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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 471/2025 introdotta con ricorso depositato in data 09.05.2025 da
(C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Ancona, del foro di Ascoli Piceno e
(C.F.: ) nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Castellammare di Stabia e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Piunti del Foro di Ascoli Piceno
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili);
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2024, i ricorrenti sulla premessa che:
- Gli istanti avevano contratto matrimonio con rito concordatario in data 13.10.1996, nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (NA) al n. 462, parte II, serie
A, anno 1996, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, poi successivamente trasformato in separazione dei beni con atto notarile nel 2005;
- dal matrimonio erano nati due figli: nato a [...] il Per_1
12.08.1999, C.F. e nato in [...] C.F._3 Per_2
TO (AP) il 30.05.2003, C.F. , residenti entrambi a C.F._4
NE (AP) in Via De Gasperi n. 113;
- la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica a NE (AP) in Via De Gasperi
n. 113, nell'immobile di proprietà dei sig.ri e , ognuno per la Pt_1 Parte_2
quota del 50%, contraddistinta al Catasto dei Fabbricati al Foglio 8, Part. 270, sub
11, cat. A/2, classe 4, vani 6, 104 mq, acquistata il 04/08/1997 con atto del Notaio
di S. Elpidio a Mare (FM), rep. n 13228; Persona_3
- la sig.ra svolgeva la professione di dipendente presso un'impresa di Parte_2
pulizie con entrate mensili nette pari a circa € 700,00, era proprietaria del 50% della casa familiare, non possedeva un'autovettura;
- il sig. era disoccupato e percettore della sola pensione di invalidità di euro Pt_1
270,00 mensile;
era è proprietario del 50% della casa familiare, di altro immobile sito in NE, Via Gramsci, non possedeva autovetture ma un solo scooter in fase di rottamazione;
- i figli erano entrambi maggiorenni e svolevano un'attività lavorativa: era un Per_1
promoter di telefonia Samsung (con sede a MediaWorld di Colonnella TE) da circa due anni e lavorava dal venerdì alla domenica con contratto a chiamata;
Per_2
lavorava al Mc Donald's (filiale di Ascoli Piceno) con contratto a tempo determinato da marzo 2024; - la vita matrimoniale si era rivelata da diversi anni intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che era ormai impossibile il proseguimento della convivenza, tanto che il sig. aveva già da circa dieci anni lasciato la Pt_1
casa familiare per vivere altrove;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, successivamente, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 17.10.2024 il Presidente del Tribunale, vista la sentenza non definitiva di separazione emessa tra le parti in epigrafe indicata in pari data, rinviava la causa all'udienza del 14.05.2025, per la delibazione dell'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è ormai impensabile un ricongiungimento familiare essendo venuto definitivamente meno qualsiasi affectio coniugalis, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti. Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2
e ;
[...] Parte_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare di
Stabia (NA), in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 462, parte II, serie A, anno 1996;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 6/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 471/2025 introdotta con ricorso depositato in data 09.05.2025 da
(C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Ancona, del foro di Ascoli Piceno e
(C.F.: ) nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Castellammare di Stabia e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Piunti del Foro di Ascoli Piceno
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili);
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2024, i ricorrenti sulla premessa che:
- Gli istanti avevano contratto matrimonio con rito concordatario in data 13.10.1996, nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (NA) al n. 462, parte II, serie
A, anno 1996, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, poi successivamente trasformato in separazione dei beni con atto notarile nel 2005;
- dal matrimonio erano nati due figli: nato a [...] il Per_1
12.08.1999, C.F. e nato in [...] C.F._3 Per_2
TO (AP) il 30.05.2003, C.F. , residenti entrambi a C.F._4
NE (AP) in Via De Gasperi n. 113;
- la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica a NE (AP) in Via De Gasperi
n. 113, nell'immobile di proprietà dei sig.ri e , ognuno per la Pt_1 Parte_2
quota del 50%, contraddistinta al Catasto dei Fabbricati al Foglio 8, Part. 270, sub
11, cat. A/2, classe 4, vani 6, 104 mq, acquistata il 04/08/1997 con atto del Notaio
di S. Elpidio a Mare (FM), rep. n 13228; Persona_3
- la sig.ra svolgeva la professione di dipendente presso un'impresa di Parte_2
pulizie con entrate mensili nette pari a circa € 700,00, era proprietaria del 50% della casa familiare, non possedeva un'autovettura;
- il sig. era disoccupato e percettore della sola pensione di invalidità di euro Pt_1
270,00 mensile;
era è proprietario del 50% della casa familiare, di altro immobile sito in NE, Via Gramsci, non possedeva autovetture ma un solo scooter in fase di rottamazione;
- i figli erano entrambi maggiorenni e svolevano un'attività lavorativa: era un Per_1
promoter di telefonia Samsung (con sede a MediaWorld di Colonnella TE) da circa due anni e lavorava dal venerdì alla domenica con contratto a chiamata;
Per_2
lavorava al Mc Donald's (filiale di Ascoli Piceno) con contratto a tempo determinato da marzo 2024; - la vita matrimoniale si era rivelata da diversi anni intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che era ormai impossibile il proseguimento della convivenza, tanto che il sig. aveva già da circa dieci anni lasciato la Pt_1
casa familiare per vivere altrove;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, successivamente, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 17.10.2024 il Presidente del Tribunale, vista la sentenza non definitiva di separazione emessa tra le parti in epigrafe indicata in pari data, rinviava la causa all'udienza del 14.05.2025, per la delibazione dell'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è ormai impensabile un ricongiungimento familiare essendo venuto definitivamente meno qualsiasi affectio coniugalis, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti. Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2
e ;
[...] Parte_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare di
Stabia (NA), in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 462, parte II, serie A, anno 1996;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 6/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi