Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2001, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
C.C SPPh 6 REPUBBLIC00270 /01 E N OGGETTO EL OPOL ITA ANO A O I I R Z A A IRPEG/ILOR R 5 6 T ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8 . T Rettifica U 9 S N I 1 B / - G 4 O E R / B 6 R T . SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA 2 L . L A R A D . P . B E A omposta dai Magistrati: T A I L T N R E E 1 D E S 3 I T E Dott. Vincenzo R.G. N. 7999/98CARBONE 1 S Presidente N A o E S N M I A Dott. Enrico PAPA Cons. relatore 417 Dott. Antonio MERONE Cron. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Dott. Antonino DI BLASI Ud. 18.10.2000 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 7999 R.G. 1998, proposto N. 59946 da P.D.R. S.p.a., con sede in Udine, in persona del legale 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa dagli avv.ti Richiesta copia studio dal Sid! SOLE 24 ORE Alberto PATRONE e Giovanni MEINERI, domiciliatario in Roma per diritti L. 3000. alla via Salaria 162; 1GEN 2001 il IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro CANCELLER A tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 9 1 6 8 CF448660
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in data 4 aprile 1997, depositata col n. 40/12/97 il 9 maggio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- ľavv. Patrone per la ricorrente e l'avv. Barbieri per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo II 17 dicembre 1990 l'Ufficio II.DD. di Udine notificò alla S.p.a. P.D.R. un avviso di accertamento (n. 67/90) relativo all'i.r.pe.g. ed all'i.lo.r. per l'anno 1986, operando alcune riprese a tassazione ed irrogando le sanzioni corrispondenti;
l'impugnativa della Società contribuente fu parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Udine, con decisione n. 7 del 14 gennaio 1993; e la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, pronunziando sui gravami contrapposti delle parti, ha, con sentenza del 4 aprile depositata col n. 40/12/97 il 9 maggio seguente, l'appello dell'Ufficio, parzialmente accogliendo l'impugitazione della contribuente. Ha, in particolare, ritenuto legittima la fiscale limitatamente ai rilievi contrassegnati con le lett (D) ed E) dell'avviso di accertamento, rispettivamente riguardanti il recupero a tassazione di lire 10.500.637 per interessi su mutui e prestiti indeducibili, perché di competenza del precedente 2 periodo d'imposta (1985); e di lire 14.138.000 imputate al fondo ammortamento immobili alienati, trattandosi di posta già considerata in sede di determinazione della plusvalenza. Per la cassazione ricorre, con atto notificato il 29 aprile 1998, la Società P.D.R., articolando un unico complesso motivo. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 5 giugno 1998. Motivi della decisione La ricorrente Società denunzia la violazione della IV direttiva CEE n. 72 del 25 luglio 1978, e degli artt. 53 Cost., 127 d.P.R. 917/ 1986, 67 d.P.R. 600/1973, col concorrente vizio di motivazione. In ordine alla ripresa a tassazione della posta (di lire 10.500.637 per 'interessi su mutui e prestiti') risultata di competenza del periodo precedente, ribadisce che la deduzione è risultata frutto di impostazione contabile costante nel tempo, non implicante alcuno scostamento reddituale tra i vari periodi d'imposta, essendo d'altronde inammissibile che la ripresa per il 1986 non debba riverberarsi sull'anno 1985, con deduzione nel periodo precedente, lamentando che il giudice 'a quo' (al pari di quello di prime cure) non abbia in alcun modo considerato tali rilievi, già posti a sostegno dell'impugnativa. In relazione alla ripresa della seconda posta (di lire 14.138.000, per 'fondo ammortamento immobili alienati') lamenta che il giudice del merito non abbia tenuto conto delle eccezioni formulate, accreditando invece le contrarie - non intelligibili e contraddittorie - argomentazioni dell'ufficio. 3 L'Amministrazione resistente oppone l'infondatezza del primo rilievo, essendo intervenuta, la deduzione per interessi passivi, in violazione dell'art. 63 comma 1 d.P.R. 917/1986, e non essendo d'altronde ipotizzabile un obbligo dell'ufficio di computare le deduzioni in altro periodo d'imposta; con l'ulteriore conseguenza -che ferma la possibilità del rimborso per il precedente periodo - non è ipotizzabile la doppia imposizione, non sussistendo unicità del presupposto. Deduce l'inammissibilità della doglianza ulteriore perché, posta la legittimità della motivazione della decisione in appello 'per relationem' con quella impugnata, attraverso il richiamo alle precedenti difese la ricorrente finisce per sollecitare un nuovo accertamento di fatto. Il ricorso si rivela inammissibile, siccome proposto in violazione del principio di autosufficienza. L'esposizione dei fatti di causa (art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c.) si sostanzia nel riferire le ragioni dell'impugnativa della contribuente, che aveva contestato la ripresa a tassazione per 'interessi su mutui e prestiti indeducibili' sia perché “la deduzione conseguiva ad una impostazione contabile costante nel tempo, sicché non si era verificato alcuno scostamento reddituale tra diversi periodi d'imposta", sia perché "non poteva ritenersi ammissibile, in ogni caso, la pretesa dell'Ufficio di riprendere a tassazione gli interessi passivi nel periodo d'imposta 1986, senza riconoscerli correlativamente in deduzione nella diversa annualità ritenuta di competenza”; essa è seguita dal rilievo secondo cui i giudici tributari di merito, col sottolineare il 'difetto di competenza', si erano limitati a convalidare il rilievo dell'ufficio. Nella successiva indicazione dei motivi (n. 4 comma 1 art. cit.), vengono poi ripetute le argomentazioni della parte, senza alcuna critica specifica alla sentenza impugnata, la quale sarebbe in contrasto con la richiamata direttiva Cee perché, di fronte a poste non di particolare rilevanza, decisivo risulterebbe, in favore della contribuente, l'indicato metodo contabile;
nonché in contrasto con i principi di capacità contributiva e di divieto di duplicazione d'imposta, in quanto il mancato riconoscimento nel periodo d'imposta avrebbe comportato la deduzione in quello precedente. La complessiva formulazione, oltre a rivelare la giustapposizione dei due elementi richiesti a pena d'inammissibilità del ricorso, non offre al giudice dell'impugnazione alcuna possibilità di rivalutazione dell'operato del giudice 'a quo', nemmeno sotto il concorrente profilo del vizio di motivazione: essa si esaurisce infatti nella mera contrapposizione alla sentenza impugnata di affermazioni di segno contrario, le quali non consentono di apprezzare eventuali vizi logici in ordine alla correttezza del diniego della deduzione, per l'affermata violazione del criterio di 'competenza'. La stessa carenza investe la censura restante, che, con riguardo al 'fondo ammortamento immobili alienati', senza ulteriore precisazione del fatto ed in assenza di indicazione di motivi in diritto, esprime il generico rilievo non essersi tenuto conto "delle eccezioni formulate in via preliminare ed in linea di diritto nell'atto di appello", inammissibilmente riferendo alla presente sede di legittimità la critica di merito, ancor prima che essa stessa generica - secondo cui le ragioni addotte dall'ufficio impositore "apparivano difficilmente intelligibili, incomplete ed incongrue", oltre che in contrasto con quelle formulate per un diverso periodo d'imposta. Ne discende la declaratoria d'inammissibilità del ricorso ed, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, anticipate da controparte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2.100.000, di cui 2.000.000 per onorari, oltre quelle a debito. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000. II Presidente Il Cons. estensore CORT ✓ncenzo Carbone - Enrico Papa trico IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano приет Члано E 6 8 N 9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 5 O 10 GEN. 2001 / I . 4 Z A Oggi. / N I A 6 IL/CANCELLIERE C1 - 2 R R . T B A Ama R S . . I T L P A . G L U D E A B R A I L . E D B R D A T I E T S A T I 1 N N E 3 R E S 1 S E I . E T A N A M