Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2001, n. 3797
CASS
Sentenza 6 novembre 2001

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Nel giudizio di impugnazione di una misura cautelare personale è inibito alla Corte provvedere direttamente alla valutazione, al fine di verificarne il carattere di elemento favorevole per l'indagato, di un atto sopravvenuto alla emissione del provvedimento coercitivo e non trasmesso dal pubblico ministero al tribunale del riesame, atteso che il sindacato di legittimità può essere esercitato, eventualmente, solo sulla motivazione con la quale il predetto tribunale abbia respinto analoga censura prospettata con la richiesta o nel corso dell'udienza camerale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2001, n. 3797
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3797
    Data del deposito : 6 novembre 2001

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