Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
Nel giudizio che si svolge davanti al giudice monocratico a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il termine dilatorio per la comparizione della parte in giudizio è quello di trenta giorni, di cui agli artt. 464, comma primo, e 456, comma terzo, cod. proc. pen., e non quello di sessanta giorni previsto dall'art. 552, comma terzo, dello stesso codice in funzione della valutazione circa la richiesta di accesso ai riti speciali, atteso che, in tal caso, la scelta di accedere o meno al rito alternativo deve essere stata già effettuata all'atto della opposizione al decreto penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2016, n. 23278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23278 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
232 7 8/ 1 6 14 23278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE : UDIENZA PUBBLICA DEL 01/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 424/2016 Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALE N. 28988/2015- Consigliere - PASQUALE GIANNITI Dott. - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RI N. IL 19/11/1988 avverso la sentenza n. 3718/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 18/09/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per LA INATIMISSIBILITA' DEL Riconss Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.
1- RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 18 settembre 2014 la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la decisione del Giudice del Tribunale di Lucca del 3 aprile 2012 che aveva condannato DA TA in relazione ai reati di inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di omissione di soccorso stradale (art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti contestati come commessi il 19 dicembre 2008. 2. In particolare, all'imputato si addebita di avere, alla guida dell'autovettura Citroen C2 targata DP794SL, dopo avere determinato, con il proprio comportamento, un incidente stradale, avendo urtato una bicicletta condotta da Viorica Slivca, che riportava lesioni personali, omesso di ottemperare all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona ferita.
3. Fonti del convincimento dei giudici di merito circa la responsabilità penale dell'imputato sono le deposizioni dei plurimi testimoni, anche oculari, dell'accaduto, la ricostruzione fattuale operata dalla polizia giudiziaria e gli accertamenti svolti dalla stessa, i segni riscontrati su entrambi i veicoli coinvolti e la documentazione sanitaria.
4. Avverso la decisione l'imputato ha presentato tempestivamente ricorso, affidato a quattro motivi, con i quali si evocano le categorie della violazione di legge e del vizio di motivazione.
4.1. Si denunzia, con un primo motivo, la illegittimità della decisione perché, presentata da parte dell'imputato opposizione al decreto penale di condanna, il termine per comparire era stato inferiore a sessanta giorni. L'eccezione era stata motivatamente respinta sia in primo che in secondo grado: segnala tuttavia al riguardo il ricorrente che la disciplina che prevede un termine a comparire per l'opponente a decreto penale di condanna (trenta giorni) inferiore a quello ordinariamente previsto per l'imputato che viene citato a giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica (sessanta giorni, riducibili a quarantacinque) sarebbe ingiusta ed illegittima costituzionalmente per irragionevole compromissione del diritto di difesa e che sul punto si registrerebbe un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte di cassazione, contrasto che andrebbe risolto aderendo all'orientamento che riconosce all'imputato un maggior lasso temporale per approntare le proprie difese.
4.2. La sentenza di secondo grado sarebbe, inoltre, affetta da vizio motivazionale attinente alla prova che al momento del fatto la vettura fosse in effetti condotta dall'imputato e non già da altra persona. Infatti l'auto è di proprietà del nonno di DA TA ed un teste a difesa, tale FR, ha affermato che talvolta veniva utilizzata dal padre dell'imputato; non avendo nessun teste oculare visto proprio DA TA alla guida del mezzo, la riconducibilità all'imputato della condotta sarebbe basata, a detta del ricorrente, su mere congetture.
4.3. La decisione di merito sarebbe affetta da ulteriore vizio motivazionale relativo alla mancata valutazione della circostanza che a chiamare in soccorso della ferita l'ambulanza, tempestivamente sopraggiunta, potrebbe essere stato proprio l'imputato, e non altri, sicché difetterebbe, ad avviso del ricorrente, l'elemento oggettivo della condotta.
4.4. La motivazione sarebbe, infine, erronea, mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica anche sotto il profilo della irrogazione della sanzione, non avendo i giudici di merito, secondo il ricorrente, spiegato adeguatamente il perché della scelta della pena ed il perché della mancata concessione del beneficio della non menzione, che era stato chiesto in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Dal puntuale confronto tra i motivi di appello ed i motivi di ricorso emerge, anzitutto, che i secondi sono in sostanza meramente riproduttivi, anche a livello grafico e testuale, dei primi e che tutte le doglianze, già sottoposte al giudice dell'appello e dallo stesso motivatamente disattese, vengono riproposte alla Corte di legittimità. Peraltro le questioni affrontate nel ricorso, a ben vedere, si risolvono in larga parte (tutte tranne la prima, di cui si dirà in prosieguo) in censure di mero fatto e non si confrontano puntualmente con il testo della sentenza di appello che, peraltro, integrandosi con la motivazione di quella del Tribunale, viene a comporre un tessuto argomentativo solido ed immune da vizi logici censurabili in sede di legittimità.
1.1. La doglianza relativa al termine a comparire tra la notificazione del decreto di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e la prima udienza dibattimentale è infondata. E' stato, infatti, più volte, ed anche recentemente, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 16265 del 20/03/2013, Costa, Rv. 255514; Sez. 2, n. 6377 del 22/11/2007, dep. 2008, Negrotto Cambiaso, Rv. 239443; Sez. 4, n. 43366 del 29/09/2003, Gabriele, Rv. 226457) che il termine a comparire innanzi al Tribunale in composizione monocratica per il giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 464, comma 1, e 456, comma 3, cod. proc. pen., 2 -sicché le doglianza difensive, di trenta giorni rispettati nel caso di specie peraltro fondate su di un difforme orientamento interpretativo risalente nel tempo ed ormai superato (Sez. 4, n. 393 del 19/11/2002, dep. 2003, Chiolo S., Rv. 224033; Sez. 3, n. 32418 del 13/06/2001, Carnevaletti, Rv. 220342), devono essere disattese. L'opzione interpretativa che appare preferibile viene peraltro puntualizzata nei precedenti richiamati attraverso condivisibili motivazioni fondate su persuasivi rilievi di ordine logico e sistematico incentrati essenzialmente sulla peculiarità della situazione, in cui la scelta di accedere o meno ad un rito alternativo deve essere stata già effettuata contestualmente all'opposizione a decreto penale, sicché nessuna compromissione di facoltà difensive si individua nel riconoscimento all'imputato di un termine per preparare le difese inferiore a quello ordinario.
1.2. Tutti gli ulteriori motivi sono, come si è accennato, inammissibili siccome meramente ripropositivi di questioni (concernenti la concreta identificazione dell'imputato come conducente della vettura, la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e la giustificazione del trattamento sanzionatorio lato sensu) tutte già affrontate ed adeguatamente risolte, disattendendole, dai giudici di merito con motivazione congrua ed immune da vizi logici, rispetto alla quale il ricorso si limita a riproporre differenti letture, senza peraltro effettuare un serio confronto con il testo della sentenza d'appello: ciò che è precluso in un sistema in cui la Corte di cassazione è organo di nomofilachia e non già giudice di terza istanza.
2. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 01/03/2016. CORTE Il consigliere estensore Il Presidente Daniele Rocco Marco Blaiotta ZIONE X D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 6 2018 IFUNZIONARIO GIUDIZIARIO sse Gabriella Lamelza