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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2024, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 6 novembre 2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 103/2011 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina via XXVII Luglio n. 34 is. 195, presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
degli Avv.ti Oliviero Atzeni e Manlio Galeano, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliati presso il proprio Ufficio Legale in Messina.
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.01.2011 parte ricorrente esponeva di essere titolare di pensione, CAT. IOART, n. 34023288. Con lettera raccomandata del 02.08.2007 l' comunicava allo stesso che, a seguito di ricalcolo della CP_1 suddetta pensione, l'importo corrisposto dall'Ente per il suddetto titolo sarebbe stato di euro 283,66, a decorrere da settembre 2007. Nella stessa l' CP_1 dichiarava, che in forza dei calcoli effettuati, risulterebbe “un'indebita erogazione in favore del ricorrente di euro 1.219,84, in quanto per il periodo dall'01.01.2006 al 31.08.2007 la pensione spetterebbe in misura inferiore a quella corrisposta” e ne chiedeva la restituzione della somma non dovuta.
In conseguenza di ciò, il ricorrente, in data 19.11.2007 e 02.07.2010, proponeva due ricorsi amministrativi con i quali contestava la sussistenza dell'asserito indebito, senza sortire alcun effetto.
Parte ricorrente, eccepiva che la somma percepita a titolo di arretrati doveva essere redistribuita ai fini reddituali nell'arco temporale compreso dal
02/1999 (data di decorrenza della prestazione) al 2007 (data di effettivo pagamento degli arretrati) e di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito, e concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di euro 1.219,84 e che l' fosse condannato a restituire le somme CP_1
ingiustamente non corrisposte, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 15.11.2011 eccependo il superamento del limite reddituale previsto dalla legge per tale tipo di provvidenza economica, nonché l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'indebito con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente come da provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50/2022.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, non vi è alcun problema di procedibilità (trattandosi, tra l'altro, non di una richiesta di prestazione ma di una domanda di accertamento negativo del credito vantato dall in relazione a somme erroneamente CP_1
erogate).
Poi, va vagliata l'eccezione del superamento del reddito avanzata da parte resistente.
2 Nel caso di specie, l'intero importo dovuto dall'ente previdenziale è stato effettivamente percepito dal ricorrente solo nel 2007, con il conseguente superamento del reddito previsto dalla normativa per tale tipo di provvidenza economica. Ciò, a dire di parte ricorrente, perché l'ente previdenziale non avrebbe tenuto in considerazione che l'importo corrisposto come pensione CAT. IOART
n. 34023288 si riferiva a tutto l'arco temporale compreso tra la data di decorrenza CP_ della prestazione e quella di effettivo pagamento. Mentre, l' considerando la somma di euro 1.219,84 come corrisposta in un'unica soluzione, ha errato nell'applicazione dell'aliquota IRPEF.
La doglianza di parte ricorrente appare fondata e pertanto merita accoglimento, mentre va rigettata l'eccezione di superamento dei limiti reddituali proposti da parte resistente.
Nel caso esaminato deve evidenziarsi che l'istituto previdenziale ha effettuato il calcolo degli arretrati sulla base del principio di cassa computandoli nel loro importo complessivo, in ciò disattendendo l'indicazione giurisprudenziale tracciata dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12796/2005 secondo la quale “in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati … non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Spiega la Corte di Cassazione, sempre nella pronuncia citata, “il riferimento alla capacità contributiva, connesso con le possibili conseguenze sulla erogazione dei benefici nei confronti dello stesso assicurato, rende del tutto insoddisfacente il ricorso al criterio di cassa il quale, attribuendo valore decisivo ad un evento (nel nostro caso, la percezione, in ritardo, di arretrati maturati in tempi diversi) del tutto casuale, oltre che dipendente dall'inadempimento dell'obbligato, e per sua natura non destinato a riprodursi nel tempo successivo, non può essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti di reddito. Del resto, situazioni del genere non sfuggono all'attenzione del legislatore nel più ampio ed organico sistema tributario, nel quale opera il meccanismo della tassazione separata per gli emolumenti arretrati relativi ad
3 anni precedenti, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente (artt. 12, lett. d, e 13 del d.P.R. 29.9.1973, n. 597)”.
La questione è stata affrontata anche dai Supremi Giudici delle Leggi, i quali chiamati a decidere se contrastassero con gli artt. 3 e 53 della Costituzione le norme contenute negli artt. artt. 12, lett. d, e 13 del d.P.R. 29.9.1973, n. 597, nella parte in cui non prevedevano la esclusione della tassazione separata dei redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi cumulati con gli altri percepiti dal contribuente nei singoli anni di riferimento non superassero il minimo imponibile, riconoscono che “quella lacuna generava una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e violava altresì il principio della corrispondenza tra capacità contributiva ed onere fiscale” (Corte Costituzionale sent. 16.4.1985, n. 104,). Secondo la Corte costituzionale, il principio esaminato impone al legislatore di “commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo” (cfr. Corte costituzionale sent. n. 92 del 1963).
Alla luce delle pronunce annoverate, non possono nutrirsi dubbi che vi è identità di situazione fra il pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e colui che, invece, li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, sicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo (sul punto cfr. Tribunale di Cassino sent. n.
762/2021 e Tribunale di Messina, sent. n. 802/2018; Cassazione, Sezioni unite, sentenza del 15.06.2015, n. 12796).
Tali principi sono stati recepiti dallo stesso , nel Controparte_2
messaggio n. 3098 del 25.07.2017, nel quale è disposto, sulla scorta delle Sezioni
Unite sopra citate, che “in relazione a quanto sopra ed acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l' dispone CP_2
4 che, dalla pubblicazione del presente messaggio, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza. Di conseguenza le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza”.
Il ricorso, inoltre, è fondato e merita accoglimento sotto altro aspetto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036).
La Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari proprie e della famiglia (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431).
La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno
5 riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»” (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui gli «organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…, degli invalidi hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4
e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.) (Cass.
15 ottobre 2019, n. 26036).
Orbene, nel caso di specie il provvedimento dell' è del 02.08.2007, CP_1
ricevuto in data successiva e la richiesta di indebito, invece, fa riferimento al periodo dal 01.01.2006 al 31.08.2007 (vedi lettera del 02.08.2007). CP_1
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo a parte ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non
è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
La Suprema Corte ha infatti concluso nel senso che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in
6 mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.
Ancora, dagli atti di causa, non sono emersi elementi tali da individuare un dolo di parte ricorrente.
Appare, piuttosto, che l' abbia erogato il trattamento pensionistico CP_2
nella misura che poi, secondo le indagini dello stesso, si è rilevata non corretta, posto che avrebbe dovuto conoscere la situazione economica del ricorrente (o quanto meno avrebbe dovuto dedurre nel presente giudizio la presenza di redditi dallo stesso non conoscibili a seguito di malafede o dolo del pensionato).
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario Avv.
Francesco Micali.
P.Q.M.
7 Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro l' , con ricorso depositato in data 20.01.2011, uditi i procuratori delle CP_1
parti, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma richiesta dall' dell'importo di € 1.219,84, con nota del Controparte_2
02.08.2007 con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente trattenuto;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv. Francesco Micali.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 6 novembre 2024.
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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