Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2016, n. 23278
CASS
Sentenza 1 marzo 2016

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Nel giudizio che si svolge davanti al giudice monocratico a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il termine dilatorio per la comparizione della parte in giudizio è quello di trenta giorni, di cui agli artt. 464, comma primo, e 456, comma terzo, cod. proc. pen., e non quello di sessanta giorni previsto dall'art. 552, comma terzo, dello stesso codice in funzione della valutazione circa la richiesta di accesso ai riti speciali, atteso che, in tal caso, la scelta di accedere o meno al rito alternativo deve essere stata già effettuata all'atto della opposizione al decreto penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2016, n. 23278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23278
    Data del deposito : 1 marzo 2016

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