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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13631/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/12/2024 da con il proc. e dom. avv. COMAND EMANUELA Parte_1
e da NI OL con il proc. e dom. avv. MAGRIN CARLA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 14/09/2007 in SAN
DANIELE DEL FRIULI (UD), con atto trascritto presso il Comune di SAN DANIELE
DEL FRIULI (UD) al numero 15, parte 2, serie A, anno 2007;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 01/10/2010) e (il 24/05/2014), Per_1 Per_2
entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e NI Parte_1
OL, il cui matrimonio è stato celebrato in data 14/09/2007, in SAN DANIELE DEL
FRIULI (UD), con atto trascritto presso il comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) al n. 15, Parte 2, Serie A, anno 2007, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a stabilire la propria residenza e/o domicilio ove lo riterranno opportuno.
2) Dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio, anche a favore dei figli minori e Per_1 Persona_3
3) Dispone che i figli e rimangano affidati in modo condiviso ai genitori che Per_1 Per_2
assumeranno decisioni disgiunte per quanto attiene alle decisioni di ordine quotidiano, mentre congiunte con riferimento alle decisioni di maggior interesse per i minori quali salute, educazione, scuola, mantenimento, individuazione e modifica della residenza, atti ai sensi dell'art. 320 c.c. ecc.
4) Ai soli fini anagrafici viene riconosciuto il collocamento prevalente alla madre;
dispone la conseguente assegnazione alla madre sig.ra della casa familiare, sita a Parte_1
Remanzacco (UD) Via Deganutti n. 26 identificata al catasto come segue: catasto fabbricati del Comune di Remanzacco, al foglio n. 15, particella 574, subalterno 3, cat
A7, vani n. 7, in comproprietà tra i due coniugi;
dà atto che il signor IM ha già lasciato la casa familiare e che ha asportato dall'immobile i propri effetti e beni personali.
Dà atto che i coniugi continueranno a pagare nella misura pari al 50% c.u. la rata del mutuo gravante sulla casa familiare.
5) Sulla premessa che entrambi i genitori svolgono l'attività di giornalista presso il
Messaggero Veneto di Udine, subendo possibili e frequenti variazioni dell'orario di lavoro, dispone le seguenti modalità di frequentazione con i figli e della loro gestione:
2 a) e staranno con ciascun genitore a week end alternati da sabato mattina Per_1 Per_2
a lunedì mattina quando verranno riportati a scuola o presso la residenza dell'altro genitore (2 pernotti c.u.).
b) I figli staranno sempre con la madre durante la giornata di lunedì, a prescindere dal genitore con il quale avranno trascorso il week end precedente;
così come staranno sempre con il padre durante le giornate di martedì e mercoledì e fino a giovedì mattina quando verranno riportati presso la casa familiare o accompagnati a scuola (1 pernotto durante la settimana con la madre e due con il padre), oltre al week end alternato.
c) Da giovedì mattina sino a sabato mattina con la madre (2 pernotti con lei ogni settimana).
Con una ripartizione complessiva pari a 12 notti con il padre e 16 con la madre nell'arco del mese.
Prende atto che detto regime è già attuato da mesi dai genitori e che ogni genitore nelle giornate di propria pertinenza provvede (e provvederà) alla completa gestione dei figli, salvo particolari esigenze che verranno comunicate, per quanto possibile, con congruo anticipo all'altro genitore.
Le regole di cui ai punti a) e b) potranno essere modificate, previo accordo tra genitori, qualora, a seguito dell'acquisita conoscenza dei propri orari lavorativi che entrambi ottengono ogni venerdì con decorrenza dal lunedì successivo, non possano rispettare le condizioni di cui ai punti precedenti. I genitori si impegnano a comunicarsi settimanalmente i rispettivi orari di lavoro e le eventuali variazioni e ad accoglierli nel rispetto del numero concordato di pernotti con ciascun genitore.
d) Dà atto che in caso di mancanza di congruo preavviso, ciascuno di loro si dichiara disponibile a sostituire l'altro genitore ed in caso di impossibilità, potranno contare sulla disponibilità dei nonni paterni nel corso della settimana, e dei nonni materni nei week end. In caso di mancata disponibilità da parte dei genitori o dei nonni paterni e materni, ciascun genitore sosterrà il costo della babysitter, se i figli saranno in quel momento con lui/lei convivente.
e) Dispone che il periodo Natalizio venga diviso in due sotto periodi, dal 23 al 30 e dal
31 dicembre al 06 gennaio;
dispone che Pasqua venga suddivisa in due sotto periodi da giovedì a sabato con un genitore e da domenica a martedì con l'altro genitore, alternandosi;
compleanni alternati ed indipendentemente dalla giornata del rispettivo
3 collocamento;
festività civili, religiose e sospensioni di attività scolastiche, sempre alternati;
con la precisazione che la festività successiva verrà sempre assegnata al genitore che non ha usufruito della precedente.
f) Dispone che durante il periodo estivo ciascun genitore stia con i propri figli per tre settimane anche da trascorrere in periodi frazionati e durante detti periodi verranno sospese le visite con l'altro genitore, salvo il diritto dei minori di poterli contattare telefonicamente ogni giorno e senza alcuna limitazione.
I genitori concorderanno le festività e le vacanze estive entro il 31 maggio ed entro il 31 ottobre quelle invernali e successive, mediante comunicazioni informali ma tracciabili
(sms, mail, whatsapp ecc.).
In caso di disaccordo o mancato accordo si applicherà l'alternanza automatica: per gli anni pari deciderà la madre, per gli anni dispari il padre e così via.
6) Dato atto che l'assegno di mantenimento per i due figli di 10 e 14 anni è stato concordato tra le parti in € 800,00 (dicasi euro ottocento) (€ 400,00 x 2), con la precisazione che l'assegno unico è stato riconosciuto integralmente a favore della madre – ad oggi pari ad
€ 114,00 al mese per entrambi i figli – dispone che il padre versi la differenza di € 686,00 al mese (dicasi euro seicentoottantasei) (€ 343,00 a figlio). Qualora l'assegno dovesse aumentare o diminuire il padre dovrà versare la differenza in più o in meno onde arrivare all'importo concordato per entrambi i figli di € 800,00. Dà atto che la Signora Parte_1 si impegna a comunicare tempestivamente al padre le variazioni annuali dell'assegno unico percepito per i figli, nonché a comunicare la tipologia ed entità di ogni altro beneficio o sussidio percepito per i figli. L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c.c. intestato alla sig.ra con Parte_1
decorrenza dal deposito del ricorso su domanda congiunta;
l'assegno sarà rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza annuale;
prima variazione ad un anno dal deposito della sentenza di separazione.
Le spese straordinarie sono poste nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre e verrà applicato il Protocollo del Tribunale di Udine n.
3477/2015.
7) Nessun assegno a titolo personale, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
4 8) Dà atto che, sulla premessa che i coniugi sono in regime di comunione legale dei beni, dichiarano di voler disciplinare definitivamente i loro rapporti patrimoniali, compresa la comunione de residuo, come segue.
La sig.ra riconosce di dovere al marito la somma di euro di € 120.000,00 Parte_1
(dicasi euro centoventimila/00) per aver contribuito all'acquisto della casa coniugale, al pagamento di parte del mutuo, alla manutenzione della casa familiare, all'installazione dell'impianto fotovoltaico, a qualunque prestito effettuato a suo favore o a favore dei suoi congiunti nonché quale definitiva liquidazione della comunione de residuo. L'elenco è puramente indicativo e copre comunque qualunque pretesa di ordine economico che il
Sig. IM potesse avanzare a qualunque titolo nei confronti della moglie per il periodo anteriore alla sottoscrizione del presente ricorso.
Il pagamento dell'importo di cui sopra verrà effettuato all'atto di vendita della casa familiare a terzi o di cessione della quota di loro pertinenza tra coniugi e comunque non prima dell'avvenuta revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre in quanto collocataria prevalente dei figli;
e verrà imputato alla quota di pertinenza della sig.ra sul prezzo di vendita dell'immobile. Parte_1
Dà atto che il sig. IM si obbliga comunque a conferire l'importo di € 120.000,00
(dicasi euro centoventimila/00) ai figli nella misura pari al 50% per ciascuno.
Dà atto che i coniugi, con l'esecuzione dell'accordo di cui sopra, dichiarano di aver risolto tutte le loro reciproche pretese di ordine economico, anteriori e/o successive alla celebrazione del matrimonio e di non aver nulla a pretendere per le causali di cui sopra ed a qualunque titolo, anche in relazione allo scioglimento della comunione legale, dandosi ampia e definitiva quietanza liberatoria l'uno nei confronti dell'altro.
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 15, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 01.04.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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