Sentenza 6 novembre 2001
Massime • 1
Nel giudizio di impugnazione di una misura cautelare personale è inibito alla Corte provvedere direttamente alla valutazione, al fine di verificarne il carattere di elemento favorevole per l'indagato, di un atto sopravvenuto alla emissione del provvedimento coercitivo e non trasmesso dal pubblico ministero al tribunale del riesame, atteso che il sindacato di legittimità può essere esercitato, eventualmente, solo sulla motivazione con la quale il predetto tribunale abbia respinto analoga censura prospettata con la richiesta o nel corso dell'udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2001, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE COSENTINO Presidente del 06/11/2001
1. Dott. IO FANTACCHIOTTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. PIETRO SIRENA Consigliere N. 5111
3. Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DONATO DANZA Consigliere N. 31504/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da FA ES VA IO, nato il [...] a [...], e da VE LO, nato il [...] a [...] l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Venezia in data 18/7/2001 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore di LL VE, avv. Elio Zuffalan del foro di Venezia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente scarcerazione del proprio assistito.
Svolgimento del procedimento
Il Tribunale di Venezia confermava l'ordinanza del GIP in data 5/6/2001 con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di SC OR IO FA e LL VE, quali coindagati per il reato ex art. 513 bis c.p., con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 151/1991, essendo accusati di "imposizione sistematica di forme di controllo sulle attività commerciali legate al turismo nella laguna di Venezia", attraverso "la canalizzazione dei flussi turistici in direzione di determinate imprese commerciali a loro volta direttamente controllate o, comunque, favorite in cambio del pagamento di laute percentuali sui ricavi", così esercitando un condizionamento ambientale con applicazione di metodi tipicamente mafiosi. In ordine ai gravi indizi di colpevolezza il Tribunale richiamava il complesso degli elementi descritti nell'ordinanza cautelare affermando di condividere a pieno la valutazione operata dal GIP ai fini delle applicazioni della misura coercitiva, in quanto l'importo accusatorio risultava suffragato da "una vera e propria montagna di elementi", mentre la versione degli indagati in sede di interrogatorio di garanzia era stata meramente negativa "finanche nei confronti dell'evidenza solare degli accertamenti obiettivi e delle concordanti narrazioni fornite da testimoni e persone offese".
Quanto alle esigenze cautelari nell'ordinanza impugnata si fa essenzialmente leva sulla presunzione di pericolosità ex art. 275 (?), cm. 3 (?), c.p., in relazione al carattere mafioso delle condotte, oggetto di contestazione.
Ha proposto ricorso per cassazione SC OR IO FA denunciando: 1) illogicità della motivazione per avere il tribunale richiamato genericamente le risultanze valorizzate dal GIP, che sarebbero in realtà costituite da una serie di voci inconsistenti riferite "per sentito dire", dichiarazioni rilasciate e poi smentite, verosimilmente perché forzate"; nel provvedimento impugnato sarebbe, quindi, del tutto carente il discorso argomentativo sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e la motivazione meriterebbe di essere censurata alla luce dei principi affermati da questa corte nella soggetta materia;
2) inosservanza della legge penale perché il tribunale avrebbe utilizzato illegittimamente il tenore delle risposte in sede di interrogatorio, stante la facoltà dell'indagato di esporre quanto ritenga utile per la propria difesa in carenza con il principio dettato dalla costituzione;
3) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e decadenza, per omessa trasmissione di elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, desumibili dall'interrogatorio reso in data 2/7/2001; 4) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità per tardiva iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ed omessa modifica di proroghe;
il P.M. avrebbe mancato di dimostrare la legittimità del procedimento attraverso l'iscrizione dell'indagato nel registro di cui alla citata norma in concomitanza con i decreti di inizio a proroga delle intercettazioni telefoniche. La tardività dell'iscrizione renderebbe inutilizzabili tutte le indagini compiute fino al mese di luglio 1999, incluse le intercettazioni telefoniche e gli atti di P.G.
Hanno proposto altresì ricorsi i difensori di LL VE denunziando: 1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa informazione di garanzia e motivazione apparente perché fondata su atti nulli;
in subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 369, cm. 1, c.p.p. in relazione agli atti 111, cm. 3, 3 e 24 Cost., dal momento che la pendenza del procedimento, iniziato nella primavera del 1998, era stata resa nota all'indagato soltanto nel luglio 2001 ai sensi dell'art. 369, cm. 1, c.p.p. in contrasto con la nuova formulazione dell'art. 111 Cost. e con gli artt. 3 e 24 della stessa Cost., essendo privilegiata la posizione dell'accusa; 2) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità per motivi identici a quelli dedotti dal ricorrente FA sub n. 4; l'intempestiva iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., in subordine, implicherebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, cm. 2, c.p.p., in relazione agli artt. 335, cm. 1, 406, cm. 8, 407, cm.
3 - per contrasto con gli artt. 2, 3 cm. 1, 76, 97, cm. 1, 111, cm. 1 e 2, 112 della Cost. - nella parte in cui non vietano utilizzo degli atti di indagini compiuti dopo la scadenza del termine decorrente dal momento in cui detta iscrizione si sarebbe dovuta effettuare;
inoltre l'omessa notifica di proroghe nel procedimento per rapina, iscritto dal 25/9/1998, implicherebbe la inutilizzabilità delle indagini successive al 25/9/1999; 3) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e decadenza, per omessa trasmissione di elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, desumibili dall'interrogatorio in data 12/7/2001 reso da NC FA;
4) omessa modificazione sulla sussistenza del concorso di VE nei reati ascritti al FA. Con memoria aggiunta vengono ribadite le censure a sostegno del ricorso con produzione documentale.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati.
Il primo motivo proposto dal FA non ha consistenza poiché, come è noto, è ammessa la motivazione "per relationem" con richiamo del contenuto di altro provvedimento conosciuto dall'interessato: il FA mostra senz'altro di avere nozione degli argomenti posti dal GIP a sostegno dell'ordinanza cautelare propugnando, per altro, un'interpretazione a proprio favore degli elementi fattuali valorizzati da detto giudice, il che fattuale, peraltro, un'indagine di merito non consentita in sede di legittimità. In ogni caso il procedimento incidentale "de libertate" è unitario, sicché le motivazioni dei singoli provvedimenti, sia applicativi delle misure che di riesame, si integrano a vicenda assumendo valenza di un insieme organico ai fini del controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione. Manifestamente infondato è il secondo motivo in quanto il tribunale si è limitato a dare atto della versione "negatoria" dei fatti, da parte degli indagati, "finanche nei confronti della evidenza solare degli accertamenti obiettivi", avvalorando così il proprio convincimento sulla sussistenza del grave quadro indiziario, senza per questo violare le garanzie difensive commesse alla facoltà dell'imputato di rispondere all'interrogatorio nella maniera che ritenga più utile alla propria difesa, garanzie però non implicanti anche l'obbligo del giudice di trarre dalle risposte elementi a favore dello stesso imputato, in contrasto con il principio del libero convincimento nell'apprezzamento delle risultanze processuali, salvo i limiti imposti dalla legge. Il terzo motivo deve essere disatteso proprio alla luce della sentenza pronunciata da questa Corte a Sezioni Unite (n. 25 dell'11/1/2001), che ha stabilito il principio secondo cui tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale dell'interrogatorio di garanzia, il quale, pertanto, va trasmesso al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, cm. 5, c.p.p., solo se in concreto li contenga;
la omessa trasmissione comunque, non può dar luogo alla sanzione di inefficacia della misura (cm. 10), poiché l'imputato ed il difensore possano pur sempre far valere in sede di riesame, indicandoli al giudice, quegli elementi provenienti dalle affermazioni dello stesso imputato. Anche il quarto motivo va disatteso, poiché la disposizione dell'art. 335, cm. 1, c.p.p., - secondo cui deve essere effettuata dal PM immediatamente nell'apposito registro la iscrizione della notizia del reato, e contestualmente, o dal momento in cui risulta, dal nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito - stabilisce in concreto il termine iniziale di decorrenza della durata delle indagini, senza attribuire alcuna rilevanza alla eventuale iscrizione tardiva, la quale, peraltro, non può essere configurata come una violazione implicante nullità del procedimento o inutilizzabilità degli atti di indagini compiute successivamente alla scadenza del termine di durata massima rispetto al momento iniziale in cui l'iscrizione sarebbe stata tempestiva: ciò deve escludersi sia sulla base del principio della tempestività delle nullità sancito dall'art. 177 c.p.p., sia per il fatto che la norma in esame non prevede alcuna sanzione nell'ipotesi di tardiva iscrizione. Privo di fondamento giuridico è anche il primo motivo di ricorso nell'interesse del VE. Infatti, non si configura certo una violazione dell'art. 369 c.p.p. (integrante nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178, lett. c, c.p.p., per omessa informazione di garanzia, che presuppone il compimento di atti cui il difensore ha diritto di assistere) con riferimento alla mera doglianza secondo cui il procedimento, iniziato nella primavera del 1998, sarebbe stato reso noto dall'indagato soltanto nel luglio del 2001. Quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza: circa, invero, il preteso contrasto della normativa richiamata (segnatamente dagli artt. 369, cm. 1; 405, cm. 2 e 407, cm. 3, c.p.p.) con gli artt. 111, nuovo testo, 3 e 24 Cost., sulla parte in cui non prevedono l'obbligo di dare avviso all'indagato, nel più breve tempo possibile, dell'accusa sollevata a suo carico, occorre rilevare che dagli artt. 405 e 407 c.p.p. fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 415-bis introdotta dalla legge n. 479 del 1999 al precipuo scopo di dare attenzione al nuovo precetto costituzionale sul giusto processo. Tale norma impone al P.M. di inviare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, dovendosi perciò ritenere che il legislatore abbia inteso ravvisare nella chiusura delle indagini preliminari, dovendosi perciò ritenere che il legislatore abbia intesi ravvisare nella chiusura delle indagini preliminari il momento idoneo per portare l'indagatore stesso a conoscenza della accusa a suo carico, in guisa da temperare opportunamente le esigenze di una informazione tempestiva con quelle di garanzia di efficacia delle indagini (in tal senso, cfr. Cass. 8/8/2000, n. 3178). Nessuna violazione, peraltro, è configurabile del precetto ex art. 3 Cost., attesa l'assoluta diversità dei ruoli dell'accusa e della difesa con riferimento alle modalità ed ai tempi di svolgimento delle indagini preliminari.
Circa la censura sub 2), a parte la già rilevata manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, a confutazione di essa valgono le considerazioni svolte per disattendere il motivo sub 4) denunziato dal coindagato FA, con il quale è stata proposta identica censura. Pretestuoso è poi il rilievo di inammissibilità delle indagini successive al 25/9/1999 per il delitto di rapina ascritta in concorso, dovendosi far riferimento ai fini del termine di durata delle indagini, al momento della iscrizione del nominativo del VE nel registro degli indagati e non già a quello della iscrizione della notizia di reato. Neanche il motivo sub 3 merita di essere condiviso.
Si è già puntualizzato, con riguardo al ricorso proposto dal FA, che il verbale dell'interrogatorio di garanzia non rientra tra gli atti per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, cm. 5, c.p.p., in quanto la assunzione dell'indagato è finalizzato essenzialmente a stabilire se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari:
tale valutazione dev'essere compiuta dal giudice nel momento in cui procede all'interrogatorio ed è, appunto, eseguita nell'interesse esclusivo dello stesso indagato, vale a dire, a garanzia di quest'ultimo, come recita la rubrica dell'art. 294 c.p.p.. A maggior ragione, dunque, l'interrogatorio reso da un indagato, tenuto conto della sua obiettiva finalità, non può essere considerato in sè elemento sopravvenuto a favore della persona del coindagato;
lo sarà eccezionalmente se il relativo processo verbale contiene la indicazione di circostanze o fatti suscettibili di giovare alla posizione difensiva di detta persona.
Ma è chiaro come tale evenienza, per essere fatta valere nel giudizio di legittimità, presupponga che sia stata prospettata con esito negativo nel procedimento di riesame, e che inoltre dalla motivazione del provvedimento siano desumibili elementi di giudizio sulla valenza favorevole dell'atto non trasmesso: deve ritenersi inibito, infatti, alla corte di cassazione procedere direttamente - giusta pretesa avanzata in ricorso - ad una valutazione di merito circa il contenuto del verbale allegato per la prima volta a sostegno della dedotta censura.
L'ultimo motivo ripropone una diversa valutazione degli episodi alla cui stregua è stato configurato il concorso nei reati ascritti ad entrambi gli indagati e si risolve sostanzialmente in considerazioni di merito estranee alle funzioni cognitive di questa corte;
onde va ritenuto chiaramente inammissibile.
Consegue al rigetto dei ricorsi la condanna del FA e del VE in solido al pagamento delle spese del procedimento. Va disposto altresì l'adempimento di cui all'art. 94, cm.
1 - ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Si provvede a norma dell'art. 94, cm.
1 - ter, disp att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2002