Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono essere adottati anche con il medesimo atto, quando non è necessario alcun ulteriore accertamento per disporre la misura ablativa.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 dicembre 2023
Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 27819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27819 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
-1-
27 8 19 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 27/06/2006
SENTENZA
N. 2253106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO CONSIGLIERE
N. 005425/2006 ff 2. Dott. PEPINO LIVIO
3. Dott. CORRADINI GRAZIA
4. Dott. CASSANO MARGHERITA "T
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 09/02/1929 1) OL NT
N. IL 01/01/1932 2) RI RO
N. IL 16/09/19493) OL ROSA
avverso DECRETO del 12/10/2005
CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
RIGGIO GIANFRANCO lette/sanite le conclusioni del P.G. Dr. Koris fialavella, the bea chiestit rigette del ricorso.
Fatto e diritto Con decreto del 12 ottobre 2005 la Corte di Appello di
Reggio Calabria confermava parzialmente l'anamogo provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con cui erano stati disposti il seque-
stro e la confisca di beni nei confronti di CC Antonio
già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale-
LI CA e CC SA.
Costoro ricorrono, tramite il loro difensore, denunciando:
1) violazione dell'art.2 ter della legge 31-5-1965 n.575, in quanto i provvedimenti di sequestro e di confisca sono stati assunti conte-
stualmente e non con atti distinti e diversificati nel tempo;
2) violazione della stessa norma e contanddittorietà della motivazione in punto di origine illecita e di effettiva disponibilità dell'apparta- mento venduto dalla Neli alla figlia CC Rosa con riserva
del diritto di abitazione.
I ricorsi sono infondati. In ordine alla prima censura proposta si osserva che nessun argomento interpretativo, testuale ° sistematico, sorregge l'assunto dei ricorrenti secondo cui il provvedimento di sequestro deve essere adottato con un autonomo provvedimento, al quale deve
fare seguito nel tempo quello di confisca. Al contrario, la gurisprudenza di legittimità (Cass. -3-
Sez. Un. 13-12-2000 n.36, Madonia), in coerenza con la linea interpreta-
tiva tracciata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.465/1993,
perentorioha riconosciuto come unico limite temporale il termine di cui all'art.2 ter co.3 L.31-5-1965 n.575, nel senso che la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve essere necessariamente preceduta dal sequestro ed essere emanata
entro un anno, prorogabile di un altro eventuale anno, dal sequestro.
Corollario di tale principio (che non stabilisce alcun
intervallo temporale) è che il sequestro, seppure con priorità logica,
per la sua funzione prodromica rispetto alla confisca, può essere
assunto con il medesimo atto allorchè, come nel caso in esame, non
sia necessario alcun ulteriore accertamento per l'adozione della misura ablativa.
Riguardo al secondo motivo di gravame, va rilevato che
nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per violazione di legge, per espressa previsione dell'art.4
della legge n.1423/56, applicabile anche nei casi di pericolosità
qualificata, di cui alla legge n.575/65, che impone alla impugnabilità
dei provvedimenti "in subiecta materia" dinanzi al giudice di legittimi-
tà un limite più rigorosamente restrittivo di quello generale stabilito dall'art.606 co.1 lett.e) c.p.p..
Ne consegue che per i provvedimenti di prevenzione il ~h~
vizio di motivazione può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la motivazione manchi materialmente, ovvero presenti profili di incompletezza e illogicità tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, così da determinare violazione di legge per inosservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo di
motivazione, che è compreso tra i principi generali dell'ordinamento processuale ed è sancito specificamente dal comma nono del citato art.4.
Nella specie non sussiste siffatta anomalia, avendo la Corte di merito dato conto della decisione con motivazione logicamente corretta e, quindi, insindacabile in questa sede, mentre le censure proposte dai ricorrenti consistono nella prospettazione di una diversa valutazione in punto di fatto, che non può avere adito in questo giudizio. Al rigrtto delle impugnazioni consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Roma, 27 giugno 2006
Il Cons. est. Il Presidente
Еля дия яви DEPOSITA TA IN CANCELLERIA
3 AGO 2006
CANCELLIERE Pietro DeMe क