Sentenza 2 settembre 2008
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico la compilazione con indicazioni non veritiere di una scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), che ha natura di atto pubblico, coerente con il suo inserimento in cartella clinica oltre che con la sua valenza non meramente ricognitiva, ma di attestazione degli elementi necessari per la richiesta di rimborso (con attribuzione dei relativi codici), nonché funzionale alla corretta applicazione dei D.R.G. ("Diagnosis Related Group"), termine con il quale si indica una categoria di pazienti ospedalieri definita per caratteristiche cliniche analoghe, che richiedono per il loro trattamento quantità omogenee di risorse ospedaliere. (La Corte ha precisato che la corretta compilazione della S.D.O. e la codifica delle ulteriori informazioni sanitarie necessarie possono essere configurate come un parere tecnico che, tuttavia, essendo formulato da soggetti cui la legge riconosce una particolare perizia ed ancorato a parametri valutativi dettagliatamente predeterminati, è destinato a rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/09/2008, n. 41824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41824 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 02/09/2008
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 95
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 26180/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO OL, n. Torino il 6 settembre 1959;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 24 giugno 2008;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Sciretti Perla del foro di Milano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza in data 24 giugno 2008 il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di RE OL avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 6 giugno 2008 in ordine ai reati di concorso in truffa aggravata continuata (capo C: art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 7) e di falso ideologico continuato e aggravato dal nesso teleologia) (capo D;
art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 479, art. 61 c.p., n. 2) per avere nella sua qualità di dirigente medico responsabile d'equipe presso l'Unità operativa di Neurochirurgia della clinica convenzionata Santa TA di Milano - in concorso con il socio unico e legale rappresentante della clinica PI CE e con i direttori sanitari succedutisi tra gli anni 2005 e 2007 (TR MA direttore sanitario sino al maggio 2007, ME LU vice direttore sanitario dal 2 novembre 2005 sino al maggio 2007 e direttore sanitario dal maggio 2007 sino al 31 dicembre 2007)- contribuito ad indurre in errore l'ASL Città di Milano e la EG Lombardia sulla regolarità dei pagamenti richiesti a titolo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale, con artifici e raggiri consistiti nella rappresentazione di patologie e delle conseguenti prestazioni sanitarie di cui si chiedeva il rimborso attraverso l'indicazione di codici di DRG con "valorizzazioni superiori a quelle corrette sia sotto il profilo dell'appropriatela che della congruenza". L'ingiusto profitto della percezione di indebiti rimborsi relativamente alle prestazioni sanitarie eseguite tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 nell'Unità operativa diretta dal dottor RE ammontava - secondo l'impostazione accusatoria - complessivamente a Euro 148.079,00 con riferimento alle prestazioni sanitarie documentate in ventisette cartelle cliniche per l'anno 2005 (Euro 95.192,00) e in sedici cartelle cliniche per l'anno 2006 (Euro 52.887,00 euro). In particolare sarebbe stata falsamente attestata nelle predette cartelle cliniche la sussistenza dei requisiti legittimanti il rimborso dei ricoveri per le prestazioni effettuate apponendo su ciascuna scheda di dimissione ospedaliere (SDO) codici IDC9 non corrispondenti all'effettiva patologia e alla conseguente terapia somministrata.
Il Tribunale del riesame - richiamata la normativa di settore sulla quale si era diffusamente soffermato il giudice per le indagini preliminari al fine di ricostruire il sistema dei DRG (Diagnosis Related Group) attraverso il quale, ai fini della determinazione del rimborso dovuto dal Servizio sanitario nazionale, viene trasformata in valore economico l'attività diagnostico-strumentale-terapeutico erogata in favore dei pazienti presso le strutture sanitarie convenzionate - si riportava per relationem alle motivazioni dell'ordinanza impugnata quanto alla sussistenza dei gravi indizi che erano stati individuati dal giudice per le indagini preliminari principalmente negli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza presso la clinica Santa TA in relazione alle anomalie di codificazione delle prestazioni effettuate rispetto alle altre strutture lombarde, nelle conclusioni dei consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero (i quali avevano esaminato le cartelle cliniche di diversi reparti della clinica rilevando in numerosi casi l'incongruità e l'inappropriatezza dei codici di DRG) nonché nelle intercettazioni telefoniche successive ai primi sequestri di documentazione sanitaria (il cui contenuto era in gran parte trascritto nell'ordinanza cautelare), da cui si evinceva che l'alterazione dei dati indicati in cartella clinica e, in particolare, nelle SDO in funzione del rimborso avveniva sistematicamente e con la piena consapevolezza dei primari o dei capi- equipe dei diversi reparti (tra cui il dottor RE), dei direttori sanitari e del proprietario che faceva pressione in tal senso. Con specifico riferimento alla posizione del dottor RE il giudice per le indagini preliminari - sulla base di quanto riferito dai consulenti del pubblico ministero BA e AD - aveva individuato la falsità e, quindi, la condotta truffaldina nell'utilizzazione, nelle SDO delle cartelle cliniche selezionate, di codici di diagnosi principale (DP) relativi a patologie più generiche e aspecifiche, generalmente secondarie rispetto alla patologia principale trattata (la documentazione diagnostica presente in cartella consentiva di inquadrare correttamente la patologia, discale o spondilosica, oggetto del ricovero e del trattamento, mentre il codice utilizzato impropriamente riguardava la malattia di base, quindi mielopatia o quadriplegia non specificate), e, quanto alla codifica dell'intervento chirurgico, di codici riguardanti interventi sul midollo spinale classificati con DRG004, mentre le prestazioni erogate in realtà avrebbero dovuto essere qualificate come "artrodesi vertebrale cervicale senza complicanze" classificati con DRG520 e, in un limitato numero di casi, come "interventi su dorso e collo con esclusione di artrodesi senza complicanze" classificati con DRG500.
Quanto alle specifiche doglianze proposte nell'interesse dell'indagato, il Tribunale del riesame osservava che:
- i consulenti tecnici del pubblico ministero erano di elevatissima competenza in materia, trattandosi di appartenenti ai Nuclei Operativi di Controllo (NOC), ed avevano operato una puntuale verifica in concreto, in base ai dati emergenti dalle cartelle cliniche e dalle relative SDO, sulla correttezza dei codici utilizzati nel reparto diretto dal dottor RE, escludendo che la patologia principale indicata nelle cartelle non confermate fosse la mielopatia poiché non è sufficiente una sofferenza midollare per configurare la mielopatia quale causa determinante del ricovero e del trattamento (nei casi contestati "il movente eziopatogenetico effettivo" era una patologia discale o spondilosica);
- le osservazioni scientifiche esposte dall'indagato non erano idonee a sminuire le conclusioni dei consulenti del pubblico ministero, i quali avevano riferito i codici corretti alle patologie risultanti come causa diretta del ricovero e del trattamento terapeutico, che avrebbero dovuto essere indicate come diagnosi principale;
- del resto, pur non escludendosi l'utilità di approfondimenti di tipo tecnico non esperibili in sede di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, allo stato le valutazioni dei consulenti del pubblico ministero erano confermate dalla comparazione effettuata dalla Guardia di Finanza sulla percentuale (6%) degli interventi sul midollo spinale (DRG 004) effettuati presso la clinica Santa TA rispetto alle altre strutture ospedaliere pubbliche e private site in Lombardia (in totale 2676) e dall'accertamento che il numero assoluto dei suddetti interventi presso la casa di cura in questione superava quelli praticati presso l'Istituto neurologico Besta di Milano, struttura specializzata di fama internazionale.
Il Tribunale del riesame poneva anche in evidenza i molteplici e convergenti elementi indicativi della sistematicità del modus operandi dei primari dei diversi reparti della clinica Santa TA, adattatisi alla scelta pianificata di amplificare nelle SDO la valorizzazione delle prestazioni sanitarie al fine di far ottenere alla struttura rimborsi superiori a quelli dovuti. Tali elementi erano costituiti: 1) dall'utilizzo "spropositato" di codifiche che davano luogo a rimborsi assai remunerativi per patologie pressoché ignorate in analoghe strutture;
2) dalla relazione della commissione nominata dall'ASL che era stata trasmessa alla Procura della Repubblica e che riguardava in particolare il reparto di chirurgia toracica il cui primario, in un'intercettazione telefonica tra medici che lasciava intendere un sistema generalizzato, veniva definito "principe delle frodi"; 3) dalle conclusioni "sovrapponigli" cui erano giunti i diversi consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero, i quali avevano autonomamente valutato attraverso le cartelle cliniche l'attività di diversi reparti;
4) dalle rinunce unilaterali da parte della clinica alle somme richieste a titolo di rimborso;
5) dalle intercettazioni telefoniche da cui risultava il perseguimento in termini di profitto anche delle scelte terapeutiche, quali il passaggio dal reparto degli acuti a quello di riabilitazione;
6) dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio del dr. ME, direttore sanitario, circa le direttive impartite ai medici al momento dell'assunzione. In tale contesto il Tribunale del riesame riteneva di dover valutare le incongruità e le inappropriatezze rilevate dai consulenti del pubblico ministero in ordine alle attività del reparto di cui era primario il dottor RE, senza mancare di osservare che il ricorso artificioso al codice DG004, altamente remunerativo, era pratica diffusa presso la clinica Santa TA anche in altri reparti che per la specializzazione presentavano punti di interferenza con la neurochirurgia.
Quanto all'elemento soggettivo il Tribunale del riesame poneva in rilievo, oltre al carattere sistematico e reiterato nel tempo delle condotte illecite, le dichiarazioni rese al pubblico ministero, quale persona informata sui fatti, dal dr. RR Giuseppe, assistente del dottor RE e incaricato della compilazione delle cartelle cliniche e delle SDO secondo le indicazioni provenienti dal primario (il dottor RR non aveva nascosto le sue perplessità in ordine alla codificazione per gli interventi sul midollo spinale e aveva subito intuito, allorché era stato convocato dalla Guardia di Finanza, quali informazioni gli sarebbero state richieste preoccupandosi di parlarne subito sia con il dottor RE che con il proprietario della clinica). Il contenuto di un'intercettazione telefonica in cui il dottor Brega Massone e il dottor ME commentavano lo spontaneo allontanamento dalla clinica del dottor RR consentiva, secondo il Tribunale, di affermare che l'unica possibilità di sottrarsi al sistema truffaldino era quella di scegliere di non lavorare più per la clinica.
La modestia del profitto ricavato personalmente dal l'indagato non era del resto, secondo il Tribunale del riesame, valido elemento per escludere la sua partecipazione a titolo di concorso all'attività delittuosa contestata, essendo egli comunque consapevole del carattere indebito del rimborso pubblico cui accedeva la clinica, con pari danno per l'ente erogatore, e interessato, al di là del compenso determinato anche in base all'entità dei rimborsi pubblici percepiti dalla struttura, alla crescita della sua rilevanza professionale all'interno della clinica, all'aumento delle risorse messegli a disposizione, al conseguente ampliamento delle prestazioni erogabili e delle prospettive di ulteriori rimborsi. Quanto alle esigenze cautelari, infine, il Tribunale del riesame, esclusa la previsione di copertura totale dell'eventuale pena dalla causa estintiva dell'indulto e comunque di determinazione della pena in misura rientrante nei limiti della sospensione condizionale, riteneva sussistenti sia il pericolo di inquinamento probatorio desunto dal contenuto delle intercettazioni telefoniche sia il pericolo di reiterazione della condotta criminosa risultante dalla gravita intrinseca e dal numero dei fatti contestati nonché dal consistente protrarsi nel tempo della condotta criminosa, osservando che tale pericolo doveva considerarsi persistente anche dopo la sospensione della convenzione della clinica Santa TA con il Servizio sanitario nazionale non potendosi escludere che l'indagato potesse avviare nuovi rapporti professionali con altre strutture convenzionate.
Avverso la predetta ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per Cassazione.
Il ricorrente, premesso che il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione e quindi viziato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c e lett. e, avendo il Tribunale del riesame omesso di pronunciarsi "in ordine al perimetro individuale addebitato al ricorrente" richiamando per relationem la motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, deduce:
1) la violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge extrapenale integrante il precetto della disciplina amministrativa che regola il sistema dei controlli esterni sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie convenzionate (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonché il vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base del giudizio di "non conformità" espresso dai consulenti tecnici del pubblico ministero appartenenti ai NOC (Nuclei operativi di controllo) delle ASL, giudizio di non conformità che costituisce il "primo approccio di un fisiologico contenzioso amministrativo che può risolversi anche in favore della struttura convenzionata nel caso in cui la direzione dell'ASL accolga le controdeduzioni tecniche" e che, anche in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, prevede l'applicazione in via ordinaria dei rimedi civilistici regolati dal contratto di convenzione (la decurtazione del valore della prestazione documentata nella cartella clinica) ovvero l'irrogazione di sanzioni amministrative, come espressamente previsto dalla L.R. n. 31 del 1997; il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto di questo rilievo difensivo e nemmeno dell'inadeguatezza sotto il profilo scientifico del giudizio di non conformità in quanto lo stesso dott. RE aveva illustrato le ragioni per le quali doveva ritenersi appropriata la codifica della diagnosi principale di patologia midollare, con conseguente classificazione di DRG 004, in un numero peraltro ridottissimo di casi (38 interventi su 1468); del resto lo stesso consulente del pubblico ministero in ventitre casi aveva espresso un giudizio di conformità, confermando indirettamente l'inesistenza di un disegno volto ad una sistematica alterazione dei codici di rimborso;
2) l'inosservanza dell'art. 479 c.p. in relazione alla disciplina di cui al D.M. n. 380 del 2000 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e), con riferimento all'individuazione di ipotesi di falso pur in assenza di condizioni di alterazione e difformità di cartelle cliniche e SDO e alla mancata considerazione, in relazione all'elemento psicologico, della concreta motivazione tecnico-scientifica da parte dell'indagato; sotto il primo profilo la divergenza dell'attività classificatoria successiva all'intervento, caratterizzata da indici di complessità riconosciuti espressamente dalla stessa normativa di riferimento (in specie dal D.M. n. 380 del 2000), non avrebbe consentito di ritenere sussistente un'ipotesi di falso in presenza di una rappresentazione congrua e corretta del documento clinico sottostante (cartella clinica) riportante nel dettaglio tutte le situazioni patologiche e terapeutiche accertate ed attestate nel diario di ricovero dai sanitari procedenti;
quanto all'elemento soggettivo, il Tribunale del riesame avrebbe trascurato non solo la valenza tecnico-scientifica dell'apporto illustrativo della specificità degli interventi fornito dal dottor RE, ma anche l'incidenza della volontà e rappresentazione della pretesa condotta illecita in capo all'agente;
3) la violazione della legge penale con riferimento all'art. 479 c.p. essendo la scheda di dimissione ospedaliera (SDO) un documento che riassume i dati utili per l'istruzione della pratica di richiesta di rimborso, mentre il Tribunale del riesame non avrebbe distinto la SDO, collocata materialmente all'interno della cartella clinica, dal diario clinico del ricovero relativo a fatti clinici irripetibili e cronologicamente determinati, registrati contestualmente al loro verificarsi e attestati dal pubblico ufficiale;
la SDO - comprendente un modulo di formato informatizzato, una maschera che regola l'attività di compilazione, un modulo correggibile dall'operatore anche dopo l'invio informatico e una certificazione meramente eventuale necessaria nel caso sia richiesto per quel determinato ricovero il rimborso al servizio sanitario nazionale - erroneamente sarebbe stata qualificata come atto pubblico solo per la sua collocazione materiale all'interno della cartella clinica, "senza distinguere invece -come prescritto anche ai fini di cui all'art. 280 c.p.p. - gli elementi costitutivi del paventato delitto di falsità
ex art. 479 c.p., ovvero delle differenziali incriminatrici di cui agli artt. 480 e 481 c.p.";
4) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e, per la mancata valutazione di elementi individuali di responsabilità, con riferimento all'asserita sistematicità della condotta dell'indagato, nonostante la percentuale minima di interventi neurochirurgici oggetto di contestazione e la posizione distinta del dottor RE rispetto agli altri medici coinvolti nelle indagini, e alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ancorata proprio all'inesistente sistematicità della condotta;
inconferenti sarebbero i richiami nell'ordinanza impugnata al contenuto delle intercettazioni telefoniche;
5) la violazione di legge con riferimento alla natura e alla tipologia della misura cautelare e il vizio della motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari nonché sulla proporzionalità e adeguatezza della misura coercitiva applicata che comprimerebbe, secondo il difensore, la libertà individuale dell'indagato e il suo sviluppo professionale.
I motivi nuovi depositati il 28 agosto 2008, unitamente ad una memoria difensiva sottoscritta personalmente dall'indagato e ad undici allegati, riguardano:
1) con riferimento al quarto motivo del ricorso principale, il vizio di motivazione con riferimento alla pretesa sistematicità della condotta (38 interventi confermati su 1468, 23 confermati, 61 complessivamente riferiti al codice DRG 004) e alla sussistenza dell'elemento soggettivo (il contenuto delle dichiarazioni dell'ex direttore sanitario ME sarebbe in gran parte favorevole al dottor RE;
sarebbero state le codifiche dell'altra equipe di neurochirurgia, di cui era primario il dottor LD, ad aver destato perplessità nella direzione sanitaria;
le SDO erano state redatte dal dottor RR e non era il dottor RE a dare indicazioni sulla compilazione);
2) con riferimento al quinto motivo del ricorso principale, il vizio di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione della condotta criminosa e alla sussistenza di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata (il Tribunale del riesame non avrebbe valutato, pur dandone atto, la circostanza che il dottor RE aveva formulato istanza alla EG Lombardia per chiedere, nelle forme del fisiologico procedimento amministrativo in contraddittorio, una valutazione sugli interventi descritti e sulla loro classificazione).
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla mancanza di motivazione specifica in relazione alla posizione individuale del ricorrente, la Corte osserva che il richiamo per relationem da parte del Tribunale del riesame - per quanto riguarda la sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni in ordine agli indizi e alle esigenze cautelari contenute nella motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare- è del tutto legittimo poiché l'ordinanza applicativa della misura cautelare e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro collegate e complementari sicché la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato l'emissione (Cass. sez. 3, 11 ottobre 2007 n. 41569, Verdesan;
sez. 1, 1 ottobre 2004 n. 43464, Perazzolo;
S.U. 21 giugno 2000 n. 17, Primavera;
S.U. 1 7 aprile 1996 n.7, Moni). Nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari aveva dedicato un paragrafo dell'articolata ordinanza custodiale all'esame degli elementi indiziari riguardanti specificamente il ricorrente (così come aveva fatto per le singole posizioni di tutti gli altri indagati) e, del resto, il Tribunale del riesame non si è sottratto all'esame e alla revisione critica del provvedimento oggetto di riesame alla luce delle singole, penetranti censure difensive analiticamente esposte nel ricorso e negli ulteriori scritti difensivi.
Quanto al primo motivo la Corte ritiene che l'individuazione, sul piano indiziario, degli estremi del reato di falso e del correlato reato patrimoniale di truffa in danno dello Stato sulla base del giudizio di "non conformità" espresso dai consulenti del pubblico ministero, con riferimento a parametri enucleati dalla procedura amministrativa adottata dalla EG Lombardia ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992 (come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999), non sia nè illegittimo ne' censurabile sotto il profilo della motivazione. Oggetto del quesito posto dal pubblico ministero ai consulenti - non a caso scelti tra gli esperti dei NOC (Nucleo operativo di controllo), dotati di competenza specifica in materia di valorizzazione di DRG - era infatti la verifica, previo esame delle cartelle cliniche e dei relativi allegati, della correttezza della codifica delle prestazioni sanitarie erogate e, in caso di accertamento di anomalie nella codifica e nelle modalità di erogazione "rispetto al contesto regionale di riferimento", l'indicazione della diversa valorizzazione delle prestazioni e dell'eventuale danno per l'ente pubblico. La verifica della correttezza della codifica presuppone necessariamente l'esame delle cartelle cliniche e delle relative SDO per consentire da un lato il controllo della corrispondenza dei dati e della coerenza del loro contenuto e, dall'altro lato, l'espressione di un giudizio sulla corretta individuazione, nei singoli casi, della patologia principale ed eventualmente di quelle secondarie, della prestazione sanitaria erogata e dei relativi codici, in base ai quali viene stabilito, mediante elaborazione informatica, il DRG che attribuisce un valore economico alle prestazioni oggetto di rimborso. I consulenti del pubblico ministero, scelti tra gli appartenenti ai NOC che non avevano competenza territoriale in relazione alla sede della clinica Santa TA e che quindi non si sarebbero mai direttamente interessati in via amministrativa dei controlli relativi alle pratiche di rimborso della casa di cura, nel compiere gli accertamenti loro demandati hanno fatto riferimento, nelle conclusioni della complessa indagine svolta, al concetto di "conformità" o "non conformità" che sintetizza il risultato dell'indagine basata sui documenti esaminati (cartelle cliniche e SDO) e che, pur corrispondendo al termine di valutazione adottato in sede amministrativa, è l'unico in concreto idoneo ad esprimere il parere tecnico richiesto nel quesito formulato dal pubblico ministero.
La circostanza che nell'ambito delle distinte procedure relative alle pratiche di rimborso il giudizio di non conformità espresso dai NOC competenti per territorio possa essere oggetto di contenzioso amministrativo con la EG (essendo prevista la possibilità per la struttura convenzionata di presentare controdeduzioni tecniche) o di applicazione in via ordinaria dei rimedi civilistici previsti dal contratto di convenzione (la decurtazione del valore della prestazione documentata nella cartella clinica) ovvero di irrogazione di sanzioni amministrative (come espressamente previsto dalla L.R. n. 31 del 1997) non appare rilevante. Infatti nel caso di specie i consulenti, nominati dal pubblico ministero ex art. 359 c.p.p. in quanto dotati di specifiche competenze tecniche e scientifiche, hanno posto in essere, come era stato loro richiesto, non solo un'attività materiale di compulsazione di tutto il materiale documentale di carattere sanitario e amministrativo sequestrato (mentre i NOC nel corso dell'ordinario controllo amministrativo procedono a campione, su campioni sia mirati che casuali e relativi ad una percentuale fino al 10% delle schede di dimissione), ma anche, avvalendosi delle loro specifiche capacità tecniche, hanno studiato e valutato criticamente i risultati di tali attività, esprimendosi secondo canoni che, pur mutuati dalla procedura amministrativa, sono comunque validi anche ai fini dell'accertamento qualitativo della correttezza della codifica rilevante ai fini penali. Inoltre i consulenti hanno effettuato un accertamento statistico comparativo, nel contesto regionale di riferimento e con strutture omogenee quanto a capienza e capacità di offerta terapeutica, dei casi in cui erano state verificate anomalie di codificazione. Le conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero -i quali hanno compiuto indubbiamente un'indagine più incisiva e completa di quella svolta dai NOC in occasione degli ordinari controlli cui sono deputati in via amministrativa- sono state peraltro valutate nel caso di specie, dal giudice per le indagini preliminari prima e dal Tribunale del riesame poi, alla luce delle ulteriori risultanze delle indagini (le intercettazioni telefoniche da cui si desumeva l'orientamento della proprietà della clinica, recepito dai primari dei vari reparti, ad esaltare in maniera artificiosa l'applicazione dei codici, al fine di ottenere rimborsi più elevati;
il rilevamento da parte dei NOC competenti in via amministrativa dell'incongruità o dell'inappropriatezza della codifica in casi analoghi;
le dichiarazioni del dottor RO, assistente del dottor RE, circa le direttive ricevute in ordine alla compilazione delle SDO;
la comparazione dei dati sugli interventi qualificati con il DRG 004 della clinica Santa TA con quelli relativi ad analoghe strutture presenti nel territorio della EG Lombardia) che - secondo un percorso argomentativo logico e coerente - hanno contribuito a dar conto in maniera adeguata della sussistenza a carico (anche) del dottor RE dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di falso ideologico e truffa.
Quanto alle deduzioni proposte sul piano tecnico-scientifico dallo stesso indagato, la Corte osserva che nell'ordinanza impugnata da un lato è stata evidenziata l'innegabile prospettazione difensiva delle tesi sostenute dall'indagato a fronte dell'oggettiva estraneità ai fatti di causa dei consulenti del pubblico ministero e dall'altro lato, con argomentazione solida e non smentita, si è posto in rilevo in rilievo (pur non escludendosi la necessità di un accertamento peritale) che la presenza di una sofferenza midollare anche nelle patologie discali o spondilosiche non costituisce un argomento idoneo a sminuire la valutazione di non correttezza della codifica derivante dal fatto che nelle SDO contestate era stata erroneamente considerata come patologia primaria (e, quindi, causa diretta del ricovero o del trattamento) proprio la patologia midollare. Peraltro i consulenti - come si desume dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari riportata estesamente nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame - avevano posto in particolare evidenza, nel qualificare impropria la codifica utilizzata nella maggior parte delle SDO non confermate per la diagnosi principale (DP3363 "mielopatia in altra malattia specificata altrove"), il criterio di esclusione chiaramente indicato nel volume sulla Classificazione delle malattie alla voce relativa alla codifica impropriamente adottata ("escluso mielopatia in disturbi del disco intervertebrale codici 72270-72273 e spondilosi 7211, 72141-72142, 72191"). Il giudice del riesame ha inoltre posto in opportuno rilievo, pur facendo prudentemente "salvi gli approfondimenti che potranno venire da consulenze di parte o anche dall'espletamento di perizia", il significativo dato statistico costituito dal rilevante numero di interventi sul midollo spinale che nel corso dell'anno 2006 sarebbero stati effettuati presso la clinica Santa TA di Milano (170), seconda per numero di interventi di questo tipo solo all'Istituto clinico NE AU di Milano (209 interventi) e superiore rispetto all'Istituto neurologico Besta di Milano. Nell'ordinanza impugnata è stata quindi fornita una motivazione sufficientemente documentata, coerente e logicamente corretta circa la sussistenza di gravi indizi a carico del dottor RE in ordine alla consapevole attribuzione, nelle SDO selezionate dai consulenti del pubblico ministero, di codifiche errate relativamente alle patologie principali che avevano determinato il ricovero e agli interventi effettuati (i codici utilizzati non a caso avrebbero sempre comportato l'erogazione di rimborsi superiori a quelli spettanti in base alla codifica corretta). Nè sarebbe stata necessaria una specifica ed espressa motivazione per contestare gli argomenti di natura essenzialmente tecnica esposti nella memoria presentata ai sensi dell'art. 121 c.p.p., implicitamente disattesi dal giudice attraverso il riferimento ai molteplici e convergenti elementi ritenuti rilevanti sul piano indiziario come qualificata probabilità di colpevolezza e non certamente ai fini dell'accertamento di responsabilità (Cass. sez. 1, 6 luglio 2007 n. 34531, Gangemi) e comunque non riproponibili in questa sede trattandosi di argomenti tendenti essenzialmente ad una rivalutazione nell'apprezzamento degli elementi acquisiti che nel giudizio di legittimità potrebbero rilevare solo nel caso in cui risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (Cass. sez. 4, 3 maggio 2007 n. 22500, Terranova;
Sez.Un.22 marzo 2000 n. 11, Audino). Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
L'indicazione infatti come patologia principale di una determinata patologia, pur risultante dalla cartella clinica, al posto di altra patologia che sia stata effettivamente causa diretta e immediata del ricovero (e risulti classificata con un diverso codice, che comporterebbe un DRG implicante un rimborso di minore entità) non può essere ritenuta - quanto meno a livello indiziario e in presenza di ulteriori elementi che rendano concreta la finalizzazione illecita della condotta - "un dato di natura tecnico-discrezionale che potrà essere al più oggetto di contraddittorio in sede amministrativa". La giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 5, 24 gennaio 2007 n. 15773, Marigliano;
sez. 5, 25 settembre 2006 n. 38153, Bianco;
sez. 5, 30 novembre 1999 n.l004, Moro;
sez. 5, 17 novembre 1999 n. 14283, Pinto ed altri;
sez. 5, 9 febbraio 1999 n. 3552, Andronico) ha più volte affermato, con riferimento al reato di falso ideologico previsto dall'art. 479 c.p.p., che il giudizio del pubblico ufficiale espresso sulla base di una libera scelta dei criteri di valutazione è assolutamente discrezionale e, quindi, il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di alcun fatto, mentre nel caso in cui l'atto faccia riferimento implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione e si è in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina discrezionalità tecnica, che cioè vincola la valutazione ad una verifica, l'atto può essere obiettivamente falso se il giudizio del pubblico ufficiale, che è di conformità, non risponde ai parametri cui è implicitamente vincolato. Nel caso di specie l'identificazione delle informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e le relative modalità di compilazione e codifica sono state disciplinate prima dal D.M. 28 dicembre 1991 che ha istituito la SDO, poi dal D.M. 26 luglio 1993 e, a far data dal 1 gennaio 2001, dal D.M. 27 ottobre 2000 n. 380 al quale è allegato un disciplinare tecnico (Istruzioni per la compilazione e la codifica delle informazioni riportate nella scheda di dimissione ospedaliera e per il corretto utilizzo della classificazione). Le informazioni necessarie per assegnare ciascun paziente ad uno specifico DRG (diagnosis related group) - termine con il quale si indica una categoria di pazienti ospedalieri definita per caratteristiche cliniche analoghe e richiedenti per il loro trattamento quantità omogenee di risorse ospedaliere - sono la diagnosi principale di dimissione, tutte le diagnosi secondarie, tutti gli interventi chirurgici e le principali procedure diagnostiche e terapeutiche, l'età e il sesso del paziente e la modalità di dimissione. La Corte ritiene che la corretta compilazione della SDO e la codifica delle informazioni sanitarie in osservanza delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico - operazioni che sono specificamente demandate al medico responsabile della dimissione individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso (D.M. 380 del 2000, art. 2, comma 3)- ben possa configurarsi come un parere squisitamente tecnico che tuttavia, essendo formulato da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia (e, in particolare, per la SDO è richiesta dal D.M. 380 del 2000 anche una specifica formazione) ed essendo ancorato ai parametri valutativi dettagliatamente predeterminati nel D.M. 380 del 2000, sia destinato a rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione. La qualificazione giuridica di falso ideologico nel caso di specie corrisponde pertanto, come affermato nell'ordinanza impugnata, ad un corretto inquadramento giuridico della condotta attribuita all'indagato.
Quanto alla finalizzazione illecita della condotta criminosa, il Tribunale del riesame ha seguito un percorso argomentativo lineare e logicamente corretto nel sottolineare l'univocità dei plurimi e significativi elementi indiziari (risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria che segnalavano le anomalie di codifica rispetto alle strutture omogenee;
la relazione conclusiva della commissione nominata dall'ASL; le consulenze disposte dal pubblico ministero che evidenziavano l'artificiosa alterazione dei dati riportati nelle cartelle cliniche;
le rinunce unilaterali da parte della clinica alle somme richieste a titolo di rimborso;
le conversazioni intercettate tra medici da cui risultava che molteplici reparti della clinica erano coinvolti nel sistema) circa la gestione truffaldina dei rimborsi pubblici presso la clinica Santa TA. Anche il numero di pratiche in contestazione e l'entità delle erogazioni ottenute denotavano l'esistenza di una scelta programmatica generalizzata, realizzata attraverso l'irrinunciabile contributo dei primari dei reparti interessati e della direzione sanitaria, di rappresentare nelle cartelle cliniche e nelle relative SDO le prestazioni sanitarie in modo da aumentare artificiosamente la loro valorizzazione ai fini del rimborso pubblico. Ulteriore elemento di anomalia è stato individuato nella particolare diffusione del ricorso al codice DRG004, altamente remunerativo per la struttura e per i medici pagati anche a percentuale sui rimborsi ottenuti dalla clinica. Inoltre, con specifico riferimento alla posizione del dottor RE il Tribunale ha posto in rilievo il valore indiziario di una conversazione intercettata il 9 ottobre 2007 tra il direttore sanitario ME e il capo dell'equipe di chirurgia toracica dottor Brega Massone nella quale si commentava l'allontanamento volontario dalla clinica del dottor RO (assistente del dottor RE e dallo stesso incaricato della compilazione delle cartelle cliniche e delle SDO), il quale aveva del resto ammesso di aver nutrito perplessità su alcune indicazioni ricevute dal primario in merito alla codificazione per gli interventi sul midollo spinale e, convocato dalla Guardia di Finanza, aveva subito immaginato l'oggetto della convocazione e significativamente avvertito l'urgenza di parlarne sia con il dottor RE che con il proprietario della clinica. Indipendentemente dalla modestia del guadagno che l'indagato avrebbe ricavato dall'amplificazione del codice relativo alle prestazioni e agli interventi chirurgici effettuati in un numero non particolarmente elevato di casi, nell'ordinanza impugnata è pertinente il richiamo ai principi del concorso di persone nel reato (e quindi alla sufficienza, sotto il profilo soggettivo, alla consapevolezza del carattere indebito del rimborso pubblico che la clinica avrebbe ottenuto) nonché al vantaggio anche indiretto che l'indagato avrebbe tratto dal punto di vista professionale da un ampliamento dei guadagni della struttura in cui operava. Infondato è anche il terzo motivo relativo alla natura di atto pubblico attribuita alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO). La Corte rileva innanzitutto che la condotta di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.) contestata al dottor RE, come agli altri destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, riguarda le cartelle cliniche e, in particolare, le schede di dimissione ospedaliera (SDO) che ne fanno parte.
La natura di atto pubblico della cartella clinica è stata più volte affermata da questa Corte (Cass. sez. 6, 1 luglio 2005 n. 35167, Pasquali;
17 febbraio 2004 n. 13989, Castaldo;
26 novembre 1997, Noce;
8 febbraio 1990 n. 6394, Giorgetti;
20 gennaio 1987 n. 3632, Cristini;
21 aprile 1983 n. 9423, Pozzan), anche nel caso di cartella clinica redatta da medico dipendente di una clinica convenzionata con il Servizio sanitario nazionale (Cass. sez. 5, 23 marzo 2004 n. 22324, Magli;
sez. 5, 21 agosto 1981 n. 2032, Nanni), il quale esplica un potere certificativo e partecipa della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce, in virtù della delega di pubbliche funzioni conferita al soggetto privato dal servizio sanitario nazionale (Sez. Un. 27.03.1992, n. 0 7958, Delogu ed altro). Il medico che presta la sua opera libero-professionale per una casa di cura convenzionata, in virtù di un rapporto di natura privatistica, è infatti un pubblico ufficiale, in quanto partecipe delle pubbliche funzioni che l'U.S.L. svolge per il tramite della struttura privata mediante la convenzione e agisce così per la pubblica amministrazione, concorrendo a formare ed a manifestarne la volontà in materia di pubblica assistenza sanitaria, nonché esercitando in sua vece poteri autoritativi.
Quanto alla SDO il Tribunale del riesame ne ha affermato la natura di atto pubblico (osservando, tra l'altro, che si trattava di un dato pacifico anche per la difesa) sulla base del suo contenuto, costituito sostanzialmente dalla sintesi dei dati contenuti nella cartella clinica che sono raccolti (anche) in funzione dell'erogazione del rimborso delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale. La SDO infatti attesterebbe, secondo i giudici del riesame, l'erogazione delle prestazioni sanitarie in quanto necessarie e appropriate, tali quindi da essere classificate in un DRG e legittimare il rimborso.
La Corte ritiene - pur nei ristretti limiti in cui possono farsi valere in sede di legittimità le difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale, e quindi solo nell'ipotesi in cui detta discordanza sia ravvisabile "ictu oculi", risulti dallo stesso provvedimento impugnato e non siano necessarie particolari indagini e valutazioni (Cass. sez. 3, 5 luglio 1994 n. 2250, Vizzini;
sez. 6, 11 ottobre 1993 n. 2794, Meda;
sez. 6, 18 gennaio 1992 n. 208, Leone)- che la conferma della qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo D come falso ideologico ex art. 479 c.p. (riguardante le singole cartelle cliniche, comprensive delle relative SDO, e non solo le SDO) non integri la dedotta violazione della legge penale ne' risulti comunque contrastata con valide argomentazioni dal ricorrente. Infatti la SDO -che costituisce lo strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale ed è finalizzata a consentire (oltre l'attribuzione dei codici indispensabili per la classificazione nei DRG, ai fini del rimborso da parte del servizio sanitario nazionale) la raccolta sistematica, economica e di qualità controllabile delle principali informazioni contenute nella cartella stessa di cui costituisce la rappresentazione sintetica e fedele- costituisce, ai sensi della D.M. Sanità 28 dicembre 1991, art. 1, comma 2, che l'ha istituita, "parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze medico-legale e rappresenta la situazione del paziente al termine della degenza all'interno della struttura sanitaria (così come la richiesta di ricovero ne rappresenta la situazione all'ingresso). Non a caso è richiesto che della sua corretta compilazione sia responsabile, in osservanza delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al D.M. n. 380 del 2000, il medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso, che sottoscrive la SDO ed effettua anche la codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda (diagnosi principale di dimissione, diagnosi secondarie, intervento chirurgico principale o parto, altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche) utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica (versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9 revision - Clinical Modification: ICD-9-CM) e successivi aggiornamenti. Per il corretto utilizzo di tale classificazione e per la corretta selezione e codifica delle informazioni cliniche il personale che effettua la codifica, che deve essere opportunamente formato ed addestrato, è obbligato al rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare allegato al D.M. n. 380 del 2000. Il direttore sanitario dell'istituto di cura è responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate. Le "Linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO)" forniscono ulteriori e più analitiche indicazioni - che specificano, integrano ed esemplificano le regole generali del D.M. n. 380 del 2000 - per la codifica delle informazioni cliniche delle SDO, di cui è prevista la trasmissione semestrale al Ministero della Salute per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.
La qualificazione della SDO come atto pubblico e della condotta contestata come falsità ideologica ex art. 479 c.p. appare pertanto coerente non solo con l'inserimento nella cartella clinica che è indubitabilmente atto pubblico, ma anche con il valore di attestazione (proveniente nel caso in esame da un medico dipendente di una struttura sanitaria convenzionata, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale) sugli elementi necessari per la richiesta di rimborso (diagnosi principale che ha determinato il ricovero;
natura e "appropriatezza" delle prestazioni effettuate) e sull'attribuzione dei relativi codici, la cui elaborazione da parte della direzione sanitaria consente l'individuazione del DRG di riferimento e quindi il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. Le attestazioni contenute nella SDO contengono pertanto non solo una parte ricognitiva rispetto ai dati annotati nel diario clinico, ma anche una parte che è funzionale alla corretta applicazione dei DRG (l'individuazione e la codifica della diagnosi principale e delle prestazioni "appropriate" che sono state erogate) e che si traduce in una dichiarazione originaria del pubblico ufficiale il quale procede direttamente all'identificazione dei dati clinici rilevanti e alla relativa codifica sulla base di regole rigidamente preordinate nel disciplinare allegato al D.M. 380 del 2000. Tale dichiarazione è dotata di un'autonoma efficacia giuridica, essendo preordinata al riconoscimento in capo al titolare della convenzione del diritto al pagamento delle prestazioni documentate e al conseguente obbligo di rimborso per la pubblica amministrazione. Sotto questo profilo va esclusa la ricorrenza delle meno gravi ipotesi di reato previste dagli artt. 480 e 481 c.p., in quanto la condotta ascritta all'indagato implica un'autonoma valutazione (vincolata all'applicazione di regole predeterminate) e non si esaurisce nella mera riproduzione di attestazioni già documentate. Il quarto motivo del ricorso e il primo motivo aggiunto sono del pari infondati.
Non manca infatti nell'ordinanza impugnata un approfondimento sul piano indiziario, al di là degli elementi riferentesi in generale alla gestione presso la clinica santa TA delle attività finalizzate all'ottenimento di rimborsi pubblici sempre maggiori, della specifica posizione dell'indagato sia attraverso l'analisi dei risultati cui erano pervenuti i consulenti nominati dal pubblico ministero all'esito dell'indagine riguardante le cartelle cliniche dell'Unità operativa di neurochirurgia da lui diretta sia attraverso la valutazione di altri elementi indiziari che direttamente lo riguardavano (intercettazione in cui il dottor Brega Massone e il direttore sanitario ME commentavano l'allontanamento del dottor RO che era andato via perché "le indicazioni secondo lui della neurochirurgia non erano giuste... erano spinte";
dichiarazioni rese dal dottor RO, assistente del dottor RE e dallo stesso incaricato della compilazione delle cartelle cliniche e delle SDO, il quale non aveva nascosto le perplessità su alcune indicazioni ricevute dal primario in merito alla codificazione per gli interventi sul midollo spinale e dopo la convocazione da parte della Guardia di Finanza si era preoccupato di recarsi nella clinica in cui non prestava più servizio, per parlare direttamente con il dottor RE e con il proprietario). Si tratta di elementi indiziari direttamente riferibili all'attività dell'indagato, che correttamente sono stati valutati e valorizzati dal Tribunale del riesame nel contesto dei risultati delle ulteriori indagini che, come le eloquenti conversazioni telefoniche intercettate (che sono state riportate nell'ordinanza custodiale) e i risultati delle diverse consulenze tecniche espletate, giustificavano in maniera adeguata l'affermazione dell'esistenza di un sistema generalizzato di alterazione dei dati riportati nelle SDO nei vari reparti della clinica Santa TA. L'apprezzamento circa la rilevanza e l'attendibilità di tali elementi indiziari con riferimento alla persona dell'indagato appare pertanto inserito in un percorso motivazionale ineccepibile dal punto di vista logico, rispetto al quale la difesa si limita a proporre una diversa lettura delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Quanto in particolare alla pretesa mancanza di "sistematicità" della condotta illecita, con riferimento al non elevato numero di SDO per le quali sarebbero stati utilizzati codici errati (43 interventi sui 1468 complessivamente eseguiti dall'equipe del dottor RE negli anni 2005-06), la Corte osserva che dall'ordinanza impugnata (che riporta testualmente le conclusioni dei consulenti) risulta che il campo d'indagine era ristretto solo a 293 cartelle cliniche relative a ricoveri con attribuzione del codice DRG004 più remunerativo, ricoveri trattati dall'Unità operativa di neurochirurgia diretta dal dottor RE e comprendenti quindi casi trattati sia dall'equipe del dottor RE sia da quella del dottor LD (sia, come si rileva dalla memoria dell'indagato, dalla "Terapia del dolore" facente capo al dottor Sala). La comparazione tra la percentuale di SDO contestate dai consulenti al dottor RE (43 su 61) e al dottor LD (100%) potrebbe essere idonea a prospettare, in ipotesi, un diverso grado di coinvolgimento dei due primari nella condotta criminosa ma non appare tale da scalfire la motivazione, del tutto plausibile e coerente e comunque immune da vizi logici evidenti, del valore indiziario desunto dell'"erronea" applicazione del codice DRG004 in una percentuale rilevantissima di casi. La difesa sostiene che nei 38 interventi di "mielopatia cervicale spondilogena" per i quali secondo i consulenti sarebbe stato erroneamente indicato il DRG004, più remunerativo, anziché il codice DRG520 la patologia midollare (mielopatia) doveva essere individuata quale condizione clinica "principale responsabile del bisogno di trattamento" e inequivocabilmente "responsabile dell'impiego maggiore di risorse". Con tali rilievi si ripropone tuttavia, a parere della Corte, una questione di natura squisitamente tecnica (affrontata anche nella memoria sottoscritta personalmente dal dottor RE) per la quale il Tribunale del riesame ha ritenuto, con una motivazione non manifestamente illogica, di dover attenersi "allo stato" alle conclusioni dei consulenti del pubblico ministero (secondo i quali la patologia principale discale o spondilosica, che dalla documentazione diagnostica presente nelle cartelle cliniche risultava essere stata oggetto del ricovero e del trattamento, non era, pur in presenza di una "sofferenza midollare", la mielopatia), facendo comunque "salvi gli approfondimenti che potranno venire da consulenze di parte o anche dall'espletamento di perizia (incompatibile con la sede che ci occupa)". Lo stesso indagato, del resto, nella sua memoria datata 11 luglio 2008 sostiene che la "diatriba riguardante la corretta codifica dei casi di mielopatia spondilogena cervicale (DRG004 sì o DRG004 no)", che riguarda 38 dei 43 casi contestati, dovrà essere approfondita "in opportuna sede tecnica". Nell'ordinanza impugnata viene peraltro messo in rilevo, quale elemento di conferma alle contestate valutazioni espresse dai consulenti, la significativa anomalia costituita dal numero di interventi sul midollo spinale che risulterebbero effettuati nell'anno 2006 presso la clinica Santa TA, numero superiore rispetto anche all'Istituto neurologico Besta di Milano che è una struttura specialistica d'eccellenza. Quanto alla modesta entità dell'aumento retribuivo che il dottor RE (il cui compenso era in parte calcolato a percentuale) avrebbe personalmente ricavato dalla condotta contestata, nell'ordinanza impugnata è stata fornita una motivazione del tutto adeguata circa il profitto anche non strettamente economico, in termini di maggiori opportunità sotto il profilo professionale, che il ricorrente, indagato per aver concorso con il proprietario della clinica e con i direttori sanitari nell'attività truffaldina finalizzata al conseguimento di rimborsi superiori al dovuto, avrebbe tratto dall'aumento dei guadagni degli introiti della struttura sanitaria per la quale lavorava.
In ordine, infine, alla mancata trasmissione ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, da parte del pubblico ministero al Tribunale del riesame del verbale relativo alle dichiarazioni favorevoli al dottor RE rese al giudice per le indagini preliminari nell'interrogatorio di garanzia dal coindagato ME, mentre era stato invece depositato il verbale dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero dallo stesso ME in data successiva, la Corte osserva che la mancata trasmissione, per essere fatta valere nel giudizio di legittimità, presuppone che sia stata prospettata con esito negativo nel procedimento di riesame e, inoltre, che dalla motivazione del provvedimento siano desumibili elementi di giudizio sulla valenza favorevole dell'atto non trasmesso, mentre deve ritenersi inibito alla Corte di Cassazione di procedere direttamente ad una valutazione di merito circa il contenuto del verbale allegato per la prima volta a sostegno della dedotta censura perché non lo consentono i limiti del giudizio di legittimità, richiedendosi, per determinare se l'atto sia favorevole o meno all'indagato, una valutazione prettamente di merito sull'effettiva rilevanza ai fini della difesa (Cass. sez. 2, 6 novembre 2001 n. 3797, Fava;
sez. 1, 28 gennaio 1998 n. 508, Raimondo). Il quinto motivo e il secondo motivo aggiunto introducono, infine, valutazioni di merito inammissibili in questa sede, in quanto la verifica della Corte di Cassazione sulla correttezza della motivazione deve essere limitata alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute e non può tradursi in una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite che implichi la possibilità di formulare un giudizio diverso da quello espresso dal giudice di merito. Ciò vale anche per l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del Tribunale del riesame, una volta che la Corte abbia verificato che nel testo del provvedimento impugnato siano esposte le ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e che il percorso argomentativo non presenti illogicità evidenti rispetto al fine giustificativo della decisione adottata (Cass. sez. 6, 12 novembre 1998 n. 3259, Sabatini;
sez. 4, 17 agosto 1996 n. 2050, Marseglia). Nel caso di specie l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. a), è stata collegata - con riferimenti concreti e attuali, in ordine ai quali il ricorrente non ha peraltro espresso specifiche contestazioni - al "contesto altamente inquinatorio" emergente dalle intercettazioni telefoniche coinvolgenti i coindagati e all'assunzione (all'epoca) in corso di numerose persone informate sui fatti tra cui collaboratori del dottor RE (come il dottor RO il quale, prima della sua audizione, si era premurato di andare a parlare sia con il dottor RE sia con il proprietari della clinica), elementi che rendevano concreto il pericolo di pressioni e accordi tra gli indagati e tra costoro e altri soggetti. Quanto al pericolo attuale e concreto di reiterazione della condotta criminosa, il Tribunale del riesame lo ha collegato sia alla gravita dei fatti addebitati valutati con riferimento all'intera vicenda criminosa che alla personalità dell'indagato "delineata dai comportamenti concreti e anche dal numero dei fatti addebitati" ed ha ritenuto persistente detto pericolo, nonostante la sospensione delle convenzione con il servizio sanitario nazionale alla clinica Santa TA, in considerazione della "stabilità delle relazioni instaurate negli anni dal RE nell'ambiente delle cliniche private". Si tratta di una motivazione congrua e logicamente corretta, a fronte della quale l'"interpello" rivolto dall'indagato alla EG Lombardia per richiedere una valutazione circa la classificazione ritenuta opportuna per gli interventi realizzati anche in considerazione degli sviluppi scientifici nella branca della neurochirurgia - interpello non ignorato dal giudice del riesame, che ne ha dato atto nella parte dell'ordinanza impugnata che riassume la posizione difensiva - è stato implicitamente ritenuto inidoneo a superare il giudizio prognostico sulla possibile reiterazione della condotta criminosa, ampiamente motivato con argomentazioni non manifestamente illogiche e insindacabili nel merito. Quanto, infine, all'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, il Tribunale del riesame ha ritenuto "adeguata allo stato" la misura degli arresti domiciliari individuata, con motivazione razionale e plausibile, come quella maggiormente rispondente alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto (perché la sola idonea a garantire "un netto allontanamento dell'indagato con l'ambiente in cui i delitti sono maturati, inibendone di fatto la capacità operativa anche in relazione all'intensa esigenza di preservare le indagini tuttora in corso") ed ha inoltre adeguatamente dato conto, con riferimento alla gravità del fatto e alla pena che poteva presumibilmente essere inflitta, anche della proporzionalità della misura applicata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2008