Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
Difetta la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla controversia instaurata da cittadino italiano nei confronti di uno Stato estero al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un errore giudiziario di cui sia stato vittima in tale paese (essendo stato ivi arrestato e condannato per ricettazione ed essendo poi stata accolta la sua istanza di revisione del processo), giacché va riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione dello Stato estero per gli atti compiuti nel proprio territorio e nell'esercizio della potestà di imperio di cui è portatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REPUBBLICA D'AUSTRIA, in persona del Ministro della Giustizia pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANGALEAZZO BETTONI, PIERLUIGI QUARANTA, giusta procura speciale del Notaio dott. Georg Zakrajsek, depositata in data 5/05/1998, in atti;
- ricorrente -
contro
ON CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTRO PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MESIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONATO AMENDUINI, giusta procura speciale del Notaio dott. Cinzia Cardinali, depositata in data 27/05/1998, in atti;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6174/97 del Tribunale di BARI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giangaleazzo BETTONI, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Svolgimento del processo
NI TR conveniva davanti al Tribunale di Bari la Repubblica d'Austria ed esponeva:
- che il 9 settembre 1994, mentre era in viaggio in Austria alla guida della propria autovettura, era stato arrestato ed accusato di ricettazione di auto rubata e di falso in atto pubblico;
- che a seguito di processo penale per direttissima era stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione;
- che successivamente era stata accolta la sua istanza di revisione del processo;
tanto premesso. chiedeva la condanna della Repubblica d'Austria a riparare i danni subiti a causa dell'errore giudiziario di cui era stato vittima.
La Repubblica d'Austria, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e poi proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, al quale resiste con controricorso NI TR.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso la Repubblica d'Austria deduce che nella specie il difetto di giurisdizione del giudice italiano deriva dalla norma di diritto internazionale la quale sancisce l'immunità dello Stato estero per gli atti compiuti nel proprio territorio nell'esercizio della potestà di imperio di cui è portatore.
Il ricorso va accolto, in quanto, da un lato, questa S.C. ha più volte avuto occasione di affermare l'esistenza della norma di diritto internazionale invocata dalla ricorrente (cfr., in tal senso, da ultimo, sent. 3 febbraio 1996 n. 919) e, dall'altro, il presunto fatto illecito cui NI TR pretende di ricollegare la responsabilità della Repubblica d'Austria sarebbe stato da quest'ultima commesso nell'esercizio di poteri tipici dell'imperium statale (attività di polizia e giudiziaria).
Va, pertanto, affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con condanna del soccombente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida nella complessiva somma di lire 2.000.000, di cui lire 1.500.000 per onorari e diritti e lire 500.000 per spese, e del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di lire 4.095.000= di cui lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999