Sentenza 8 aprile 2013
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, qualora gli elementi posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo stati espressamente enunciati nella proposta, siano stati acquisiti nel contraddittorio con l'interessato (Nella specie, la Corte ha ravvisato violazione del principio per essere stata applicata misura di prevenzione in relazione all'appartenenza dell'interessato ad un clan mafioso distinto rispetto a quello indicato nella relativa proposta, senza che tale circostanza fosse stata oggetto di contestazione o fosse emersa nel contraddittorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2013, n. 29966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29966 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO AR Cristina - Presidente - del 08/04/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1235
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 36792/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS AU N. IL 01/03/1984;
OS LA IO N. IL 14/07/1982;
avverso il decreto n. 33/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 14/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dr. Aniello Roberto, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto della Corte d'Appello di Napoli del 14/6/2011 e del decreto del Tribunale di Napoli del 22 settembre/30 novembre 2000 nei confronti di ST OL GI;
e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per ST IZ.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto del 22 settembre - 30 novembre 2010, con il quale il Tribunale di quella città dispose la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di OL GI ST e di ST IZ;
e ne ha dato parziale conferma per quel che attiene ai beni confiscati, avendone limitato l'ambito ad un terreno con fabbricato in S. Leucio, intestato a OL GI ST, e ad un appezzamento di terreno agricolo in S. Leucio, intestato a IZ ST.
La Corte territoriale ha innanzitutto rigettato l'eccezione di ST OL GI di mancata correlazione tra l'addebito della proposta di prevenzione, che ipotizzava la sua appartenenza al clan camorristico denominato "Panico", e quello poi ritenuto nel decreto impositivo delle misure di prevenzione, che ha affermato la sussistenza di indizi di appartenenza al clan camorristico avverso, denominato "Sarno", rilevando che il ricorrente ha avuto comunque modo di difendersi nella misura in cui il contraddittorio in primo grado si incentrò sulle vicende relative al procedimento concluso dalla sentenza n. 548 del 19 aprile 2010 del Tribunale di Nola (processo Abate Francesco + 65); stralci della motivazione sono riportati per esteso nel decreto gravato, ed è dunque innegabile che gli elementi posti a base della decisione hanno costituito legittimamente parte integrante del materiale utilizzabile per la decisione.
Ha poi evidenziato che il decreto del Tribunale dette conto in modo esaustivo delle ragioni che indussero a ritenere ST OL GI propenso ad essere coinvolto in vicende di chiaro tenore camorristico;
ha quindi ritenuto pienamente giustificata e condivisibile la prognosi di pericolosità sociale qualificata. In riferimento alla posizione di IZ ST, la Corte di appello ha osservato che questi è stato già condannato, ancorché con sentenza non ancora definitiva ma confermata in grado di appello, alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 1400,00 di multa per il reato di partecipazione all'associazione camorristica clan Sarno, con condotta perdurante fino all'agosto 2007, nonché per il reato di concorso in importazione, detenzione e porto illegali di una pluralità di armi da sparo, con condotta perdurante almeno dall'estate del 2004.
Quanto alle misure patrimoniali, la Corte di appello ha rilevato l'assenza di confutazione della sproporzione, ritenuta dal primo giudice, tra il possesso dei beni e la redditualità ufficialmente dichiarata. La tesi difensiva, secondo cui furono acquistati con denaro proveniente dalla madre AR RU non è stata provata, ma comunque una produzione documentale sarebbe superflua, dato che è dichiarato che i pagamenti furono fatti con denaro contante e senza rilascio di quietanze e non sono state indicate le operazioni bancarie denotanti il transito delle somme su conti riferibili ai proposti e/o ai loro danti causa. Nè può avere valore decisivo la verifica dell'effettiva esistenza di assegni circolari per residua quota, del cui transito nell'effettiva disponibilità dei venditori non vi è traccia. Non sono quindi verificabili le asserzioni circa l'utilizzazione di denaro pervenuto per via ereditaria, mentre è stato accertato che i ricorrenti non avessero significativi redditi propri e che gli acquisiti avvennero in concomitanza con i momenti più salienti ed intensi di contiguità con i gruppi criminali.
Avverso il decreto ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Vannetiello, OL GI ST, deducendo:
- violazione di legge, per mancata correlazione tra la contestazione di prevenzione, costruita in termini di indiziaria appartenenza all'organizzazione camorristica denominata "clan Panico", e il decreto applicativo delle misure di prevenzione, che ha invece fondato il giudizio di pericolosità per un'asserita appartenenza del ricorrente all'organizzazione camorristica denominata "clan Sarno". - Violazione di legge, per omessa considerazione delle specifiche censure difensive mosse al decreto emesso dal giudice di primo grado. Il giudice di appello, nel confermare il provvedimento di primo grado, ha disatteso il dovere di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. - Violazione di legge, perché il provvedimento impugnato afferma soltanto la mera contiguità del ricorrente al clan Sarno, e la contiguità è concetto diverso e meno pregnante dell'essere indiziato di appartenenza ad un'organizzazione di tipo mafioso. Peraltro, la pericolosità è stata affermata in ragione di condotte materiali risalenti agli anni 2004-2005 e quindi in assenza del requisito dell'attualità della pericolosità.
- Violazione di legge, per omessa considerazione della richiesta difensiva di riduzione del periodo di durata della misura applicata. - Violazione di legge. Per quel che attiene alla misura di prevenzione patrimoniale, il ricorrente fa propri i motivi articolati nel ricorso di IZ ST, estensibili perché non sono fondati su ragioni personali. La difesa, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, ha adempiuto l'onere di allegazione documentale per dimostrare la liceità della provenienza dei beni, e la Corte di appello ha omesso di valutare detta documentazione.
Ha poi proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Campana, IZ ST, deducendo:
- violazione di legge. La Corte territoriale ha, contrariamente al vero, affermato che non è stata prodotta dagli appellanti la documentazione bancaria relativa alle movimentazioni di denaro indicate nell'atto di appello e di essa non ha conseguentemente preso esame. La documentazione, regolarmente depositata in cancelleria, attesta che il denaro necessario all'acquisto dei due beni confiscati è di provenienza assolutamente lecita, e che specificamente esso proviene dal conto corrente bancario intestato a RU AR, madre dei proposti, e mediatamente dalle provviste collocate in fondi di investimento presso la ING Private Banking, costituiti dalla predetta RU e dal coniuge, ST EN, il quale ultimo, pochi giorni prima del decesso provvide a monetizzare detti fondi, facendo confluire la provvista sui conti correnti della moglie. L'omesso esame della documentazione bancaria, assolutamente decisiva nella prospettiva di giustificare l'illegittimità delle misure di prevenzione reali, integra una violazione del diritto di difesa, nella specifica accezione del diritto alla prova e del diritto al contraddittorio.
Successivamente le difese di IZ ST e ST OL hanno depositato memoria con cui hanno replicato alle conclusioni del procuratore generale presso questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di OL GI ST è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso, di cui si riconosce la fondatezza, ha forza assorbente rispetto agli altri che, per tale ragione, non sono presi in esame.
Nella giurisprudenza di questa Corte è costantemente affermato il principio secondo cui la correlazione tra i contenuti della proposta e il provvedimento applicativo della misura è condizione necessaria per il valido svolgimento del contraddittorio camerale e quindi per la legittimità dello stesso provvedimento infine adottato. Si è però precisato che "nel procedimento di prevenzione non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, qualora gli elementi fattuali posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo stati espressamente enunciati nella proposta, siano stati acquisiti nel contraddittorio con l'interessato" - Sez. 1, n. 11494 del 25/2/2009 (dep. 16/3/2009), Corica, Rv. 243494-. L'attenuazione, che così si opera della portata del principio, trova causa nell'assenza di un'espressa previsione di legge omologa a quella che, invece, governa l'accertamento penale;
da tale assenza si trae la conclusione che il detto principio possa avere, in materia di prevenzione penale, un'applicazione meno stringente.
Su tale premessa, che il Collegio condivide, si deve però prendere atto che, nel caso ora in esame, la difformità dei contenuti della proposta dagli elementi di fatto infine posti a fondamento del giudizio di pericolosità potrebbe rivelarsi così consistente da dover essere qualificata quale vera e propria deroga al principio, perciò non tollerabile, e non già come una mera attenuazione della forza prescrittiva dello stesso.
Se gli elementi di pericolosità furono inizialmente rinvenuti, ad opera del proponente, nell'affermazione dell'appartenenza del prevenuto ad un gruppo criminale, in specie nel c.d. clan "Panico", il provvedimento applicativo della misura, ritenendo la sussistenza della pericolosità in ragione di indizi di appartenenza ad altro gruppo criminale, in particolare al c.d. clan "Sarno", sembra aver alterato inevitabilmente la relazione di corrispondenza, a nulla valendo che nel contraddittorio camerale l'interessato abbia potuto conoscere (e quindi dedurre su) dati di fatto poi posti a fondamento del provvedimento medesimo.
Il significato indiziario di uno stesso fatto è strettamente correlato al parametro di necessaria comparazione che, nell'ambito del giudizio di prevenzione, è costituito dalla proposta. Non può allora essere argomento decisivo, per escludere una compromissione dei diritti difensivi, che un fatto sia stato comunque offerto al contraddittorio camerale, se di quel fatto l'interessato abbia potuto cogliere solo alcuni dei possibili significati inferenziali, inevitabilmente selezionati dal necessario riferimento alla prospettiva imposta dalla proposta.
A diverse conclusioni si potrebbe pervenire se il provvedimento impugnato ponesse in evidenza dati di fatto capaci di far comprendere come il mutamento di compagine associativa di riferimento per il giudizio di pericolosità non abbia vanificato l'impegno difensivo di contrasto critico alla contestazione;
ciò, ad esempio, potrebbe dirsi per il caso in cui l'apprezzamento di merito indicasse cointeressenze organizzative o funzionali dei due gruppi di ipotizzata appartenenza dell'interessato, perché il giudizio finale di pericolosità fondato sulla ritenuta appartenenza all'altro gruppo criminale sarebbe comunque ricompreso nello spettro ricostruttivo offerto dalla proposta al contraddittorio tra le parti. Sul punto il decreto impugnato nulla dice e lascia così in ombra un aspetto di sicura rilevanza per la decisione circa l'esistenza o meno di un fattore di compressione dei diritti difensivi. Non si tratta di un difetto di motivazione che possa restare estraneo - in ragione della limitazione, in detta materia, del sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge - alla cognizione di questa Corte, perché esso non attiene al giudizio di fatto circa i presupposti dell'affermata pericolosità, ma all'apprezzamento di profili fattuali direttamente inerenti alla violazione di legge già dedotta in sede di appello. Se nel giudizio di prevenzione il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia subisce un allentamento della sua portata prescrittiva in ragione dell'assenza di una previsione espressa di legge che ne sancisca l'operatività piena, ciò significa - anche - che l'accertamento di una sua eventuale violazione non può essere affidato soltanto alla comparazione tra i dati descritti in proposta e quelli accolti nella decisione finale, ma deve essere condotto con una compiuta valutazione del contesto di fatto in cui è inscritto il giudizio di pericolosità. La Corte di appello, nel caso ora in esame, ha omesso di rilevare, col necessario approfondimento, se la dedotta violazione di legge si fosse consumata nel giudizio di primo grado, e l'accertamento in fatto, proprio per le connotazioni che il principio di correlazione assume nel procedimento di prevenzione, è condizione necessaria, non potendo altrimenti provvedersi ad un apprezzamento autonomo in sede di legittimità.
Il decreto deve dunque essere annullato nei confronti di ST OL GI, anche per la parte relativa alla confisca del bene a lui intestato, ossia del terreno con fabbricato rurale in S. Leucio, loc. Piantagione, in catasto terreni del Comune di Caserta al foglio 1, particelle 5004, 5005 e 5006, con rinvio alla Corte di appello perché provveda ad un nuovo esame in conformità al principio di diritto sopra indicato.
È invece infondato il ricorso proposto da IZ ST che, pertanto, deve essere rigettato.
Il decreto impugnato ha dato logica ed adeguata motivazione delle ragioni per le quali, allegata o meno la documentazione relativa alle movimentazioni del denaro impiegato per l'acquisto del bene intestato a IZ ST, non sarebbe stato comunque utile un approfondimento della prospettazione difensiva, incentrata sulla consegna, da parte della madre del ricorrente, di una somma di denaro contante, poi impiegata quale corrispettivo per l'acquisto. Non ha dunque rilievo, a fronte di una motivazione che assume in premessa anche l'ipotesi dell'acquisizione documentale indicata dalla difesa, che questa abbia in effetti prodotto la documentazione stessa. Il nucleo centrale della motivazione è che già dalla prospettazione difensiva si apprende dell'assenza di quietanze per la movimentazione del denaro contante, e con questa precisazione il dedotto vizio di violazione di legge per omesso esame della documentazione prodotta, che è il solo a poter essere fatto valere nell'ambito delle misure di prevenzione, si rivela del tutto innocuo.
Il ricorso di IZ ST va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di ST OL GI e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di ST IZ, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013