Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2017, n. 48610
CASS
Sentenza 8 giugno 2017

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Massime1

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca dell'intero capitale sociale e di tutto il patrimonio dell'impresa "mafiosa", ai sensi dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, in conseguenza della pericolosità qualificata del proposto riferita ad un periodo temporale delimitato, può essere disposta sulla base della presunzione relativa della illiceità degli investimenti iniziali, conseguente alla loro sproporzione con il reddito dichiarato ovvero ad indizi idonei alla loro caratterizzazione quale frutto o reimpiego di proventi di attività illecite. (In motivazione la Corte ha aggiunto che è necessario che tale presunzione non sia smentita da idonee allegazioni contrarie del proposto o del terzo interessato in ordine all'origine lecita dei fondi investiti).

Commentario1

  • 1La revoca della misura di prevenzione non osta alla confisca dell'intero patrimonio.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 aprile 2022

    In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2017, n. 48610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48610
Data del deposito : 8 giugno 2017

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