Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2000, n. 2324
CASS
Sentenza 16 maggio 2000

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In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, al fine di individuare il requisito tipico di tale genere di sodalizio, consistente nella forza di intimidazione promanante dalla stessa esistenza del vincolo associativo (art. 416 bis, comma terzo, cod. pen.), assume un particolare rilievo sintomatico la consuetudine alla latitanza dei suoi membri e in particolare dei suoi componenti di vertice, giacché la latitanza contribuisce in misura notevole a far sì che l'attività della consorteria sia circondata dalla diffusa sensazione dell'impunità, che rende sfuggente e al tempo stesso incombente l'impressione di pericolo in chiunque pensi di ostacolare il raggiungimento dei fini associativi.

La competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita ne' a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8, terzo comma, c.p.p., cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9. (Nella specie, in relazione ad un'associazione criminale operante in Italia, Svizzera e Montenegro, avente lo scopo di introdurre in Italia - tra l'altro - tabacchi lavorati esteri di contrabbando per mezzo di motoscafi, provenienti dal Montenegro, che effettuavano sbarchi dei prodotti illecitamente importati su tutto il litorale pugliese, nell'impossibilità di individuare il luogo indicato dall'art. 8, comma terzo, c.p.p. e quelli di cui all'art. 9, nn. 1 e 2, dello stesso codice, si è ritenuto corretta l'attribuzione di competenza all'autorità giudiziaria di Bari, operata dai giudici di merito, rispetto a quella di Brindisi, essendo stata iscritta la notizia di reato per la prima volta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica di Bari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2000, n. 2324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2324
    Data del deposito : 16 maggio 2000

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