Sentenza 21 settembre 2012
Massime • 1
Non integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che, in qualità di dipendente ospedaliero, passi alla timbratura la scheda magnetica appartenente ad un collega, attestandone falsamente la presenza sul luogo di lavoro, in quanto, non sussiste l'elemento caratterizzante la fattispecie incriminatrice costituito dalla rappresentazione nei confronti dei terzi di connotati che appaiono idonei a definirlo come una persona diversa da quella che egli effettivamente è ovvero rivestito di uno stato o dotato di una qualità cui la legge riconnette effetti giuridici, che egli in realtà non possiede. (La S.C. ha precisato che nella specie il soggetto attivo non si è sostituito al collega né se ne è attribuito i dati identificativi ma ha effettuato, in conseguenza di un artifizio, una doppia vidimazione agendo come "longa manus" di quest'ultimo, con condotta astrattamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Sostituzione di persona: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 494 c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 maggio 2022
Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2012, n. 48662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48662 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 21/09/2012
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 943
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 15109/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta;
avverso la sentenza pronunciata il 2.12.2010 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 2.12.2010 il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, in sede di udienza preliminare, dichiarava, ai sensi dell'art. 425, c.p.p., non doversi procedere nei confronti di Lo AR NT AL e di NA IO, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 479 c.p., con la formula perché il fatto non sussiste.
Tale sentenza veniva impugnata dal procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta innanzi alla suddetta corte di appello, che, in data 7.2.2012, qualificava il mezzo di gravame esperito come ricorso in cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Suprema Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dal procuratore territoriale non può essere accolto.
Il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha escluso che nella condotta dei due imputati, dipendenti del presidio ospedaliero di San Cataldo "R. Raimondi", accusati del delitto di cui agli artt. 110, 479 c.p., "per avere il Lo AR, agendo su istigazione del NA e, quindi, agendo in concorso tra loro, passando alla timbratura il tesserino magnetico matr. 00320 appartenente al NA, attestato falsamente la presenza del NA alle 8.07, mentre l'ingresso di quest'ultimo alla sede di lavoro veniva accertato successivamente alle 8.18", sul presupposto che, nel caso in esame, difetterebbe un elemento essenziale della fattispecie di "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici", e, precisamente, la natura pubblica dell'atto compiuto dal pubblico ufficiale, in quanto la condotta di chi fa riportare sul cartellino marcatempo nella sua dotazione la presenza, non corrispondente alla realtà, sul proprio posto di lavoro, produce effetti solo nell'ambito della sfera relativa al rapporto di diritto privato tra il dipendente ed il suo datore di lavoro, "essendo la falsa attestazione rilevante essenzialmente per l'esatto computo della retribuzione, senza che in qualche momento trovi manifestazione il pubblico servizio" (cfr. pp.
4-5 della sentenza impugnata). Nel proporre ricorso, il procuratore generale, dal suo canto, evidenzia come, pur dovendosi ammettere l'impossibilità di configurare nel caso in esame la sussistenza del delitto di cui all'art. 479 c.p., non avendo i cartellini marcatempo la natura di "atto pubblico", come affermato dalla sentenza delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, 11 aprile 2006, n. 15983, rv. 233423, richiamata anche dal giudice per le indagini preliminari, nondimeno la condotta degli imputati, essendosi concretizzata in una immutatio veri, cioè in una falsa rappresentazione della realtà, nei sensi in precedenza indicati, debba comunque essere ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 494 c.p., di cui sottolinea la dimensione di norma di chiusura del sistema sanzionatorio penale in materia di falso, sotto la cui operatività ricadono tutti i comportamenti illeciti che non sono altrimenti qualificabili in termini di reati contro la fede pubblica, come si deduce agevolmente dall'inciso contenuto nella parte finale del testo di tale disposizione normativa: "se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica".
Orbene il pur apprezzabile sforzo ermeneutico del procuratore territoriale non può essere condiviso, in quanto, ad avviso di questa Suprema Corte, la condotta dei due imputati non rientra nella previsione normativa dell'art. 494 c.p.. Ed invero la condotta sanzionata dal menzionato art. 494 c.p., come è noto, è quella di chi, "al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici". Si tratta, come è stato osservato dalla dottrina, di un reato a forma vincolata commissiva, avente, secondo la giurisprudenza di legittimità, natura più rioffensiva, essendo preordinato non solo alla tutela del pubblico interesse sotteso alla genuinità ed alla affidabilità dei rapporti interpersonali, ma anche di quelli del soggetto privato nella sfera giuridica del quale l'atto sia destinato ad incidere concretamente (cfr. Cass., sez. 5^, 27.3.2009, n. 21574, rv. 243884), in cui l'elemento materiale consiste in una pluralità di condotte tipiche fra esse alternative, tutte, però, contraddistinte da un elemento comune: l'attribuzione al soggetto attivo e la conseguente rappresentazione nei confronti dei terzi, allo scopo di indurli in errore per far conseguire a sè o ad altri un vantaggio ovvero per arrecare ad altri un danno, di connotati che, pur non appartenendogli, appaiono idonei a definirlo come una persona diversa da quella che egli effettivamente è ovvero rivestito di uno stato o dotato di una qualità a cui la legge riconnette effetti giuridici, che egli in realtà non possiede. In questa prospettiva si collocano le decisioni con cui la Suprema Corte ha ravvisato gli estremi del delitto in parola, ad esempio: 1) nel caso di attribuzione a sè di un falso nome di persona immaginaria (cfr. Cass., sez. 2^, 21.12.2011, n. 4250, P., rv. 252203); 2) nella condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete (cfr. Cass., sez. Ili, 15.12.2011, n. 12479, A., rv. 252227); 3) nella falsa rappresentazione della qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto la legge attribuisce a tale rapporto determinati effetti, tra cui il diritto alla retribuzione (cfr. Cass., sez. 2, 1.12.2010, n. 44955, L, rv. 248731: nella specie il reo, al fine di monetizzare un assegno bancario privo di copertura, aveva rassicurato il prenditore sulla copertura del titolo qualificandosi come dipendente della ditta "Bartolini", indicando suggestivamente alla vittima un furgone di colore rosso parcheggiato davanti al suo negozio); 4) nella falsa attribuzione della qualità di sacerdote, in quanto l'ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi (cfr. Cass., sez. 5, 19.6.2008, n. 41142, P., rv. 241590). Nel caso in esame, invece, tale elemento caratterizzante non ricorre, in quanto in nessun momento il Lo AR si è sostituito alla persona del NA, attribuendosi i dati identificativi di quest'ultimo e presentandosi all'esterno come se fosse il suo collega;
egli ha effettuato, infatti, una doppia vidimazione, marcando, oltre alla propria scheda magnetica, anche quella del coimputato (cfr. p. 3 dell'Impugnata sentenza), agendo, in definitiva, come una longa manus di quest'ultimo.
In tal modo il soggetto passivo del reato, vale a dire l'amministrazione da cui dipendono il Lo AR ed il NA, attraverso il meccanismo di rilevazione elettronica delle presenze, è si caduta in errore circa l'effettiva presenza del NA sul luogo di lavoro, ma non per avere attribuito al Lo AR, in virtù del suo sostituirsi al NA, le connotazioni personali di quest'ultimo, quanto piuttosto in conseguenza di un artifizio, cioè della simulazione di una circostanza di fatto inesistente, posto in essere dai due imputati, attraverso l'utilizzazione da parte del Lo AR della scheda magnetica del NA, di cui, tuttavia, non assumeva l'identità.
Il che non significa considerare priva di rilevanza penale la condotta degli imputati, che potrebbe astrattamente essere ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1), (ipotesi che, peraltro, lo stesso giudice per le indagini preliminari prendeva in considerazione, non considerandola, tuttavia, praticabile per la mancanza in capo all'ente pubblico di un effettivo danno patrimoniale, tenuto conto della breve durata dell'assenza del NA, rientrato in ospedale appena dieci minuti dopo l'utilizzazione della sua scheda magnetica da parte del coimputato). Tale profilo, però, appare del tutto irrilevante nel caso in esame in quanto la causa petendi del gravame proposto dal procuratore generale era esclusivamente quella di qualificare il fatto ascritto al Lo AR ed al NA ai sensi dell'art. 494 c.p. (cfr p. 3 dell'appello convertito in ricorso in Cassazione) e, quindi, accogliere l'impugnazione del pubblico ministero per una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata, significherebbe, da un lato oltrepassare i rigidi limiti del devoluto, dall'altro incidere direttamente sull'esercizio dell'azione penale con effetto vincolante sulle determinazioni del pubblico ministero, al di fuori dell'ipotesi (imputazione coatta, ex art. 409 c.p.p., comma 5) in cui ciò è consentito.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui si discute va, dunque, rigettato perché infondato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2012