Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
In materia di assenza dell'imputato non può trarsi dalla mera inerzia dell'imputato, più o meno prolungata, (qualora il difensore nei preliminari del dibattimento abbia dato comunicazione dello stato di detenzione per altro titolo dell'imputato medesimo) l'implicita volontà di quest'ultimo di consentire la celebrazione del dibattimento in sua assenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16.3.1998
1. Dott. CO Romano Consigliere SENTENZA
2. " Tito Garribba " N. 361
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Conte " N. 32334/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AZ CO n. il 19-1-1959 avverso la sentenza 21-1-1997 della Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CO Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di 1^ grado con rinvio al Tribunale.
Udito il difensore, avv. Ludovico Montano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 21.1.1997 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 7.4.1994 del tribunale della stessa città, con la quale AZ CO era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 341 co. I, III e IV e 582, 585, 576 n.1 e 61 n. 10 c.p., riuniti per continuazione. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione.
A sostegno del gravame, con il primo motivo denunzia illogicità della motivazione in quanto la corte territoriale, pur riconoscendo ritualmente provato il di lui impedimento a comparire in udienza in quanto detenuto a Viterbo per altro titolo, aveva disatteso l'istanza di rinvio proposta dal difensore nei preliminari del dibattimento in base alla illogica argomentazione che la comunicazione dell'impedimento non era stata tempestiva.
Con il secondo motivo deduce che il Giudice di appello avrebbe dovuto "dichiarare la non punibilità del ricorrente ex art. 91 c.p. atteso che il suo stato di ubriachezza era manifesto e non preordinato sia in rapporto alle modalità dell'episodio in sè che alle risultanze processuali.
Osserva il Collegio che il primo motivo del ricorso (il suo accoglimento assorbe l'altro motivo) è fondato.
La prevalente giurisprudenza condivisa da questo Collegio, è nel senso che a rendere legittimo il giudizio contumaciale è solo la mancata conoscenza dello stato di detenzione da parte dell'autorità giudiziaria procedente e che qualora di tale stato provveda a dare comunicazione il difensore, non è imposto da alcuna norma all'imputato l'onere di previa comunicazione dello stesso stato. In termini è la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 24.6.1992, Birra in CED CASS. n. 191.89 1), secondo cui "L'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e, successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al dibattimento. Ne consegue che nel caso in cui l'imputato abbia notiziato prima dell'udienza il giudice del suo stato di detenzione dichiarando di voler presenziare all'udienza stessa, questi ne deve disporre la traduzione per l'udienza o, in mancanza, rinviare il dibattimento ad altra data per legittimo impedimento dell'imputato, di tal che il provvedimento con il quale egli, invece, rigetti la richiesta e disponga procedersi in assenza dell'imputato si pone al di fuori degli schemi processuali, determinandosi la nullità prevista dall'art. 178 comma 1, lett. c), c.p.p. in quanto si impedisce l'esercizio del diritto dell'imputato di essere presente al dibattimento e di svolgervi le proprie difese (diritto garantito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali); nullità che investe anche gli atti successivi, ivi compresa la sentenza (fattispecie in cui la dichiarazione dell'imputato era pervenuta al giudice il giorno stesso dell'udienza, ma prima della sua celebrazione)".
Sulla scia della giurisprudenza citata, di recente, si è espressa in modo conforme la sentenza (Sez. VI, 20.6.1997 rv. 209.322), secondo cui "In tema di presupposti per altra causa, per la dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto per altra causa, solo la mancata conoscenza dello stato di detenzione con la conseguente impossibilità di disporre la traduzione, può legittimare il giudizio contumaciale. Quando, invece, il difensore abbia reso in udienza dichiarazione circa lo stato di detenzione per altra causa dell'imputato, il giudice è tenuto a disporre accertamenti al riguardo e, in caso di riscontro positivo, disporre la traduzione dell'imputato. Provvedendovi il difensore, l'imputato non ha infatti l'onere di comunicare previamente il suo stato di detenzione onde consentire la tempestiva sua traduzione per l'udienza fissata, in quanto ciò non è previsto da alcuna norma. Ne consegue che , ove il giudice disponga procedersi in contumacia dell'imputato, pur essendo stato avvertito del suo stato di detenzione, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.".
Ciò premesso, occorre rilevare che l'assunto della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui, (essendo la mancata rimozione del di lui impedimento riconducibile al "negligente comportamento" del ricorrente, comportamente, con il quale egli avrebbe "tacitamente, ma inequivocamente mostrato di voler rinunziare a presenziare al dibattimento, dal momento che la contraria intenzione sarebbe potuta essere manifestata, adottando un minimo di diligenza"), sarebbe nel caso configurabile una rinuncia implicita a comparire, è fuori delle previsioni della normativa vigente. Il testo dell'art. 488 c.p.p., comma I, contempla: due ipotesi di assenza volontaria dell'imputato all'udienza dibattimentale, che escludono l'applicazione degli artt. 486 e 487 c.p.p.: 1) "quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza";
2) quando, "detenuto, rifiuti di assistervi"; e due ipotesi (art. 488 commi II e III), nelle quali la volontà dell'imputato di assentarsi è legislativamente presunta: I) quando "dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza";
II) quando, "detenuto, evade".
Orbene, mentre in queste ultime due ipotesi la volontà è desunta per presunzione di legge da determinate attività dell'imputato, nell'altra ipotesi essa deve essere esplicita e, comunque, inequivoca.
La necessità della presenza di quest'ultimo connotato, è stata anche di recente, rilevata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, 27.7.1995 in Mass. Uff. CED., 202.830), secondo cui "Il rifiuto dell'imputato di assistere al dibattimento, di cui all'art. 488 comma 1 cod. proc. pen., va individuato in qualsiasi comportamento indicativo di una inequivoca volontà di non presenziare all'udienza, e così in una informale dichiarazione di rinuncia, di non accettazione e simili o nel mero rifiuto di 'traduzione', restando irrilevante la mancanza di una volontà espressa di consentire il giudizio in assenza o l'affermazione di voler optare per il rito contumaciale".
Deve, perciò, in definitiva, trattarsi di una volontà che, manifestata con espressa dichiarazione o con comportamentì significativi, sia univocamente interpretabile.
Ne discende, conseguentemente, che non può trarsi dalla mera inerzia dell'imputato, più o meno prolungata, ove come nella specie è accaduto, il difensore nei preliminari del dibattimento abbia dato comunicazione dello stato di detenzione dell'imputato stesso per altro titolo, l'implicita volontà di quest'ultimo di consentire la celebrazione del dibattimento in sua assenza.
Sia la sentenza impugnata che quella confermata del Tribunale di Napoli in data 7.4.1994 debbono, conseguentemente essere annullate con rinvio degli atti per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'impugnata sentenza e quella del Tribunale di Napoli in data 7.4.1994 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione dello stesso Tribunale.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998