Sentenza 31 maggio 2012
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, ed è invalido qualora emanato oltre il termine perentorio di cui all'art. 2-ter, comma terzo, l. 31 maggio 1965, n. 575, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2012, n. 27667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27667 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 31/05/2012
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1614
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 37157/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UZ SE N. IL 13/10/1960;
avverso l'ordinanza n. 16/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 24/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 24 giugno 2011 la Corte di Appello di Bologna confermava il decreto reso il 14 luglio 2010 dal Tribunale di Bologna, sezione per le misure di prevenzione, che aveva disposto la confisca nei confronti di ZI PE dei beni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 4), 9), 10), 11) e 12) della proposta del Questore di data 17/5/2010. La Corte territoriale respingeva in primo luogo le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa in ordine:
a) alla nullità della citazione del proposto davanti al Tribunale di Bologna sul rilievo della ricezione di rituale notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza dell'8/6/2010, contenente l'indicazione dell'oggetto della stessa e del contenuto dell'accusa, nonché, ad integrazione del precedente decreto, carente dell'indicazione dell'Autorità giudiziaria procedente e del luogo dell'udienza, di ulteriore avviso per quella successiva del 13/7/2010, cui non era seguita la proposizione da parte della difesa di alcuna censura in ordine a carenze di contestazione dell'accusa;
b) alla nullità del decreto di confisca per indeterminatezza dell'oggetto, individuato "per relationem" con riferimento ai punti della richiesta del Questore;
c)alla carenza della condizione di procedibilità per l'emissione del decreto di confisca a seguito della sopravvenuta inefficacia del decreto di sequestro per la mancata convalida nel termine di legge, sul rilievo della subordinazione della confisca all'attuale vigenza della misura di prevenzione personale e non già del sequestro, avente funzione cautelativa e non pregiudicante il merito del provvedimento ablativo.
Quanto al merito, la Corte d'Appello riteneva sussistenti i requisiti della pericolosità sociale del proposto in ragione dei plurimi pregiudizi penali e delle numerose pendenze giudiziarie e della sproporzione tra i beni oggetto di confisca da un lato ed il reddito dichiarato e le attività economiche lecite svolte dal ZI dall'altro, non avendo lo stesso dimostrato di essersi soltanto reso responsabile di omessa o fraudolenta dichiarazione dei redditi. Infine, il provvedimento gravato affermava la sottoposizione a confisca di prevenzione anche dei patrimoni precedentemente acquisiti come effetto dell'applicazione del disposto dell'art. 200 c.p., richiamato dall'art. 236 c.p. per le misure di sicurezza patrimoniali con previsione della sottoposizione dell'istituto alla regolamentazione normativa vigente al momento della sua applicazione.
2.Ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore il prevenuto ZI PE.
Eccepisce:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, artt. 179 e 125 c.p.p., e quindi la nullità assoluta del procedimento per effetto della nullità della "vocatio in ius" davanti al Tribunale di Bologna in quanto il nuovo decreto di comparizione per l'udienza del 13/7/2010 era costituito dal mero verbale dell'udienza precedente e da un'affoliazione recante la sola indicazione del luogo di comparizione e del Giudice davanti al quale comparire in assenza dell'avvertimento, rivolto al soggetto citato, della facoltà di estrarre copia degli atti, della contestazione dell'accusa con esplicita enunciazione della proposta e degli elementi di fatto sui quali era fondata.
b) violazione della L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 bis, 2 ter, 3 ter e quindi l'improcedibilità della richiesta di applicazione della misura di prevenzione reale per l'intervenuta perdita di efficacia del precedente decreto di sequestro con la conseguente nullità ed atipicità del procedimento, nullità del decreto originario di confisca e dell'ordinanza della Corte d'Appello, emessi "contra legem";
c) illogicità e mancanza di motivazione ed inosservanza delle disposizioni della L. 31 maggio 1965, n. 575 in ordine ai sufficienti indizi di provenienza illecita dei beni sottoposti a confisca, affermata, nonostante l'ordinanza gravata avesse riconosciuto che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa lecita, aveva dichiarato redditi e ricevuto mutui dalle banche, per cui i flussi monetari considerati esuberanti erano frutto dell'attività d'impresa condotta lecitamente, potendo al più integrare una forma di illecito fiscale;
d) inapplicabilità al caso di specie del disposto degli artt. 200 e 236 c.p. e quindi la non assoggettabilità a confisca di prevenzione dei beni mobili registrati, acquisiti in un momento antecedente la data del 23/5/2008 di entrata in vigore della norma;
e) carenza di motivazione del provvedimento impugnato quanto al profilo dell'indeterminatezza del decreto reso nelle date dei 14/7- 16/7-20/7/2010 per mancata individuazione dei beni sottoposti a confisca.
3. Nel parere reso ex art. 611 c.p.p. il P.G. presso la S.C. con ampia e articolata motivazione chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che: il giudice di merito ha dato adeguato conto degli elementi fattuali idonei a fondare il giudizio formulato;
il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato al vizio di violazione di legge;
il sequestro di prevenzione, di natura cautelare, appresta garanzie in favore del proposto e stabilisce precise scansioni temporali di efficacia, compresa la determinazione del momento a partire dal quale va adottata la confisca non contestuale alla misura di prevenzione personale, ma qualora sussista identità tra beni sequestrati e beni confiscati e non venga in discussione l'inosservanza di detto termine, la perdita di efficacia del sequestro non compromette la legittimità della successiva confisca e l'esercizio delle facoltà difensive per vizi di contestazione.
4. Con memoria pervenuta il 14 maggio 2012 la difesa del ricorrente ha proposto altro motivo di ricorso sostenendo la violazione di legge per avere avanzato proposta per l'applicazione della misura di prevenzione il Questore di Bologna, autorità non legittimata secondo quanto disposto dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, motivo ulteriormente illustrato con la successiva memoria depositata il 29 maggio 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1a. Va respinto per infondatezza il primo motivo di gravame. Invero, dagli atti allegati al ricorso risulta che, dopo una prima citazione del ZI a comparire davanti al Tribunale di Bologna per l'udienza dell'8 giugno 2010 ed a fronte dell'eccezione dei suoi difensori, i quali nel corso di detta udienza avevano contestato la nullità della "vocatio in ius" per l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale comparire e del luogo di celebrazione dell'udienza, era stato notificato al proposto il verbale dell'udienza, contenente il rinvio a quella successiva del 13/7/2010 con specificazione dei requisiti carenti, ossia dell'invito a comparire innanzi al Tribunale di Bologna, sezione misure di prevenzione e del luogo di celebrazione della successiva udienza. Non rileva poi che non sia stato confezionato e notificato al ricorrente un nuovo decreto di fissazione dell'udienza, dal momento che era stato ritualmente notificato il precedente, contenuto nel decreto di sequestro urgente del 18.05.2010, contenente tutti gli altri requisiti necessari per consentire al suo destinatario di prendere cognizione dell'udienza, delle sue finalità collegate alla richiesta di applicazione della misura di prevenzione reale e degli elementi posti a fondamento della stessa. L'integrazione del precedente atto con i requisiti in origine carenti ha quindi consentito al proposto di partecipare alla nuova udienza fissata ed esercitarvi tutte le prerogative difensive senza che si sia verificata la denunciata nullità del procedimento, mentre l'eccezione formulata col ricorso si limita a considerare soltanto la copia del verbale e l'affoliazione ad essa allegata senza porre questi atti in relazione a quanto notificato in precedenza.
1b. La pretesa nullità degli atti del procedimento e del provvedimento di confisca per difetto di contestazione dell'accusa risulta sollevata tardivamente soltanto nel corso del procedimento d'appello, per cui, trattandosi di nullità che non attiene, ne' all'intervento del proposto, ne' all'assistenza o rappresentanza dello stesso, la stessa va catalogata quale nullità relativa ai sensi dell'art. 181 c.p.p., e, come tale, sollevabile nel giudizio di cognizione entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p. e nel giudizio di prevenzione prima della decisione del Tribunale. Deve quindi disattendersi la prospettazione difensiva, secondo la quale si tratterebbe di questione sollevabile d'ufficio, dal momento che, per le ragioni esposte, non si verte in un'ipotesi di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
1c. Parimenti priva di fondamento è l'ulteriore questione, sollevata col ricorso, dell'omessa indicazione al proposto della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti: trattasi di requisito non imposto da alcuna norma di legge, dalla cui carenza non discende la nullità, sanzione che non è comminabile in via interpretativa.
2. Va respinto anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla carenza della condizione di procedibilità pretesa dall'ordinamento per l'emissione del provvedimento di confisca. I presupposti della doglianza sono certi: con decreto reso il 15/6/2010 il Tribunale di Bologna ha dichiarato la perdita di efficacia del sequestro, disposto in via d'urgenza ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis dal suo Presidente in data 18/5/2010, in ragione della mancata convalida entro il termine di trenta giorni dalla proposta, per cui il provvedimento di confisca è effettivamente intervenuto quando il sequestro dei medesimi beni aveva perduto efficacia. Per contro, il ricorrente non pone alcuna questione in merito alla tempestività del provvedimento di confisca rispetto all'intervenuto sequestro, ne' contesta l'esatta corrispondenza dei beni sequestrati e poi confiscati, ma si limita a sostenere che la confisca di quei cespiti in difetto di un decreto di sequestro ancora valido ed efficace in quel momento violerebbe il modello legale di procedimento, delineato dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. L'istituto del sequestro di prevenzione ha per oggetto i beni nella disponibilità dei soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego;
il procedimento per la sua applicazione è regolato dalla citata Legge, artt. 2 bis e 2 ter: accanto all'ipotesi della sua adozione da parte del Tribunale su istanza del soggetto legittimato che abbia proposto la relativa domanda, oppure d'ufficio, nell'ambito del già instaurato procedimento per l'applicazione della misura personale, come previsto dall'art. 2 ter, comma 2, sussiste la possibilità di un sequestro anticipato in due ipotesi, entrambe subordinate alla rappresentata esigenza di evitare che il proposto, nelle more dell'adozione della decisione, possa disfarsi dei propri beni ed impedirne l'apprensione, così frustrando la materiale possibilità di aggredirli mediante la misura reale della confisca. Il primo caso è disciplinato dall'art. 2 bis, commi 4 e 5, secondo il quale il Questore, il direttore della Direzione Nazionale antimafia o il Procuratore della Repubblica possono avanzare contestualmente alla richiesta di applicazione della misura personale, istanza di immediato sequestro dei beni del proposto prima che venga instaurato il contraddicono e gli sia nota la fissazione dell'udienza in camera di consiglio innanzi al Tribunale;
il secondo è previsto dall'art. 2 ter, comma 2, introdotto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 22, convertito nella L. n. 356 del 1992, per il quale la medesima esigenza di immediata apprensione dei beni del proposto può porsi nel corso dell'espletamento delle ulteriori indagini, disposte dal Tribunale ai sensi dello stesso art. 2 ter, comma 1. In entrambi i casi il provvedimento è di competenza del Presidente del Tribunale, deve essere emesso con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta e dovrà essere convalidato entro il rispettivo e differenziato termine di trenta e di dieci giorni, previsto sempre a pena d'inefficacia del sequestro, in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio con il proposto nel primo caso e quindi dell'esigenza di accordargli un più ampio lasso di tempo per preparare le sue difese in vista della successiva convalida.
La misura ha in tutti i casi natura di strumento cautelare ed interinale, avente la funzione di anticipare in via provvisoria per il tempo necessario alla conclusione del procedimento di adozione della misura ablatoria della confisca l'apprensione di singoli beni nella disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi mafiosi per garantire nell'interesse pubblico la praticabilità e l'efficacia della misura di prevenzione reale. In altri termini la sua adozione risponde all'esigenza di impedire al proposto di occultare o disperdere i propri beni per sottrarli alla definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato da parte dei pubblici poteri. La confisca di prevenzione come delineata dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter riguarda "i beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza": l'analisi della disposizione, con riferimento al momento di adozione della misura ed al relativo procedimento consente di distinguere tre ipotesi differenti di: a) confisca applicata contestualmente alla misura di prevenzione personale, prevista dall'art. 2 ter, comma 3, prima parte, secondo il quale "con l'applicazione della misura di prevenzione il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza"; b) confisca differita, disposta dopo l'applicazione della misura personale, ma nell'ambito dello stesso procedimento, a fronte della necessità di indagini complesse, che impediscano l'assunzione di una decisione contestuale, di cui all'art. 2 ter, comma 3, seconda parte, "nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro;
tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del Tribunale"; c) confisca successiva, applicata in un nuovo ed autonomo procedimento, istaurato dopo la sottoposizione del proposto a misura personale, ma prima della sua cessazione, disciplinata dall'art. 2 ter, comma 6, secondo il quale "i provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del Procuratore della Repubblica o del Questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione". La considerazione in chiave sistematica delle varie disposizioni della norma, nonché delle previsioni della citata Legge, artt. 1, 2, 2 bis e 3, ha indotto a ravvisare, con le uniche eccezioni stabilite per chi risieda all'estero dall'art. 2 ter, comma 7, e per chi sia sottoposto a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata dall'art. 2 ter, comma 8, un vincolo di connessione pregiudiziale tra misura personale e quella ablatoria patrimoniale, per cui in linea generale la seconda può essere imposta solo contestualmente o successivamente alla prima, ma non precederla. A fronte di tali premesse, la tesi, sostenuta dal ricorrente, della necessaria connessione tra sequestro e confisca trova un primo elemento di conferma di natura testuale nelle disposizioni della L. n. 575 del 1965, le quali, nel prevedere quale oggetto di confisca i beni sottoposti a sequestro, delinea un modello procedimentale nel quale la confisca deve essere preceduta dal sequestro: la finalità di tale sequenza, - sequestro, successiva convalida, se d'urgenza, confisca -, è duplice e consiste nell'impedire che, in danno del privato interessato, la privazione del bene con i suoi effetti definitivi avvenga direttamente senza aver dato modo al proposto di interloquire, contestare il fondamento della richiesta, dimostrare l'assenza dei presupposti legittimanti ed al tempo stesso nel prevenire a tutela dell'interesse pubblico la possibilità di dispersione "medio tempore" dei beni stessi da parte del privato durante il corso del procedimento. Tale conclusione è stata affermata dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 36 del 13 dicembre 2000, Madonia, riv. 217666, la quale, dovendo risolvere il conflitto tra singole sezioni circa l'individuazione del termine ultimo entro il quale sottoporre a confisca di prevenzione beni di indiziati mafiosi in un procedimento autonomo e successivo all'applicazione di una misura personale, quindi nell'ipotesi disciplinata dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6, ha elaborato il seguente principio di diritto: "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, ed è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui alla L.31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro"; ha quindi sostenuto, sul presupposto di una lettura coordinata dei due termini, previsti dall'art. 2 ter, dal comma 3 e dal comma 6, che assicuri il rispetto della loro perentorietà e delle garanzie di difesa del proposto, che l'inizio del procedimento finalizzato all'imposizione della misura reale può anche seguire l'applicazione della misura personale, ma deve intervenire durante la sua efficacia e concludersi entro il termine di un anno, prorogabile di un altro anno, dell'avvenuto sequestro. Alla formulazione di tali principi le Sezioni Unite sono giunte, partendo dall'analisi testuale delle norme sulla confisca, quindi considerando le posizioni dottrinali e giurisprudenziali maggioritarie sulla natura unitaria del procedimento di prevenzione, caratterizzato da sequestro e confisca quali momenti sequenziali, connessi sul piano tecnico-giuridico e su quello operativo e le indicazioni fornite dalla sentenza interpretativa della Corte Costituzionale nr. 465/93 per affermare che la confisca deve necessariamente essere preceduta dal sequestro, la cui emanazione segna il "dies a quo" dal quale calcolare il termine perentorio per l'adozione della misura ablatoria, in funzione dell'esigenza di impedire il protrarsi per un periodo indeterminato di una situazione d'incertezza sulla destinazione dei cespiti interessati dal procedimento di prevenzione in pregiudizio della sfera giuridica della persona, dei suoi diritti di iniziativa economica e di proprietà e degli interessi degli eventuali terzi coinvolti. A siffatto orientamento questa Corte ritiene di aderire, pur dovendo rilevare che nel caso di specie la sequenza procedimentale non può ritenersi violata in danno delle prerogative difensive del ricorrente, in quanto: un sequestro d'urgenza è stato adottato dal Presidente del Tribunale sezione misure di prevenzione ed è stato eseguito sui beni indicati dal provvedimento, ma, non essendo stato possibile definire l'ulteriore corso del procedimento entro i successivi trenta giorni con la convalida del sequestro e l'emissione del provvedimento di confisca per un vizio attinente la "vocatio" del proposto all'udienza camerale, il sequestro ha perduto efficacia;
la successiva confisca è stata adottata sugli stessi beni previamente sequestrati, dopo che il proposto aveva avuto notizia del sequestro cautelare e della sua esecuzione e, una volta instaurato il contraddicono, aveva avuto la possibilità di esplicare le sue difese e nel pieno rispetto dei termini stabiliti dall'art. 2 ter, commi 3 e 6, dal momento che la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. è stata applicata al ZI per la durata di due anni e sei mesi con decreto del Tribunale di Bologna del 7.04.2009, mentre dalla data del sequestro, 18.05.2010, è iniziato a decorrere il termine di un anno e molti mesi prima della sua scadenza è intervenuta la confisca. Se dunque sotto il profilo temporale l'avvenuto sequestro, in origine valido ed efficace, ha determinato l'inizio del decorso del termine annuale di cui all'art. 2 ter, comma 3 per l'emissione del provvedimento ablatorio, termine puntualmente rispettato, il proposto non ha interesse a dolersi della sopravvenuta inefficacia del sequestro stesso, che avrebbe potuto pregiudicare l'interesse pubblico, ma non la sua sfera patrimoniale, finendo al contrario per giovargli per la riacquistata libera disponibilità dei beni dissequestrati nel lasso temporale antecedente la loro confisca. Deve quindi confermarsi anche sul punto la correttezza della soluzione adottata dalla Corte territoriale.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto sotto l'apparente contestazione d'illogicità e mancanza di motivazione ed inosservanza delle disposizioni della L. 31 maggio 1965, n. 575 in ordine ai sufficienti indizi di provenienza illecita dei beni sottoposti a confisca, propone una lettura divergente in punto di fatto delle risultanze probatorie, mentre in realtà, non soltanto la motivazione del provvedimento impugnato non è affatto mancante o meramente apparente, ma è effettiva, logica ed esauriente, avendo la Corte d'Appello ancorato a precisi dati di fatto, da un tato il giudizio di pericolosità sociale, dall'altro quello relativo alla vistosa sproporzione tra beni e redditi dichiarati e le iniziative economiche legali del proposto in ragione dei molteplici corposi e variegati cespiti finanziari, dei movimenti per centinaia di migliaia di Euro operati nell'arco di un brevissimo lasso di tempo, delle centinaia e centinaia di monili in oro e monete antiche in suo possesso e dei depositi in titoli, elementi ritenuti dimostrativi della disponibilità di riserve occulte non ricavabili da plusvalenze, ne' dai mutui erogati dal sistema bancario, ne' dalle sue attività imprenditoriali lecite.
4. È altresì inammissibile per manifesta infondatezza la censura, riguardante la pretesa esenzione dalla misura di prevenzione reale dei patrimoni costituiti in epoca antecedente le disposizioni normative che ne consentono l'ablazione. La questione è stata correttamente affrontata e risolta dal provvedimento gravato in considerazione della soggezione dell'istituto della confisca di prevenzione, non già al principio di irretroattività della norma penale di cui all'art. 25 Cost. e art. 2 c.p., quanto piuttosto alla disposizione dell'art. 200 c.p., applicabile alla confisca per il richiamo operato dall'art. 236 c.p., secondo la quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione. In tal senso si è espresso il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, quando essi risultino sproporzionati al reddito e non ne sia provata la legittima provenienza. (Cass. sez. 1, n. 39798 del 20/10/2010, rv. 249012; massime precedenti conformi: Cass. n. 35481 del 2006 Rv. 234902; n. 21717 del 2008 Rv. 240501; n. 47798 del 2008 Rv. 242515;
n. 20906 del 2009 rv. 244878; n. 25558 del 2009 rv. 24415; n. 35175 del 2009 rv. 245363; n. 35466 del 2009 rv. 244827; n. 4702 del 2010 rv. 246084), in quanto dette misure, analogamente a quelle di sicurezza, postulano la valutazione in termini di attualità della pericolosità sociale del proposto, da ricostruire in base alla legislazione in quel momento vigente, pur se entrata in vigore in epoca successiva al sorgere della pericolosità, o all'acquisizione dei cespiti patrimoniali oggetto di ablazione.
5. Infine, è privo di fondamento anche l'ultimo motivo, riguardante la carenza di legittimazione del Questore di Bologna alla proposizione della domanda di applicazione del sequestro finalizzato alla confisca: la mera lettura della proposta rivela come la stessa sia stata formulata ai sensi e per gli effetti della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e art. 2 bis, le quali conferiscono il potere di iniziativa anche al Questore, mentre il richiamo alla diversa disposizione di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19 è operato nelle premesse della richiesta, ove è stato riassunto l'esito del separato e precedente procedimento di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno. Nè in senso contrario vale richiamare la pronuncia di questa Corte, sez. 1, n. 47308 del 30/6/2011, Masellis, che ha affrontato il diverso caso della domanda di applicazione di misura di prevenzione reale, formulata da un Procuratore della Repubblica circondariale, anziché da quello distrettuale, in difformità da quanto preteso dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 nel testo vigente all'atto dell'introduzione del procedimento, modificato dalla L. n.125 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009, senza quindi affrontare la diversa tematica del potere di iniziativa del Questore. Per le ragioni esposte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012