Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca disposta ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, di una impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi), nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove l'attività economica posta in essere risulti condotta sin dall'inizio con mezzi illeciti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2015, n. 9774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9774 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
9 7 74/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO FIANDANESE -- Presidente - SENTENZA N. 340 Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA ALMA N. 41584/2014 - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE Dott. FABRIZIO DI MARZIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'UI ET N. IL 10/07/1957 D'UI ET N. IL 05/12/1966 D'UI ES N. IL 01/02/1959 D'UI NC N. IL 31/10/1968 IS SA N. IL 19/04/1960 LO ET avverso il decreto n. 6/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 07/11/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Pasquale Finian', per l'ine m inibilive selvicose;
Udit i difensor Avv.; [ RITENUTO IN FATTO 1. D'GU TR classe 1966, D'GU TR classe 1957, D'GU AN, D'GU AN, CR RO e ST TR- quest'ultimo nella qualità di amministratore della società "D'GU Beton" S.r.l. ricorrono per cassazione ciascuno per proprio conto, a mezzo dei loro rispettivi difensori, avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria del 7.11.2013, che ha confermato, in sede di gravame, il decreto emesso dal locale Tribunale, col quale - nell'applicare, nei confronti di D'GU RE TO, la misura di sicurezza della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - è stata disposta la confisca dei beni intestati allo stesso e alla di lui moglie CR RO, nonché di tutte le quote societarie della "D'GU Beton" S.r.l., intestate agli odierni ricorrenti, fratelli e cugini di D'GU RE.
2. D'GU TR cl. 1966 propone diversi motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, con riferimento al termine previsto dall'art. 27 comma 6 del D.lvo n. 159 del 2001. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello non avrebbe osservato il termine di un anno e sei mesi per decidere sull'appello proposto avverso il provvedimento di confisca, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento impugnato.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, con riferimento alla disposta confisca di tutto il capitale sociale della "GU Beton" S.r.l., anche per le quote di pertinenza di soggetti diversi dal prevenuto. Deduce, in particolare, che le quote sociali intestate ai soci diversi dal D'GU RE sarebbero realmente di pertinenza di tali soci (tra cui il ricorrente, del tutto estraneo a qualsiasi contesto mafioso), e non sarebbero affatto quote fittiziamente intestate al predetto (ma anzi di riconosciuta origine lecita), cosicché i giudici di merito non avrebbero potuto disporne la confisca;
deduce ancora l'inesistenza della motivazione del decreto impugnato per non avere la Corte di Appello considerato che il giudice penale, nel condannare D'GU RE per il delitto di associazione mafiosa, ha disposto la confisca soltanto delle quote societarie di sua pertinenza, escludendo dalla 2 D confisca le quote degli altri soci;
conclude che, in ogni caso, non potrebbero essere confiscati i beni aziendali precedenti l'anno 2006, data a partire dalla quale soltanto è stata accertata l'appartenenza di D'GU RE ad associazione mafiosa (i clan federati "VA-Talia-Morabito", della 'ndrangheta calabrese) e, comunque, non sarebbero confiscabili tutti i beni aziendali conferiti nella società "GU Beton" S.r.l. dai comuni genitori D'GU LE e ER HE - dopo la costituzione della - stessa, avvenuta nell'anno 2002. 3. D'GU TR cl. 1957, D'GU AN, D'GU AN, nonché ST TR (quest'ultimo nella qualità di amministratore della "D'GU F Beton" S.r.l.) propongono identici motivi di ricorso a mezzo del medesimo difensore.
3.1. Col primo motivo di ricorso, si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art.
2-ter comma 3 legge n. 575 del 1965, per essere stata disposta la confisca con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria del 7.4.2010 intervenuto dopo il termine di un anno dalla data dell'avvenuto sequestro, con conseguente perdita di efficacia della misura.
3.2. Col secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, si deduce F l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, per essere stata disposta la confisca al di fuori della condizioni richieste dall'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965. Si deduce, in particolare, che le quote della società "D'GU Beton" S.r.l. appartengono realmente ai soci e non sono ad essi fittiziamente intestate, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, cosicché esse non avrebbero potuto essere confiscate;
che la motivazione del decreto impugnato - laddove conclude che i beni della società "D'GU Beton" sarebbero frutto di attività illecite o reimpiego di redditi illeciti sarebbe del tutto apparente, in quanto non considera l'origine lecita della società e dei beni aziendali, provenienti dalla precedente impresa individuale del padre del RE D'GU LE e non distingue tra i beni aziendali e gli accrescimenti patrimoniali di origine lecita e quelli di eventuale origine illecita, conseguenti ai reati commessi da D'GU RE. 3 а 4. CR RO, moglie di D'GU RE, con separato ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. proc. pen. in relazione all'art.
2-ter legge n. 575 del 1965. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello avrebbe errato nel dichiarare non luogo a provvedere in ordine al gravame da essa proposto nei confronti del decreto di confisca emesso dal Tribunale, sul presupposto che i beni della CR sarebbero ormai definitivamente acquisiti al patrimonio in forza della sentenza penale emessa nei confronti del marito D'GU RE;
ciò perché tale sentenza penale non farebbe stato nei confronti di essa ricorrente, essendo rimasta estranea a quel procedimento. Non avendo la sentenza penale pronunciata nei confronti di D'GU RE efficacia di giudicato nei confronti della CR, la Corte di Appello avrebbe dovuto pronunciare sull'appello dalla stessa proposto.
5. I difensori dei ricorrenti hanno presentato memorie, con le quali insistono per l'accoglimento dei ricorsi da essi proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto da ST TR, nella qualità di amministratore della società "D'GU Beton" S.r.l. Infatti, non avendo lo stesso proposto appello nei confronti del decreto di confisca emesso in primo grado, tale provvedimento è divenuto definitivo nei suoi confronti. 7. È infondata la doglianza proposta da D'GU TR cl. 1966 - di cui supra al par.
2.1. relativa all'asserita mancata osservanza del termine - di cui all'art. 27 comma 6 D.Lgs. 159/2011. Invero, premesso che la norma di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) è pacificamente una norma di carattere processuale (e non di carattere sostanziale), va richiamato il chiaro disposto dell'art. 117 dello stesso decreto legislativo, alla stregua del quale «Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti». Ora, poiché la norma di cui all'art. 27 citato è inserita nel Libro I (Le misure di prevenzione) del menzionato testo normativo e poiché la я proposta di applicazione della misura di prevenzione risulta formulata dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria il 10.3.2010, ossia prima dell'entrata in vigore del detto decreto legislativo, ne consegue che la norma in questione non è applicabile alla fattispecie in esame (in questo senso, già Cass., Sez. 2, n. 2566 del 2015).
8. Parimenti infondata è la censura mossa dai ricorrenti D'GU TR cl. 1957, D'GU AN, D'GU AN, di cui al precedente par. 3.1., con la quale si deduce la perenzione della confisca per essere stata la stessa disposta oltre il termine di un anno dall'avvenuto sequestro previsto dall'art.
2-ter comma 3 della legge n. 575 del 1975. Invero, nella giurisprudenza di questa Corte, è pacifico il principio di condiviso dal Collegio secondo cui il provvedimento di confisca diritto dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, se adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art.
2-ter, comma terzo, legge 31 maggio 1965, n. 575, dovendo tale termine essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", cioè dopo l'avvenuta applicazione della misura personale (Cass., Sez. 5, n. 3538 del 22/03/2013 - dep. 23/01/2014 - Rv. 258657; Sez. 1, n. 26762 del 04/06/2009 Rv. 244655). Nel caso di specie, pertanto, alla stregua del richiamato principio di diritto, poiché la confisca è stata disposta contestualmente alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, non è applicabile il termine cui all'art.
2-ter comma 3 della legge n. 575 del 1975. 9. Non sono fondate neppure le censure mosse da D'GU TR cl. 1966 di cui al par.
2.2. e quelle mosse da D'GU TR cl. 1957, D'GU AN, D'GU AN, richiamate supra al par.
3.2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lvo n. 159/2011, nel procedimento per misure di prevenzione, avverso il decreto della Corte di Appello è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, potendo in tale error iuris comprendersi solo i casi della motivazione inesistente e di quella meramente apparente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 33451 del 29/05/2014 Rv. 260246). 5 Tenuto conto di ciò, va rilevato che tanto il decreto di confisca emesso dal Tribunale quanto il decreto emesso dalla Corte di Appello che, in presenza di doppia conforme, vanno considerati unitariamente - non sono incorsi in alcuna delle denunziate violazioni di legge. Il Tribunale di Reggio Calabria, sulla base degli elementi probatori acquisiti (soprattutto conversazioni intercettate e gli altri elementi di prova tratti dal procedimento penale nei confronti di D'GU RE), ha ritenuto con motivazione condivisa dalla Corte di Appello - che il D'GU - è stato "un imprenditore sempre pronto a salire sul carro dei mafiosi più forti in un dato momento storico e a mettersi al sevizio di costoro per fare crescere il proprio fatturato"; che "ha costruito la sua fortuna imprenditoriale sotto l'egida della 'ndragheta e, nel far questo, (...) ha cercato continuamente egli stesso l'appoggio delle 'famiglie' più potenti per aumentare esponenzialmente i propri profitti". Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale e condivisa dalla Corte di Appello, i legami di D'GU RE con le cosche mafiose risalgono al 1989, allorquando VA NT reggente dell'omonima cosca - decise di sostenere il prezzo di acquisto e persino le periodiche spese di rifornimento del carburante del camion utilizzato dal D'GU per la sua attività di trasporto e movimento terra, mostrando una chiara cointeressenza con l'attività di impresa del medesimo. I giudici di merito hanno evidenziato che "l'intera storia imprenditoriale del D'GU si è svolta grazie ai rapporti stabili e reciprocamente vantaggiosi dallo stesso cercati con la locale criminalità organizzata", dando luogo ad "una forma di contiguità stabile, pregnante ed altamente allarmante, che da un lato, ha determinato la fortuna imprenditoriale del D'GU, dall'altro ha consentito alla 'ndrangheta di esercitare il controllo sulle attività economiche della zona e di lucrare attraverso le stesse"; perciò, "l'azienda che ha costruito e l'attività che svolge non sono il risultato dell'incontro tra uno straordinario talento imprenditoriale e le occasioni del libero mercato, quanto il frutto dei suoi duraturi ed intensi legami con la 'ndrangheta". Il Tribunale ha posto in luce che la società "D'GU Beton s.r.l." è una impresa mafiosa, perché agisce con metodo mafioso, in quanto "da un lato l'imprenditore accetta le regole mafiose ed è soggetto alle decisioni mafiose, in merito alla distribuzione degli affari del territorio di riferimento e dei relativi ricavi e, in ultima istanza, all'assoluto controllo mafioso sulle attività economiche della zona;
dall'altro, la criminalità organizzata, attraverso il metodo mafioso, gli assicura posizioni di mercato, monopolistiche о oligopolistiche, che altrimenti non avrebbe ottenuto". Ciò è quanto, nello specifico del procedimento c.d. "Bellu Lavuru", è stato accertato con riferimento alle forniture di calcestruzzo e di inerti affidate alla società "D'GU Beton s.r.l." sia per l'appalto pubblico relativo alla variante della SS. 106 all'abitato di Palizzi che per l'appalto pubblico relativo all'istituto scolastico "Euclide". Secondo i giudici di merito, la società "D'GU Beton s.r.l." è nella totale nella disponibilità di D'GU RE, che "ne è il dominus assoluto, perché ha accentrato su di se ogni potere decisionale". D'GU RE assunse il comando della impresa individuale paterna - poi confluita nel 2002 nella società "D'GU Beton s.r.l." fin dal 1993; e l'esercizio - dell'attività di impresa con il suddetto metodo mafioso ha contaminato irrimediabilmente sia l'impresa paterna a partire dal 1993, sia la società "D'GU Beton s.r.l." fin dall'inizio della sua attività nel 2002. In tal senso, a prescindere dalla fittizietà o meno della intestazione - ai ricorrenti congiunti del D'GU RE delle quote societarie - minoritarie della "D'GU Beton s.r.l." (fittizietà affermata dal Tribunale ed esclusa dai giudici di appello), rimane il fatto come ribadisce la Corte - territoriale che D'GU RE era l'unico e reale dominus della società - e che "da quando l'impresa è passata nella gestione di D'GU RE, la stessa ha operato sul mercato con metodo mafioso, ossia è cresciuta e si è sviluppata non obbedendo a logiche imprenditoriali, ma solo a criteri spartitori ispirati dalla cosca mafiosa di riferimento"; dimodoché, tutto il complesso dei beni aziendali e i redditi, di cui i soci della società "D'GU Beton s.r.l." hanno goduto, costituiscono redditi mafiosi, perché derivanti da un'impresa che ha agito utilizzando un metodo mafioso. A fronte dei rilevanti redditi conseguiti nel corso degli anni dalla "D'GU Beton s.r.l.", i giudici di merito hanno escluso la buona fede dei soci della detta società oggi ricorrenti (e ciò anche a prescindere dal fatto 7 che uno di essi, D'GU AN, è stato condannato in via definitiva nel processo "Bellu Lavuru" per il reato di associazione mafiosa). Sulla base di tali accertamenti in fatto, che sono insindacabili in sede di legittimità, correttamente i giudici di merito hanno escluso la sussistenza del requisito della buona fede, richiesto dall'art.
2-ter comma 5 della legge 31 maggio 1965 n. 575, per potere escludere dalla confisca i beni intestati a terzi rispetto al soggetto sottoposto al procedimento per misure di prevenzione. E peraltro, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, «In tema di confisca di beni intestati a terzi, l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene (Fattispecie in cui il bene, acquistato formalmente dalla moglie del proposto in epoca antecedente al matrimonio, era stato oggetto di spese di ristrutturazione da parte di quest'ultimo in costanza del rapporto coniugale)» (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012 Rv. 254282). Tale principio, dettato con riferimento al campo della proprietà immobiliari, va esteso anche al fenomeno delle realtà aziendali, nelle quali l'iniziale carattere lecito della quote versate dai diversi soci diviene irrilevante ove la vita dell'impresa sia stata fin dall'inizio condotta con mezzi illeciti, nel senso che sia il consolidamento che l'espansione dell'attività imprenditoriale siano stati da sempre agevolati da un'organizzazione criminale. In tal caso, tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale ne sono contaminati, divenendo essi stessi parti dell'impresa mafiosa, come tali soggetti a confisca. Sul punto, può enunciarsi il seguente principio di diritto: In tema di confisca di prevenzione ai sensi dell'art.
2-ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 ("Disposizioni contro la mafia"), la confisca di una impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza S di intimidazione di un'associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi), laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove la sua illecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran parte rispetto all'attività economica dell'impresa". Va ricordato, peraltro, che il principio di diritto dettato da questa Corte, secondo cui «La confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l'apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l'espansione dell'attività economica siano stati sin dall'inizio agevolati dall'organizzazione criminale» (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014 Rv. 259871; Sez. 5, n. 17988 del 30/01/2009 Cc. (dep. 30/04/2009) Rv. 244802). Alla stregua degli anzidetti principi di diritto, la decisione impugnata non merita censura. Invero, a fronte di una gestione della società "D'GU Beton s.r.l." fin dall'inizio e costantemente nelle mani di D'GU RE e da questo svolta in collegamento con le locali cosche della 'ndrangheta, non rileva il fatto che alcune quote societarie siano intestate (anche non fittiziamente) a soggetti diversi dal proposto che, pur essendo estranei alle attività illecite, non possono tuttavia ritenersi - per quanto accertato dai giudici di merito in buona fede. - Né rileva il fatto che, in seno al processo penale, il giudice abbia limitato la confisca solo alle quote societarie intestate a D'GU RE, attesa la autonomia funzionale e strutturale del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013 Rv. 256819; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013 Rv. 254417). Per la medesima ragione, non è possibile limitare la confisca ai beni aziendali successivi alla data anno 2006 a partire dalla quale è stata д accertata l'appartenenza di D'GU RE all'associazione mafiosa, una cosa essendo l'accertamento della responsabilità penale, altra cosa l'accertamento della sua pericolosità sociale in sede di misura di prevenzione, fondata su parametri radicalmente diversi, tali da poter riferire quella pericolosità a data precedente all'accertato ingresso nel consesso mafioso (addirittura, secondo i giudici di merito, fino al 1989, ben prima della nascita della società oggetto di confisca). 10. Da ultimo, va rilevata anche l'infondatezza delle doglianza contenute nel ricorso di CR RO, richiamate supra al par.
4. Va infatti ricordato che l'art. 30 del c.d. codice antimafia (ossia il richiamato D.Lgs. n. 159/2011) detta la regola per cui, nel caso in cui sia disposta confisca sia in sede penale che in sede di misura di prevenzione, prevale la confisca che sia divenuta definitiva per prima. In particolare, per il caso in cui come nel caso di specie la confisca penale abbia preceduto quella di prevenzione, l'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce: «Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale». A tale norma si è attenuta la Corte di Appello nel dichiarare "non luogo a provvedere" sul gravame proposto dalla CR in ragione della sopravvenuta definitività della confisca in sede penale, dovendosi intendere la formula adottata dalla Corte territoriale come una presa d'atto del fatto che la confisca era stata già eseguita in sede penale. 11. In definitiva, il ricorso proposto da ST TR (nella qualità) va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e · considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo. Gli altri ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei : ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il ricorso di ST TR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle 10 D ammende. Rigetta i ricorsi di D'GU TR classe 1957, D'GU TR classe 1966, D'GU AN, D'GU AN e CR RO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, addì 11 febbraio 2015. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST, Luigi Combardo Franco Fiandanese francs fandaue DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL MAR 2016 DICASS I Cancelliere A Z N E O S I IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 11