Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 22/04/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01417/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2022, proposto da
Hi Com S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Pirrone, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rozzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Brunello De Rosa, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di diniego datati 24.11.2021, notificati con messaggi pec del 29.11.2021 Prot. n. 0056992/2021, Prot. 0056995/2021 e Prot. 0056998/2021 rispettivamente
a) in merito alla rigettata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione del 10.12.2018, rilasciata dal Comune di Rozzano alla ricorrente, in relazione al posizionamento di NN LE (in rotatoria n. 13, via Perseghetto)
b) in merito alla rigettata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione del 10.12.2018, rilasciata dal Comune Rozzano alla ricorrente, in relazione al posizionamento di NN LE (in rotatoria n. 16, via Cooperazione XXV)
nonché c) in merito alla rigettata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione del 10.12.2018, rilasciata dal Comune di Rozzano alla ricorrente, in relazione al posizionamento di cartello pubblicitario EM (in via Cooperazione direzione Zibido San Giacomo vicinanze via Alda Merini)
- dell'atto confermativo, prot. 0059725, emanato dal Comune di Rozzano in data 14.12.2021, dei citati provvedimenti di diniego;
nonchè di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società quivi ricorrente), ai provvedimenti nonché delibere richiamate;
con espressa riserva, in ordine ai predetti atti, di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rozzano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con tre distinti provvedimenti di autorizzazione, rilasciati a favore della ricorrente in data 10 dicembre 2018, il Comune di Rozzano ha consentito l’installazione sul suolo comunale di due transenne parapedonali nonché di un cartello pubblicitario (tipologia totem).
L’autorizzazione aveva una validità di tre anni.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha modificato, con l'art. 1, comma 816, l’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, introducendo il canone patrimoniale di concessione e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate nonché della relativa disciplina, con decorrenza dal 2021, comportante la sostituzione dei tributi precedenti, con deliberazione 11 febbraio 2020 n. 27 la Giunta del Comune di Rozzano, nelle more del riordino della disciplina degli impianti pubblicitari, anche in prospettiva dell’adozione del piano della pubblicità, dettava indicazioni agli uffici circa la posa di impianti pubblicitari sul suolo pubblico, disponendo, in particolare:
- di non rilasciare proroghe alle autorizzazioni per la posa di impianti pubblicitari di qualunque tipo che occupino suolo pubblico, emesse in attuazione delle precedenti deliberazioni della Giunta nn. 145/2013, 76/2017 e 45/2018 e di non rilasciare ulteriori autorizzazioni;
- di adottare gli atti necessari alla rimozione degli impianti posati allo scadere della validità delle autorizzazioni emesse.
Con comunicazione del 24 febbraio 2020 il Comune informava la ricorrente del contenuto della deliberazione della Giunta.
Con delibera del Consiglio n. 16 del 28 aprile 2021, il Comune di Rozzano adottava il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.
Con istanza del 3 novembre 2021 la ricorrente richiedeva la proroga delle concessioni.
Il Comune, con nota di riscontro del 29 novembre 2021, richiamate la precedente nota del 24 febbraio 2020 nonché la deliberazione della Giunta n. 27/2020, rappresentava l’impossibilità di concedere il rinnovo dell’autorizzazione, intimando la rimozione degli impianti pubblicitari entro i successivi 30 giorni.
Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato la predetta nota.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rozzano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi. Il Comune resistente, in particolare, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse.
La causa è stata quindi chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 marzo 2025.
In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla difesa del Comune resistente, che ha dedotto che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la deliberazione della Giunta 11 febbraio 2020 n. 27.
L’eccezione è fondata per plurime e concorrenti ragioni.
Con la predetta deliberazione la Giunta del Comune di Rozzano ha disposto, nelle more del riordino della disciplina degli impianti pubblicitari, di non rilasciare proroghe alle autorizzazioni per la posa di impianti pubblicitari che occupino suolo pubblico, emesse in attuazione delle precedenti deliberazioni della Giunta nn. 145/2013, 76/2017 e 45/2018 e di non rilasciare ulteriori autorizzazioni in tal senso.
Come sopra esposto, tale deliberazione è stata comunicata anche alla ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti.
Il contenuto dispositivo della delibera incide direttamente sulla posizione giuridica delle società titolari di autorizzazioni per la posa di impianti pubblicitari, quale era la ricorrente all’epoca dell’adozione del provvedimento.
Tuttavia la deliberazione non è stata impugnata dalla ricorrente né tempestivamente né in occasione del presente ricorso.
Va rilevato che le note impugnate con l’atto introduttivo del giudizio costituiscono atti attuativi della delibera della Giunta n. 27/2020, e vincolati dal contenuto dispositivo della predetta deliberazione, valida e produttiva di effetti. Non recano infatti alcuna ulteriore valutazione né un contenuto volitivo, se non il richiamo a quanto già deliberato dalla Giunta in senso ostativo al rilascio di proroghe, rinnovi o nuove autorizzazioni e la comunicazione di non poter procedere al rinnovo richiesto per tale ragione. Non costituiscono quindi l’esito di un procedimento e di una istruttoria appositamente condotta, ma hanno mero contenuto notiziatorio di una precedente determinazione assunta dalla Giunta, da cui gli uffici non possono discostarsi.
Ne consegue che la ricorrente non ha oggi un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere l’annullamento delle note con le quali l’Amministrazione, in esecuzione della precedente determinazione assunta, ha comunicato di non poter accogliere l’istanza di rinnovo. Stante la validità ed efficacia della deliberazione n. 27/2020, neppure contestata in questa sede, l’Amministrazione non potrebbe che comunicare un identico esito.
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Rozzano, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO