Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il termine annuale di decadenza del sequestro, eventualmente prorogabile, previsto dall'art. 2 ter comma terzo legge n. 575 del 1965, riguarda i casi in cui il provvedimento di confisca venga emanato dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale, mentre non trova applicazione qualora la confisca sia stata adottata contestualmente al provvedimento che ha disposto la misura di prevenzione personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2006, n. 16237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16237 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 799
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 033559/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL MM, N. IL 18/05/1940;
avverso DECRETO del 24/06/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha chiesto rigettarsi il ricorso con ogni conseguenza ex art. 616 c.p.p.. OSSERVA
1 - Con provvedimento in data 24.6.2005 la Corte di Appello di Palermo ha confermato il provvedimento 7.1.2004 del Tribunale in sede con cui NN SO era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la imposizione di versare una cauzione di Euro 15.000,00 ed era stata inoltre disposta la confisca della quota sociale intestata al NN della Sicilconcrete S.r.l., pari al 15% del capitale sociale.
2 - La pericolosità sociale del NN, qualificata dalla appartenenza alla associazione mafiosa Cosa Nostra, che aveva già dato luogo al provvedimento 18.7.1985 di applicazione allo stesso, allora latitante, della misura della sorveglianza speciale quale indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, appartenenza poi accertata pure con sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo in data 2.8.1991, passata in giudicato, è stata ritenuta confermata nell'attuale procedimento dall'accertamento del ruolo anche successivo tenuto dal NN in seno a Cosa Nostra quale uomo di fiducia di NA NZ, capo della organizzazione criminale, cui garantiva il canale di finanziamento costituito dalla raccolta del "pizzo" e delle "tangenti", nonché l'assoggettamento delle imprese alle regole mafiose della organizzazione.
3 - La misura patrimoniale è stata poi disposta poiché era emerso, attraverso un procedimento penale celebrato da ultimo nei confronti del NN, che la Sicilconcrete era stata strumento di riciclaggio del denaro proveniente da attività criminali e punto di riunione degli associati fiancheggiatori di NZ, e che inoltre, in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di AT IU, Di TR NI, EO AR e IU IN, aveva rifornito, almeno fino al 1997, tutte le opere pubbliche della provincia di Palermo grazie alla forza intimidatrice del gruppo facente capo a NZ e ciò anche nel periodo in cui la società era stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, così favorendo la accumulazione di ricchezza in modo illecito.
4 - La Corte di merito ha ritenuto che l'attuale provvedimento personale di prevenzione fosse giustificato dai fatti riferiti dai collaboratori di giustizia che erano collocabili fino al 1996 e che quindi costituivano fatti nuovi e che dal suo canto il provvedimento 3.7.2000 del GIP di Palermo di archiviazione di un procedimento penale a carico del NN per il reato di cui all'art. 416 bis, restasse privo di rilievo, sia perché poi il procedimento era stato riaperto dallo stesso G.I.P., sia perché gli stessi fatti che potevano portare ad una archiviazione in sede penale potevano essere invece sufficienti per la applicazione di una misura di prevenzione. Quanto alla durata della misura personale ed all'entità della cauzione ha rilevato che apparivano adeguati all'elevato grado di pericolosità del proposto, desumibile dalla lunga ed attiva militanza nella organizzazione mafiosa e che anche l'obbligo di soggiorno risultava necessario per fronteggiare la pericolosità del proposto attuando un più efficace controllo sul medesimo.
5 - Quanto alla misura patrimoniale, la stessa Corte ha poi ritenuto che il precedente giudicato costituito dal decreto 19.4.1994 della Corte d'Appello di Palermo con cui era stata disposta la restituzione al NN delle quote sociali già confiscate in primo grado in un precedente procedimento di prevenzione per difetto del presupposto della sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni posseduti, non impedisse la nuova adozione della misura basata sul diverso rilievo che la impresa riconducibile al NN agiva con metodi mafiosi, conseguendo profitti illeciti grazie alla partecipazione societaria del NN, come riferito da numerosi collaboratori, per cui i proventi della stessa erano comunque di natura illecita. Ha altresì escluso che la confisca fosse invalida perché pronunciata dopo la scadenza del termine di uni? anno dalla adozione del sequestro, trattandosi di confisca contestuale al provvedimento di prevenzione personale cui pertanto non era applicabile alcun termine di perenzione.
6 - Hanno proposto due separati ricorsi le difese del NN lamentando:
violazione della L. n. 1423 n. 156, artt. 1 e segg., e della L. n. 575 del 1965, artt. 1 e 2, per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che la effettiva sussistenza di nuovi elementi da cui desumere la attualità della pericolosità sociale del NN potesse consistere nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia successive al decreto emesso l'8.7.1985 ma di fatto riferite ad accadimenti di dieci anni prima e quindi precedenti al suddetto decreto e prive di carattere probatorio della attualità della pericolosità del proposto che doveva essere valutata con riguardo al momento in cui era stato emesso il provvedimento di prevenzione;
e ciò anche alla luce del decreto di archiviazione in data 3.7.2000, da parte del G.I.P. di Palermo, del procedimento per il reato di cui all'art. 416 bis, a carico del NN che il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare unitamente agli elementi posti alla sua base;
mancanza di motivazione in ordine alla durata della sorveglianza speciale che era stata apoditticamente ritenuta congrua nella misura di quattro anni, ingiustificatezza della applicazione della misura aggiuntiva dell'obbligo di dimora, nonché abnormità della misura della cauzione fissata in Euro 15.000,00;
inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, anche in relazione all'art. 24 Cost., e L. n. 1423 del 1956, art. 4, nonché mancanza o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per avere la Corte d'Appello confermato la confisca della quota sociale del NN nella Sicilconcrete s.r.l., in presenza della dimostrazione della origine lecita dei capitali investiti dal NN in tale acquisto, facendo ricorso al preteso fatto nuovo del carattere mafioso della società che agiva con metodi mafiosi, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 3 quater, e art. 3 quinquies, benché tali norme non fossero applicabili al caso in esame trattandosi di una società sottoposta al controllo di amministratori giudiziari e non essendo stato comunque previamente contestato alla società ed agli amministratori della stessa che il titolo della confisca era costituito dalla illiceità dei proventi della società, il che comportava un difetto del contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa della società e dei suoi amministratori;
invalidità della confisca per il decorso, dalla data del sequestro, del termine annuale previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3.
7 - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. Ed a tale requisitoria ha risposto la difesa del NN con memoria depositata il 16.2.2006 con cui ha confermato i precedenti assunti.
8 - I primi due motivi di ricorsi attengono alla misura di prevenzione personale e sono entrambi infondati.
9 - La Corte di Appello ha specificamente indicato i motivi per cui ha ritenuto la esistenza di nuovi elementi, sopravvenuti al provvedimento del 1985 di prima applicazione della misura di prevenzione, che giustificavano una nuova applicazione della sorveglianza speciale, a quasi venti anni di distanza dalla prima, con riguardo alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che avevano riferito sulle attività mafiose del NN e su quelle della Sicilconcrete fino almeno al 1996 - 97 ed alle risultanze dei procedimenti penali, compreso quello in fase di indagine per associazione mafiosa a carico del NN, per cui era stata inizialmente chiesta dal P.M. la archiviazione ma poi riaperto sulla base di nuove emergenze.
È vero che si ritiene che anche al procedimento di prevenzione sia applicabile il principio del ne bis in idem, per cui non possono costituire oggetto di nuova valutazione i fatti ed i comportamenti già valutati per l'applicazione di una misura di prevenzione divenuta definitiva, ostandovi il giudicato, tuttavia nel caso in esame sono stati valutati fatti nuovi, ben successivi al 1985, pur nella necessaria continuità della condotta da parte dell'esponente mafioso, che, come insegnano le regole di esperienza, rimane tale nonostante il passaggio del tempo. E comunque la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus, sicché detta intangibilità non preclude l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute ma anche anteriori ed emerse successivamente, essendo addirittura consentita la irrogazione di una nuova misura quando sia ancora in atto quella precedentemente disposta, con il solo limite che la nuova misura sia adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la previsione che quella nuova avrà concretamente inizio al momento dell'esaurimento di quella già in atto (v. Cass. Sez. 1. 20.11.1997, Perreca;
Cass. Sez. Un. 3 luglio 1996, Simonelli). Per cui, avendo nel caso in esame la Corte d'Appello utilizzato elementi di molto successivi nel tempo a quelli su cui si era basata la applicazione della prima misura nel 1985 - che avevano consentito di appurare come il NN (alla stregua delle dichiarazioni dei pentiti SC e IN, che si riscontravano reciprocamente e di quelle di IU IN) fosse uomo d'onore della famiglia dei Prizzi del mandamento di Corleone e successivamente capo di tale articolazione mafioso, molto vicino a NA NZ, in quanto tale con interessi nella società Sicilpali e soprattutto nell'impresa di calcestruzzi Sicilconcrete che veniva "raccomandata" dai capi corleonesi per le forniture ai costruttori - è evidente che il provvedimento impugnato non viola in alcun modo la intangibilità del giudicato, poiché esamina principalmente elementi nuovi, emersi in data recente attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le risultanze di un altrettanto recente procedimento penale definito in primo grado con sentenza di condanna del NN alla pena di dieci anni di reclusione, nel cui ambito è stato acclamo il ruolo del NN quale persona di assoluta fiducia del NZ, capo di Cosa Nostra, mentre resta fermo soltanto, con riguardo al primo provvedimento di prevenzione, il carattere mafioso del proposto persistente nel tempo nonostante le misure di prevenzione e le condanne.
Non è poi vero che il provvedimento impugnato non abbia esaminato la prima archiviazione, avvenuta nel 2000, dell'ultimo procedimento penale aperto a carico del NN per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., poiché ha specificamente rilevato che quel procedimento era stato poi riaperto e che comunque la archiviazione del procedimento penale non escludeva - stante la diversità della struttura dei due procedimenti in punto di prova - una diversa valutazione degli stessi elementi in sede di giudizio di prevenzione, soprattutto nel caso in cui lo stesso Giudice penale aveva poi riaperto il procedimento penale riconoscendo la sussistenza di nuovi elementi non presi precedentemente in esame e che modificavano il quadro accusatorio a carico dell'indagato. E non è vero neppure che non abbia esaminato il problema della attualità della pericolosità sociale del proposto poiché ha richiamato le recenti emergenze processuali che attribuivano al NN il ruolo di persona di fiducia del capo di Cosa Nostra NA NZ, in una situazione, quindi, in cui tale ruolo non si può perdere se non attraverso una dissociazione che non vi è stata.
10 - Quanto al secondo motivo con cui il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine alla durata della misura di prevenzione, della entità della cauzione e della applicazione aggiuntiva dell'obbligo di dimora, occorre rilevare che il provvedimento di cui si tratta è impugnabile per Cassazione, a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, soltanto per violazione di legge, per cui, pur volendosi fare rientrare nella violazione di legge la assenza di motivazione, a norma dell'art. 125 c.p.p., si deve trattare proprio di assenza di motivazione e cioè di un vizio non certamente sussistente nel caso in esame, avendo la Corte di Appello dato ampia e puntuale risposta, del tutto conforme al parametro normativo, alle doglianze del NN in ordine alla durata ed alla consistenza della misura personale, nonché dell'importo della cauzione, che ha spiegato con riguardo all'elevato grado di pericolosità del proposto desumibile dalla lunga ed attiva militanza nella organizzazione mafiosa, nonostante il tempo trascorso, le sopravvenute condanne anche definitive e le carcerazioni patite e dal ruolo di rilievo che rivestiva in seno alla stessa.
11 - Quanto alla misura patrimoniale, si deve preliminarmente rilevare che la confisca è stata adottata contestualmente al provvedimento che ha disposto la misura di prevenzione personale, cosicché non rileva il decorso del termine di un anno dalla data del sequestro previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3. La giurisprudenza pressoché unanime di questa Corte, oltre che la dottrina, sono infatti nel senso che dalle disposizioni di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2 e 3, quando la confisca dei beni è pronunciata contestualmente alla applicazione della misura di prevenzione personale, non è previsto alcun termine di perenzione del sequestro, il quale rimane in vita per tutto il corso del procedimento e mantiene la sua efficacia fino alla emanazione del decreto applicativo della misura personale. Il termine annuale, eventualmente prorogabile di un altro anno, previsto dall'art. 2 ter, comma 3, e decorrente dal provvedimento di sequestro riguarda invece esclusivamente il caso in cui il provvedimento di sequestro sia emanato "successivamente" e cioè dopo la applicazione della misura personale e la conseguente perenzione della misura allo scadere del termine è subordinata a tale condizione, quale argine alla possibilità di emettere un provvedimento patrimoniale ablatorio solo nel caso in cui, per ragioni attinenti alla complessità delle indagini, detto provvedimento venga emanato con atto successivo al decreto di applicazione della misura di prevenzione personale (v. Cass. Sez. 1, 26.11.1998, Bonmarito;
Cass. Sez. 6^, n. 25038 del 2004, Sansone). Anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 13.12.2000, Madonia, sono pervenite agli stessi risultati esaminando la questione della procedura finalizzata al sequestro ed alla confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza, iniziata successivamente alla applicazione di una misura di prevenzione personale.
Si deve quindi ritenere che nel caso in esame, essendo stata la confisca applicata contestualmente alla misura di prevenzione personale, correttamente il provvedimento impugnato abbia escluso la applicabilità del termine di decadenza del sequestro di cui alla citata L., art. 2 ter, comma 3, riferendosi tale termine esclusivamente al caso di confisca adottata successivamente alla decisione che applica la misura personale.
12 - Altrettanto correttamente la confisca è stata poi applicata - nonostante il precedente provvedimento della Corte di Appello di Palermo con cui era stata disposta la restituzione al NN, per difetto del presupposto della sproporzione fra redditi dichiarati e valore dei beni posseduti, delle quote sociali della Sicilconcrete, già confiscate in primo grado nel precedente procedimento di prevenzione - in base al fatto nuovo costituito dalla circostanza che la impresa riconducibile al NN aveva natura mafiosa, conseguendo profitti illeciti grazie alla partecipazione societaria del NN, come riferito da numerosi collaboratori di giustizia, per cui i proventi della stessa avevano comunque natura illecita. Stante la natura della decisione che applica le misure di prevenzione patrimoniali, inidonea a determinare un giudicato in senso proprio (e cioè nel senso di preclusione alla riapertura di un nuovo procedimento per gli stessi beni), nessuna preclusione sussiste infatti a che, annullato un decreto di confisca, si instauri una nuova procedura di sequestro e confisca dei medesimi beni oggetto del provvedimento annullato (v. Cass. Sez. Un. 13.12.2000, Madonia). Occorre ovviamente che sussista un nuovo presupposto, che peraltro, nella specie, alla stregua delle emergenze del procedimento penale di recente celebrato a carico del NN e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è stato esattamente individuato dal provvedimento impugnato nell'accertamento della natura mafiosa dell'impresa che aveva operato grazie all'appoggio decisivo e condizionante dei vertici di Cosa Nostra. Ed è evidente che si trattava di nuove emergenze, non prese in esame con il precedente provvedimento non solo dal punto di vista fattuale, ma anche con riguardo alla diversa prospettazione dei requisiti per la confisca, individuati nel primo provvedimento nella sproporzione fra redditi personale dichiarati e valore dei beni posseduti, ed invece, nel secondo, nella natura mafiosa della impresa.
13 - Sotto tale profilo non interessa che parte delle quote sociali fossero sottoposte ad amministrazione giudiziaria e che la quota del NN fosse di minoranza (15%), poiché sul punto il provvedimento impugnato ha già dato risposta circa la irrilevanza di tali argomenti alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori che avevano personalmente rilevato come la amministrazione giudiziaria "non cambiava la situazione" e non creava alcun problema al NN che continuava a gestire in prima persona la impresa come se non ci fosse l'amministratore, ma anche delle caratteristiche di Cosa Nostra per cui le "raccomandazioni" nel senso di "imposizioni" alle imprese che dovevano prendere i lavori pubblici avevano corso nonostante l'amministrazione giudiziaria, stante l'interesse di tutti al buon andamento dell'azienda in vista della restituzione del bene sequestrato;
e, di fronte a tale motivazione, il ricorso è del tutto aspecifico perché non tiene conto della risposta già offerta dai giudici di merito, ripetendo le stesse censure già svolte in sede di appello e su cui il Giudice di appello ha ampiamente argomentato. 14 - Non era in ogni caso necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli amministratori giudiziari di parte delle quote sociali poiché la confisca ha riguardato, nel presente procedimento, soltanto la quota del NN, mentre non ha interessato beni di soggetti estranei al provvedimento di prevenzione.
La misura di prevenzione della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta infatti l'estinzione dei diritti di terzi e neppure dei diritti reali costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione (Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2003, soc. San Paolo IMI, rv. 227585). L'opinione favorevole all'ammissibilità dell'incidente di esecuzione a tutela dei diritti reali dei terzi, di godimento e di garanzia, corrisponde a quella maggiormente compatibile con precisi dati normativi, con le linee fondanti dell'ordinamento e con i valori protetti dalla Costituzione. Ed anche la consolidata giurisprudenza di questa Corte riconosce che il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione quando non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal tribunale con decreto motivato ovvero decida di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Cass., Sez. 6^, 18 settembre 2002, Diana;
Sez. 1^, 20 ottobre 1997, Cifuni, rv. 208927). Tale conclusione trova convincente conferma negli argomenti svolti nella pronuncia della Corte costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 quinquies, comma 2, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte Cost. 20 novembre 1995, n. 487). Ciò comporta che eventuali terzi interessati, qualora potessero fare valere una posizione di terzo in buona fede titolare del diritto sui beni sequestrati e cioè una posizione giuridicamente protetta, potrebbero agire in sede esecutiva per fare valere la loro posizione, nonostante la intervenuta confisca, non spettando invece al ricorrente agire nell'interesse dei terzi per fare valere una posizione che non gli appartiene e di cui non ha la disponibilità. 15 - Anche le doglianze concernenti la misura patrimoniale devono essere pertanto respinte perché infondate sotto tutti i profili addotti.
16 - Segue per legge (art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006