Sentenza 8 giugno 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca dell'intero capitale sociale e di tutto il patrimonio dell'impresa "mafiosa", ai sensi dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, in conseguenza della pericolosità qualificata del proposto riferita ad un periodo temporale delimitato, può essere disposta sulla base della presunzione relativa della illiceità degli investimenti iniziali, conseguente alla loro sproporzione con il reddito dichiarato ovvero ad indizi idonei alla loro caratterizzazione quale frutto o reimpiego di proventi di attività illecite. (In motivazione la Corte ha aggiunto che è necessario che tale presunzione non sia smentita da idonee allegazioni contrarie del proposto o del terzo interessato in ordine all'origine lecita dei fondi investiti).
Commentario • 1
- 1. La revoca della misura di prevenzione non osta alla confisca dell'intero patrimonio.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 aprile 2022
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2017, n. 48610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48610 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2017 |
Testo completo
4861 0-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1182 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo Stefano Mogini Relatore - Pierluigi Di Stefano Ersilia Calvanese CC - 8/6/2017 R.G.N. 6881/17 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IN PA, nato a [...] il [...] NC AR, nata a [...] il [...] avverso il decreto n. 117/16 Sippi emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria l'11/3/2016 visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. да RITENUTO IN FATTO 1. IN PA e NC AR ricorrono, il primo quale proposto e la seconda nella sua qualità di terza interessata, avverso il decreto in epigrafe, con il quale, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione in data 5/12/2012 che ha imposto all'IN la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la confisca di beni propri o formalmente intestati alla NC, di lui moglie, sono state revocate la misura della sorveglianza speciale per difetto del requisito dell'attualità della pericolosità sociale, ritenuta esistente unicamente dal 1994 e fino al 2008, e la confisca dei primi tre piani del fabbricato sito in Rizziconi, località Parcheria, destinati a punto vendita, sede legale e uffici amministrativi della AL s.r.l.
2. IN PA censura il provvedimento impugnato con due ricorsi, rispettivamente a firma dell'Avvocato NT Managò e dell'Avvocato Alfredo Gaito, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con unico, articolato motivo proposto con atto a firma dell'Avvocato Managò il ricorrente deduce violazione degli artt. 2 bis e 2 ter della legge 575/65 per avere il decreto impugnato ritenuto la sussistenza della pericolosità qualificata del proposto nel periodo dal 1994 al 2008 in aperta violazione dei principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la stessa sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha condannato il ricorrente per il reato di concorso esterno alla "cosca Crea" fino al 2005, lo ha invece assolto come concorrente esterno alla "cosca RU", reato a lui contestato fino al 2008, per insussistenza del fatto. Sicché il provvedimento impugnato appare affetto dal vizio sopra indicato laddove, mal interpretando il principio di autonomia del giudizio penale da quello volto all'applicazione di misure di prevenzione, ha ritenuto esistente la pericolosità dell'IN in relazione alla sua appartenenza alla "cosca RU" pur essendo la sussistenza di tale sodalizio criminale, che costituisce indefettibile condizione dell'allarme sociale insito nel giudizio di pericolosità qualificata, stata esclusa con sentenza definitiva. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto di poter sostenere l'esistenza della pericolosità sociale del ricorrente per tutto l'arco temporale dal 1994 al 2005, così generalmente riferito con motivazione quindi soltanto apparente il suo- concorso esterno alla cosca Crea, senza però svolgere alcuna indagine volta ad 2 ha M accertare le singole manifestazioni di pericolosità collegate al suo apporto concorsuale a detto sodalizio criminale, operando in tal modo una non consentita equiparazione del concorrente esterno, il cui rapporto con l'organizzazione è circoscritto a specifici episodi, all'intraneo, che è inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e alla stessa partecipa con ruolo dinamico e perdurante nel tempo. La violazione del disposto di cui all'art. 2 ter I. 575/65 deriverebbe infine dal fatto che il decreto impugnato, retto dalla normativa previgente all'entrata in vigore della I. 159/2011, ha confermato la confisca di un bene (quarto piano fabbricato sito in Rizziconi) mai sottoposto a sequestro e oggetto di specifica proposta, successiva a quella di sottoposizione alla misura personale della sorveglianza speciale. Tale confisca sarebbe quindi intervenuta (con decisione cumulativa) in data successiva allo spirare del termine di un anno, prorogabile di un ulteriore anno, dall'esecuzione del sequestro disposto dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto in data 12/8/2009. 2.2. Con il ricorso a firma dell'Avvocato Gaito il ricorrente deduce: A) Violazione di legge per omessa o apparente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale del proposto, sia pure sprovvista del carattere di attualità, ritenuta dalla Corte territoriale inglobata nella stessa nozione di appartenenza senza alcuna verifica dell'effettivo ruolo svolto dal ricorrente condannato per concorso esterno alla cosca Crea e non intraneo - in - favore del sodalizio nonché del perimetro temporale in cui tale apporto concorsuale può ritenersi espressivo dell'asserita pericolosità e giustificare l'applicazione della misura ablativa. B) Violazione del principio del ne bis in idem e di quello di autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, posto che il giudicato di condanna dell'IN per concorso esterno nella cosca mafiosa Crea è stato esaltato appiattendo sul processo penale il diverso accertamento proprio al procedimento di prevenzione (quello della pericolosità sociale), mentre nessuna pur minimale considerazione ha ricevuto il diverso esito assolutorio con l'ampia formula di insussistenza del fatto conseguito dal ricorrente in relazione alla contestazione relativa alla (inesistente, per quanto accertato in sede penale) cosca RU nel successivo periodo 2005-2008. L'inconciliabilità fenomenica e giuridica tra i fatti accertati nelle due sedi fa del resto venire meno ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del Codice Antimafia la stabilità della misura ablativa quando in sede penale sia successivamente pronunciata sentenza definitiva che escluda in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di St 3 For applicazione della confisca. Mentre, in prospettiva europea, deve essere esclusa la legittimità dell'applicazione di sanzioni penali, quale per il suo carattere afflittivo deve ritenersi la misura ablatoria della confisca di prevenzione, in mancanza dell'effettiva formulazione di un giudizio di sicura colpevolezza, laddove il provvedimento impugnato ha indebitamente duplicato gli effetti sanzionatori in riferimento all'appartenenza (sub specie di concorso esterno) alla cosca Crea e ignorato il risultato assolutorio concernente l'appartenenza alla (inesistente) cosca RU, in spregio del principio del ne bis in idem, al quale la Corte di Strasburgo ha con la sentenza AN VE attribuito portata che prescinde dalla sede in cui matura l'accertamento. C) Violazione di legge in relazione alla disposta confisca della VI S.p.a. e ai crediti nascenti dalla sua cessione, in mancanza di valutazione della sproporzione e della dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, elemento quest'ultimo ritenuto sulla base della sola mediazione di risorse finanziarie lecite attraverso attività illecita (vicenda relativa al centro commerciale Porto degli Ulivi, oggetto dell'accertamento penale relativo al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e di altro procedimento di prevenzione conclusosi con la revoca della confisca disposta in primo grado a carico degli eredi NC) e dalla genericamente asserita caratterizzazione della società (e di quelle ad essa collegate e/o intestate alla terza interessata NC AR) quale "impresa mafiosa".
3. NC AR, moglie del proposto, ricorre nella sua qualità di terza interessata con l'Avvocato Gianluca Serravalle deducendo violazione di legge e mancanza o mera apparenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'intestazione fittizia, essendo la ricorrente dotata di risalente, autonoma e lecita capacità reddituale e di effettivo ruolo gestionale delle società e dei beni a lei confiscati, da lei lecitamente acquisite in epoca anteriore al 1994, dovendosi pertanto escludere l'affermata, intrinseca illeceità delle imprese sottoposte ad ablazione e il loro collegamento con la VI S.p.a. tale da derivare da quest'ultima società una qualsivoglia caratterizzazione mafiosa. L'art. 2 ter, comma 3, L. 575/65 non prevede una presunzione di apparente intestazione o di disponibilità dei beni del coniuge da parte del proposto, sicché nel caso di specie il provvedimento impugnato non ha dimostrato l'illegittima provenienza dei beni e la mancanza di corrispondenza tra la loro intestazione formale e l'effettivo potere di disposizione, a fronte di specifiche, contrarie circostanze di fatto evidenziate dalla ricorrente nel suo atto di appello. Con ulteriore motivo, sostanzialmente sovrapponibile a quelli di analogo contenuto proposti nell'interesse del proposto, il ricorso di NC AR deduce inoltre il vizio di violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza della pericolosità qualificata dell'IN nel periodo dal 1994 al 2008, nonostante la stessa sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che lo ha condannato per il reato di concorso esterno alla "cosca Crea" fino al 2005, lo abbia invece assolto come concorrente esterno alla "cosca RU", reato a lui contestato fino al 2008, per ontologica insussistenza dell'associazione criminale di riferimento. Errata sarebbe in particolare l'affermazione della Corte territoriale secondo cui è provata l'appartenenza alla 'ndrangheta di NC TO, cognato di IN e fratello della ricorrente, circostanza questa esclusa dal decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 19/12/2014 (definitivo a seguito di sentenza della Quinta Sezione Penale di questa Corte) che ha disposto la restituzione agli eredi di tutti i beni del defunto NC. La Corte territoriale non avrebbe infine tenuto conto nella determinazione dei redditi leciti della ricorrente di una serie di rilevanti entrate, debitamente documentate, né di redditi non dichiarati a fini fiscali, come tali computabili in favore dei terzi estranei.
4. Con requisitoria scritta depositata in data 8/5/2017 il Procuratore Generale della Repubblica in sede ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Quanto alla ritenuta pericolosità sociale del proposto il P.G. ha in primo luogo osservato che non pone problemi l'affermata appartenenza dell'IN alla cosca Crea dal 1994 al 2005, dal momento che il ricorrente è stato definitivamente condannato in sede penale quale concorrente esterno. Al contrario, per quanto attiene all'appartenenza dell'IN alla cosca RU dal 2005 al 2009, il P.G. osserva che i riferimenti operati dai giudici di merito ai decreti di confisca emessi rispettivamente nei confronti degli eredi di NC TO e del RU EN, dei quali ultimi era stata riconosciuta la pericolosità qualificata proprio sulla base del processo "Saline" nonostante la loro intervenuta assoluzione, non potevano confortare la tesi di quei giudici circa l'operatività della cosca RU nel periodo di interesse, posto che la permanenza della pericolosità del RU è stata giustificata con la sua pregressa intraneità al sodalizio criminale e che tale argomento non può valere per l'IN, mero concorrente esterno, in mancanza di qualsivoglia dimostrazione dell'esistenza della cosca nel periodo in cui il proposto avrebbe dato il suo contributo concorsuale alla stessa. Secondo quanto accertato in sede penale, i rapporti dell'IN con RU e NC per la vicenda VI/Porto degli Ulivi iniziano infatti quando un'associazione mafiosa facente capo a tali soggetti non può 5 да 87 essere ravvisata perché non è stato dimostrato il numero minimo di tre partecipi. Sotto questo profilo, quindi, la motivazione dei giudici di merito appare del tutto carente. Tuttavia, il P.G. sottolinea come l'ulteriore motivazione del decreto di primo grado, richiamata per relationem dal decreto impugnato, valorizzi: 1) l'unitarietà dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, oggetto di plurimi accertamenti giudiziari;
2) la chiara adesione di RU e NC a tale sodalizio;
3) gli accordi intercorsi tra questi ultimi e l'IN in seguito alla crisi dei rapporti tra questi e i Crea. Sicché l'appartenenza del proposto alla 'ndrangheta, prima in concorso con la cosca Crea e poi per il tramite di RU EN e NC NT deve considerarsi motivata dai giudici di merito con percorso argomentativo immune dai vizi denunciati dai ricorrenti. Manifestamente infondata sarebbe inoltre secondo il P.G. l'argomentazione, contenuta in entrambi i ricorsi presentati nell'interesse dell'IN, relativa alla necessità di correlare temporalmente le acquisizioni di beni passibili di confisca ai singoli contributi forniti dal proposto al sodalizio mafioso, non esaurendosi la pericolosità con una singola condotta rimasta isolata ed avendo i giudici di merito compiutamente illustrato il sistematico, perdurante ed unitario orientamento delle scelte imprenditoriali e politico-amministrative dell'IN ad accordi collusivi, dapprima con la cosca Crea e, quindi, in cambio di protezione, con RU EN e NC TO, entrambi 'ndranghetisti di rango elevato. Quanto alla censura espressa nel ricorso a firma dell'Avv. Managò circa l'intervenuta confisca di beni mai sottoposti a sequestro il P.G. contrappone a SU, Madonia, alcune difformi decisioni di questa Corte (Sez 1, n. 27819 del 2006, Caracciolo;
Sez. 1, n. 15964 del 2013, Di Marco), ricordando che Corte cost. n. 465/1993 individua il termine ultimo per l'adozione della confisca in riferimento a quello di scadenza della misura personale (nel sistema previgente condizione necessaria per l'applicazione di misure patrimoniali), non essendo ravvisabile l'esigenza di limitare nel tempo la compressione di diritti costituzionalmente protetti laddove tale compressione non sia ancora attuale e i beni rimangano nella piena disponibilità del titolare per mancanza del provvedimento di sequestro. Il P.G. ritiene infondata anche il terzo motivo formulato col ricorso a firma dell'Avv. Gaito, posto che la confisca delle partecipazioni - e dei crediti derivanti dalla loro cessione - VI S.p.a., ditta NC AR, FI S.r.l. e AL S.r.l. è giustificata dal riferimento operato nel decreto impugnato al concetto di "impresa mafiosa", che giustifica l'apprensione dell'intero complesso aziendale laddove non sia possibile distinguere, dato il carattere unitario del bene, l'apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale da quello 6 imputabile ai mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l'espansione dell'attività economica siano stati sin dall'inizio agevolati dall'organizzazione criminale). Quanto al ricorso di NC AR, secondo il P.G. i giudici di merito avrebbero fatto corretta applicazione della presunzione relativa di cui all'art. 2 bis, comma 3, I. 575/85 (trasposto nell' art. 19 comma 3 D. L.vo 159/2011), che non è venuta meno a seguito dell'introduzione, con legge 125/2008 che ha inserito nella legge 575/65 l'art. 2 ter comma 14 (art. 26 D.L.vo 159/2011), di altra specifica presunzione riguardante i trasferimenti e le intestazioni antecedenti di due anni la proposta di misura di prevenzione. In ogni caso, nel decreto di primo grado, sostanzialmente richiamato in quello impugnato, sarebbe presente adeguata motivazione circa la gestione da parte del proposto delle imprese formalmente intestate alla moglie.
5. Con memoria difensiva in replica l'Avv. Managò ha ulteriormente esplicitato le ragioni già esposte nel ricorso a sua firma ed ha in particolare contrastato l'argomento che fa leva sul carattere unitario della 'ndrangheta affermato nella c.d. sentenza Crimine, richiamando le argomentazioni contrarie contenute nel decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 19.12.2014, confermato dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte, il quale ha sottolineato che per quanto risultava agli atti di quel procedimento il processo Crimine non aveva accertato l'esistenza della cosca RU quale locale avente egemonia su una determinata porzione del territorio della provincia reggina, ovvero che i soggetti originariamente aggregati alla cosca RU fossero invece aggregati ad altro locale di 'ndrangheta, sicché la conclusione cui sono giunti i giudici di merito appare fondata su una valutazione di ordine squisitamente concettuale, avulsa da qualsivoglia dato oggettivo avente connotato di certezza. Inoltre, la tesi da ultimo prospettata dal P.G. (concorso esterno nella 'ndrangheta unitariamente considerata) comporterebbe una modifica del sostrato fattuale e giuridico della richiesta di prevenzione, con conseguente violazione del contraddittorio e dei diritti della difesa.
6. Con memoria difensiva in replica depositata in data 24/5/2017 nell'interesse dell'IN l'Avv. Gaito è tornato sulla questione del ne bis in idem rilevando che il ricorrente è stato a fini di prevenzione considerato appartenente, siccome concorrente esterno, alla cosca RU, non sussistente. Laddove il decreto impugnato non giustifica un idoneo contributo del proposto a produrre effetti vantaggiosi per l'associazione unitaria 'ndrangheta. La memoria sottopone 7 дя SA quindi a critica l'uso del concetto di "impresa mafiosa" per sottoporre a confisca interi compendi aziendali prescindendo dalla verifica di quali beni e cespiti siano di origine illecita o di valore sproporzionato rispetto al reddito. Uso che si rivelerebbe in palese violazione del principio di legalità e dei più recenti approdi della giurisprudenza della Corte e.d.u. (Italia c. De Tommaso), perché le norme pertinenti (art. 24 Codice Antimafia e, prima, art. 2 ter L. 575/65) consentono solo la confisca di beni che siano di valore sproporzionato rispetto al reddito ovvero frutto o reimpiego di attività illecite. Torna quindi a sollecitare, in via alternativa e subordinata rispetto all'annullamento del decreto impugnato, la sospensione del procedimento per la prospettazione alla Corte Europea di Giustizia di questione di interpretazione pregiudiziale delle norme sovranazionali e del diritto interno in punto di ne bis in idem, nei termini già evidenziati nell'atto di ricorso principale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di IN PA e NC AR sono fondati, nei limiti e termini di seguito indicati.
2. Infondati sono i motivi di ricorso, proposti nell'interesse dell'IN, coi quali è stata dedotta la violazione del disposto di cui all'art. 2 ter I. 575/65 per avere il decreto impugnato, retto dalla normativa previgente all'entrata in vigore della I. 159/2011, confermato la confisca di un bene mai sottoposto a sequestro e oggetto di proposta successiva a quella di sottoposizione alla misura personale della sorveglianza speciale. Rileva il Collegio che la questione della sottoponibilità a confisca di prevenzione di un bene non precedentemente sequestrato, già oggetto di divergenti orientamenti interpretativi (Sez. 1, n. 27667 del 31/05/2012, Liuzzi, Rv. 253332; Sez. 5, n. 23041 del 28/03/2002, Ferrara, Rv. 221677; contra, Sez. 2, n. 7616 del 16/02/2006, altri, Rv. 234747; Catalano e Rv. 234378; Cannella, Sez. 1, n. 16237 del 01/03/2006, e altro, Rv. 234976;Sez. 1, n. 27819 del 27/06/2006; Caracciolo Sez. 5, n. 3538 del 22/03/2013, Zagaria e altri, Rv. 258657) deve oggi ritenersi autorevolmente composta da Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, P.M. in proc. Yang Xinjao, Rv. 269589, secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la richiesta di confisca può essere proposta anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, 80 до S41 potendo il sequestro e la confisca essere adottati anche contestualmente con un unico atto. Il Collegio non ignora che tale ultima decisione si riferisce specificamente a richiesta di confisca proposta ai sensi della sopravvenuta normativa di cui all'art. 24 D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 159. Osserva peraltro che l'intero percorso argomentativo della pronuncia delle Sezioni Unite si sviluppa esplicitamente sottolineando, sul punto, l'analogia di contenuto e la continuità sistematica della disciplina recata dall'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 rispetto alla previsione di cui all'art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, che pure attribuiva ai beni, oggetto della richiesta di confisca, il predicato testuale dell'essere gli stessi sequestrati. Orbene, con riguardo a provvedimenti adottati sotto la vigenza del citato art.
2-ter le Sezioni Unite ricordano che le pronunce con le quali è stato affermato il principio per il quale la confisca dei beni deve essere necessariamente preceduta dal sequestro degli stessi (Sez. 1, Liuzzi, cit.; Sez. 5, Ferrara, cit.) richiamano una precedente decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, Madonia, Rv. 217666) il cui contenuto motivazionale, ove attentamente esaminato, si mostra affermativo di un principio differentemente formulato. L'intervento delle Sezioni Unite era stato infatti sollecitato, nella specie, quale risolutivo di un contrasto giurisprudenziale formatosi su una questione tutt'affatto diversa, concernente la natura ordinatoria ovvero perentoria del termine di un anno dall'avvenuto sequestro, prorogabile per un anno ulteriore, previsto dalla normativa del 1965 per la disposizione della confisca;
punto sul quale si confrontavano un orientamento, per il quale la confisca poteva essere adottata in assenza di alcun vincolo di carattere temporale, ed altro per cui l'inscindibile connessione fra il sequestro e la confisca giustificava la qualificazione in termini di perentorietà del termine indicato dalla norma. Con la sentenza Madonia, condividendosi il secondo orientamento, si stabiliva il principio della perentorietà del termine di cui sopra;
e, quale dato argomentativo a sostegno di questa conclusione, si evidenziava la natura sostanzialmente unitaria del procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali, nell'ambito del quale il sequestro assume funzione tipicamente propedeutica alla confisca. Una volta definite in questi termini le affermazioni di principio della decisione del 2000, le Sezioni Unite fanno propria la successiva pronuncia di 9 да st questa Corte (Sez. 1, n. 15964 del 21/03/2013, Di Marco, Rv. 255656), che non ritiene necessaria, ai fini dell'instaurazione di una rituale procedura applicativa della misura della confisca di determinati beni, la sottoposizione di questi ultimi ad un sequestro disposto con un provvedimento distinto e precedente rispetto a quello di confisca;
essendo del tutto compatibile con i principi stabiliti in quella sede l'adozione di un sequestro contestuale alla confisca e disposto con il medesimo atto. Situazione questa ritenuta non estranea ma, al contrario, conforme nella massima misura alle connotazioni di stretta connessione dei provvedimenti di sequestro e confisca, segnalate dalla Sezioni Unite quali conseguenze dell'unitarietà del procedimento applicativo della misura patrimoniale. In questa prospettiva, al testuale riferimento dell'art. 2 ter I. 575/65 (così come a quello della sopravvenuta norma di cui all'art. 24 del decreto attualmente in vigore) alla confisca di beni qualificati come sequestrati> non può essere attribuito un significato prescrittivo della necessità di un autonomo provvedimento di sequestro, precedente a quello dispositivo della confisca. Tale espressione è invero lessicalmente denotativa di un ambito di ipotesi che comprende anche quella del sequestro contestuale alla confisca, nel senso appena descritto. D'altra parte, con espresso riferimento alla normativa del 1965, SU, Yang Xinjao, ribadisce la coerenza sistematica della previsione di un autonomo provvedimento di sequestro, precedente a quello dispositivo della confisca, come atto meramente eventuale nella sequenza del procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali. La funzione tipica di tale provvedimento deve infatti essere individuata nella finalità di impedire provvisoriamente la dispersione dei beni confiscabili nel caso in cui debbano essere svolti accertamenti sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento definitivamente ablatorio;
derivandone, pertanto, l'identificazione dei presupposti del sequestro nella necessità di tali accertamenti e, di conseguenza, la superfluità del previo sequestro ove detti accertamenti non siano necessari e possa addivenirsi direttamente, sulla scorta degli elementi di valutazione già disponibili, alla confisca dei beni (Sez. 1, n. 27819 del 27/06/2006, Caracciolo, Rv. 234976).
3. Circa la ritenuta pericolosità qualificata dell'IN il Collegio osserva 10 901 $1 quanto segue.
3.1. Sono privi di fondamento i motivi di ricorso coi quali è stato dedotto il vizio di motivazione apparente con riferimento all'affermata sussistenza della pericolosità qualificata del proposto per l'arco temporale dal 1994 al dicembre 2005 ed in relazione al concorso esterno da lui assicurato alla cosca Crea. Va a tale riguardo rilevato che l'appartenenza dell'IN alla cosca, quale concorrente esterno, è stata ritenuta sulla base di sentenza definitiva di condanna e con riferimento a plurime condotte, congruamente descritte e valutate dai giudici di merito, all'evidenza significative, per l'intero periodo 1994- 2005, del continuo orientamento delle attività imprenditoriali e politico- amministrative del proposto alla realizzazione degli accordi collusivi da lui stretti con detta cosca.
3.2. Sono invece fondati, nei termini di seguito specificati, i rilievi formulati da entrambi i ricorrenti in ordine all'affermazione della pericolosità qualificata dell'IN nel periodo dicembre 2005-2008 con riferimento alla predicata persistente operatività della cosca RU e alla partecipazione di RU EN e di NC TO alla 'ndrangheta, organizzazione criminale mafiosa unitaria, in detto periodo. Il Collegio intende preliminarmente ribadire a tale riguardo che, in tema di misure di prevenzione, l'assoluzione del proposto dal reato associativo (anche qualora contestato, come nel caso di specie, a titolo di concorso esterno) non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale dello stesso, in quanto, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 26159). Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, è infatti legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione 11 дя SH della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico e altri, Rv. 266364; Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014, Grillone, Rv. 260482). Ciò premesso, il Collegio ritiene che la motivazione del decreto impugnato in punto di pericolosità qualificata del proposto nel periodo gennaio 2006 - maggio 2008 presenti vizi tali da renderla inesistente o meramente apparente. Il provvedimento in esame travisa infatti plurimi elementi, potenzialmente decisivi, prospettati dagli interessati e tali da poter determinare un esito opposto del giudizio, sicché la motivazione risulta priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, evidenziando linee argomentative talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno in definitiva giustificato il provvedimento (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). I giudici di merito ancorano infatti la giustificazione della ritenuta pericolosità sociale del proposto nel periodo in riferimento, in primo luogo, sulla persistente operatività della cosca RU. Sia il decreto impugnato che quello di primo grado svalutano la portata dei definitivi esiti del giudizio penale (c.d. processo "Saline") che ha mandato assolti per insussistenza del fatto l'IN dal delitto di concorso esterno nella cosca RU, nonché RU EN, NC TO e OM EN dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., loro contestato per l'ipotizzata partecipazione alla medesima cosca, non essendo stata provata la partecipazione del OM e non risultando altri associati per il periodo in contestazione. Per fare ciò, i provvedimenti di merito attribuiscono preminente rilievo, da un lato, al decreto di confisca emesso nei confronti degli eredi di NC TO, del quale era stata con quel provvedimento riconosciuta la pericolosità qualificata nonostante gli esiti assolutori del processo "Saline", e, dall'altro, alla sentenza della Seconda Sezione Penale di questa Corte n. 1342 del 7/6/2013 che ha confermato la misura di prevenzione applicata a RU EN, ritenendo ininfluente la sua intervenuta assoluzione nel processo "Saline". Il decreto impugnato ha conclusivamente ribadito "l'esistenza concreta del clan RU, dato che indubbiamente riverbera i suoi affetti sulla natura degli accertati contatti e interessenze, parimenti documentate dal giudizio penale, tra IN e NC e, per il tramite di quest'ultimo, con RU EN, la cui appartenenza alla 'ndrangheta non può essere fondatamente negata". Orbene, rileva il Collegio che la portata dei citati provvedimenti giudiziari è stata oggetto di ripetuti travisamenti da parte della Corte territoriale. 89 12 In primo luogo, laddove essa ha omesso di considerare che il procedimento di prevenzione nei confronti degli eredi di NC TO si è concluso con il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 19/12/2014, col quale è stato disposto l'annullamento della confisca, non essendo stata provata la persistenza di un'associazione di almeno tre persone. Impugnato il decreto di appello dal Procuratore Generale di Reggio Calabria, il quale ha sostenuto la permanente esistenza della cosca RU, la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero con sentenza n. 48039/2015. Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte da lui rassegnate dinanzi a questa Corte, si tratta di una pronuncia "che indubbiamente non solo non conforta la tesi dei giudici di merito circa l'operatività della cosca RU nel periodo di interesse, ma le si contrappone". È vero, invece, che con la sopra citata sentenza della Seconda Sezione Penale n. 39146/2013, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa relativamente alla misura di prevenzione disposta nei confronti di RU EN. Con tale pronuncia, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero "legittimamente acquisito e valutato i risultati del procedimento che in appello si è concluso con l'assoluzione solo perché le indagini non sono riuscite a definire l'assetto della "nuova" cosca RU con particolare riferimento alla posizione di OM EN, cosca che ripete il suo patrimonio di intimidazione e di attività illecite dall'organizzazione criminale di origine: cosca MM RU, la cui esistenza è consacrata in numerose sentenze di condanna, che ha iniziato ad affermarsi a partire dagli anni '70 occupandosi di sostanze stupefacenti, di estorsioni e contrabbando e si fondava principalmente sui fratelli NC, RE e AV MM in stretta collaborazione con i componenti della famiglia RU, tra cui l'attuale proposto". La sentenza prosegue ritenendo evidente la "infondatezza del ricorso di RU EN avendo la Corte territoriale posto in rilievo che il quadro complessivo delineato dai giudici di primo grado, che non poteva ritenersi sostanzialmente modificato dalla sentenza di assoluzione, evidenziava non solo la sussistenza di uno stato di pericolosità ma anche ovviamente l'attualità di quello stato, che permane sino ad oggi e permarrà sino a quando non sarà accertata la totale rottura dei sottoposti con il loro passato e con le loro frequentazioni". Contrariamente agli assunti della Corte territoriale, dunque, risulta dalla motivazione testé riportata che la sentenza in esame, lungi dal ritenere accertata 13 la perdurante operatività della cosca RU nel periodo - circoscritto agli anni 2006-2008 - per il quale è stato ipotizzato il concorso esterno dell'IN nella medesima cosca, ha ritenuto immune da vizi la confisca in danno di RU EN sulla base della sua pregressa appartenenza alla cosca e alla permanenza della sua pericolosità qualificata. Non avendo la sentenza argomentato circa l'esistenza della cosca RU nel periodo si riferimento, neppure tale decisione può quindi supportare la tesi dei giudici di merito relativa alla ipotizzata operatività di tale cosca nella cornice temporale in cui l'IN avrebbe contribuito alla sua esistenza e al suo rafforzamento. Resta da aggiungere che nei confronti dell'IN non possono valere le ragioni già esposte in relazione al RU, posto che a IN è stato contestato un concorso esterno nella cosca RU che avrebbe avuto inizio nel 2006, essendo egli stato contiguo alla cosca Crea fino al dicembre del 2005, sicché i suoi rapporti con NC TO e RU EN iniziano, nella stessa prospettazione accusatoria fatta propria dalla Corte territoriale, quando, secondo il definitivo accertamento intercorso in sede penale, un'associazione mafiosa facente capo a questi soggetti non può essere ravvisata, perché non è stato dimostrato il numero minimo di tre partecipi (che la stessa enunciazione dell'accusa aveva, con scelta invero discutibile, nominativamente ed esclusivamente individuato nei soli imputati). Deve pertanto ritenersi che, anche sotto questo profilo, la motivazione del decreto impugnato sia in concreto priva del supporto, insieme fattuale e logico, che essa stessa erroneamente rinviene nella citata sentenza della Seconda Sezione Penale di questa Corte. Né, nel contesto testé descritto, può ritenersi concludente ai fini dell'affermazione della pericolosità qualificata dell'IN l'ulteriore argomento, fatto proprio dalla Corte territoriale con stringato richiamo per relationem al provvedimento di primo grado, che afferma la perdurante adesione di RU e NC alla 'ndrangheta, quale associazione mafiosa unitariamente intesa. Se infatti l'unitarietà può ritenersi, alla stregua di numerose pronunce giudiziarie passate in giudicato, un tratto caratterizzante la 'ndrangheta, nonostante i conflitti e le sanguinose faide che pure possono verificarsi al suo interno, l'adesione al sodalizio nel periodo 2006-2008 di TO NC, che il decreto impugnato indica essere stato a quei tempi il principale interlocutore del proposto, rimane predicato in modo aspecifico, essenzialmente con riferimento alla indubbia e risalente caratura 'ndranghetista del suocero RU EN SH (pp. 38 e ss., in particolare pp. 40-42). 1414 La motivazione del decreto impugnato deve ritenersi altresì mancante quanto alla concreta individuazione del contributo offerto dall'IN, quale concorrente esterno, all'organizzazione unitaria 'ndrangheta nel periodo 2006- 2008. Posto che, come si è visto, nessun altro procedimento giudiziario ha accertato la perdurante operatività della cosca RU nel periodo di riferimento, le condotte considerate per giustificare l'appartenenza dell'IN alla 'ndrangheta unitariamente considerata (riconoscimento a NC TO di partecipazioni societarie e dell'apertura di una sala giochi nel centro commerciale de quo, oltre a una generica "messa a disposizione") sono, nella prospettiva fatta propria dai giudici di merito, accomunate dalla finalità del proposto di sbarazzarsi della cosca Crea con l'attivo concorso dei RU. A fronte del prefigurato conflitto tra gruppi criminali, la considerazione unitaria del sodalizio mafioso favorito impone però un discorso argomentativo, invero inesistente nel provvedimento impugnato, che inquadri i predicati effetti vantaggiosi del concorso esterno dell'IN nel periodo considerato (2006-2008) secondo l'orientamento e la concreta idoneità delle condotte a favorire l'intera organizzazione mafiosa di riferimento. In definitiva, pertanto, la motivazione del decreto impugnato deve ritenersi, anche sotto questo decisivo profilo, inesistente, risultando in ciò assorbita la specifica censura proposta dalla difesa dell'IN in ordine alla correlazione tra la proposta e il provvedimento applicativo della misura. Il Collegio sottolinea peraltro a tale ultimo riguardo che l'esame del giudice di rinvio relativo alla pericolosità del proposto nel periodo gennaio 2006-maggio 2008 dovrà informarsi al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la correlazione tra i contenuti della proposta e il provvedimento applicativo della misura è condizione necessaria per il valido svolgimento del contraddittorio camerale e quindi per la legittimità dello stesso provvedimento infine adottato, essendo peraltro precisato che nel procedimento di prevenzione non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, qualora gli elementi posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo stati espressamente enunciati nella proposta, siano l'interessato contraddittorio acquisitistati nel con Rv. 256415; (Sez. 1, n. 29966 del 08/04/2013, e altro, Costa Sez. 1, n. 11494 del 25/02/2009, Corica, Rv. 243494). L'attenuazione, che così SH si opera della portata del principio, trova causa nell'assenza di un'espressa 15 дя previsione di legge omologa a quella che, invece, governa l'accertamento penale, e da tale assenza si trae la conclusione che il detto principio possa avere, in materia di prevenzione penale, un'applicazione meno stringente. Su tale premessa, che il Collegio condivide, si deve però prendere atto che la difformità dei contenuti della proposta dagli elementi di fatto infine posti a fondamento del giudizio di pericolosità potrebbe rivelarsi così consistente da dover essere qualificata quale vera e propria deroga al principio, perciò non tollerabile, e non già come una mera attenuazione della forza prescrittiva dello stesso. Il significato indiziario di uno stesso fatto è invero strettamente correlato al parametro di necessaria comparazione che, nell'ambito del giudizio di prevenzione, è costituito dalla proposta. Non può allora essere argomento decisivo, per escludere una compromissione dei diritti difensivi, che un fatto sia stato comunque offerto al contraddittorio camerale, se di quel fatto l'interessato abbia potuto cogliere solo alcuni dei possibili significati inferenziali, inevitabilmente selezionati dal necessario riferimento alla prospettiva imposta dalla proposta (in tali precisi termini, Sez. 1, n. 29966/2013, cit.).
4. Fondati, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati, sono anche i motivi di ricorso proposti nell'interesse di entrambi i ricorrenti in ordine alla disposta confisca delle imprese NC AR, FI, AL e VI, delle società derivate dalla VI e dei crediti nascenti dalla cessione di tale ultima società. Il Collegio non ignora l'orientamento interpretativo secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca disposta ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 di una impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi), nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove l'attività economica posta in essere risulti condotta sin dall'inizio con mezzi illeciti (Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D'Agui e altri, Rv. 262622). Secondo tale orientamento, per realtà aziendali nelle quali il consolidamento e l'espansione dell'attività imprenditoriale siano stati da sempre agevolati da un'organizzazione mafiosa, il carattere lecito dei capitali inizialmente investiti diviene irrilevante e tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale ne sono contaminati, divenendo essi stessi parti dell'impresa mafiosa, come tali soggetti a confisca (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di NC e 16 rr St altri, Rv. 259871). Ciò anche perché "La confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l'apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l'espansione dell'attività economica siano stati sin dall'inizio agevolati dall'organizzazione criminale" (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014 Rv. 259871; Sez. 5, n. 17988 del 30/01/2009, Rv. 244802). Ritiene peraltro il Collegio che tali principi di diritto debbano trovare un limite alla loro applicazione in quello di carattere generale e affermato con chiarezza nei suoi diversi riflessi sistematici da SU, LL secondo il quale la - pericolosità (rectius l'ambito cronologico della sua esplicazione) è "misura" dell'ablazione anche nel caso di pericolosità qualificata, sicché laddove, come nel caso in esame, il giudice della prevenzione abbia determinato il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale del proposto, saranno suscettibili di apprensione coattiva "soltanto" j beni ricadenti nell'anzidetto perimetro temporale, restando ovviamente salva la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù dell'impiego di lecite fonti reddituali. Nella prospettiva segnalata dalle Sezioni Unite, infatti, il presupposto della confisca di prevenzione consistente nella pericolosità qualificata della quale sia stato determinato il perimetro temporale è intrinsecamente collegato a quello, di carattere oggettivo, relativo alla illecita provenienza dei beni confiscati e al pertinente regime probatorio, fondato su presunzioni relative attinenti alla sproporzione degli acquisti/investimenti rispetto al reddito dichiarato a fini fiscali e all'attività economica svolta, ovvero sull'esistenza di indizi idonei a far ritenere che quegli acquisti/investimenti siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Regime probatorio che le Sezioni Unite ritengono necessariamente caratterizzato come per la pericolosità generica - dalla facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali. Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di probatio diabolica, potendo anche affidarsi a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano ragionevolmente ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione. fosse possibile aggredire,Diversamente, ove indiscriminatamente, i beni del proposto, indipendentemente da ogni relazione 17 дя "pertinenziale" e temporale con la pericolosità, lo strumento ablatorio finirebbe, inevitabilmente, con l'assumere connotati di vera e propria sanzione. Una siffatta misura sarebbe così come esplicitamente indicato da SU, LL - difficilmente compatibile con i parametri costituzionali in tema di tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata, di cui agli artt. 41 e 42 Cost, oltreché con i principi convenzionali (segnatamente, con il dettato dell'art. 1, Prot. 1, CEDU). Pertanto, quando la Corte territoriale conferma la confisca della società VI a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la proporzione e l'origine lecita degli iniziali investimenti del proposto, da questi specificamente e concretamente allegate, considerando tale realtà economica e il suo patrimonio aziendale come illecito ex se, compie un'operazione non consentita. Infatti, se risponde certamente all'interesse generale rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati e se è vero che il ricorso a presunzioni, ai fini dell'individuazione dell'origine illecita dei beni, è stato ripetutamente riconosciuto legittimo dalla Corte EDU (da ultimo, sent. 17/06/2014, Cacucci c. Italia) ed è espressamente previsto nella Direttiva 2014/42/UE, approvata dal Parlamento europeo il 25 febbraio 2014, ciò che assicura la tenuta del sistema e la sua conformità alla Costituzione, ed anche ai principi dell'ordinamento sovranazionale, é, per usare le parole della sentenza LL, il riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende quella presunzione meramente relativa (iuris tantum). Dunque, nel caso in cui il proposto (e/o il terzo interessato) alleghi in modo idoneo l'origine lecita dei fondi investiti nella "impresa mafiosa", la confisca dell'intero capitale sociale e di tutto il patrimonio di tale impresa non può prescindere dall'accertamento, secondo i canoni probatori innanzi sommariamente ricordati, della sproporzione degli investimenti iniziali, ovvero dalla loro caratterizzazione quale frutto o reimpiego di reati. In altre parole, perché non abbia carattere sanzionatorio, la confisca di prevenzione deve conseguire alla presunzione legale di sproporzione degli acquisti/investimenti non smentita da idonea allegazione contraria, ovvero alla conferma indiziaria della loro illecita origine. Non è invece sufficiente a giustificare la confisca di prevenzione in conseguenza di pericolosità qualificata che non si estenda all'intero percorso esistenziale del proposto, ma sia al contrario riferita ad un periodo temporale delimitato, come nel caso di specie, sia nella data di inizio che in quella finale - la prova della originaria finalizzazione degli investimenti, che il proposto alleghi essere stati realizzati con fondi leciti, alla realizzazione delle condotte ritenute significative, ai fini di prevenzione, dell'appartenenza del proposto al sodalizio mafioso. 18 Er Ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è infatti sufficiente (e necessario) che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il frutto o il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni. Ne deriva che, al riguardo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione (SU, LL, cit.; Sez. 5, n. 228 del 12/12/2007, Campione, Rv. 238871). Spetta dunque pur sempre alla parte pubblica l'onere della prova in ordine alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale nonché all'illecita provenienza, da dimostrare anche in base a presunzioni. Nondimeno, al proposto è riconosciuta la facoltà di offrire prova contraria e liberatoria, atta a neutralizzare quelle presunzioni, in guisa da dimostrare la legittima provenienza degli stessi beni. E proprio tale riparto del carico probatorio è la condizione che, secondo le Sezioni Unite, assicura la conformità del sistema alla Costituzione ed ai principi dell'ordinamento sovranazionale, sicché l'assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo, che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad idonei elementi indiziari circa la titolarità o disponibilità, a qualsiasi titolo, degli stessi beni, da parte del soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione, sia direttamente che indirettamente, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, od alla propria attività economica, ovvero circa la provenienza dei beni, che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il Collegio rileva a tale riguardo che la Corte territoriale, a fronte di specifiche allegazioni dei ricorrenti, ha abbandonato (pp. 201 e ss.) la ben più completa e convincente struttura motivazionale del decreto di primo grado, pure estesamente riportato nel provvedimento impugnato (pp. 93-196), caratterizzata da un percorso argomentativo puntualmente orientato alla giustificazione della sproporzione dei cospicui investimenti effettuati, nel periodo di ritenuta pericolosità del proposto, dai coniugi IN nelle imprese e società confiscate (e negli altri attivi soggetti ad ablazione), ed in particolare nell'impresa familiare NC AR, nella FI S.a.s., nella AL PO S.r.l. e nella VI S.p.a., e/o della provenienza illecita sia dei ricavi della cessione di tale ultima società, 19 84 SH sia delle sue "società-satellite", per essere quei ricavi e quelle imprese frutto o reimpiego di attività illecite compiutamente descritte, quantomeno per il periodo 1994-2005. Così facendo, la Corte distrettuale ha, da un lato, di fatto ignorato le specifiche censure e le allegazioni dei ricorrenti, ivi comprese quelle formulate dalla terza interessata NC AR circa la affermata disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati alla moglie (la ricorrente allega che l'impresa familiare che porta il suo nome e la FI S.a.s. sono state costituite in epoca precedente al 1994, data di inizio della pericolosità sociale del marito, con fondi rivenienti da propria lecita capacità reddituale;
mentre l'impresa familiare NC AR, prima, e la AL PO, dopo, sono state da sempre gestite e amministrate da essa ricorrente e per la stessa AL e la FI S.a.s. il provvedimento impugnato non giustifica l'inquinamento illecito conseguente alla presunta interdipendenza con l'affare VI/Porto degli Ulivi) e, dall'altro, ha utilizzato un principio di diritto in tema di "impresa mafiosa" che, nella sua assolutezza, necessita delle suesposte precisazioni e mal si attaglia al caso di specie, comunque caratterizzato dalla delimitazione temporale della ritenuta pericolosità qualificata. Si rende pertanto necessario, anche sotto questi profili, l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. A tal riguardo, il Collegio sottolinea che: a) in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244; Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic, Rv. 266312); b) in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di - elementi contrari (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266142). 41 2 20 0 5. Anche alla stregua di quanto motivato ai precedenti punti 3. e 4., deve invece ritenersi priva di fondamento la censura, ulteriormente illustrata con memoria difensiva, proposta nell'interesse di IN EN con riferimento alla prefigurata violazione del principio del ne bis in idem nella prospettiva europea. Deve infatti essere escluso in radice il carattere sanzionatorio della confisca di prevenzione. Come puntualmente osservato da SU, LL, la Corte di Strasburgo ha escluso che, in rapporto ai criteri identificativi della penalty e della matière pénale - come individuati da consolidata linea interpretativa, maturata sulla scia delle sentenze 08/06/1976, Engel c. Paesi Bassi;
09/01/1995, Weich c. Regno Unito;
30/08/2007, Sud ND c. Italia ed altre, alla luce degli artt. 6 e 7 CEDU, e cioé: natura dell'infrazione secondo il diritto interno;
natura della sanzione e concreta gravità della stessa fosse giustificabile l'inquadramento dell'istituto nella categoria sanzionatoria. Proprio con riferimento alla confisca di prevenzione italiana, numerose pronunce della stessa Corte EDU hanno escluso l'operatività dei principi di irretroattività e del ne bis in idem dettati per la materia penale dall'art. 7 della Convenzione, mentre in altre pronunce (17/05/2011, CA e CA c. Italia;
02/02/2010, LE C. Italia;
05/01/2010, NO C. Italia;
08/07/2008, ER c. Italia;
13/11/2007, CE e ZZ c. Italia), nel censurare la difformità della procedura di prevenzione italiana rispetto alla regola dell'udienza pubblica, si è puntualizzato che la previsione convenzionale violata, ex art. 6 CEDU, attiene a quella parte della disciplina del "giusto processo" che non è riservata all'ambito della "materia penale"). La sentenza Corte EDU del 22/02/1994, ND c. Italia, ha osservato che la confisca di prevenzione é «destinata a bloccare i movimenti di capitali sospetti per cui costituisce un'arma efficace e necessaria per combattere questo flagello», mentre la sentenza del 15/06/1999, SC c. Italia, ha affermato che la confisca di prevenzione «colpisce beni di cui l'autorità giudiziaria ha contestato l'origine illegale allo scopo che il ricorrente potesse utilizzarli per realizzare ulteriormente vantaggio a proprio profitto o profitto dell'organizzazione criminale con la quale è sospettato di intrattenere relazione». Va, del resto, considerato che l'ordinamento sovranazionale consente interventi dell'autorità invasivi del «diritto al rispetto dei beni» quando ciò sia determinato da ragioni di pubblica utilità, come sancito dall'art. 1, Prot. 1, CEDU, 21 дя M riconoscendo la potestà discrezionale degli Stati-membri di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni «in modo conforme all'interesse generale». Ed è utile, altresì, il riferimento alla decisione-quadro UE, GAI n. 212 del 2005, adottata nell'ambito del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, e, da ultimo, la Direttiva 2014/42/UE, approvata dal Parlamento europeo il 25 febbraio 2014, che, nel considerando 21, stabilisce che «la confisca estesa dovrebbe essere possibile quando un'autorità giudiziaria é convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose. Ciò non significa che debba essere accertato che i beni in questione derivino da condotte criminose. Gli Stati membri possono disporre, ad esempio, che sia sufficiente che l'autorità giudiziaria ritenga, in base ad una ponderazione delle probabilità, o possa ragionevolmente presumere che sia molto più probabile che i beni in questione siano il frutto di condotte criminose piuttosto che di altre attività. In tale contesto, l'autorità giudiziaria deve considerare le circostanze specifiche del caso, compresi i fatti e gli elementi di prova disponibile in base ai quali può essere adottata una decisione di confisca estesa. Una sproporzione tra il bene dell'interessato ed il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idonei ad indurre l'autorità giudiziaria a concludere che i beni derivano da condotte criminose. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose>>. Alla stregua della vigente normativa, la precipua finalità della confisca di prevenzione è, dunque, quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza. Tale finalità si pone, dunque, in piena sintonia con la ratio decidendi delle menzionate pronunce EDU e con i principi informatori dell'ordinamento convenzionale. E' risaputo, d'altronde, che, nell'approccio ermeneutico agli istituti delle diverse legislazioni, la giurisprudenza comunitaria reputa decisiva, ai fini dell'accertamento della reale essenza giuridica, l'individuazione dei tratti sostanziali, enucleabili dalla disciplina positiva, applicando i menzionati parametri identificativi, al fine di scongiurare quella che, efficacemente, è stata definita la "truffa delle etichette", ovverosia la suggestione di ingannevoli qualificazioni nominalistiche degli stessi istituti da parte degli ordinamenti interni. म 22 да 8. Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria perché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito le indicate mancanze e discrasie della - motivazione. In relazione a quanto fin qui motivato, il Collegio richiama inoltre la necessità che il giudice di rinvio proceda, all'esito del nuovo giudizio di pericolosità del proposto relativo al periodo 2006-2008, alla verifica della correlazione temporale tra pericolosità qualificata finalmente ritenuta a carico dell'IN (allo stato definitivamente accertata con riferimento al periodo 1994-2005) e attivi sottoposti a confisca.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso 1'8/6/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogin Giovanni Conti Анории Jouk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 OTT 2017 GMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 23