Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di impedimento dell'imputato a comparire, la disposizione prevista dal previgente art. 486, comma 3, cod. proc. pen. (riprodotta nel vigente art. 420, comma 3 dello stesso codice) in virtù della quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento anche quando l'imputato non si presenti alle successive udienze ove l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, è applicabile anche nel caso di imputato contumace, con la conseguenza che l'omessa valutazione del legittimo impedimento dedotto, concernendo l'intervento dell'imputato, rende configurabile una nullità di ordine generale a regime intermedio ex articoli 178 lett.c) e 180 cod. proc. pen., deducibile con l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2000, n. 8594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8594 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 21/12/2000
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 1963
3. Dott. GIOVANNI GOGGI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 28756/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla difesa di AN AN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento pronunciata il 24-3-2000. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN Goggi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore del AN, Avv. Luigi Imperia OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza del 31-10-199 il TO di Trento condannava AN AN alla pena di quattro mesi di reclusione a lire 800.000 di multa per il reato di cui all'art. 570, comma 1 c.p. (ometteva pressoché totalmente di versare l'assegno mensile fissato dal Tribunale di Trento al coniuge separato TE IA quale contributo al mantenimento dei figli minorenni), subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento a favore della parte civile del danno liquidato.
A seguito d'impugnazione interposta dal difensore dell'imputato, la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 24-3-2000, revocava la subordinazione della sospensione della pena al pagamento del danno liquidato, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AN, deducendo:
1) nullità del doppio grado del giudizio per inosservanza delle norme processuali ex art. 178 e 486 c.p.p., stabilite a pena di nullità.
Assume il ricorrente che il TO ha omesso totalmente di valutare la documentazione medica attestante il legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 31-10-1996, dichiarando "illegibile" un certificato medico chiaro e conforme a legge (allegato al ricorso), che documenta una "ipertermia di 38 gradi", e che la Corte di Appello, a sua volta, ha preso in considerazione, nel valutare l'impugnativa su tale punto, altro certificato medico, riferentesi ad altra patologia e ad altra udienza.
Dalla suddetta omissione del TO sarebbe derivata una violazione del principio afferente alla tutela del diritto di difesa e l'impossibilità per il AN di difendersi in relazione a tutta una serie di falsità sulla sua situazione patrimoniale emersa all'udienza pretorile.
2) inosservanza o erronea applicazione dall'art. 570 c.p.: sarebbe mancato il prescritto rigoroso accertamento circa la concreta capacità economica dell'imputato, a fronte dei riscontri probatori forniti dalla difesa in merito all'impossibilità di adempimento da parte del AN, determinata da condizioni e fattori non ascrivibili a sua colpa, in quanto, pur avendo in passato disponibilità di congrue somme, queste non fanno più parte del suo patrimonio, mentre la notizia che l'imputato investiva in titoli azionari è stata attività da affermazioni unilaterali. Chiede pertanto il ricorrente l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio, ovvero l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
2. - Il primo motivo di gravame è fondato.
Occorre premettere che il comma dell'art. 486 c.p.p. (vigente all'epoca del dibattimento di primo grado del presente processo e le cui statuizioni sono comunque ora riprodotte nell'art. 420 ter c.p.p., che riguarda l'udienza preliminare ma è richiamato per il dibattimento dall'art. 484, comma 2 bis, introdotto dalla legge 479 del 1999) prevede che "quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento (...)". Il terzo comma del predetto articolo stabilisce poi che il giudice debba sospendere o rinviare il dibattimento anche quando l'imputato non si presenti alle successive udienze, se ricorrono le condizioni previste dal primo comma.
Tale seconda disposizione deve indubbiamente ritenersi applicabile anche nel caso in cui in una precedente udienza sia stata dichiarata la contumacia dell'imputato, essendo una siffatta interpretazione imposta sia dal tenore letterale della norma, che si riferisce genericamente alla mancata comparizione dell'imputato, sia dal criterio sistematico, posto che l'art. 487, comma 3 c.p.p. (ora - per quanto sopra precisato l'art. 420 quater, comma 3 dello stesso codice) riconosce all'imputato contumace il diritto di comparire prima della decisione e di rendere dichiarazioni spontanee nonché di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. È infatti evidente che tali facoltà verrebbero vanificate qualora non si dovesse tener conto del legittimo impedimento dell'imputato a comparire nelle udienze successive a quella in cui ne fu dichiarata la contumacia. Deve altresì ritenersi che l'inosservanza delle disposizioni appena richiamata costituisca violazione concernente l'intervento dell'imputato e determini quindi una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., deducibile con l'impugnazione (Cass. Sez. 2^, sent. 9991 del 20/9/1994 (ud. 6-9-1194), rv. 198814). Passando ora al caso di specie, va rilevato che, come emerge dall'esame degli atti, il AN fu dichiarato contumace all'udienza pretorile del 20-5-1996, avendo il giudicante disatteso la richiesta di rinvio del dibattimento avanzata dall'imputato sulla base di un'allegata certificazione medica del 17-5-1996, attestante ch'egli era affetto da "lombo-sciatalgia destra", con una prognosi di cinque giorni s.c.; e che all'udienza conclusiva del 31-10-1996 il TO non ritenne di ammettere la produzione di altra certificazione medica trasmessa per fax ed esibita da un legale per conto dell'Avv. Luigi Imperia di Latina, con la motivazione che questi non risultava difensore del AN e che il fax non poteva essere accettato per il modo anomalo in cui era stato recapitato. In relazione a tale provvedimento il difensore dell'imputato eccepiva nell'atto di appello la nullità della sentenza di primo grado, deducendo che a causa del legittimo impedimento del AN attestato dal certificato medico il giudice avrebbe dovuto rinviare il dibattimento o disporre visita fiscale.
Peraltro la Corte di Appello, nel decidere su tale punto, ha preso in considerazione - incorrendo evidentemente in equivoco - non già la dedotta mancata valutazione del certificato sanitario esibito al TO nell'udienza del 31-10-1996, bensì il surriferito provvedimento con cui questi aveva disatteso, nella precedente udienza del 20-5-1996, la richiesta di rinvio del dibattimento fondata su altra certificazione medica.
Tanto emerge chiaramente dalla motivazione stessa della sentenza impugnata e dal raffronto tra gli estremi del certificato sanitario in essa considerato (e cioè quello in data 17-5-1996 sopra menzionato, a firma del dott. AN Lungarella) e il certificato allegato in copia al ricorso a sostegno della doglianza in esame, nel quale la dott.ssa Rossella Carucci attesta che in data 30-10-1996 il AN era affetto da "sindrome influenzale con iperpiressia 38^ C", prescrivendo "riposo a letto per impossibilità di deambulare". Risolvendosi tale erronea impostazione, sostanzialmente, nella mancanza di motivazione su una questione che - se fondata e in quanto tempestivamente dedotta - porterebbe alla dichiarazione di nullità di entrambe le sentenze di merito per la già accennata violazione di cui all'art. 178, lett. c) c.p.p., la decisione impugnata dev'essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento per nuovo giudizio.
L'altro motivo del ricorso rimane ovviamente assorbito.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001