Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, qualora gli elementi fattuali posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo stati espressamente enunciati nella proposta, siano stati acquisiti nel contraddittorio con l'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2009, n. 11494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11494 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 794
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 33952/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR IT TO, nato a [...] il [...];
AVVERSO il decreto della Corte di appello di Reggio di Calabria 29 maggio 2008;
Esaminati gli atti;
Visto il parere espresso dal Pubblico Ministero, in persona del Dott. STABILE Carmine, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Udita, in Camera di consiglio, la relazione del Consigliere Dott. Massimo Vecchio.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
1. - Con decreto, deliberato il 29 maggio 2008 e depositato il 3 luglio 2008, la Corte di appello di Reggio di Calabria, in parziale accoglimento dell'appello del sorvegliato, ha escluso l'obbligo di soggiorno;
ha ridotto (da diciotto mesi) a un anno la durata della misura di prevenzione e ha confermato nel resto il provvedimento del Tribunale di Reggio di Calabria 16 novembre 2007 di applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza a carico del pregiudicato CO IT TO.
Con riferimento ai motivi di gravame, in punto di diversità tra il fatto contestato colla proposta e quello assunto a fondamento della misura, in punto di carenza di elementi sintomatici della pericolosità e, comunque, in punto di attualità della ravvisata pericolosità - e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - la Corte territoriale ha motivato:
affatto sintomatiche e rivelatrici della pericolosità del sorvegliato sono a) la pendenza, in fase di giudizio, del processo per le contravvenzioni di cui all'art. 707 c.p. e L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commesse fino al 1 agosto 2004 e - non ostante l'esclusione della aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, e il favorevole epilogo investigativo in relazione alla ipotesi associativa - indicative, per la particolare tipologia della condotta del "sicuro collegamento del CO con ambienti malavitosi"; b) la definizione col rito della applicazione della pena su richiesta - in ragione di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro
quattromiladuecento di multa - giusta sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Palmi 11 gennaio 2007 del processo pel delitto di traffico di stupefacenti, perpetrato in Taurianova il 3 novembre 2003; c) le condanne giusta decreti del Tribunale di Palmi pei delitti di truffa aggravata in danno dell'I.N.P.S. commessi nel biennio 2001/2002; d) la carenza di stabile lavoro;
e) la assenza di resipiscenza.
2. - Ricorre per cassazione il sorvegliato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Martino, mediante atto recante la data del 12 settembre 2008, depositato il 15 settembre 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) ed e), violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, commi 1, 2 e 4, L. 31 maggio 1965, n.575, artt. 1 e 2.
Il difensore deduce: la Corte territoriale ha omesso di prendere in esame il primo motivo di gravame circa la diversità del fatto contestato, mediante la proposta, rispetto a quanto posto a base della ritenuta prognosi di pericolosità, con la conseguente abrogazione da parte del giudice della attribuzione "propulsiva" dell'Autorità proponente e con la correlata lesione del diritto di difesa;
l'analisi comparativa della proposta e del decreto appellato dimostra che non si tratta di mera "riqualificazione giuridica";
inoltre la supposta pericolosità è inattuale, risalendo la più recente delle condotte sintomatiche al 2004 e assumendo l'intervallo temporale "valore di pentimento e di ravvedimento". 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 17 dicembre 2008, obietta: "l'impugnato decreto (..) appare compiutamente motivato ed esente da vizi di carattere logico o giuridico valutabili in sede di legittimità".
4. - Il ricorso è infondato.
La carente motivazione in ordine al primo motivo di appello (circa la difformità tra gli elementi di fatto, contestati con la proposta, e quelli posti dal giudice della prevenzione a fondamento della prognosi di pericolosità) implicitamente disatteso dalla Corte territoriale, non comporta la nullità del decreto impugnato. L'omissione, infatti, non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo e, peraltro, trattandosi di questione di diritto, la decisione relativa assorbe la denunzia del vizio di motivazione, "avuto riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere - ovvero integrare - ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913). Orbene, in difetto di disposizione analoga a quella contenuta nel combinato disposto dell'art. 521 c.p.p., comma 2, e art. 522 c.p.p., nel procedimento di prevenzione non opera, nella sua assolutezza e perentorietà, il principio della necessaria "correlazione tra contestazione e pronuncia", qualora gli elementi fattuali, posti dal giudice a fondamento della prognosi di pericolosità - ma non espressamente enunciati nella proposta - siano stati, tuttavia, acquisiti nel contraddittorio con l'interessato, sicché costui abbia avuto la possibilità di interloquire, così pienamente esercitando il diritto di difesa (cfr., in relazione a quanto per incidens affermato: Sez. 1, 21 gennaio 1993, n. 226, Caliandro, massima n. 193246; Sez. 5, 18 settembre 1997, n. 3839, Garofalo, massima n. 208715; e Sez. 2, 6 marzo 2008, n. 28638, Bardellino, massima n. 240611).
Infine, in relazione alle ulteriori, residue censure del ricorrente non è palesemente ravvisabile alcuna violazione di legge, neppure sotto il profilo della mancanza della motivazione in quanto il giudice a quo, in ordine alla prognosi della pericolosità, ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità, consentito à termini della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, esclusivamente per violazione di legge;
laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2009