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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di LECCE
Prima Sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Mele Presidente
Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 822/2020 R.G., promossa
DA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., società nata dalla Parte_1 P.IVA_1
fusione per incorporazione della Società Controparte_1
(P.IVA ) nella Società
[...] P.IVA_2 [...]
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco CP_2 P.IVA_1
Campa
APPELLANTE
CONTRO
1) (P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Viola
APPELLATA
NONCHE'
2) (P.IVA Controparte_4
), in persona del liquidatore pro tempore, P.IVA_4
3) Controparte_4
4) CP_5 APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del
22.03.2023, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del contenzioso è stato così riassunto dal primo giudice nei seguenti testuali termini: “Con atto di citazione del 22.10.2017, la Controparte_3
esponeva di essere creditrice nei confronti della P. e P. di della somma Controparte_6
di euro 38.418,00, oltre spese ed accessori, in virtù di d.i. n. 1290/2014, emesso dal Presidente di questo Tribunale in danno della predetta snc, in solido con e Controparte_4 CP_5
Deduceva che, con atto per notar del 22.10.2012, avente num. rep. 3068 e racc. 2176, Per_1
registrato a Maglie il 25/10/2012 al n. 2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri 35839/27223 e 35840/27224, , e " Controparte_4 CP_5 [...]
, dichiaratisi in regime di comunione legale dei Controparte_4
beni, sottoscrivevano con la società " con Controparte_7
sede in Muro Leccese (Le) – C.F. e P. I.V.A. -, un atto particolarmente P.IVA_2
complesso, atteso che il presunto prezzo di vendita dei beni veniva presuntivamente pagato, per parte, mediante estinzione parziale di un debito della venditrice nei confronti dell'acquirente e, per la restante parte, mediante accollo da parte dell'acquirente delle restanti rate da corrispondere alla in virtù di un contratto di mutuo ipotecario, gravante proprio su Controparte_8
di uno degli immobili in vendita. Con altro atto per Notar del Persona_2
22.10.2012 avente n. rep. 2186 racc. 1591, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il
23/10/2017 al num. 8984 serie T1, e trascritto presso la conservatoria dei RR II di Lecce il giorno 24/10/2017 al num. 35537/26994, i sigg.ri e questa Controparte_4 CP_5
volta dichiaratasi in regime di separazione dei beni, costituivano un fondo patrimoniale. Tanto premesso, la adiva questo Tribunale perché, in accoglimento della domanda, 1) CP_3
accertasse e dichiarasse che l'atto di compravendita per Notar del Persona_3
22/10/2012, avente num. rep. 3068 e racc. 2176, registrato a Maglie il 25/10/2012 al n.
2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri 35839/27223 e
35840/27224, è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di CP_3 [
e che nella specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2901 c.c.; per l'effetto dichiarare l'inefficacia
e l'inopponibilità, e quindi revocare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.
2901 e 2902 c.c. nei confronti di dell'atto di compravendita per Notar Controparte_3
del 22/10/2012, avente num. rep. 3068 e racc. 2176, registrato a Maglie Persona_3
il 25/10/2012 al n. 2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri
35839/27223 e 35840/27224; 2) in via alternativa a quanto innanzi, accertasse e dichiarasse la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notar Persona_3
del 22/10/2012, avente num. rep. 3068 e racc. 2176, registrato a Maglie il 25/10/2012 al n. 2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri 35839/27223 e
35840/27224; per l'effetto dichiarasse che il locale artigianale sito in EN (Le) alla zona industriale viale Einaudi n. 13, a piano terreno, composto da ampio locale, vano ufficio ed accessori, della superficie complessiva di circa metri quadri 326 ed annesso scoperto antistante e retrostante di pertinenza, nel Catasto Fabbricati del Comune di EN (Le) distinto al foglio 31, particella 520, subalterni 1 e 4 graffati, via Circonvallazione piano T, categoria C/3, cl. 2, cons. mq 326, con rendita euro 271,14 è ancora di proprietà, così come lo è sempre stato, del sig. e della sig.ra sempre per l'effetto dichiarasse altresì che Controparte_4 CP_5
il locale deposito adibito ad officina, sito in EN (Le), località Ferrantelli, alla via
Circonvallazione, ubicato a piano terra seminterrato avente accesso da due rampe una a nord limitrofa a proprietà , e l'altra a sud limitrofa a proprietà di Parte_2
composto di un unico vano collegato a mezzo di una scala interna con un Parte_3
ripostiglio a piano terra, con annessa area urbana della superficie di circa metri quadri 162, limitrofa a proprietà della suddetta cooperativa, nel Catasto Fabbricati del Comune di
EN (Le) distinto al foglio n. 31, particella 520, subalterni 2 e 3 graffati, via
Circonvallazione piano S1, cat. C/2. Cl.
3. Cons. mq 317, rendita euro 654,87; particella
459 subalterno 6 via Zona Industriale piano T, area urbana, senza redditi è di proprietà, così come lo è sempre stato, della “ attualmente in liquidazione", Controparte_9
corrente in EN (Le) al Viale Einaudi n. 13 (P.IVA ); 3) accertasse P.IVA_4
e dichiarasse altresì che l'atto per Notar del 22/10/2017 avente n. Persona_2
rep. 2186 racc. 1591, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il 23/10/2017 al num.
8984 serie T1, e trascritto presso la conservatoria dei R.R. I.I. di Lecce il giorno 24/10/2017 al num. 35537/26994, costitutivo del fondo patrimoniale tra i coniugi sigg.ri Controparte_4
e è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di CP_5 CP_3
e che nella specie ricorre l‟ipotesi di cui all'art. 2901 c.c.; per l'effetto dichiarare l'inefficacia
e l'inopponibilità, e quindi revocare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.
2901 e 2902 c.c. nei confronti di dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale Controparte_3
tra i coniugi sigg.ri e per Notar del Controparte_4 CP_5 Persona_2
22/10/2017 avente n. rep. 2186 racc. 1591, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il
23/10/2017 al num. 8984 serie T1, e trascritto presso la conservatoria dei RR II di Lecce il giorno 24/10/2017 al num. 35537/26994; 4) per l'effetto di tutto quanto innanzi ordinare al Conservatore dei P.P. R.R. I.I. di Lecce di annotare l'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita per Notar del 22/10/2012, avente Persona_3
num. rep. 3068 e racc. 2176, registrato a Maglie il 25/10/2012 al n. 2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri 35839/27223 e 35840/27224, nonché dell'atto per Notar del 22/10/2017 avente n. rep. 2186 racc. 1591, Persona_2
registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il 23/10/2017 al num. 8984 serie T1, e trascritto presso la conservatoria dei R.R. I.I. di Lecce il giorno 24/10/2017 al num.
35537/26994, costitutivo del fondo patrimoniale tra i coniugi sigg.ri e Controparte_4 CP_5
5) con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore
[...]
antistatario. Espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza (15/7/2020), fissata con ordinanza resa prima dell'emergenza covid-19 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di trattazione scritta, disposta ex art. 83 del d.l.
n. 17/2020, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale e deposito telematico”.
Con la sentenza numero 1720 del 2020, pubblicata il 15/7/2020, il Tribunale di
Lecce ha così provveduto: “1) Accoglie la domanda avanzata ex art. 2901 c.c. dalla attrice;
2) dichiara l'inefficacia nei confronti della ex art. 2901 c.c. Controparte_3
dell'atto di compravendita per Notar del 22/10/2012, avente num. rep. Persona_3
3068 e racc. 2176, registrato a Maglie il 25/10/2012 al n. 2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri 35839/27223 e 35840/27224, perché è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di CP_3
3) per l'effetto, dichiara che il locale artigianale sito in EN (Le) alla zona industriale viale Einaudi n. 13, a piano terreno, composto da ampio locale, vano ufficio ed accessori, della superficie complessiva di circa metri quadri 326 ed annesso scoperto antistante e retrostante di pertinenza, nel Catasto Fabbricati del Comune di EN (Le) distinto al foglio 31, particella 520, subalterni 1 e 4 graffati, via Circonvallazione piano T, categoria C/3, cl. 2, cons. mq 326, con rendita euro 271,14 è ancora di proprietà, così come lo è sempre stato, del sig. e della sig.ra Controparte_4 CP_5
4) dichiara, altresì, che il locale deposito adibito ad officina, sito in EN (Le), località
Ferrantelli, alla via Circonvallazione, ubicato a piano terra seminterrato avente accesso da due rampe una a nord limitrofa a proprietà , e l'altra a sud limitrofa Parte_2
a proprietà di composto di un unico vano collegato a mezzo di una scala Parte_3
interna con un ripostiglio a piano terra, con annessa area urbana della superficie di circa metri quadri 162, limitrofa a proprietà della suddetta cooperativa, nel Catasto Fabbricati del Comune di EN (Le) distinto al foglio n. 31, particella 520, subalterni 2 e 3 graffati, via
Circonvallazione piano S1, cat. C/2. Cl.
3. Cons. mq 317, rendita euro 654,87; particella
459 subalterno 6 via Zona Industriale piano T, area urbana, senza redditi è di proprietà, così come lo è sempre stato, della “ attualmente in liquidazione", Controparte_9
corrente in EN (Le) al Viale Einaudi n. 13 (P.IVA ); P.IVA_4
5) dichiara l'inefficacia nei confronti della ex art. 2901 c.c. Controparte_3
dell'atto per Notar del 22/10/2017 avente n. rep. 2186 racc. 1591, Persona_2
registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il 23/10/2017 al num. 8984 serie T1, e trascritto presso la conservatoria dei R.R. I.I. di Lecce il giorno 24/10/2017 al num.
35537/26994, costitutivo del fondo patrimoniale tra i coniugi sigg.ri e Controparte_4 CP_5
perché è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di “
[...] CP_3
6) per l'effetto, ordina al Conservatore dei P.P. R.R. I.I. di Lecce di annotare la presente sentenza, 7) condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre ad euro 1.110,52 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge, oltre a quanto eventualmente anticipato per c.t.u. che pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro”
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva il presente Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo il rigetto delle domande avanzate da con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi, da Controparte_3
distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Marco Campa.
Con comparsa depositata il 22.01.2021 si è costituita nel presente giudizio
[...]
chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi Controparte_3
di ambo i gradi, da distrarsi in favore del difensore anticipatario Avv. Mario Viola.
Nonostante la regolare notifica, le altre parti non si sono costituite: si dichiara, quindi, la contumacia di , di Controparte_4
e di Controparte_4 CP_5
Instaurato il contraddittorio, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 22.03.2023, all'esito della quale la Corte ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche, riservando all'esito la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame censura la sentenza per Parte_1
violazione/falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. nella parte in cui sono stati ritenuti provati i requisiti dell'eventus damni e della partecipatio fraudis del terzo, rappresentando che:
- gli atti impugnati non hanno arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della poiché, al momento della sottoscrizione dell'atto di vendita per CP_3
Notar il 22.10.2012 alle ore 17:22, il patrimonio dei debitori contava Per_1
ancora numerosi immobili (opportunamente identificati a pagina 6 dell'atto di appello) sufficienti a garantire il credito, che solo successivamente sono confluiti nel fondo patrimoniale;
ad ogni buon conto, anche il patrimonio residuo dopo la sottoscrizione dei due atti impugnati (proprietà di per 3/9 su CP_5
uliveto sito in EN, in Catasto al foglio 52, p.lle 37, 71, 72, 74, 75 e foglio
57, p.lla 10) costituisce sufficiente e idonea garanzia creditoria;
- a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, in virtù del principio della vicinanza della prova, l'onere di provare che il patrimonio residuo dei debitori espone a rischio il soddisfacimento dei creditori incombe sull'attore che agisce in revocazione;
ad ogni buon conto il valore dei beni sopra richiamati dimostra prima facie la capienza degli stessi rispetto al credito attoreo;
- il Tribunale ha erroneamente ritenuto provata, in via presuntiva, la partecipatio fraudis della sulla base del prezzo vile della compravendita e della Parte_1
concordata compensazione parziale dei debiti reciproci come modo di parziale estinzione dell'obbligazione di pagamento. La concordata compensazione, invero, dimostra solo la disponibilità dei venditori a cedere i beni solo a patto che l'acquirente assumesse per intero l'importo residuo del mutuo, sì da evitare (come sarebbe accaduto in caso di compensazione totale) la perdita immediata dei beni con liberazione solo successiva dal prestito, dovendo l'accollo necessariamente avvenire per un importo inferiore;
- inoltre, la conoscibilità degli effetti pregiudizievoli dell'operazione negoziale è esclusa anche dalle circostanze che non avrebbe potuto accertare la Pt_1
volontà dei debitori di disporre di altri beni, e che la compravendita è avvenuta due anni dopo la notifica dei D.I. nn. 1290 e 2957 del 2014.
2. Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza nella parte in cui offre argomentazioni fondate su una CTU meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile, in base alla quale il giudice ha ritenuto il prezzo della compravendita (€ 275.000) vile rispetto al valore del bene stimato dal CTU (€
312.000), sulla base di una differenza del solo -12% (che invero costituisce un fisiologico margine di opinabilità proprio di qualsivoglia valutazione) e senza considerare che la valutazione del CTU non aveva tenuto conto dei costi di circa
20.000 € necessari per l'eventuale sanatoria/demolizione di due superfetazioni annesse all'immobile principale, rilevato all'atto del sopralluogo e non risultanti dagli autorizzativi del Comune di EN.
3. Si premette che si è formato il giudicato sull'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per Notar
[...]
del 22/10/2017, di cui al punto 5) del dispositivo della sentenza Persona_2
appellata. L'appello è, infatti, stato proposto solo dalla soggetto Parte_1
terzo ai fini dell'azione revocatoria in relazione all'atto di compravendita per
Notar del 22.10.2017. Persona_3
4. L'atto d'appello è infondato.
4.1. La doglianza sul difetto dell'eventus damni è argomentata sulla base di una interpretazione pretestuosa del contesto temporale in cui si è svolta la complessiva vicenda negoziale oggetto di revocatoria.
L'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione compiuti dal debitore, che – comportando una variazione quantitativa e/o qualitativa dell'intero patrimonio – incidono negativamente sulla garanzia patrimoniale generica, compromettendo le possibilità future del creditore di soddisfarsi pienamente e agevolmente. Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'azione, è sufficiente che gli atti dispositivi del debitore espongano il creditore a un pericolo di danno, consistente nella incertezza dell'esecuzione coattiva del debito e/o della sua fruttuosità.
Posto che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un danno futuro, allora la valutazione sulla potenzialità pregiudizievole dell'atto dispositivo non va mai compiuta al momento del compimento dell'atto (come proposto dall'appellante), ma tramite un giudizio prognostico proiettato al futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia (cfr. Cass. Civ. nn. 20312/2024,
20671/2018, 11892/2016, 2971/1999).
In ragione di ciò, l'appellante erra nel ritenere che l'atto di compravendita non abbia potuto pregiudicare il creditore, sol perché disposto qualche ora prima dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Del pari, se il debitore ha concretizzato il pregiudizio tramite la disposizione di più negozi entro un certo lasso di tempo, il giudice deve tener necessariamente tener conto degli effetti di tutti i negozi, dovendo effettuare una valutazione complessiva sulla futura incertezza dell'an e del quantum del fruttuoso soddisfacimento. Ciò in quanto l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa dell'integrità futura della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore (cfr Cass. Civ. nn. 19129/2015 e 13404/2008: "Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo;
in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con
i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode").
In ragione di ciò, l'appellante erra nel ritenere che, al più, solo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale potrebbe pregiudicare il creditore. Per sua stessa ammissione, i negozi sono stati perfezionati addirittura a poche ore di distanza nello stesso giorno, così sottraendo complessivamente al patrimonio del debitore tutti i cespiti fruttuosi e facendo residuare un esiguo (rispetto all'originario intero patrimonio) diritto di proprietà per 3/9 su un uliveto.
Ad ogni buon conto, l'appellante non ha fornito la prova liberatoria della consistenza del patrimonio residuo. A differenza di quanto erroneamente sostenuto nell'atto d'appello sull'onere della prova, “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' eventus damni”(Cass. Civ., ord. n. 20312/2024).
In ogni caso, a prescindere dal deficit informativo sul valore dei beni residui, non può tacersi il fatto che, trattandosi di terreni in comproprietà, la soddisfazione del creditore risulterebbe sicuramente più difficoltosa e ulteriormente differita nel tempo.
4.2. La doglianza sul difetto della partecipatio fraudis è infondata.
Anzitutto si rileva che – a differenza di quanto erroneamente dichiarato dall'appellante – il credito della è antecedente agli atti impugnati CP_3
in revocatoria, siccome acquisito con cessione di credito notificata il 3.5.2012, e non rilevando in tale sede la data del relativo D.I. del 2014. La questione è incontestata, oltre ad esser coperta da giudicato.
Da tanto consegue che – in applicazione dell'art. 2901, comma 1, n. 2), prima parte,
c.c. – nel caso di specie è sufficiente la prova della scientia damni da parte del terzo, cioè che il terzo conoscesse o potesse agevolmente avvedersi che l'atto di disposizione, per le modalità con cui è stato realizzato, pregiudicava le ragioni creditorie altrui.
Invero, il primo giudice ha correttamente ritenuto provato tale requisito sulla base di elementi indiziari, quali il rapporto tra il prezzo di vendita del bene e il suo valore effettivo, le modalità non ordinarie di adempimento dell'obbligazione di pagamento (compensazione tra debiti pregressi e accollo del mutuo), il mutamento quantitativo del patrimonio del disponente dopo l'atto, la pregressa conoscenza dell'esposizione debitoria della anche nei confronti della CP_4
stessa che sono quelli tipicamente indicati dalla giurisprudenza di Parte_1
legittimità e utilizzati dalla giurisprudenza di merito come indici presuntivi della scientia damni.
Inoltre, – data per provata, sulla base del contenuto dei rogiti impugnati, la conoscenza della dell'esposizione debitoria della Parte_1 CP_4
anche nei suoi confronti – la scelta di acquisire un immobile del proprio debitore accollandosi il mutuo e di optare per la compensazione con debiti pregressi lascia ipotizzare l'intenzione di tutelare la propria condizione creditoria a scapito di quella altrui.
5. A nulla rilevano le doglianze sulla inutilizzabilità della CTU, giacché l'appellante ne ha contestato l'inammissibilità senza fornire argomentazioni in diritto, ma limitandosi ad asserzioni apodittiche sul suo carattere esplorativo. Parimenti, sono irrilevante le contestazioni sul valore dell'immobile rapportato ai costi necessari per la regolarizzazione/demolizioni delle superfetazioni, giacché non presentate nei termini in sede di osservazioni delle parti alla CTU.
6. Rigettato l'appello, e assorbita ogni ulteriore questione, si dispone l'integrale conferma della sentenza n. 1720/2020, pubblicata il 15/07/2020, del Tribunale di Lecce.
7. Le spese seguono il criterio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Avvocato antistatario Mario Viola, applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), in ragione della semplicità delle questioni giuridiche emerse nel presente grado di giudizio.
Nulla sulle spese per le parti contumaci.
8. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1720/2020, pubblicata il 15/07/2020, del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l pagamento delle spese del grado d'appello in favore Parte_1
dell'Avv. Mario Viola, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi €
4.996,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%;
3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.09.2025 Il Consigliere estensore Il presidente dott.ssa Patrizia Evangelista dott. Riccardo Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di LECCE
Prima Sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Mele Presidente
Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 822/2020 R.G., promossa
DA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., società nata dalla Parte_1 P.IVA_1
fusione per incorporazione della Società Controparte_1
(P.IVA ) nella Società
[...] P.IVA_2 [...]
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco CP_2 P.IVA_1
Campa
APPELLANTE
CONTRO
1) (P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Viola
APPELLATA
NONCHE'
2) (P.IVA Controparte_4
), in persona del liquidatore pro tempore, P.IVA_4
3) Controparte_4
4) CP_5 APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del
22.03.2023, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del contenzioso è stato così riassunto dal primo giudice nei seguenti testuali termini: “Con atto di citazione del 22.10.2017, la Controparte_3
esponeva di essere creditrice nei confronti della P. e P. di della somma Controparte_6
di euro 38.418,00, oltre spese ed accessori, in virtù di d.i. n. 1290/2014, emesso dal Presidente di questo Tribunale in danno della predetta snc, in solido con e Controparte_4 CP_5
Deduceva che, con atto per notar del 22.10.2012, avente num. rep. 3068 e racc. 2176, Per_1
registrato a Maglie il 25/10/2012 al n. 2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri 35839/27223 e 35840/27224, , e " Controparte_4 CP_5 [...]
, dichiaratisi in regime di comunione legale dei Controparte_4
beni, sottoscrivevano con la società " con Controparte_7
sede in Muro Leccese (Le) – C.F. e P. I.V.A. -, un atto particolarmente P.IVA_2
complesso, atteso che il presunto prezzo di vendita dei beni veniva presuntivamente pagato, per parte, mediante estinzione parziale di un debito della venditrice nei confronti dell'acquirente e, per la restante parte, mediante accollo da parte dell'acquirente delle restanti rate da corrispondere alla in virtù di un contratto di mutuo ipotecario, gravante proprio su Controparte_8
di uno degli immobili in vendita. Con altro atto per Notar del Persona_2
22.10.2012 avente n. rep. 2186 racc. 1591, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il
23/10/2017 al num. 8984 serie T1, e trascritto presso la conservatoria dei RR II di Lecce il giorno 24/10/2017 al num. 35537/26994, i sigg.ri e questa Controparte_4 CP_5
volta dichiaratasi in regime di separazione dei beni, costituivano un fondo patrimoniale. Tanto premesso, la adiva questo Tribunale perché, in accoglimento della domanda, 1) CP_3
accertasse e dichiarasse che l'atto di compravendita per Notar del Persona_3
22/10/2012, avente num. rep. 3068 e racc. 2176, registrato a Maglie il 25/10/2012 al n.
2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri 35839/27223 e
35840/27224, è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di CP_3 [
e che nella specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2901 c.c.; per l'effetto dichiarare l'inefficacia
e l'inopponibilità, e quindi revocare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.
2901 e 2902 c.c. nei confronti di dell'atto di compravendita per Notar Controparte_3
del 22/10/2012, avente num. rep. 3068 e racc. 2176, registrato a Maglie Persona_3
il 25/10/2012 al n. 2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri
35839/27223 e 35840/27224; 2) in via alternativa a quanto innanzi, accertasse e dichiarasse la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notar Persona_3
del 22/10/2012, avente num. rep. 3068 e racc. 2176, registrato a Maglie il 25/10/2012 al n. 2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri 35839/27223 e
35840/27224; per l'effetto dichiarasse che il locale artigianale sito in EN (Le) alla zona industriale viale Einaudi n. 13, a piano terreno, composto da ampio locale, vano ufficio ed accessori, della superficie complessiva di circa metri quadri 326 ed annesso scoperto antistante e retrostante di pertinenza, nel Catasto Fabbricati del Comune di EN (Le) distinto al foglio 31, particella 520, subalterni 1 e 4 graffati, via Circonvallazione piano T, categoria C/3, cl. 2, cons. mq 326, con rendita euro 271,14 è ancora di proprietà, così come lo è sempre stato, del sig. e della sig.ra sempre per l'effetto dichiarasse altresì che Controparte_4 CP_5
il locale deposito adibito ad officina, sito in EN (Le), località Ferrantelli, alla via
Circonvallazione, ubicato a piano terra seminterrato avente accesso da due rampe una a nord limitrofa a proprietà , e l'altra a sud limitrofa a proprietà di Parte_2
composto di un unico vano collegato a mezzo di una scala interna con un Parte_3
ripostiglio a piano terra, con annessa area urbana della superficie di circa metri quadri 162, limitrofa a proprietà della suddetta cooperativa, nel Catasto Fabbricati del Comune di
EN (Le) distinto al foglio n. 31, particella 520, subalterni 2 e 3 graffati, via
Circonvallazione piano S1, cat. C/2. Cl.
3. Cons. mq 317, rendita euro 654,87; particella
459 subalterno 6 via Zona Industriale piano T, area urbana, senza redditi è di proprietà, così come lo è sempre stato, della “ attualmente in liquidazione", Controparte_9
corrente in EN (Le) al Viale Einaudi n. 13 (P.IVA ); 3) accertasse P.IVA_4
e dichiarasse altresì che l'atto per Notar del 22/10/2017 avente n. Persona_2
rep. 2186 racc. 1591, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il 23/10/2017 al num.
8984 serie T1, e trascritto presso la conservatoria dei R.R. I.I. di Lecce il giorno 24/10/2017 al num. 35537/26994, costitutivo del fondo patrimoniale tra i coniugi sigg.ri Controparte_4
e è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di CP_5 CP_3
e che nella specie ricorre l‟ipotesi di cui all'art. 2901 c.c.; per l'effetto dichiarare l'inefficacia
e l'inopponibilità, e quindi revocare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.
2901 e 2902 c.c. nei confronti di dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale Controparte_3
tra i coniugi sigg.ri e per Notar del Controparte_4 CP_5 Persona_2
22/10/2017 avente n. rep. 2186 racc. 1591, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il
23/10/2017 al num. 8984 serie T1, e trascritto presso la conservatoria dei RR II di Lecce il giorno 24/10/2017 al num. 35537/26994; 4) per l'effetto di tutto quanto innanzi ordinare al Conservatore dei P.P. R.R. I.I. di Lecce di annotare l'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita per Notar del 22/10/2012, avente Persona_3
num. rep. 3068 e racc. 2176, registrato a Maglie il 25/10/2012 al n. 2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri 35839/27223 e 35840/27224, nonché dell'atto per Notar del 22/10/2017 avente n. rep. 2186 racc. 1591, Persona_2
registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il 23/10/2017 al num. 8984 serie T1, e trascritto presso la conservatoria dei R.R. I.I. di Lecce il giorno 24/10/2017 al num.
35537/26994, costitutivo del fondo patrimoniale tra i coniugi sigg.ri e Controparte_4 CP_5
5) con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore
[...]
antistatario. Espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza (15/7/2020), fissata con ordinanza resa prima dell'emergenza covid-19 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di trattazione scritta, disposta ex art. 83 del d.l.
n. 17/2020, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale e deposito telematico”.
Con la sentenza numero 1720 del 2020, pubblicata il 15/7/2020, il Tribunale di
Lecce ha così provveduto: “1) Accoglie la domanda avanzata ex art. 2901 c.c. dalla attrice;
2) dichiara l'inefficacia nei confronti della ex art. 2901 c.c. Controparte_3
dell'atto di compravendita per Notar del 22/10/2012, avente num. rep. Persona_3
3068 e racc. 2176, registrato a Maglie il 25/10/2012 al n. 2771 serie 1T e trascritto in Lecce il 26/10/2012 ai numeri 35839/27223 e 35840/27224, perché è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di CP_3
3) per l'effetto, dichiara che il locale artigianale sito in EN (Le) alla zona industriale viale Einaudi n. 13, a piano terreno, composto da ampio locale, vano ufficio ed accessori, della superficie complessiva di circa metri quadri 326 ed annesso scoperto antistante e retrostante di pertinenza, nel Catasto Fabbricati del Comune di EN (Le) distinto al foglio 31, particella 520, subalterni 1 e 4 graffati, via Circonvallazione piano T, categoria C/3, cl. 2, cons. mq 326, con rendita euro 271,14 è ancora di proprietà, così come lo è sempre stato, del sig. e della sig.ra Controparte_4 CP_5
4) dichiara, altresì, che il locale deposito adibito ad officina, sito in EN (Le), località
Ferrantelli, alla via Circonvallazione, ubicato a piano terra seminterrato avente accesso da due rampe una a nord limitrofa a proprietà , e l'altra a sud limitrofa Parte_2
a proprietà di composto di un unico vano collegato a mezzo di una scala Parte_3
interna con un ripostiglio a piano terra, con annessa area urbana della superficie di circa metri quadri 162, limitrofa a proprietà della suddetta cooperativa, nel Catasto Fabbricati del Comune di EN (Le) distinto al foglio n. 31, particella 520, subalterni 2 e 3 graffati, via
Circonvallazione piano S1, cat. C/2. Cl.
3. Cons. mq 317, rendita euro 654,87; particella
459 subalterno 6 via Zona Industriale piano T, area urbana, senza redditi è di proprietà, così come lo è sempre stato, della “ attualmente in liquidazione", Controparte_9
corrente in EN (Le) al Viale Einaudi n. 13 (P.IVA ); P.IVA_4
5) dichiara l'inefficacia nei confronti della ex art. 2901 c.c. Controparte_3
dell'atto per Notar del 22/10/2017 avente n. rep. 2186 racc. 1591, Persona_2
registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il 23/10/2017 al num. 8984 serie T1, e trascritto presso la conservatoria dei R.R. I.I. di Lecce il giorno 24/10/2017 al num.
35537/26994, costitutivo del fondo patrimoniale tra i coniugi sigg.ri e Controparte_4 CP_5
perché è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie di “
[...] CP_3
6) per l'effetto, ordina al Conservatore dei P.P. R.R. I.I. di Lecce di annotare la presente sentenza, 7) condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre ad euro 1.110,52 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge, oltre a quanto eventualmente anticipato per c.t.u. che pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro”
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva il presente Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo il rigetto delle domande avanzate da con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi, da Controparte_3
distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Marco Campa.
Con comparsa depositata il 22.01.2021 si è costituita nel presente giudizio
[...]
chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi Controparte_3
di ambo i gradi, da distrarsi in favore del difensore anticipatario Avv. Mario Viola.
Nonostante la regolare notifica, le altre parti non si sono costituite: si dichiara, quindi, la contumacia di , di Controparte_4
e di Controparte_4 CP_5
Instaurato il contraddittorio, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 22.03.2023, all'esito della quale la Corte ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche, riservando all'esito la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame censura la sentenza per Parte_1
violazione/falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. nella parte in cui sono stati ritenuti provati i requisiti dell'eventus damni e della partecipatio fraudis del terzo, rappresentando che:
- gli atti impugnati non hanno arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della poiché, al momento della sottoscrizione dell'atto di vendita per CP_3
Notar il 22.10.2012 alle ore 17:22, il patrimonio dei debitori contava Per_1
ancora numerosi immobili (opportunamente identificati a pagina 6 dell'atto di appello) sufficienti a garantire il credito, che solo successivamente sono confluiti nel fondo patrimoniale;
ad ogni buon conto, anche il patrimonio residuo dopo la sottoscrizione dei due atti impugnati (proprietà di per 3/9 su CP_5
uliveto sito in EN, in Catasto al foglio 52, p.lle 37, 71, 72, 74, 75 e foglio
57, p.lla 10) costituisce sufficiente e idonea garanzia creditoria;
- a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, in virtù del principio della vicinanza della prova, l'onere di provare che il patrimonio residuo dei debitori espone a rischio il soddisfacimento dei creditori incombe sull'attore che agisce in revocazione;
ad ogni buon conto il valore dei beni sopra richiamati dimostra prima facie la capienza degli stessi rispetto al credito attoreo;
- il Tribunale ha erroneamente ritenuto provata, in via presuntiva, la partecipatio fraudis della sulla base del prezzo vile della compravendita e della Parte_1
concordata compensazione parziale dei debiti reciproci come modo di parziale estinzione dell'obbligazione di pagamento. La concordata compensazione, invero, dimostra solo la disponibilità dei venditori a cedere i beni solo a patto che l'acquirente assumesse per intero l'importo residuo del mutuo, sì da evitare (come sarebbe accaduto in caso di compensazione totale) la perdita immediata dei beni con liberazione solo successiva dal prestito, dovendo l'accollo necessariamente avvenire per un importo inferiore;
- inoltre, la conoscibilità degli effetti pregiudizievoli dell'operazione negoziale è esclusa anche dalle circostanze che non avrebbe potuto accertare la Pt_1
volontà dei debitori di disporre di altri beni, e che la compravendita è avvenuta due anni dopo la notifica dei D.I. nn. 1290 e 2957 del 2014.
2. Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza nella parte in cui offre argomentazioni fondate su una CTU meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile, in base alla quale il giudice ha ritenuto il prezzo della compravendita (€ 275.000) vile rispetto al valore del bene stimato dal CTU (€
312.000), sulla base di una differenza del solo -12% (che invero costituisce un fisiologico margine di opinabilità proprio di qualsivoglia valutazione) e senza considerare che la valutazione del CTU non aveva tenuto conto dei costi di circa
20.000 € necessari per l'eventuale sanatoria/demolizione di due superfetazioni annesse all'immobile principale, rilevato all'atto del sopralluogo e non risultanti dagli autorizzativi del Comune di EN.
3. Si premette che si è formato il giudicato sull'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per Notar
[...]
del 22/10/2017, di cui al punto 5) del dispositivo della sentenza Persona_2
appellata. L'appello è, infatti, stato proposto solo dalla soggetto Parte_1
terzo ai fini dell'azione revocatoria in relazione all'atto di compravendita per
Notar del 22.10.2017. Persona_3
4. L'atto d'appello è infondato.
4.1. La doglianza sul difetto dell'eventus damni è argomentata sulla base di una interpretazione pretestuosa del contesto temporale in cui si è svolta la complessiva vicenda negoziale oggetto di revocatoria.
L'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione compiuti dal debitore, che – comportando una variazione quantitativa e/o qualitativa dell'intero patrimonio – incidono negativamente sulla garanzia patrimoniale generica, compromettendo le possibilità future del creditore di soddisfarsi pienamente e agevolmente. Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'azione, è sufficiente che gli atti dispositivi del debitore espongano il creditore a un pericolo di danno, consistente nella incertezza dell'esecuzione coattiva del debito e/o della sua fruttuosità.
Posto che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un danno futuro, allora la valutazione sulla potenzialità pregiudizievole dell'atto dispositivo non va mai compiuta al momento del compimento dell'atto (come proposto dall'appellante), ma tramite un giudizio prognostico proiettato al futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia (cfr. Cass. Civ. nn. 20312/2024,
20671/2018, 11892/2016, 2971/1999).
In ragione di ciò, l'appellante erra nel ritenere che l'atto di compravendita non abbia potuto pregiudicare il creditore, sol perché disposto qualche ora prima dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Del pari, se il debitore ha concretizzato il pregiudizio tramite la disposizione di più negozi entro un certo lasso di tempo, il giudice deve tener necessariamente tener conto degli effetti di tutti i negozi, dovendo effettuare una valutazione complessiva sulla futura incertezza dell'an e del quantum del fruttuoso soddisfacimento. Ciò in quanto l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa dell'integrità futura della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore (cfr Cass. Civ. nn. 19129/2015 e 13404/2008: "Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo;
in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con
i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode").
In ragione di ciò, l'appellante erra nel ritenere che, al più, solo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale potrebbe pregiudicare il creditore. Per sua stessa ammissione, i negozi sono stati perfezionati addirittura a poche ore di distanza nello stesso giorno, così sottraendo complessivamente al patrimonio del debitore tutti i cespiti fruttuosi e facendo residuare un esiguo (rispetto all'originario intero patrimonio) diritto di proprietà per 3/9 su un uliveto.
Ad ogni buon conto, l'appellante non ha fornito la prova liberatoria della consistenza del patrimonio residuo. A differenza di quanto erroneamente sostenuto nell'atto d'appello sull'onere della prova, “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' eventus damni”(Cass. Civ., ord. n. 20312/2024).
In ogni caso, a prescindere dal deficit informativo sul valore dei beni residui, non può tacersi il fatto che, trattandosi di terreni in comproprietà, la soddisfazione del creditore risulterebbe sicuramente più difficoltosa e ulteriormente differita nel tempo.
4.2. La doglianza sul difetto della partecipatio fraudis è infondata.
Anzitutto si rileva che – a differenza di quanto erroneamente dichiarato dall'appellante – il credito della è antecedente agli atti impugnati CP_3
in revocatoria, siccome acquisito con cessione di credito notificata il 3.5.2012, e non rilevando in tale sede la data del relativo D.I. del 2014. La questione è incontestata, oltre ad esser coperta da giudicato.
Da tanto consegue che – in applicazione dell'art. 2901, comma 1, n. 2), prima parte,
c.c. – nel caso di specie è sufficiente la prova della scientia damni da parte del terzo, cioè che il terzo conoscesse o potesse agevolmente avvedersi che l'atto di disposizione, per le modalità con cui è stato realizzato, pregiudicava le ragioni creditorie altrui.
Invero, il primo giudice ha correttamente ritenuto provato tale requisito sulla base di elementi indiziari, quali il rapporto tra il prezzo di vendita del bene e il suo valore effettivo, le modalità non ordinarie di adempimento dell'obbligazione di pagamento (compensazione tra debiti pregressi e accollo del mutuo), il mutamento quantitativo del patrimonio del disponente dopo l'atto, la pregressa conoscenza dell'esposizione debitoria della anche nei confronti della CP_4
stessa che sono quelli tipicamente indicati dalla giurisprudenza di Parte_1
legittimità e utilizzati dalla giurisprudenza di merito come indici presuntivi della scientia damni.
Inoltre, – data per provata, sulla base del contenuto dei rogiti impugnati, la conoscenza della dell'esposizione debitoria della Parte_1 CP_4
anche nei suoi confronti – la scelta di acquisire un immobile del proprio debitore accollandosi il mutuo e di optare per la compensazione con debiti pregressi lascia ipotizzare l'intenzione di tutelare la propria condizione creditoria a scapito di quella altrui.
5. A nulla rilevano le doglianze sulla inutilizzabilità della CTU, giacché l'appellante ne ha contestato l'inammissibilità senza fornire argomentazioni in diritto, ma limitandosi ad asserzioni apodittiche sul suo carattere esplorativo. Parimenti, sono irrilevante le contestazioni sul valore dell'immobile rapportato ai costi necessari per la regolarizzazione/demolizioni delle superfetazioni, giacché non presentate nei termini in sede di osservazioni delle parti alla CTU.
6. Rigettato l'appello, e assorbita ogni ulteriore questione, si dispone l'integrale conferma della sentenza n. 1720/2020, pubblicata il 15/07/2020, del Tribunale di Lecce.
7. Le spese seguono il criterio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Avvocato antistatario Mario Viola, applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), in ragione della semplicità delle questioni giuridiche emerse nel presente grado di giudizio.
Nulla sulle spese per le parti contumaci.
8. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1720/2020, pubblicata il 15/07/2020, del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l pagamento delle spese del grado d'appello in favore Parte_1
dell'Avv. Mario Viola, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi €
4.996,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%;
3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.09.2025 Il Consigliere estensore Il presidente dott.ssa Patrizia Evangelista dott. Riccardo Mele