Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2000, n. 8594
CASS
Sentenza 21 dicembre 2000

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In tema di impedimento dell'imputato a comparire, la disposizione prevista dal previgente art. 486, comma 3, cod. proc. pen. (riprodotta nel vigente art. 420, comma 3 dello stesso codice) in virtù della quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento anche quando l'imputato non si presenti alle successive udienze ove l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, è applicabile anche nel caso di imputato contumace, con la conseguenza che l'omessa valutazione del legittimo impedimento dedotto, concernendo l'intervento dell'imputato, rende configurabile una nullità di ordine generale a regime intermedio ex articoli 178 lett.c) e 180 cod. proc. pen., deducibile con l'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2000, n. 8594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8594
    Data del deposito : 21 dicembre 2000

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