Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2013, n. 29966
CASS
Sentenza 8 aprile 2013

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Nel procedimento di prevenzione non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, qualora gli elementi posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo stati espressamente enunciati nella proposta, siano stati acquisiti nel contraddittorio con l'interessato (Nella specie, la Corte ha ravvisato violazione del principio per essere stata applicata misura di prevenzione in relazione all'appartenenza dell'interessato ad un clan mafioso distinto rispetto a quello indicato nella relativa proposta, senza che tale circostanza fosse stata oggetto di contestazione o fosse emersa nel contraddittorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2013, n. 29966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29966
    Data del deposito : 8 aprile 2013

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