Sentenza 25 settembre 2006
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale e di direttore dei lavori, attesti falsamente l'ultimazione e l'esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, considerato che dette attestazioni non costituiscono giudizio di valore, puramente soggettivo, ma giudizi del tutto oggettivi e tecnici vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare e fedele esecuzione, con la conseguenza che la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2006, n. 38153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38153 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2006 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
38 1 53 /06 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
53 UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/09/2006
SENTENZA
N. 1530 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. COLONNESE ANDREA
1. Dott. MARASCA GENNARO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1 N. 003574/2006 2. Dott.DI TOMASSI MARIASTEFANIA "
3. Dott. VESSICHELLI MARIA
4. Dott. DUBOLINO PIETRO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 21/01/1950 1) BIANCO GIOVANNI
avverso SENTENZA del 26/10/2005
CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VESSICHELLI MARIA
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. Paolo Mond.
Cons. Mario Fraticall FATTO E DIRITTO
Giovanni AN propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 26 ottobre 2005 con la quale, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, era stata affermata la sua responsabilità in ordine al reato di falsità ideologica continuata in atto pubblico e comminata la pena di nove mesi di reclusione oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile (Comune di Costanzana). L'accusa mossagli era quella di avere formato, nel 1990 e 1991, due atti pubblici ideologicamente falsi. Si trattava del certificato di ultimazione dei lavori e di quello di regolare esecuzione dei lavori stessi, atti attraverso i quali l'imputato, nella qualità di direttore dei lavori per il recuperodi un fabbricato civile di proprietà del Comune, nonché di tecnico comunale, doveva attestare che i lavori erano stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali.
L'assoluzione era stata impugnata dal Procuratore generale e dal Procuratore della Repubblica, mentre la parte civile aveva proposto appello ai sensi dell'art. 576 cpp e l'imputato aveva, a sua volta, interposto appello incidentale per ottenere il riconoscimento della assoluzione perché il fatto non sussiste in I uogo di que lla (perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530 comma 2c pp) ottenuta dal primo giudice.
Con il ricorso AN deduce
1) la manifesta illogicità della motivazione sulla questione di nullità del decreto di citazione, eccepita dinanzi al giudice di appello e prima ancora sollevata dal PM dinanzi al Tribunale: il decreto, ad avviso del ricorrente, pur recando la contestazione che l'imputato aveva dato per eseguite opere inesistenti, non conteneva l'indicazione di nemmeno una di tali opere, così impedendo all'interessato la possibilità di una valida difesa. La Corte di merito, d'altra parte, aveva soltanto osservato che in concreto tale difesa era stata possibile;
2) la violazione di legge, e segnatamente dell'art. 479 cp, che è norma non applicabile ai casi, come quello in esame, in cui la condotta è rappresentata dalla manifestazione di una "valutazione" dell'agente. Il AN, cioè, nella sua qualità, era tenuto alla verità nell'attestare fatti o attività caduti sotto la sua percezione e non anche nell'esprimere giudizi sull'opera compiuta. Inoltre, proseguiva il ricorrente, il giudizio sulla regolare esecuzione dell'opera era stato ribadito anche dalla Regione e dell'Istituto di credito mutuante, nei tempi successivi.
In terzo luogo l'affermazione della Corte circa la assenza di rispondenza fra quanto appaltato e quanto eseguito finiva per essere una affermazione apodittica non essendo state individuate a monte, nel capo di imputazione, le opere in contestazione. 3) la mancanza di motivazione quanto al dolo della fattispecie, essendo al più emersa qualche negligenza nel comportamento del AN. In particolare la "non ricostruibilità della contabilità" non poteva essere assunta a sintomo della sua sicura falsità e tanto meno della mala fede dell'imputato; questi non poteva rispondere delle inadempienze della impresa o di singoli ausiliari;
non si era, d'altra parte, tenuto conto del fatto che l'aggiudicazione dei lavori era avvenuta sulla base di un aumento del 14,95 % rispetto all'importo finanziato e, quindi, con una conseguente riduzione delle opere previste nel progetto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In ordine al primo motivo deve evidenziarsi, in primo luogo, che il difetto o la manifesta illogicità della motivazione non sono deducibili in relazione ad una questione processuale di nullità sottoposta ai giudici di merito.
Questi ultimi, ritenendola infondata, potrebbero addirittura omettere qualsiasi motivazione (Sez.III, 30 giugno 1999, rv 214442) ed il ricorrente non potrebbe impugnare per difetto di motivazione la sentenza del giudice di secondo grado che abbia implicitamente disatteso la sua eccezione, ma e' tenuto a riproporre tale eccezione, denunciando direttamente con il ricorso la violazione della norma processuale vanamente invocata in primo grado (Sez. V, 15 marzo 1999, rv 213194). Sotto tale profilo, dunque, il motivo è inammissibile in quanto lamenta una carenza motivazionale. Ma anche a volere intravedere nella articolazione della doglianza una riproposizione della questione processuale, non può che rilevarsene la manifesta infondatezza nel merito.
La genericita' del capo di imputazione è tale ex art. 429 comma 1 lett. c) opp e comporta nullita' del decreto che dispone il giudizio quando l'imputato non sia posto nella condizione di potersi difendere e di conoscere pienamente i fatti addebitati. Nella specie, il capo di imputazione individuava sia gli atti oggetto di assunta falsità, sia la condotta, consistita nella attestazione di regolare esecuzione dei lavori così come indicati nel progetto appaltato. Le singole incongruenze risultano poi essere state indicate in modo specifico nelle perizie di ufficio, una delle quali eseguita in sede di incidente probatorio e la seconda- quella dell'architetto Perego- in dibattimento. In entrambi i casi l'acquisizione dei risultati degli accertamenti è avvenuta nel contraddittorio delle parti .
In ordine al secondo motivo, poi, se ne rileva la manifesta infondatezza.
Esso consiste in tre punti, dei quali il secondo è evidentemente irrilevante, posto che le approvazioni della regione e dell'ente mutuante sono rilasciate in base a criteri e finalità diversi da quelli del diritto penale e segnatamente della disciplina sul falso. Il terzo punto è poi ugualmente irrilevante per quanto sopra riportato. Quanto al primo punto, va dato atto alla difesa che, in linea di principio, gli atti contenenti manifestazioni di giudizio del pubblico ufficiale non rientrano tra quelli tutelati dall'art. 479 cp, sempre che tali manifestazioni non richiamino espressamente o implicitamente attività che si assumano realizzate dall'autore dell'atto medesimo (Sez. VI, 18 marzo 1992, rv 190482).
E ciò per la evidente ragione che l'affermazione della falsità presuppone la individuabilità, con certezza, di una verità “tradita" oggetto di tutela mentre, viceversa, i giudizi sono espressioni, assolutamente soggettive, di una parametrazione a valori (etica, estetica, equità, conoscenza scientifica etc) legati alla sensibilità e alla formazione del singolo individuo.
Una chiara indicazione in tal senso proviene proprio dall'art.479, nella cui fattispecie sono criminalizzate, accanto alle false attestazioni riguardanti "atti compiuti" dal pubblico ufficiale o avvenuti alla sua presenza, anche i "fatti" dei quali l'atto è destinato a provare la "verità". Il punto è, però, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'attestazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione degli stessi non è un giudizio di valore, puramente soggettivo.
Al pubblico ufficiale, nella specie, è richiesto un giudizio del tutto “oggettivo” e tecnico e cioè la verifica e quindi la attestazione che i lavori di cui al progetto approvato sono stati eseguiti e lo sono stati a regola d'arte.
Il parametro nella s pecie era il progetto approvato e al prevenuto non si chiedeva altro che di controllare che avesse avuto esecuzione, più o meno fedele. Che l'uso di un materiale fosse stato rispettato o la modalità di rifinitura di una verniciatura fosse stata realizzata rappresentavano il quesito demandato al pubblico ufficiale incaricato e la risposta ad esso non poteva essere opinabile al pari della risposta implicante un giudizio di valore. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del dipendente comunale che, in qualita' di tecnico municipale, attesti falsamente la corrispondenza delle opere eseguite da una societa' a quelle previste dalla delibera di giunta nonche' la regolare esecuzione rispetto alle prescrizioni contenute nel computo metrico estimativo. Detta attestazione costituisce infatti atto pubblico in quanto e' redatta dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, si forma a seguito del controllo personale di quest'ultimo sulle opere consegnate,
e' diretta a provare l'esecuzione di tali opere ed e', come tale, fonte di diritti per i privati e di obblighi per la P.A.; ne' si tratta di mero atto valutativo, caratterizzato da discrezionalita', in quanto la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attivita' di constatazione (Sez. V, 12 novembre 2004, rv 231284). In particolare è rilevante e decisivo il fatto che negli atti in esame fosse contenuta la attestazione, non conforme a verità, della esistenza di una data situazione di fatto (ultimazione dei lavori nella forma approvata in progetto) costituente il presupposto indispensabile per il compimento di attività successive (attestazione, indispensabile per la successiva liquidazione dei compensi e la assegnazione degli alloggi) (v. Sez. un. 3 febbraio 1995, rv 200117). In altri termini al AN va addebitato di avere attestato come vero proprio quanto caduto sot to la sua percezione e cioè che, visto il progetto e le opere, il relativo raffronto dava un risultato di omologabilità.
Manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo.
Del tutto corretta e condivisibile è la osservazione della Corte secondo cui l'elemento soggettivo del reato in contestazione è dato dal dolo generico, e cioe' dalla volontarieta' e dalla consapevolezza della falsa attestazione, mentre non e' richiesto l'animus nocendi ne' l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsita' sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (v. Sez. V, 10 febbraio 1999, rv 213106; Sez. V, 15 marzo 2005, rv 232138).
E' stata poi sostenuta, da una parte invero ormai minoritaria della giurisprudenza di questa Corte, la "irrilevanza" di un atteggiamento di mera “leggerezza"(Sez. 10 ottobre 1984, rv 167320; contra, Sez. V, 31 gennaio 1992, rv 189905). Si aderisce piuttosto all'orientamento secondo cui in tema di falsita' ideologica in atto pubblico, deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsita' non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa (rv 232138 cit.)
Tuttavia non si ravvisa alcuna plausibile ragione, dal punto di vista strettamente logico, per la quale non considerare dolosa la falsa attestazione di un accertamento che in realta', come nella specie, non risponde al vero oppure non è stato compiuto. Sul punto, piuttosto, gli argomenti addotti dal ricorrente al fine di sostenere la tesi della "colpa", sono tutti palesemente inconferenti poiché certo non rileva che le inadempienze contrattuali fossero state decise da altri o messe in esecuzione a sua insaputa né, ancora, che l'aggiudicazione fosse avvenuta in termini tali da comportare la necessità della eliminazione di alcune opere.
Tutto ciò attiene alle ragioni delle discrepanze rispetto al progetto mentre al AN era demandato mediante la redazione di un atto destinato, sul punto, a provare la verità ed a costituire quindi la base per i successivi adempimenti soltanto di far emergere che tali discrepanze vi erano;
o comunque egli avrebbe dovuto non prestarsi a formare un atto che, seppure necessario ai fini della procedura amministrativa, era comunque ideologicamente falso.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Roma 25 settembre 2006
Анна Евинки il Presidente
il Cons. est. ull DEPOSITATA IN CANCEL LERIA
addì 21 NOW. 2006
En juise IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise