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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al numero 11070 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
T R A
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Casoria, alla via Giustino Fortunato n. 27, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Borzacchiello (c.f.
), presso il suo studio elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere C.F._2
(CE), alla via Roberto d'Angiò n. 125, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(c.f. e P.VA , con sede legale in Conegliano (TV), alla Controparte_1 P.VA_1
via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura notarile del 02/03/2021 - la mandataria già (c.f. Controparte_2 CP_3
- P.VA , con sede legale in Venezia-Mestre (VE), alla via Terraglio n. P.VA_2 P.VA_3
63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f. C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli (c.f.
, sito in Napoli, alla Via Francesco Crispi, 62, giusta procura generale alle C.F._4
liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 10/06/2025, le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/12/2023, proponeva opposizione tardiva, Parte_1 ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 4306/2017, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord il 04/09/2017, notificato il 25/10/2017 e non opposto, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 21.802,74, di cui euro Controparte_5
14.292,41 in solido con , in ragione dell'esposizione debitoria maturata per il Controparte_6
parziale inadempimento delle obbligazioni restitutorie nascenti da due distinti rapporti contrattuali, originariamente intrattenuti con e Controparte_7 Parte_2
Deduceva, più specificamente, l'ingiunto di aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento monitorio soltanto all'esito della notificazione dell'atto di precetto, avvenuta in data 27/11/2023, e del successivo accesso telematico al fascicolo monitorio, concesso in data 05/12/2023, in occasione del quale si era avveduto della irregolarità dell'iter notificatorio del decreto ingiuntivo, espletato in violazione della disposizione di cui all'art. 139, commi 3 e 4 c.p.c.
Riconducendo, pertanto, alla denunciata nullità, l'intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, esperiva opposizione tardiva, dolendosi del difetto di titolarità attiva in capo alla creditrice, della violazione degli oneri pubblicitari di cui all'art. 58 T.U.B., dell'applicazione di interessi ultralegali e di pratiche anatocistiche, della erroneità del quantum ingiunto.
Segnalando, altresì, la vessatorietà delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e della penale per ritardato pagamento, rassegnava le seguenti conclusioni: “1)Revocare il decreto ingiuntivo per le motivazioni spiegate nell' opposizione;
2) Carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente o meglio opposta per le ragioni spiegate;
3) Dichiarare per i motivi spiegati in premessa illegittima la pretesa spiegata nel ricorso introduttivo e anche inefficace e/o non riconducibile all'opponente il presunto credito avanzato dalla parte opponente 4) Dichiarare vessatorie le clausole di determinazione degli interessi e dell'applicazione della penale per le ragioni spiegati in premessa
e per effetto riconoscere solo gli interessi legali 5)Di conseguenza non possono essere riconosciuti le spese del decreto ingiuntivo 6) Dichiarare non dovuta la somma degli interessi dei due contratti di euro 11.208,50 ( 5.201,31+6.007,19) per tutte le ragioni spiegate sia per la contestazione principale che per quelle subordinate 5)Condanna alle spese e competenze in favore dello scrivente procuratore oltre oneri accessori come per legge, ivi compreso 15% spese generali”.
Si costituiva la società opposta, la quale, diffusamente argomentando a sostegno della inammissibilità
e della infondatezza della spiegata opposizione, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo
2 opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale assorbente: accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'inammissibilità ex art. 650 c.p.c. dell'opposizione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa e il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto e la validità dell'atto di precetto;
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di , CP_1 CP_8 dell'importo di Euro 21.802,74, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare
l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., alla udienza del 10/06/2025.
****
1. L'opposizione tardiva proposta dal signor deve essere dichiarata inammissibile. Parte_1
L'art. 650 c.p.c. consente all'intimato di proporre opposizione, anche una volta scaduto il termine fissato nel decreto, qualora provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore.
La previsione normativa trae fondamento dalla necessità di evitare che un provvedimento emesso inaudita altera parte possa arrecare conseguenze irreparabili per la parte ingiunta, ove non abbia avuto la possibilità di proporre tempestiva opposizione per cause alla stessa non imputabili.
3 La costante produzione giurisprudenziale in materia, delineando i contorni esegetici e le condizioni di operatività della norma, ha evidenziato come l'art. 650 c.p.c. ricolleghi l'ammissibilità dell'opposizione non già al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non ne abbia avuto tempestiva cognizione per effetto della irregolarità della notifica, del caso fortuito o forza maggiore, postulando, così, la possibilità di una rimessione in termini solo ove ricorra tale duplice presupposto, oggettivo (irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore) e soggettivo (mancata conoscenza del decreto) (cfr. Cass. ord. 08/03/2022, n. 7560).
Come reiteratamente precisato in sede di nomofilachia, infatti, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'ingiunto deve fornire prova non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto diretto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della non tempestività della conoscenza, ovvero dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (Cass. Sez. III, 07/06/2025, n. 15221; Cass. n. 19938/2020; Cass. n. 6165/2020; Cass.
S.U. 22/06/2007, n. 14572; Cass. S.U., 12/05/2005 n. 9938).
Tale principio comporta che la prova della non tempestiva conoscenza – che può essere fornita a mezzo di presunzioni e, in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta – non si può esaurire nella sola dimostrazione della nullità della notificazione del decreto (così Cass. S.U., n. 9938/2005, cit.).
Non è, dunque, sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che, a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non ne abbia avuto tempestiva conoscenza e non sia stato in grado di reagirvi tempestivamente (cfr. Cass. 19/07/2023, n. 21232; Trib. Roma 30/05/2024, n.
9594).
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del decreto, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Il termine per proporre opposizione tardiva è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre. Tale termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità, per il giudice di merito, di valutare la congruità o, comunque, la sufficienza del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva (Cass. 02/02/2018, n. 2608).
Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte
4 dell'ingiunto, tale da rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 14572/2007; Cass. 05/03/2020, n. 6165).
2. Evocate le coordinate ermeneutiche della disciplina, va rilevato come, nel caso di specie, il procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo, consegnato, in data 25/10/2017, presso l'indirizzo di residenza del debitore, nelle mani del portiere dello stabile sito in Casoria, alla via Nazionale delle
Puglie, n. 157, sia viziato da nullità (cfr. Cass., ord. 12/06/2024, n. 16300), essendo stata del tutto pretermessa la formalità di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 890/1982, che, conformemente all'art. 139 c.p.c., onera l'operatore postale a dare notizia della avvenuta notificazione dell'atto al destinatario, cui non sia stato personalmente consegnato il piego, a mezzo lettera raccomandata.
La predetta nullità, tuttavia, non si pone in rapporto di causalità diretta con l'invocata ignoranza del titolo.
Emerge, infatti, dal corredo documentale offerto dalla opposta, che l'opponente fosse già venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo in sede di notifica di un precedente atto di precetto, risalente al
06/03/2018, data dalla quale deve ritenersi che l'ingiunto fosse in grado di proporre l'opposizione tardiva nei successivi 40 giorni.
Alla notifica dell'atto di precetto, è, peraltro, seguita, in data 27/03/2018, la notifica dell'atto di pignoramento, con instaurazione della relativa procedura esecutiva (RGE n. 1918/2018), nella quale l'opponente si è costituito con il ministero dell'avv. Giuseppe Puorto.
Tale condotta risulta assolutamente incompatibile con la mancata cognizione del decreto ingiuntivo, costituendo, al contrario, espressione inequivocabile della piena e diretta consapevolezza dell'esistenza e del contenuto del titolo monitorio.
Non è dunque revocabile in dubbio che l'opponente, nonostante la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, ne avesse comunque acquisito regolare e compiuta conoscenza sin dal marzo del
2018 e che, pur consapevole della pretesa creditoria ivi cristallizzata (cfr. Cass. 07/06/2025, n. 15211, cit.; Cass. 19/12/2024, n. 33388), vi abbia mostrato acquiescenza, lasciando infruttuosamente spirare il termine di quaranta giorni per proporvi opposizione.
D'altro canto l'opponente non ha assunto, rispetto alla prospettazione di parte opposta, specifica posizione argomentativa di segno contrario, né ha articolato elementi difensi volti a sconfessare l'eccezione.
Per tali motivi, l'opposizione è irrimediabilmente intempestiva, rispetto al momento in cui l'ingiunto ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento monitorio, e va dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed assorbimento di ogni ulteriore questione di merito proposta in via gradata dalle parti.
5 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta;
2. Condanna a rifondere alla opposta, come rapp.ta, le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, CPA ed VA, come per legge.
Aversa, 25/06/2025
Il G.O.P. dott.ssa Margherita Annunziata
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al numero 11070 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
T R A
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Casoria, alla via Giustino Fortunato n. 27, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Borzacchiello (c.f.
), presso il suo studio elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere C.F._2
(CE), alla via Roberto d'Angiò n. 125, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(c.f. e P.VA , con sede legale in Conegliano (TV), alla Controparte_1 P.VA_1
via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura notarile del 02/03/2021 - la mandataria già (c.f. Controparte_2 CP_3
- P.VA , con sede legale in Venezia-Mestre (VE), alla via Terraglio n. P.VA_2 P.VA_3
63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f. C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli (c.f.
, sito in Napoli, alla Via Francesco Crispi, 62, giusta procura generale alle C.F._4
liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 10/06/2025, le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/12/2023, proponeva opposizione tardiva, Parte_1 ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 4306/2017, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord il 04/09/2017, notificato il 25/10/2017 e non opposto, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 21.802,74, di cui euro Controparte_5
14.292,41 in solido con , in ragione dell'esposizione debitoria maturata per il Controparte_6
parziale inadempimento delle obbligazioni restitutorie nascenti da due distinti rapporti contrattuali, originariamente intrattenuti con e Controparte_7 Parte_2
Deduceva, più specificamente, l'ingiunto di aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento monitorio soltanto all'esito della notificazione dell'atto di precetto, avvenuta in data 27/11/2023, e del successivo accesso telematico al fascicolo monitorio, concesso in data 05/12/2023, in occasione del quale si era avveduto della irregolarità dell'iter notificatorio del decreto ingiuntivo, espletato in violazione della disposizione di cui all'art. 139, commi 3 e 4 c.p.c.
Riconducendo, pertanto, alla denunciata nullità, l'intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, esperiva opposizione tardiva, dolendosi del difetto di titolarità attiva in capo alla creditrice, della violazione degli oneri pubblicitari di cui all'art. 58 T.U.B., dell'applicazione di interessi ultralegali e di pratiche anatocistiche, della erroneità del quantum ingiunto.
Segnalando, altresì, la vessatorietà delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e della penale per ritardato pagamento, rassegnava le seguenti conclusioni: “1)Revocare il decreto ingiuntivo per le motivazioni spiegate nell' opposizione;
2) Carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente o meglio opposta per le ragioni spiegate;
3) Dichiarare per i motivi spiegati in premessa illegittima la pretesa spiegata nel ricorso introduttivo e anche inefficace e/o non riconducibile all'opponente il presunto credito avanzato dalla parte opponente 4) Dichiarare vessatorie le clausole di determinazione degli interessi e dell'applicazione della penale per le ragioni spiegati in premessa
e per effetto riconoscere solo gli interessi legali 5)Di conseguenza non possono essere riconosciuti le spese del decreto ingiuntivo 6) Dichiarare non dovuta la somma degli interessi dei due contratti di euro 11.208,50 ( 5.201,31+6.007,19) per tutte le ragioni spiegate sia per la contestazione principale che per quelle subordinate 5)Condanna alle spese e competenze in favore dello scrivente procuratore oltre oneri accessori come per legge, ivi compreso 15% spese generali”.
Si costituiva la società opposta, la quale, diffusamente argomentando a sostegno della inammissibilità
e della infondatezza della spiegata opposizione, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo
2 opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale assorbente: accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'inammissibilità ex art. 650 c.p.c. dell'opposizione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa e il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto e la validità dell'atto di precetto;
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di , CP_1 CP_8 dell'importo di Euro 21.802,74, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare
l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., alla udienza del 10/06/2025.
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1. L'opposizione tardiva proposta dal signor deve essere dichiarata inammissibile. Parte_1
L'art. 650 c.p.c. consente all'intimato di proporre opposizione, anche una volta scaduto il termine fissato nel decreto, qualora provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore.
La previsione normativa trae fondamento dalla necessità di evitare che un provvedimento emesso inaudita altera parte possa arrecare conseguenze irreparabili per la parte ingiunta, ove non abbia avuto la possibilità di proporre tempestiva opposizione per cause alla stessa non imputabili.
3 La costante produzione giurisprudenziale in materia, delineando i contorni esegetici e le condizioni di operatività della norma, ha evidenziato come l'art. 650 c.p.c. ricolleghi l'ammissibilità dell'opposizione non già al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non ne abbia avuto tempestiva cognizione per effetto della irregolarità della notifica, del caso fortuito o forza maggiore, postulando, così, la possibilità di una rimessione in termini solo ove ricorra tale duplice presupposto, oggettivo (irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore) e soggettivo (mancata conoscenza del decreto) (cfr. Cass. ord. 08/03/2022, n. 7560).
Come reiteratamente precisato in sede di nomofilachia, infatti, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'ingiunto deve fornire prova non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto diretto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della non tempestività della conoscenza, ovvero dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (Cass. Sez. III, 07/06/2025, n. 15221; Cass. n. 19938/2020; Cass. n. 6165/2020; Cass.
S.U. 22/06/2007, n. 14572; Cass. S.U., 12/05/2005 n. 9938).
Tale principio comporta che la prova della non tempestiva conoscenza – che può essere fornita a mezzo di presunzioni e, in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta – non si può esaurire nella sola dimostrazione della nullità della notificazione del decreto (così Cass. S.U., n. 9938/2005, cit.).
Non è, dunque, sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che, a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non ne abbia avuto tempestiva conoscenza e non sia stato in grado di reagirvi tempestivamente (cfr. Cass. 19/07/2023, n. 21232; Trib. Roma 30/05/2024, n.
9594).
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del decreto, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Il termine per proporre opposizione tardiva è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre. Tale termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità, per il giudice di merito, di valutare la congruità o, comunque, la sufficienza del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva (Cass. 02/02/2018, n. 2608).
Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte
4 dell'ingiunto, tale da rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 14572/2007; Cass. 05/03/2020, n. 6165).
2. Evocate le coordinate ermeneutiche della disciplina, va rilevato come, nel caso di specie, il procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo, consegnato, in data 25/10/2017, presso l'indirizzo di residenza del debitore, nelle mani del portiere dello stabile sito in Casoria, alla via Nazionale delle
Puglie, n. 157, sia viziato da nullità (cfr. Cass., ord. 12/06/2024, n. 16300), essendo stata del tutto pretermessa la formalità di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 890/1982, che, conformemente all'art. 139 c.p.c., onera l'operatore postale a dare notizia della avvenuta notificazione dell'atto al destinatario, cui non sia stato personalmente consegnato il piego, a mezzo lettera raccomandata.
La predetta nullità, tuttavia, non si pone in rapporto di causalità diretta con l'invocata ignoranza del titolo.
Emerge, infatti, dal corredo documentale offerto dalla opposta, che l'opponente fosse già venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo in sede di notifica di un precedente atto di precetto, risalente al
06/03/2018, data dalla quale deve ritenersi che l'ingiunto fosse in grado di proporre l'opposizione tardiva nei successivi 40 giorni.
Alla notifica dell'atto di precetto, è, peraltro, seguita, in data 27/03/2018, la notifica dell'atto di pignoramento, con instaurazione della relativa procedura esecutiva (RGE n. 1918/2018), nella quale l'opponente si è costituito con il ministero dell'avv. Giuseppe Puorto.
Tale condotta risulta assolutamente incompatibile con la mancata cognizione del decreto ingiuntivo, costituendo, al contrario, espressione inequivocabile della piena e diretta consapevolezza dell'esistenza e del contenuto del titolo monitorio.
Non è dunque revocabile in dubbio che l'opponente, nonostante la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, ne avesse comunque acquisito regolare e compiuta conoscenza sin dal marzo del
2018 e che, pur consapevole della pretesa creditoria ivi cristallizzata (cfr. Cass. 07/06/2025, n. 15211, cit.; Cass. 19/12/2024, n. 33388), vi abbia mostrato acquiescenza, lasciando infruttuosamente spirare il termine di quaranta giorni per proporvi opposizione.
D'altro canto l'opponente non ha assunto, rispetto alla prospettazione di parte opposta, specifica posizione argomentativa di segno contrario, né ha articolato elementi difensi volti a sconfessare l'eccezione.
Per tali motivi, l'opposizione è irrimediabilmente intempestiva, rispetto al momento in cui l'ingiunto ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento monitorio, e va dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed assorbimento di ogni ulteriore questione di merito proposta in via gradata dalle parti.
5 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta;
2. Condanna a rifondere alla opposta, come rapp.ta, le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, CPA ed VA, come per legge.
Aversa, 25/06/2025
Il G.O.P. dott.ssa Margherita Annunziata
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