Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2004, n. 13989
CASS
Sentenza 17 febbraio 2004

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La cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve quindi avvenire contestualmente al loro verificarsi, uscendo al tempo stesso dalla disponibilità del suo autore ed acquistando carattere di definitività, per cui tutte le successive modifiche, aggiunte, alterazioni e cancellazioni integrano falsità in atto pubblico.

In procedimento per reato colposo derivante da colpa medica e per falso in atto pubblico, commesso mediante alterazione delle annotazioni contenute nella cartella clinica, è legittima la costituzione di parte civile dell'associazione denominata "Movimento federativo democratico - Tribunale dei diritti del malato", considerando, per un verso, che tale associazione persegue lo scopo istituzionale di limitare e rimuovere attentati all'integrità fisica e psichica delle persone negli ambienti dei servizi pubblici e sociali e quindi di garantire un corretto rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria; per altro verso, che il diritto alla salute è un diritto non solo individuale, ma anche collettivo, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.

Commentari2

  • 1Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscrittiAccesso limitato
    Cesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2010

  • 2Caso Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato associativoAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2004, n. 13989
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13989
Data del deposito : 17 febbraio 2004

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