Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
Il sequestro quale misura patrimoniale può essere applicato contestualmente alla confisca e con un unico atto nel caso in cui non sia necessario svolgere alcun ulteriore accertamento per disporre la misura ablativa finale della confisca medesima.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 dicembre 2023
Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 15964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15964 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1037
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 34672/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
DI RC DA N. IL 05/08/1939;
CC AC N. IL 14/03/1958;
CC GU N. IL 20/03/1962;
GA IN N. IL 09/02/1965;
avverso il decreto n. 10/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 29/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del PG di L'Aquila.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 29 febbraio 2012 la Corte di appello di L'Aquila ha accolto il ricorso proposto, ex L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2 e della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, commi 8, 9, 10 ed 11, da GA NI, CC LL e CC ST avverso il decreto del 6 giugno 2011, con il quale il Tribunale di L'Aquila, su proposta del P.M. in sede, aveva applicato nei loro confronti le misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca delle quote della s.r.l. "ALBA D'ORO" appartenenti a GA NI, CC LL e CC ST, nonché delle quote della s.r.l. "MARSICA PLASTICA" appartenenti a CC LL, avendo ritenuto che i predetti imprenditori avevano investito in tali due società capitali riconducibili a IA AS.
2. La Corte d'appello di L'Aquila ha ritenuto che il provvedimento di confisca presupponeva in ogni caso il previo provvedimento di sequestro degli stessi beni che si andavano a confiscare, si che non era concepibile a livello normativo una confisca non preceduta dal sequestro dei beni.
La richiesta di confisca non avrebbe potuto comunque essere accolta in quanto non era stata provata l'illecita provenienza dei beni, in ordine ai quali la confisca era stata chiesta, non potendo essa essere collegata solo alla circostanza che si trattasse di partecipazioni in società delle quali facevano parte ovvero avevano fatto parte personaggi in qualche modo ritenuti collegati alla criminalità organizzata;
neppure era stata provata la sproporzione fra il valore di detti beni o partecipazioni sociali ed i redditi dichiarati o l'attività economica dei singoli proposti.
3.Avverso detto decreto della Corte d'Appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo: 1) - violazione di legge in quanto erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la fase del sequestro dei beni fosse previamente indispensabile per la successiva confisca dei medesimi beni e che, mentre la fase del sequestro poteva essere officiosa ed avvenire senza contraddittorio, la successiva fase della confisca prevedeva necessariamente il contraddittorio;
al contrario, nella specie, il Tribunale non aveva proceduto a sequestri nelle more del procedimento di prevenzione, disponendo direttamente la confisca proprio per meglio garantire le parti private, avendo instaurato un ampio e completo contraddittorio prima di decidere. Occorreva poi tener conto del dato letterale introdotto nel 2008 dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008 alla L. n.575 del 1965, art. 2 ter, il cui comma 11 prevedeva che la confisca
(e solo la confisca) potesse essere proposta anche nei confronti degli eredi del proposto;
che, inoltre, con la citata novella legislativa del 2008, si era parlato solo della confisca e della possibilità per la sentenza che disponeva la confisca di dichiarare la nullità degli atti dispositivi dei beni fittiziamente intestati a terzi, senza fare alcun cenno al previo sequestro degli stessi beni;
quindi, nella specie, il sequestro non poteva ritenersi propedeutico alla confisca, anche perché, a ben vedere, le quote della s.r.l. "ALBA D'ORO" avevano già formato oggetto di sequestro preventivo ad opera delle a.g. di L'Aquila e di Avezzano;
2) - violazione di legge in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, il P.M. in primo grado aveva chiesto espressamente sia il sequestro che la confisca delle quote della s.r.l. "ALBA D'ORO";
3) - violazione di legge in quanto la Corte territoriale aveva rigettato la sua richiesta, intesa ad ottenere l'acquisizione delle ordinanze di custodia in carcere emesse dal G.I.P. di Palermo nei confronti di IS GI e GA NI ed altri per associazione a delinquere e riciclaggio;
erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante l'acquisizione dei documenti anzidetti, da ritenere, al contrario, sommamente rilevante, in quanto idonea a provare che gli imprenditori locali GA NI, CC LL e CC ST avessero utilizzato le s.r.l. "ALBA D'ORO" e "MARSICA PLASTICA" per riciclare capitali provenienti da attività criminose.
4. I proposti CC LL e CC ST, per il tramite del loro comune difensore, hanno depositato il 5 marzo 2013 memoria, con la quale hanno chiesto il rigetto del ricorso proposto dal P.G. di L'Aquila, deducendo:
1)- l'inscindibilità fra sequestro e confisca, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale aveva più volte ritenuto che la L. n. 575 del 1965, nel prevedere quale oggetto della confisca i beni sottoposti a sequestro, aveva delineato un modello procedimentale nel quale la confisca doveva essere preceduta dal sequestro, si che sequestro e confisca dovevano ritenersi connessi quali momenti sequenziali;
e ciò al fine di tutelare da un lato l'interesse pubblico ad evitare la dispersione dei beni confiscabili;
dall'altro i privati interessati alla misura, i quali sarebbero stati lesi nelle loro esigenze difensive, qualora fossero stati ritenuti direttamente destinatari della misura di prevenzione patrimoniale della confisca.
Essi esponenti poi non avevano mai subito il sequestro dei beni ad essi poi confiscati;
ed il P.M., contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. ricorrente, aveva chiesto il sequestro delle loro partecipazioni sociali per la prima volta in sede di memorie conclusive dell'11 maggio 2011; era quindi da escludere che il P.M. potesse chiedere direttamente in sede di conclusioni il sequestro di beni diversi da quelli originariamente indicati;
2) - l'inammissibilità del ricorso del P.G. di L'Aquila, siccome proposto senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 591 c.p.p. in relazione all'art. 585 c.p.p., atteso che il ricorso per cassazione del P.G. non indicava la data del suo deposito presso la cancelleria del giudice a quo, con conseguente impossibilità di attestarne la tempestività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dai proposti CC LL e CC ST, il ricorso proposto dal P.G. di L'Aquila è tempestivo, siccome depositato in Cassazione entro il termine di giorni 15 da quello in cui l'ordinanza impugnata è pervenuta alla Procura generale di L'Aquila.
2. Fatta tale premessa di carattere processuale, va ritenuto che, nel merito, sono fondati i primi due motivi di ricorso proposti dal P.G. presso la Corte d'appello di L'Aquila e da esaminare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro.
3. È invero da condividere la tesi sostenuta dal P.G. ricorrente, secondo cui la misura di prevenzione patrimoniale della confisca ben poteva essere adottata dal Tribunale di L'Aquila pur in assenza di un previo provvedimento di sequestro e che, inoltre, le due misure di prevenzione patrimoniale anzidette potevano essere adottate con un unico provvedimento.
4. Ritiene invero il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è rinvenibile alcun argomento interpretativo testuale o sistematico idoneo a sorreggere l'assunto fatto proprio dal decreto impugnato, secondo cui il provvedimento di sequestro deve essere adottato con un autonomo provvedimento, al quale obbligatoriamente deve fare seguito nel tempo quello della confisca.
5. Invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 36 del 13/12/2000, Madonia, Rv. 217666), in coerenza con la linea interpretativa tracciata dalla sentenza delle Corte Costituzionale n. 465 del 1993, ha riconosciuto come unico limite temporale il termine perentorio di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, nel senso che la confisca dei beni già sottoposti a sequestro e dei quali non venga dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere emanata entro un anno, prorogabile di un altro eventuale anno, dal sequestro.
Corollario di tale principio, che non fissa alcuna necessaria cadenza temporale fra le due misura patrimoniali in esame, è che il sequestro quale misura di prevenzione patrimoniale, pur svolgendo normalmente una funzione prodromica rispetto alla misura patrimoniale della confisca, ben può essere applicato unitamente alla confisca e con un unico atto, allorché, come nel caso in esame, non sia stato ritenuto necessario svolgere alcun ulteriore accertamento per far luogo alla misura ablativa finale della confisca (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 27819 del 27/6/2006, Caracciolo, Rv. 234976).
6. Solo nei termini anzidetti va pertanto inteso il collegamento fra le misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca.
7. Da quanto sopra consegue l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila, affinché esamini nuovamente il ricorso proposto da GA NI, CC LL e CC ST.
8. Va invero rilevato che appaiono del tutto generiche le argomentazioni svolte dal decreto impugnato per ritenere non provata nè l'illecita provenienza dei beni, in ordine ai quali era stata disposta in primo grado la confisca, ne' la sproporzione fra il valore di detti beni ed i redditi dichiarati dai singoli proposti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013