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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Pietro Insalata) Parte_1
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta alla corresponsione della rendita rapportata ad un grado di invalidità pari al 16% (a fronte della percezione di un'indennità rapportata ad un grado di invalidità pari al 13%) in ragione dell'asserito aggravamento del danno biologico scaturito dai due infortuni sul lavoro indicati in ricorso - è infondata. Va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Passando al merito della controversia deve essere osservato che il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate e fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria in atti nonché prive di vizi logici) all'interno della relazione depositata ha ritenuto legittima l'attuale valutazione dei postumi per un grado di invalidità pari al 13%. In ragione di tanto la domanda è infondata. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite in ragione della presentazione di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
1 Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 10/07/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Pietro Insalata) Parte_1
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta alla corresponsione della rendita rapportata ad un grado di invalidità pari al 16% (a fronte della percezione di un'indennità rapportata ad un grado di invalidità pari al 13%) in ragione dell'asserito aggravamento del danno biologico scaturito dai due infortuni sul lavoro indicati in ricorso - è infondata. Va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Passando al merito della controversia deve essere osservato che il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate e fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria in atti nonché prive di vizi logici) all'interno della relazione depositata ha ritenuto legittima l'attuale valutazione dei postumi per un grado di invalidità pari al 13%. In ragione di tanto la domanda è infondata. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite in ragione della presentazione di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
1 Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 10/07/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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