100% dell'assegno unico fosse percepito dalla;
che in seguito sono CP_1 sopravvenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni già stabilite – hanno chiesto modificarsi le condizioni di divorzio alle condizioni contenute nell'atto di ricorso, sottoscritto dalle parti.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, letto l'art. 473 bis.51, ult. comma c.p.c., la domanda può essere integralmente accolta, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi della prole.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di affidamento e degli obblighi di mantenimento del figlio di cui al decreto del Tribunale di Crotone n. 1351/2013 pubblicato Persona_1 in data 30.12.2013, alle condizioni contenute nell'atto di ricorso, sottoscritto dalle parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 06.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli