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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR IA Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 266/2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAVO Parte_1 C.F._1
SC
Appellante
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEUCE NICOLA CP_1 C.F._2
Appellato
Appellata- appellante incidentale avverso la sentenza n. 1753/2023, pubblicata il 03.12.2023, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al
R.G. n. 4541/2017.
pagina 1 di 9 All'udienza collegiale del 03 ottobre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 21 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 21/7/2017, quale proprietaria di un immobile urbano sito a CP_1
Ruvo di Puglia in Vico Caruso n. 1, in catasto censito al foglio 29, p.lla 80, sub 13, 14, 15, 6 e 5, conveniva in giudizio , chiedendo accertarsi, in confronto della stessa, la cessazione Parte_1 del diritto di servitù (costituito con la stipulazione dell'atto di acquisto della sua proprietà da CP_2
, originario dante causa di entrambe le parti in causa, come avutasi in data 12.01.2009) avente
[...] ad oggetto il diritto di passaggio pedonale sulla pertinenza scoperta antistante i locali a piano terra, censiti in catasto con la p.lla 80 sub 13, per l'accesso al piano interrato rimasto in proprietà del venditore, censito in catasto con la p.lla 80 sub 10, nonché del diritto di servitù per deposito di merce e/o di parcheggio a carico di una striscia di terreno, censita in catasto con la p.lla 80 sub 5, a favore della restante proprietà del venditore. L'attrice precisava che la costituzione di tali servitù era stata stabilita solo a favore del venditore e che, le stesse, sarebbero automaticamente Controparte_2 cessate ed estinte al momento della alienazione delle porzioni immobiliari dominanti (censite in catasto con le p.lle 80 sub 10 e sub 12). Aggiungeva che, , aveva venduto nell'anno 2011 le Controparte_2 sue restanti proprietà alla convenuta senza informare l'attrice della cessazione delle anzidette servitù e senza rendere libere le porzioni già gravate dalle due servitù convenzionalmente stabilite. L'attrice chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al rilascio delle porzioni di suolo occupate con la rimozione di quanto ivi depositato o installato ed al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di
€. 22.500,00. Si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo di essere coniuge separata di CP_2
e sostenendo di non esercitare alcuna servitù per non aver mai utilizzato il passaggio pedonale
[...]
e perché la striscia di terreno destinata a deposito di merce e di parcheggio sarebbe stata utilizzata ancora da e dalla stessa ospitato malgrado l'intervenuta separazione. Controparte_2
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvedeva: “1) in accoglimento delle domande attrici, accerta l'inesistenza di diritti di servitù di passaggio pedonale a carico dell'area scoperta antistante le unità immobiliari censite nel catasto urbano di Ruvo di Puglia al foglio 29, pagina 2 di 9 particella 80 sub 13, nonché l'inesistenza di servitù di deposito merce e/o parcheggio veicoli sulla porzione immobiliare censita nel catasto urbano di Ruvo di Puglia al foglio 29, particella 80 sub 5; 2) condanna, la convenuta, a rilasciare immediatamente, in favore dell'attrice, la porzione di suolo illegittimamente gravata, poste sulla particella catastale censita in catasto di Ruvo di Puglia al foglio
29, particella 80 sub 5, liberandola da cose, oggetti e manufatti ivi depositati;
3) condanna, la convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.
9.216,00 ((€. 64,00 moltiplicato per 144 mesi - dal 21 aprile 2011 al 02 dicembre 2023 -), oltre quello successivo fino al rilascio (quantificabile sempre come da C..T.U.) e da rivalutare mese per mese secondo gli indici ISTAT, con gli interessi di mora al tasso legale con decorrenza da ciascuna mensilità con termine al totale soddisfo;
4) condanna, infine, la parte convenuta, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice, le quali vengono liquidate in ragione di complessivi €.
5.077,00, così quantificati in ragione dello scaglione di cui ai valori medi compresi tra €. 5.201,00 ed
€. 26.000,00, visto lo svolgimento di tutte e quattro le fasi processuali, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornato, oltre al rimborso delle spese borsuali, quantificate, per quanto visibile in atti, per €. 280.17, nonchè al pagamento delle spese di C.T.U., sempre a carico della parte convenuta.”.
In particolare, qualificata la domanda come actio negatoria servitutis, la riteneva meritevole di accogliemnto dal momento che “…il patto contenuto nel rogito sottoscritto il 12/01/2009, prevedeva con chiarezza la cessazione automatica delle servitù con l'alienazione da parte di Controparte_2 delle porzioni rimaste di sue proprietà (censite in catasto di Ruvo di Puglia al foglio 29, p.lle 80 sub 10
e 780 sub 12). Tale previsione è certamente idonea a determinare l'estinzione del diritto riservato dal venditore, essendo stato precisato che la costituzione di una servitù volontaria può essere subordinata ad una condizione risolutiva che non è affatto incompatibile con la costituzione di una servitù in quanto non incide sul requisito della permanenza, connaturale al contenuto reale dell'asservimento tra due fondi, ma si risolve in un modo convenzionale di estinzione della servitù stessa (cfr.: Cass., n.
6107/81).” (cfr. sentenza impugnata).
2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello affidandosi a sette motivi di Parte_1 appello e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, in accoglimento della richiesta di inibitoria, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stanti i gravi motivi esposti in narrativa del presente pagina 3 di 9 atto; - nel merito, revocare e dichiarare ingiusta in ogni sua parte la sentenza impugnata alla luce dei motivi di appello su formulati e, per l'effetto riformarla integralmente ed accogliere la domanda della convenuta/appellante, così determinata: - accertare e dichiarare che la domanda proposta dalla odierna appellata, sig.ra , con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado CP_1
è assolutamente infondata in fatto ed in diritto in ogni sua parte e per l'effetto rigettarla integralmente;
- accertare e dichiarare che la sig.ra ha agito contro la deducente in assenza dei CP_1 presupposti di legge, in fatto ed in diritto e con mala fede e colpa grave ascrivibile al suo comportamento e, pertanto, in applicazione dell'art. 96 c.p.c. , condannarla al risarcimento dei danni ingiustamente procurati alla appellante sig.ra , nella misura che sarà ritenuta di Parte_1
Giustizia, a mente dell'art. 96 c.p.c. ed anche in applicazione dell'art. 1226 c.c.; in ogni caso, condannare la sig.ra all'integrale pagamento di spese e competenze di causa di CP_1 entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese e competenze liquidate per l'espletamento della
C.T.U. in primo grado di giudizio.” (cfr. testualmente dall'atto di citazione d'appello).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita invocando il rigetto del gravame CP_1 con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 10 settembre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 21 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_1
A) Travisamento del diritto posto a fondamento della domanda attrice;
B) Violazione di legge e falsa applicazione delle norme che regolano le servitù prediali (libro III, titolo
VI, capo I, artt. 1027 e segg. cod. civ.);
C) Esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
CP_2
D) Estraneità della sig.ra da qualsivoglia responsabilità risarcitoria. Pt_1
E) Inesistenza del danno risarcibile da parte della Pt_1
F) Inammissibilità della valutazione di stima, in assenza dell'an debeatur ed erronee valutazioni del
CTU in ordine al quantum debeatur. pagina 4 di 9 G) Ingiusta statuizione di condanna della sig.ra al pagamento delle spese e competenze Pt_1 processuali. Violazione dell' art. 91 c.p.c.
I motivi di appello primo e secondo veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale.
Con il primo e secondo motivo l'odierna appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia travisato
“I fatti di causa e gli elementi costitutivi del diritto azionato…omissis…recependo supinamente la qualificazione giuridica di 'actio negatoria servitutis'” sebbene alcuna servitù risulti costituita con l'atto notarile del 12/01/2009. Allo scopo, l'appellante riporta in testuale il contenuto dell'atto di compravendita del 12.01.2009, ove è scritto “…viene costituita a carico della pertinenza scoperta antistante i locali a piano terra qui venduti e distinti con la p.lla 80/12 il diritto di passaggio pedonale
a favore del venditore unicamente per l'accesso alla rampa di discesa al locale al piano seminterrato
(p.lla 80/10); tale diritto si estinguerà automaticamente, senza necessità di stipula di apposito atto nel caso di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei beni (p.lle 80/12 e 80/10) a cui favore tale servitù viene concessa;
- viene costituita inoltre a carico della striscia scoperta di terreno (attualmente distinta con la p.lla 80/5) posta a confine con proprietà o aventi causa, e precisamente sulla striscia Parte_2 della lunghezza di metri ventuno (mt. 21) circa e della larghezza individuata in loco da cordolo divisorio, e a favore della restante proprietà del venditore per deposito di merce o parcheggio, a rischio e responsabilità del venditore stesso;
anche tale diritto si estinguerà automaticamente, senza necessità di stipula di apposito atto nel caso di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei beni che sono rimasti in proprietà del venditore stesso (p.lle 80/12 e 80/10)”. Conclude evidenziando che nella specie non risulta costituita una servitù prediale visto che “quando il peso è posto a vantaggio del soggetto proprietario e del fondo solo in via riflessa e consequenziale, non si parla di servitù, ma di un diritto personale di godimento, assoggettato a un'altra disciplina (personale e non reale)! (cfr. testualmente atto di appello). In tal caso, dice ancora, l'actio negatoria doveva essere respinta essendo accertata la sussistenza di un diritto personale di godimento in favore di da ritenersi unico Parte_3 responsabile per inadempimento delle obbligazioni assunte. La sig.ra doveva essere pertanto Pt_1 mandata indenne da qualsiasi responsabilità con vittoria di spese. Significa che la motivazione della sentenza appare contraddittoria perché il Tribunale “…pur essendosi posto il dubbio che potesse trattarsi di semplice diritto personale di godimento, legato quindi alla persona del sig. , cambia CP_2 rotta e sposa ingiustamente la tesi di parte attrice per cui responsabile del permanere della situazione pagina 5 di 9 possessoria in capo al , al verificarsi della condizione risolutiva connessa alla proprietà in CP_2 capo al dell'immobile adiacente, debba essere la signora per il ben noto principio di CP_2 Pt_1
“ambulatorietà della servitù” (pag. 3 della sentenza). Senza però chiarire quale è il sillogismo per cui ha ritenuto costituita la servitù, mentre trattasi di evidente diritto personale di godimento.” (cfr. testualmente cit.).
Le censure non sono fondate.
L'azione negatoria di cui all'articolo 949 c.c., al comma 1 prevede che “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio” e al comma 2 recita “Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione” salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cod.civ.
Essa può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio. (Cass. Sez. 2, 31/12/2014, n. 27564, Rv. 634043 - 01). L'obiettivo di tale azione è il conseguimento della libertà del fondo servente.
Circa il caso di specie, dal tenore letterale dell'atto notarile del 12.01.2009, sopra riportato in testuale in quanto riprodotto nell'atto di appello, si ricava che le parti intesero costituire una servitù di passaggio pedonale e una servitù di parcheggio (ben chiarite e precisate nel loro contenuto) in favore del venditore (il , ex marito della convenuta/appellante), servitù che si sarebbe estinta “…nel caso Pt_3 di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei beni che sono rimasti in proprietà del venditore stesso (p.lle
80/12 e 80/10)” (cfr. atto di compravendita cit.).
Il Tribunale, sia pure ponendo il dubbio metodico della eventuale sussistenza di un diritto personale di godimento, ha qualificato l'azione proposta come actio negatoria servitutis esperita ai sensi dell'art. 949 cod. civ.
La conclusione è condivisibile visto che le parti nella libera contrattazione possono stabilire, come nella specie, di costituire una servitù e di porre fine all'asservimento concordato apponendo al diritto una condizione risolutiva. pagina 6 di 9 La Cassazione ha più volte affrontato il tema e, con orientamento piuttosto consolidato, ha chiarito che la costituzione di una servitù volontaria ben può essere subordinata a condizione risolutiva, che non è incompatibile con la costituzione di una servitù poiché non incide sul requisito della permanenza, connaturale al contenuto reale dell'asservimento tra due fondi, ma si risolve in un modo convenzionale di estinzione della servitù stessa. Tale condizione è valida anche se meramente potestativa, in quanto l'art. 1355 c.c. limita la nullità, nell'ambito delle condizioni meramente potestative, a quelle sospensive.
(Cass. Sez. 2, 20/04/2018, n. 9879, Rv. 648156 – 01 e già Sez. 2, Sentenza n. 6107 del 18/11/1981).
Nel caso di specie, la vendita a terzi (alla degli immobili rimasti al ha consacrato Pt_1 Pt_3
l'avverarsi della condizione risolutiva apposta alle dette servitù sicché l'utilizzo del passaggio e dell'area di parcheggio da parte della acquirente del , è ingiustificato e in contrasto con Pt_1 Pt_3
l'intervenuta estinzione delle servitù inizialmente costituite sul bene da lei acquistato e già appartenuto al suo dante causa.
Circa la denunziata estraneità della alle pretese dell'appellata, va detto che nelle azioni reali, Pt_1 qual è quella di "negatoria servitutis", la legittimazione processuale, attiva e passiva, spetta esclusivamente ai proprietari e ai titolari di un diritto reale di godimento sui fondi dominante o servente, mentre ai titolari di altri diritti personali può riconoscersi soltanto un interesse di fatto che consente loro d'intervenire volontariamente in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti ex art. 105, comma secondo cod. proc. civ.. (Cass. Sez. 2, 23/10/1991, n. 11222, Rv. 474373 - 01). Ne deriva che, secondo le prospettazioni della stessa appellante, il non ha legittimazione a contraddire Pt_3 alla domanda principale proposta dal momento che la proprietaria del fondo servente è
[...]
. Parte_1
Da tanto discende il rigetto dei primi due motivi di appello.
.
3.1 Venendo alla disamina dei motivi terzo, quarto, quinto e sesto (cfr. C) Esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
D) Estraneità della CP_2 sig.ra da qualsivoglia responsabilità risarcitoria. E) Inesistenza del danno risarcibile da parte Pt_1 della F) Inammissibilità della valutazione di stima, in assenza dell'an debeatur ed erronee Pt_1 valutazioni del CTU in ordine al quantum debeatur), la Corte conclude per la loro infondatezza non mancando di osservare che essi ruotano intorno alla pretesa estraneità della alla domanda di Pt_1 risarcimento avanzata dalla . CP_1 pagina 7 di 9 L'istruttoria svolta in prime cure (ritenuta inutile dall'appellante) ha infatti consentito di dimostrare che era la ad utilizzare l'area in questione sia per parcheggiare le sue autovetture, sia per farne Pt_1 deposito di merce. La prova già raggiunta in primo grado è stata nuovamente offerta con la comparsa di costituzione in appello mediante la riproduzione di materiale fotografico, già acquisito con le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. (previgente), idoneo a dimostrare la correttezza delle conclusioni raggiunte dal
Tribunale. E' dunque provato (con testi e con documenti riproducenti le fotografie con data certa dello stato dei luoghi) che le autovetture parcheggiate sulle aree originariamente asservite erano di proprietà della convenuta odierna appellante e che quindi era lei ad esercitare la servitù. Ciò, come correttamente osservato dal Tribunale, rende del tutto irrilevante l'affermazione dell'appellante-convenuta che le manovre di parcheggio siano state effettuate da . Controparte_2
Dimostrato, quindi, l'indebito utilizzo dell'area da parte della a partire dalla data di estinzione Pt_1 delle servitù, con conseguente imposizione illecita di un peso al fondo della e con CP_1 compromissione la libera disponibilità della sua proprietà, appare corretto il riconoscimento del risarcimento del danno per equivalente, richiesto dalla e liquidato dal Tribunale in euro 64,00 CP_1 mensili, sulla scorta delle conclusioni raggiunte in seguito agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio. Sul punto, la Corte osserva che le censure mosse alla impugnata decisione sono generiche (cfr. “…riteniamo inutile sollevare le censure collegabili alla assoluta apoditticità delle valutazioni formulate dal CTU per la determinazione del danno risarcibile…” testualmente dall'atto di appello) e, perciò inammissibili, sicché null'altro v'è da aggiungere circa la liquidazione del danno, riconosciuto a partire dal momento della estinzione del diritto di servitù sino al rilascio definitivo delle aree asservite.
Alla stregua delle precedenti motivazioni segue il rigetto degli ulteriori motivi di appello ivi compreso il settimo, relativo alla liquidazione delle spese processuali in prime cure che correttamente hanno seguito la soccombenza sulle domande proposte.
4. Circa il regolamento delle spese del grado, anch'esse seguono la soccombenza sul gravame e sono liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori minimi attesa la semplicità della decisione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagina 8 di 9 versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 ontro , avverso la sentenza n. 1753/2023, pubblicata il 03.12.2023, resa
[...] CP_1 dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n. 4541/2017, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di spese che liquida in euro 4.996,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per CP_1 legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente
Il consigliere estensore AR MITOLA
AR IA AS
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR IA Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 266/2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAVO Parte_1 C.F._1
SC
Appellante
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEUCE NICOLA CP_1 C.F._2
Appellato
Appellata- appellante incidentale avverso la sentenza n. 1753/2023, pubblicata il 03.12.2023, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al
R.G. n. 4541/2017.
pagina 1 di 9 All'udienza collegiale del 03 ottobre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 21 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 21/7/2017, quale proprietaria di un immobile urbano sito a CP_1
Ruvo di Puglia in Vico Caruso n. 1, in catasto censito al foglio 29, p.lla 80, sub 13, 14, 15, 6 e 5, conveniva in giudizio , chiedendo accertarsi, in confronto della stessa, la cessazione Parte_1 del diritto di servitù (costituito con la stipulazione dell'atto di acquisto della sua proprietà da CP_2
, originario dante causa di entrambe le parti in causa, come avutasi in data 12.01.2009) avente
[...] ad oggetto il diritto di passaggio pedonale sulla pertinenza scoperta antistante i locali a piano terra, censiti in catasto con la p.lla 80 sub 13, per l'accesso al piano interrato rimasto in proprietà del venditore, censito in catasto con la p.lla 80 sub 10, nonché del diritto di servitù per deposito di merce e/o di parcheggio a carico di una striscia di terreno, censita in catasto con la p.lla 80 sub 5, a favore della restante proprietà del venditore. L'attrice precisava che la costituzione di tali servitù era stata stabilita solo a favore del venditore e che, le stesse, sarebbero automaticamente Controparte_2 cessate ed estinte al momento della alienazione delle porzioni immobiliari dominanti (censite in catasto con le p.lle 80 sub 10 e sub 12). Aggiungeva che, , aveva venduto nell'anno 2011 le Controparte_2 sue restanti proprietà alla convenuta senza informare l'attrice della cessazione delle anzidette servitù e senza rendere libere le porzioni già gravate dalle due servitù convenzionalmente stabilite. L'attrice chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al rilascio delle porzioni di suolo occupate con la rimozione di quanto ivi depositato o installato ed al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di
€. 22.500,00. Si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo di essere coniuge separata di CP_2
e sostenendo di non esercitare alcuna servitù per non aver mai utilizzato il passaggio pedonale
[...]
e perché la striscia di terreno destinata a deposito di merce e di parcheggio sarebbe stata utilizzata ancora da e dalla stessa ospitato malgrado l'intervenuta separazione. Controparte_2
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvedeva: “1) in accoglimento delle domande attrici, accerta l'inesistenza di diritti di servitù di passaggio pedonale a carico dell'area scoperta antistante le unità immobiliari censite nel catasto urbano di Ruvo di Puglia al foglio 29, pagina 2 di 9 particella 80 sub 13, nonché l'inesistenza di servitù di deposito merce e/o parcheggio veicoli sulla porzione immobiliare censita nel catasto urbano di Ruvo di Puglia al foglio 29, particella 80 sub 5; 2) condanna, la convenuta, a rilasciare immediatamente, in favore dell'attrice, la porzione di suolo illegittimamente gravata, poste sulla particella catastale censita in catasto di Ruvo di Puglia al foglio
29, particella 80 sub 5, liberandola da cose, oggetti e manufatti ivi depositati;
3) condanna, la convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.
9.216,00 ((€. 64,00 moltiplicato per 144 mesi - dal 21 aprile 2011 al 02 dicembre 2023 -), oltre quello successivo fino al rilascio (quantificabile sempre come da C..T.U.) e da rivalutare mese per mese secondo gli indici ISTAT, con gli interessi di mora al tasso legale con decorrenza da ciascuna mensilità con termine al totale soddisfo;
4) condanna, infine, la parte convenuta, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice, le quali vengono liquidate in ragione di complessivi €.
5.077,00, così quantificati in ragione dello scaglione di cui ai valori medi compresi tra €. 5.201,00 ed
€. 26.000,00, visto lo svolgimento di tutte e quattro le fasi processuali, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornato, oltre al rimborso delle spese borsuali, quantificate, per quanto visibile in atti, per €. 280.17, nonchè al pagamento delle spese di C.T.U., sempre a carico della parte convenuta.”.
In particolare, qualificata la domanda come actio negatoria servitutis, la riteneva meritevole di accogliemnto dal momento che “…il patto contenuto nel rogito sottoscritto il 12/01/2009, prevedeva con chiarezza la cessazione automatica delle servitù con l'alienazione da parte di Controparte_2 delle porzioni rimaste di sue proprietà (censite in catasto di Ruvo di Puglia al foglio 29, p.lle 80 sub 10
e 780 sub 12). Tale previsione è certamente idonea a determinare l'estinzione del diritto riservato dal venditore, essendo stato precisato che la costituzione di una servitù volontaria può essere subordinata ad una condizione risolutiva che non è affatto incompatibile con la costituzione di una servitù in quanto non incide sul requisito della permanenza, connaturale al contenuto reale dell'asservimento tra due fondi, ma si risolve in un modo convenzionale di estinzione della servitù stessa (cfr.: Cass., n.
6107/81).” (cfr. sentenza impugnata).
2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello affidandosi a sette motivi di Parte_1 appello e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, in accoglimento della richiesta di inibitoria, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stanti i gravi motivi esposti in narrativa del presente pagina 3 di 9 atto; - nel merito, revocare e dichiarare ingiusta in ogni sua parte la sentenza impugnata alla luce dei motivi di appello su formulati e, per l'effetto riformarla integralmente ed accogliere la domanda della convenuta/appellante, così determinata: - accertare e dichiarare che la domanda proposta dalla odierna appellata, sig.ra , con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado CP_1
è assolutamente infondata in fatto ed in diritto in ogni sua parte e per l'effetto rigettarla integralmente;
- accertare e dichiarare che la sig.ra ha agito contro la deducente in assenza dei CP_1 presupposti di legge, in fatto ed in diritto e con mala fede e colpa grave ascrivibile al suo comportamento e, pertanto, in applicazione dell'art. 96 c.p.c. , condannarla al risarcimento dei danni ingiustamente procurati alla appellante sig.ra , nella misura che sarà ritenuta di Parte_1
Giustizia, a mente dell'art. 96 c.p.c. ed anche in applicazione dell'art. 1226 c.c.; in ogni caso, condannare la sig.ra all'integrale pagamento di spese e competenze di causa di CP_1 entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese e competenze liquidate per l'espletamento della
C.T.U. in primo grado di giudizio.” (cfr. testualmente dall'atto di citazione d'appello).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita invocando il rigetto del gravame CP_1 con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 10 settembre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 21 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_1
A) Travisamento del diritto posto a fondamento della domanda attrice;
B) Violazione di legge e falsa applicazione delle norme che regolano le servitù prediali (libro III, titolo
VI, capo I, artt. 1027 e segg. cod. civ.);
C) Esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
CP_2
D) Estraneità della sig.ra da qualsivoglia responsabilità risarcitoria. Pt_1
E) Inesistenza del danno risarcibile da parte della Pt_1
F) Inammissibilità della valutazione di stima, in assenza dell'an debeatur ed erronee valutazioni del
CTU in ordine al quantum debeatur. pagina 4 di 9 G) Ingiusta statuizione di condanna della sig.ra al pagamento delle spese e competenze Pt_1 processuali. Violazione dell' art. 91 c.p.c.
I motivi di appello primo e secondo veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale.
Con il primo e secondo motivo l'odierna appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia travisato
“I fatti di causa e gli elementi costitutivi del diritto azionato…omissis…recependo supinamente la qualificazione giuridica di 'actio negatoria servitutis'” sebbene alcuna servitù risulti costituita con l'atto notarile del 12/01/2009. Allo scopo, l'appellante riporta in testuale il contenuto dell'atto di compravendita del 12.01.2009, ove è scritto “…viene costituita a carico della pertinenza scoperta antistante i locali a piano terra qui venduti e distinti con la p.lla 80/12 il diritto di passaggio pedonale
a favore del venditore unicamente per l'accesso alla rampa di discesa al locale al piano seminterrato
(p.lla 80/10); tale diritto si estinguerà automaticamente, senza necessità di stipula di apposito atto nel caso di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei beni (p.lle 80/12 e 80/10) a cui favore tale servitù viene concessa;
- viene costituita inoltre a carico della striscia scoperta di terreno (attualmente distinta con la p.lla 80/5) posta a confine con proprietà o aventi causa, e precisamente sulla striscia Parte_2 della lunghezza di metri ventuno (mt. 21) circa e della larghezza individuata in loco da cordolo divisorio, e a favore della restante proprietà del venditore per deposito di merce o parcheggio, a rischio e responsabilità del venditore stesso;
anche tale diritto si estinguerà automaticamente, senza necessità di stipula di apposito atto nel caso di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei beni che sono rimasti in proprietà del venditore stesso (p.lle 80/12 e 80/10)”. Conclude evidenziando che nella specie non risulta costituita una servitù prediale visto che “quando il peso è posto a vantaggio del soggetto proprietario e del fondo solo in via riflessa e consequenziale, non si parla di servitù, ma di un diritto personale di godimento, assoggettato a un'altra disciplina (personale e non reale)! (cfr. testualmente atto di appello). In tal caso, dice ancora, l'actio negatoria doveva essere respinta essendo accertata la sussistenza di un diritto personale di godimento in favore di da ritenersi unico Parte_3 responsabile per inadempimento delle obbligazioni assunte. La sig.ra doveva essere pertanto Pt_1 mandata indenne da qualsiasi responsabilità con vittoria di spese. Significa che la motivazione della sentenza appare contraddittoria perché il Tribunale “…pur essendosi posto il dubbio che potesse trattarsi di semplice diritto personale di godimento, legato quindi alla persona del sig. , cambia CP_2 rotta e sposa ingiustamente la tesi di parte attrice per cui responsabile del permanere della situazione pagina 5 di 9 possessoria in capo al , al verificarsi della condizione risolutiva connessa alla proprietà in CP_2 capo al dell'immobile adiacente, debba essere la signora per il ben noto principio di CP_2 Pt_1
“ambulatorietà della servitù” (pag. 3 della sentenza). Senza però chiarire quale è il sillogismo per cui ha ritenuto costituita la servitù, mentre trattasi di evidente diritto personale di godimento.” (cfr. testualmente cit.).
Le censure non sono fondate.
L'azione negatoria di cui all'articolo 949 c.c., al comma 1 prevede che “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio” e al comma 2 recita “Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione” salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cod.civ.
Essa può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio. (Cass. Sez. 2, 31/12/2014, n. 27564, Rv. 634043 - 01). L'obiettivo di tale azione è il conseguimento della libertà del fondo servente.
Circa il caso di specie, dal tenore letterale dell'atto notarile del 12.01.2009, sopra riportato in testuale in quanto riprodotto nell'atto di appello, si ricava che le parti intesero costituire una servitù di passaggio pedonale e una servitù di parcheggio (ben chiarite e precisate nel loro contenuto) in favore del venditore (il , ex marito della convenuta/appellante), servitù che si sarebbe estinta “…nel caso Pt_3 di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei beni che sono rimasti in proprietà del venditore stesso (p.lle
80/12 e 80/10)” (cfr. atto di compravendita cit.).
Il Tribunale, sia pure ponendo il dubbio metodico della eventuale sussistenza di un diritto personale di godimento, ha qualificato l'azione proposta come actio negatoria servitutis esperita ai sensi dell'art. 949 cod. civ.
La conclusione è condivisibile visto che le parti nella libera contrattazione possono stabilire, come nella specie, di costituire una servitù e di porre fine all'asservimento concordato apponendo al diritto una condizione risolutiva. pagina 6 di 9 La Cassazione ha più volte affrontato il tema e, con orientamento piuttosto consolidato, ha chiarito che la costituzione di una servitù volontaria ben può essere subordinata a condizione risolutiva, che non è incompatibile con la costituzione di una servitù poiché non incide sul requisito della permanenza, connaturale al contenuto reale dell'asservimento tra due fondi, ma si risolve in un modo convenzionale di estinzione della servitù stessa. Tale condizione è valida anche se meramente potestativa, in quanto l'art. 1355 c.c. limita la nullità, nell'ambito delle condizioni meramente potestative, a quelle sospensive.
(Cass. Sez. 2, 20/04/2018, n. 9879, Rv. 648156 – 01 e già Sez. 2, Sentenza n. 6107 del 18/11/1981).
Nel caso di specie, la vendita a terzi (alla degli immobili rimasti al ha consacrato Pt_1 Pt_3
l'avverarsi della condizione risolutiva apposta alle dette servitù sicché l'utilizzo del passaggio e dell'area di parcheggio da parte della acquirente del , è ingiustificato e in contrasto con Pt_1 Pt_3
l'intervenuta estinzione delle servitù inizialmente costituite sul bene da lei acquistato e già appartenuto al suo dante causa.
Circa la denunziata estraneità della alle pretese dell'appellata, va detto che nelle azioni reali, Pt_1 qual è quella di "negatoria servitutis", la legittimazione processuale, attiva e passiva, spetta esclusivamente ai proprietari e ai titolari di un diritto reale di godimento sui fondi dominante o servente, mentre ai titolari di altri diritti personali può riconoscersi soltanto un interesse di fatto che consente loro d'intervenire volontariamente in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti ex art. 105, comma secondo cod. proc. civ.. (Cass. Sez. 2, 23/10/1991, n. 11222, Rv. 474373 - 01). Ne deriva che, secondo le prospettazioni della stessa appellante, il non ha legittimazione a contraddire Pt_3 alla domanda principale proposta dal momento che la proprietaria del fondo servente è
[...]
. Parte_1
Da tanto discende il rigetto dei primi due motivi di appello.
.
3.1 Venendo alla disamina dei motivi terzo, quarto, quinto e sesto (cfr. C) Esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
D) Estraneità della CP_2 sig.ra da qualsivoglia responsabilità risarcitoria. E) Inesistenza del danno risarcibile da parte Pt_1 della F) Inammissibilità della valutazione di stima, in assenza dell'an debeatur ed erronee Pt_1 valutazioni del CTU in ordine al quantum debeatur), la Corte conclude per la loro infondatezza non mancando di osservare che essi ruotano intorno alla pretesa estraneità della alla domanda di Pt_1 risarcimento avanzata dalla . CP_1 pagina 7 di 9 L'istruttoria svolta in prime cure (ritenuta inutile dall'appellante) ha infatti consentito di dimostrare che era la ad utilizzare l'area in questione sia per parcheggiare le sue autovetture, sia per farne Pt_1 deposito di merce. La prova già raggiunta in primo grado è stata nuovamente offerta con la comparsa di costituzione in appello mediante la riproduzione di materiale fotografico, già acquisito con le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. (previgente), idoneo a dimostrare la correttezza delle conclusioni raggiunte dal
Tribunale. E' dunque provato (con testi e con documenti riproducenti le fotografie con data certa dello stato dei luoghi) che le autovetture parcheggiate sulle aree originariamente asservite erano di proprietà della convenuta odierna appellante e che quindi era lei ad esercitare la servitù. Ciò, come correttamente osservato dal Tribunale, rende del tutto irrilevante l'affermazione dell'appellante-convenuta che le manovre di parcheggio siano state effettuate da . Controparte_2
Dimostrato, quindi, l'indebito utilizzo dell'area da parte della a partire dalla data di estinzione Pt_1 delle servitù, con conseguente imposizione illecita di un peso al fondo della e con CP_1 compromissione la libera disponibilità della sua proprietà, appare corretto il riconoscimento del risarcimento del danno per equivalente, richiesto dalla e liquidato dal Tribunale in euro 64,00 CP_1 mensili, sulla scorta delle conclusioni raggiunte in seguito agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio. Sul punto, la Corte osserva che le censure mosse alla impugnata decisione sono generiche (cfr. “…riteniamo inutile sollevare le censure collegabili alla assoluta apoditticità delle valutazioni formulate dal CTU per la determinazione del danno risarcibile…” testualmente dall'atto di appello) e, perciò inammissibili, sicché null'altro v'è da aggiungere circa la liquidazione del danno, riconosciuto a partire dal momento della estinzione del diritto di servitù sino al rilascio definitivo delle aree asservite.
Alla stregua delle precedenti motivazioni segue il rigetto degli ulteriori motivi di appello ivi compreso il settimo, relativo alla liquidazione delle spese processuali in prime cure che correttamente hanno seguito la soccombenza sulle domande proposte.
4. Circa il regolamento delle spese del grado, anch'esse seguono la soccombenza sul gravame e sono liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori minimi attesa la semplicità della decisione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagina 8 di 9 versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 ontro , avverso la sentenza n. 1753/2023, pubblicata il 03.12.2023, resa
[...] CP_1 dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n. 4541/2017, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di spese che liquida in euro 4.996,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per CP_1 legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente
Il consigliere estensore AR MITOLA
AR IA AS
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