Sentenza 28 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari la mancata trasmissione, da parte del Pubblico Ministero, di atti sopravvenuti favorevoli all'indagato non determina una nullità incidente sul procedimento di riesame, neppure sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa; ciò in quanto la legge prevede una specifica sanzione e precisamente la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva. Tale inefficacia, non intaccando l'originaria legittimità del provvedimento impositivo della misura, deve essere fatta valere, ove non si provveda di ufficio, con l'attivazione, mediante istanza di scarcerazione, del distinto procedimento regolato dall'art.306 cod. proc. pen. Tuttavia, non potendosi ritardare una decisione che incide sulla libertà personale dell'individuo, l'inefficacia della cautela restrittiva può essere eccepita anche nel corso del procedimento di riesame, ma solo ove ciò sia possibile e cioè solo quando il giudice dell'impugnazione sia in grado, avendone il potere, di apprezzare la fondatezza o meno, dell'eccezione. (Ha peraltro precisato la Corte che l'inefficacia della misura coercitiva per la mancata trasmissione di atti sopravvenuti favorevoli all'indagato non può essere eccepita in sede di ricorso per cassazione perché non lo consentono i limiti del giudizio di legittimità, richiedendosi, per determinare se tali atti siano favorevoli, o meno, all'indagato, una valutazione prettamente di merito sull'effettiva loro rilevanza ai fini della difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1998, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 28/1/1998
1. Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere N. 508
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Umberto Giordano Consigliere N. 40808/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorso proposto da
- AI RO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 2 ottobre 1997 dal Tribunale di Catanzaro;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Bruno Ranieri il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Udito il difensore, Avv.to Vincenzo Ioppoli del foro di Catanzaro;
- Considerato in
FATTO
Con ordinanza emessa il 17 settembre 1997 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, RO ND è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato quale autore, unitamente al padre PA ed al fratello AR, del duplice omicidio di NE UI e PA UR commesso nel pomeriggio del 12 settembre scorso nelle campagne di Rocca di Neto ove le vittime pascolavano i loro animali.
In sede di riesame, il Tribunale distrettuale di Catanzaro, con ordinanza del 2 ottobre 1997, ha confermato la cautela osservando:
che i gravi indizi di colpevolezza erano fondati sulle circostanziata ricostruzione dei fatti offerta, nell'immediatezza, dal teste oculare UR UR figlio undicenne di una delle vittime e sulle dichiarazioni, anche se contraddittorie, lacunose e per certi versi inverosimili, degli stessi indagati dalle quali emergeva la solidarietà di tutti i componenti il nucleo familiare, sia pure a titolo di concorso morale per il reciproco contributo che ha agevolato e rafforzato il proposito criminoso durante tutte le fasi dello scontro fra gli opposti contenti, nonché la responsabilità, quale concorrente materiale, del fratello AR nella morte dello UI e dello stesso RO ND, confesso sul punto, in quella dell'UR;
che non v'era spazio per la tesi difensiva della legittima difesa, neppure putativa o colposamente ecceduta nei suoi limiti, essendosi i tre recati scientemente sul posto, dotati di bastone e, per loro stessa ammissione, di una pistola, per porre fine ad un dissidio che si protraeva da giorni, decisi ad affrontare le persone che pascolavano abusivamente le bestie sul loro terreno, non accontentandosi neppure di aver avuto la meglio sui loro avversari disarmandoli e ferendoli, ma finendoli in modo terribile a colpi di scure, quasi a volersi assicurare per il futuro contro nuovi possibili soprusi;
che le barbare modalità della condotta omicida e soprattutto la banalità del movente, dalle quali emergeva una personalità incline ad agire secondo regole e principi diversi da quelli del vivere associato, avendo, gli indagati per affermare i propri pretesi diritti, fatto ricorso alla giustizia personale con l'uso della violenza, rendeva concreto ed attuale il pericolo, nonostante la loro condizione di incensurati, della reiterazione di condotto della stessa specie, ben potendo essi, a fronte di analoghe situazioni di contrasto, facilmente verificabili, avere analoghe reazioni. Avverso tale decisione, il ND, a mezzo dei suoi difensori ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa suprema Corte.
Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia:
1. la nullità del procedimento de libertate, per violazione del diritto di difesa e dell'art. 309.5 cod. proc. pen., non essendo stato trasmesso, quale elemento sopravvenuto a favore della persona sottoposta alle indagini;
il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese dal minore UR UR in data 19 settembre 1997;
2. la violazione di cui all'art. 606. l, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 272 e segg. dello stesso codice,
difettando sia il requisito della gravità indiziaria, per la presenza di una causa di esclusione del reato, sia, ed ancor più, qualsiasi esigenza cautelare ed avendo il Tribunale, con motivazione illogica e contraddittoria e con affermazioni indimostrate ed apodittiche, ignorato elementi decisivi a favore delle tesi difensive e contrastato elementi certi ed insuperabili a favore degli indagati. Le doglianze sono infondate.
Ed invero, quanto al primo motivo, è agevole rilevare che la mancata trasmissione, da parte del Pubblico ministero, di atti sopravvenuti favorevoli all'indagato non determina una nullità incidente sul procedimento di riesame, neppure sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa, per la semplice ragione che, in questo caso, la legge prevede una specifica sanzione e precisamente la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva (art. 309, 5^ e 10^ comma, cod. proc. pen.). Tale inefficacia, non intaccando l'originaria legittimità del provvedimento impositivo della misura, di regola e secondo la previsione del legislatore, deve essere fatta valere, ove non si provveda di ufficio, con l'attivazione mediante istanza di scarcerazione, del distinto procedimento regolato dall'art. 306 cod. proc. pen. Tuttavia, non potendosi ritardare ulteriormente una decisione che incide sulla libertà personale dell'individuo, l'inefficacia della cautela restrittiva può essere eccepita anche nel corso del procedimento di riesame, ma ovviamente solo ove ciò sia possibile e cioè solo quando il giudice dell'impugnazione sia in grado, avendone il potere, di apprezzare la fondatezza, o meno, dell'eccezione (vedi Sez. Un., sent. n. 7 del 3 luglio 1996). Ciò premesso, è evidente che l'inefficacia della misura coercitiva per la mancata trasmissione di atti sopravvenuti favorevoli all'indagato non può essere eccepita in sede di ricorso per cassazione perché non lo consentono i limiti del giudizio di legittimità, richiedendosi per determinare se tali atti siano favorevoli, o meno, all'indagato, una valutazione prettamente di merito sull'effettiva loro rilevanza ai fini della difesa. Passando all'esame del secondo motivo, è da rilevare che le relative censure sono sostanzialmente rivolte, inammissibilmente in questa sede, ad ottenere il riesame, nel merito, della decisione impugnata, la quale, peraltro appare del tutto esente da vizi di legittimatà, avendo il Tribunale, in aderenza ai principi di diritto vigenti in materia e senza incorrere in contraddizioni, spiegato esaurientemente e logicamente le ragioni del suo convincimento. Il giudice di merito, invero, sulla scorta delle circostanziate dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dal teste oculare UR UR e delle stesse parziali ammissioni dei protagonisti della vicenda (RO ND ha confessato di aver ucciso l'UR), ha esaurientemente chiarito, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che non ricorre l'invocata causa di esclusione del reato (legittima difesa) sia perché i tre si sono armati di pistola e sono giunti sul posto decisi ad affrontare le persone che pascolavano abusivamente le bestie sul loro terreno, sia perché gli stessi, dopo aver avuto la meglio sui loro avversari, disarmandoli e ferendoli, li hanno orribilmente finiti a colpi di scure.
Anche la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione di condotte analoghe, nonché l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere come unica misura atta a scongiurare tale pericolo, risultano esaurientemente e logicamente motivate, avendo il Tribunale posto l'accento sulla personalità dell'indagato (incline ad agire secondo regole asociali) desunta Soprattutto dalla banalità del movente, oltre che dalla particolare ferocia della condotta. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Va anche disposta la comunicazione prescritta dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998