Sentenza 16 maggio 2000
Massime • 2
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, al fine di individuare il requisito tipico di tale genere di sodalizio, consistente nella forza di intimidazione promanante dalla stessa esistenza del vincolo associativo (art. 416 bis, comma terzo, cod. pen.), assume un particolare rilievo sintomatico la consuetudine alla latitanza dei suoi membri e in particolare dei suoi componenti di vertice, giacché la latitanza contribuisce in misura notevole a far sì che l'attività della consorteria sia circondata dalla diffusa sensazione dell'impunità, che rende sfuggente e al tempo stesso incombente l'impressione di pericolo in chiunque pensi di ostacolare il raggiungimento dei fini associativi.
La competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita ne' a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8, terzo comma, c.p.p., cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9. (Nella specie, in relazione ad un'associazione criminale operante in Italia, Svizzera e Montenegro, avente lo scopo di introdurre in Italia - tra l'altro - tabacchi lavorati esteri di contrabbando per mezzo di motoscafi, provenienti dal Montenegro, che effettuavano sbarchi dei prodotti illecitamente importati su tutto il litorale pugliese, nell'impossibilità di individuare il luogo indicato dall'art. 8, comma terzo, c.p.p. e quelli di cui all'art. 9, nn. 1 e 2, dello stesso codice, si è ritenuto corretta l'attribuzione di competenza all'autorità giudiziaria di Bari, operata dai giudici di merito, rispetto a quella di Brindisi, essendo stata iscritta la notizia di reato per la prima volta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica di Bari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2000, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 16/05/2000
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere N. 2324
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 03722/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OR Addolorata, n. a Ostuni il 22 giugno 1967,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in sede di riesame del 24 novembre 1999;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dr. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avvocato Aldo Guagliani.
Fatto e diritto
Addolorata OR, per mezzo del difensore Avvocato Aldo Guagliani, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Bari ha disatteso la sua istanza di riesame proposta nei confronti del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal G.i.p. del Tribunale della stessa città in data 21 ottobre 1999 per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso: associazione operante in Italia, Montenegro e Svizzera con lo scopo di commettere più reati di contrabbando di tabacco lavorato, di spaccio di stupefacenti, di estorsioni e di riciclaggio dei relativi proventi, formatasi tra componenti di spicco di associazioni criminali italiane già esistenti, quali la mafia, la camorra e la criminalità organizzata dell'area barese (specialmente latitanti rifugiatisi in Montenegro) e fra elementi malavitosi montenegrini, e alla quale non erano estranei personaggi ricoprenti incarichi nel seno dell'apparato statale del Paese balcanico (specialmente appartenenti alla polizia). In tale quadro di riferimento, alla odierna ricorrente è stato contestato di far parte del gruppo facente capo a ES NO, latitante e operante in Montenegro. Gli associati acquistavano tabacchi lavorati esteri che facevano pervenire in Italia tramite squadre contrabbandiere che, con veloci mezzi di imbarcazione, attraversavano il canale d'Otranto e scaricavano la "merce" sulle coste pugliesi, dove veniva "stoccata" e rivenduta a grossisti. Alla OR, moglie di un nipote del NO, tale IE OZ, pure latitante, era affidato il compito di curare gli incassi dai grossisti, di custodire il denaro e di consegnarlo a corrieri (tra i quali tale Ferdinando Celino, maresciallo della Guardia di finanza), che avevano il compito di farlo pervenire nella Confederazione elvetica.
Il Tribunale della libertà fondava il suo convincimento sulle numerose intercettazioni telefoniche e su appostamenti degli investigatori, che, in un caso, hanno seguito la OR dopo una telefonata che preannunciava un pagamento in favore (fatto da tale Barbaro) della associazione (da altre intercettazioni si apprendeva di pagamenti avuti da certo AR e, in due diverse occasioni, da non meglio identificati AN e IN e del confezionamento di "pacchi" di denaro da affidare al corriere). Tali fonti probatorie davano ragione - ad avviso del Tribunale - dell'appartenenza della OR, in piena autonomia dal marito, al gruppo del NO, caratterizzato precipuamente dalla partecipazione di componenti legati da vincoli di parentela. La donna, d'altra parte, aveva ammesso di svolgere il ruolo indicato, sia pure quale passiva esecutrice degli ordini del marito.
L'indagata propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, in base ai seguenti motivi. 1) Violazione di legge (artt. 291, comma primo, e 309, commi quinto e decimo), per mancata trasmissione da parte del pubblico ministero al giudice del riesame, unitamente agli altri atti per il procedimento, delle bobine relative alle intercettazioni telefoniche (pur essendo stati trasmessi i brogliacci), già trasmesse al G.i.p. per la pronuncia dell'ordinanza custodiale: vizio procedurale sottolinea la ricorrente - non proposto in sede di riesame, ma rilevabile d'ufficio dalla Suprema Corte (Cass., sez. un., 15 gennaio 1999, Caridi). Da tale situazione deriverebbe la perdita di efficacia della misura cautelare. 2) Difetto di motivazione in ordine alla eccepita incompetenza territoriale del G.i.p. di Bari, essendo competente l'autorità giudiziaria di Brindisi.
La competenza, sia che si abbia riguardo all'omicidio di EN, commesso a Bar il 24 ottobre 1995, a opera - secondo l'accusa - di ST e NO, sia che si abbia riguardo alla costituzione dell'associazione, non sarebbe dell'autorità giudiziaria di Bari, in quanto i fatti sarebbero avvenuti entrambi in Montenegro. 3) Illogicità della motivazione in ordine al reato di associazione di stampo mafioso, con riferimento ai concetti di "mafiosità" e di "metodo mafioso".
4) Illogicità relativamente alla partecipazione consapevole della ricorrente alla associazione mafiosa, e comunque insussistenza della pericolosità per interruzione del rapporto associativo, perché - come si rileva nell'ordinanza stessa - il rapporto OZ-NO si era interrotto nel 1998 per sfiducia del secondo nei confronti del primo a causa di ammanchi di cassa.
Il motivo concernente l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Bari in favore di quella di Brindisi, che deve essere esaminato per primo per ragioni di ordine logico, va rigettato. Premesso che ai fini della giurisdizione italiana rileva il compimento dell'azione o dell'omissione nel territorio dello Stato, anche solo in parte (art. 6 comma secondo c.p.) e che - come si desume dallo stesso capo di imputazione - fra i luoghi in cui l'associazione ha mostrato di essere operativa v'è indubbiamente il territorio italiano cui, anzi, l'attività associativa si è, essenzialmente, proiettata (onde non può mettersi in dubbio l'interesse dello Stato italiano a esercitare la giurisdizione), va osservato che la competenza in ordine al reato di associazione per delinquere non può - per giurisprudenza consolidata - determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita ne' a quello in cui sono stati eseguiti i reati-fine (quale per esempio l'omicidio indicato dalla ricorrente). Essa, secondo le regole generali dettate dal codice processuale di cui all'art. 8, comma terzo, c.p.p., spetterebbe al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato. Tuttavia, nel caso di specie, gli atti - anche in ragione della vastità e sovranazionalità del teatro delle operazioni dell'associazione - non offrono elementi per l'individuazione di tale momento, onde occorre far ricorso ai criteri suppletivi dettati dall'art. 9 c.p.p. (Cass., sez. I, c.c. 25 novembre 1996, confl. giur. in proc. Chierchia, rv. 206261). Peraltro, non è individuabile neppure il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, potendo desumersi dagli atti solamente che l'associazione si è manifestata in Italia attraverso gli sbarchi dei prodotti illecitamente importati sul litorale pugliese, onde non può trovare applicazione neppure il primo comma dell'art.
9. E poiché non può neanche farsi ricorso, in base al secondo comma di tale disposizione, al luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, stante la molteplicità dei soggetti coinvolti nelle indagini, bene si è radicata la competenza presso il giudice di Bari, trattandosi del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. Anche per quanto attiene al motivo di ricorso concernente la mancata trasmissione delle bobine al Tribunale del riesame ne va rilevata la infondatezza. Se la censura vuole riferirsi a una pretesa inutilizzabilità dei risultati delle intercettazione per mancata trasmissione delle bobine (registrazioni) al Tribunale del riesame, va osservato che una tale sanzione non è prevista da alcuna norma e, vigendo in materia il principio di tassatività, si deve affermare, come già ritenuto da questa Suprema Corte che "In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame delle bobine e dei verbali delle operazioni compiute, nonché della formale trascrizione del contenuto delle intercettazioni, nelle forme previste dall'art. 268, cod. proc. pen. non dà luogo ad alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità (Cass., sez. I, c.c. 17 dicembre 1998, Di Martino, rv. 212812). Se, invece, la doglianza vuole riferirsi al fatto che le bobine furono trasmesse al G.i.p. in sede di emissione del provvedimento custodiale, ma non al Tribunale del riesame, con conseguente violazione dell'art. 309, comma quinto, c.p.p. si deve replicare che affinché possa divenire operativa la sanzione procedimentale prevista dall'art. 309, comma quinto, è indispensabile riscontrare che mentre gli atti sono stati inviati al G.i.p. in occasione della adozione del provvedimento cautelare, non sono stati, poi, inviati al Tribunale del riesame (Cass., sez. un., c.c. 20 novembre 1996, Glicora, rv. 206955: la sentenza è in tema di decreti autorizzativi delle intercettazioni ma il principio è estensibile a qualsiasi altro atto). Nel caso, l'inoltro delle bobine al G.i.p. è incerto, e anzi dallo stesso ricorso, nel quale si legge che "nel voluminoso e confuso fascicolo degli atti non si rinviene alcuna nota di trasmissione degli atti allegati alla richiesta", parrebbe vero il contrario. In ogni caso da tale situazione non può certo derivare la conclusione - come pretenderebbe la ricorrente - secondo cui dovrebbe presumersi che le bobine siano state trasmesse al G.i.p.. Siffatto modo di proposizione della questione rende il motivo privo del necessario carattere della specificità. In ogni caso, pur prescindendo da tale profilo, va sottolineato che le bobine contenenti le registrazioni sono atti la cui allegazione da parte del pubblico ministero, ai fini della decisione sulla misura custodiale (anche in sede di riesame), non è indispensabile e non è prevista - come si detto - a pena di nullità o inutilizzabilità, potendo le misure cautelari essere imposte e mantenute sulla base dei "brogliacci" o di trascrizioni riassuntive (anche su tale punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata). Nè può ipotizzarsi alcuna violazione dei diritti di difesa, in quanto l'esame degli atti (comprese le bobine) e il diritto di fare trasporre la registrazione su nastro magnetico - finalizzati alla fase dibattimentale (Cass., sez. V, c.c. 8 giugno 1998, Capone, rv. 211616; Cass., sez. I, c.c. 17 febbraio 1995, Cavallaro, 201447) - sono comunque garantiti ai sensi dell'art. 268, commi quarto, sesto, settimo e ottavo, c.p.p., con procedimento che può svolgersi indifferentemente prima o anche dopo quello di adozione di una misura cautelare e, comunque, indipendentemente da esso. Va anche ricordato che lo stesso deposito dei verbali e delle intercettazioni (art. 268, comma quarto, c.p.p.) è atto del tutto autonomo e svincolato dai procedimenti incidentali concernenti le misure cautelari, che possono essere disposte prima o dopo il suo espletamento (su tutti tali pacifici principi giurisprudenziali, v. Cass., sez. VI, c.c. 21 gennaio 1999, Vitale, rv. 213582; Cass., sez. VI, c.c. 8 ottobre 1998, Bleve, rv. 212903;
Cass., sez. VI, c.c. 18 marzo 1998, Ambrosio, rv. 211785; Cass., sez.I, c.c. 11 febbraio 1998, Seseri, rv. 210552; Cass., c.c. 7 aprile
1995, Messina, rv. 202094; Cass., c.c. 30 luglio 1992, Agostino, rv. 192227).
È infondato anche il terzo motivo riguardante la pretesa insussistenza della natura mafiosa del sodalizio. Nell'enunciare gli argomenti a sostegno del mezzo, secondo cui, appunto, mancherebbe nella contestata associazione per delinquere il carattere mafioso, la ricorrente parte da due presupposti errati: 1) che il giudice a quo si sarebbe limitato a fare delle pure affermazioni in diritto senza riferimenti al caso concreto;
2) che, per stabilire il carattere mafioso o meno della associazione, occorrerebbe prendere in esame solamente la figura di ES NO, personaggio cui il clan, a base essenzialmente familiare, e in particolare la ricorrente, farebbero capo.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l'ordinanza impugnata mette correttamente e logicamente in risalto come il carattere mafioso della associazione sia tangibile da numerose circostanze esplicitamente indicate, cioè: a) dai collegamenti con associazioni di provata natura mafiosa (quali la "sacra corona unita", le associazioni criminali operanti in Bari, la camorra campana); b) dai tratti fisionomici assunti dal clan anche in territorio estero, testimoniati dalla affiliazione di soggetti non legati tra loro da vincoli di appartenenza diretta a una stessa associazione (episodi affiliazione Cellamare e Vujicic) a opera di esponenti della "sacra corona unita"; c) dal controllo totale di ogni attività economica svolta nel territorio del Montenegro e dalla ripartizione del territorio italiano in zone di influenza e dalla comune tutela contro la criminalità locale (si noti che lo stesso capo di imputazione fa riferimento alla ripartizione in zone di influenza del territorio pugliese, in cui avvenivano gli sbarchi dei prodotti oggetto dei traffici illeciti, con difesa armata delle relative aree, e ripartizione della "clientela" di grossisti che acquistavano i prodotti in Italia;
nell'ordinanza si precisa anche che tali zone erano, da un lato, quella di Bari - ma limitatamente al rione Carrassi, Zona di Cellammare Giuseppe - e Brindisi, facenti capo a ST e, dall'altro, il territorio da Ostuni a Fasano, facente capo a ES NO, che nel Paese balcanico controllava la zona di Zelenica); e) dall'uso della violenza e della intimidazione "come regola ordinaria di affermazione del carisma dell'associazione", violenza posta in essere tanto all'estero quanto in Italia (v. episodi descritti al cap. 7 dell'ordinanza impositiva;
tentato omicidio di due latitanti baresi a Bar;
omicidio - con occultamento del cadavere - del cittadino montenegrino EN AD, che tentava di insidiare il predominio dell'organizzazione; conflitto armato fra il gruppo AN e il gruppo Luperti;
spedizioni punitive intimidatorie nei confronti di grossisti che tardavano nei pagamenti).
Alla luce di tali puntuali considerazioni appare evidente l'inconsistenza della tesi difensiva, che tende a individuare come una isolata monade il gruppo NO: tale metodologia di ricerca dei veri tratti fisionomici del sodalizio facente capo a quest'ultimo è del tutto fuorviante;
dovendosi, al contrario, inserire il gruppo stesso nel più ampio cartello di clan, tutti formalmente rispettosi delle rispettive zone di influenza (sia per quel che concerne i rifornimenti in Montenegro, sia per quel che riguarda le aree di sbarco, sia per ciò che attiene clienti grossisti italiani), nel che si rivelano i tratti caratteristici tipici del sodalizio mafioso. Al quale ultimo proposito va osservato, per quel che riguarda la capacità di intimidazione dell'organizzazione (elemento tipico dell'associazione mafiosa, dal quale discendono le conseguenze della soggezione e dell'omertà, considerate dall'art. 416 bis c.p. come elementi essenziali del sodalizio di stampo mafioso), negata dalla ricorrente, come sia percettibile nel provvedimento impositivo e nell'ordinanza impugnata un argomento non sviluppato ma sicuramente presente, di carattere decisivo. Caratteristica principale che unifica i membri di spicco dell'associazione è data dalla loro latitanza e dal rifugio trovato nel Paese balcanico. Tali dati del sodalizio sono essenziali per percepire la carica d'intimidazione che da essi promana, e quindi per la connotazione mafiosa: essi, infatti, contribuiscono in misura cospicua a far sì che l'attività della consorteria sia circondata dalla diffusa sensazione della impunità, che rende impalpabile, ma al tempo stesso incombente, la sensazione di pericolo in chiunque pensi di ostacolare il raggiungimento dei fini associativi. Nè si dica che tale effetti si rifletterebbero sulla popolazione montenegrina, senza incidenza su quella italiana, in contatto con il fenomeno criminale, e in particolare sulla collettività pugliese, dal che dovrebbe desumersi il preteso disinteresse repressivo dello Stato italiano. Tutta l'attività del sodalizio è proiettata alla perpetrazione di reati in Italia, attraverso l'importazione di prodotti il cui ingresso nel territorio dello Stato è vietato. Considerazione quest'ultima che consente appena di rilevare il vano sforzo defensionale che mira, tra l'altro, a sottolineare come nel Montenegro sia lecita l'attività di commercio di tabacchi lavorati in esenzione da imposizioni fiscali. Per quanto riguarda, infine, l'ultimo motivo di ricorso concernente la partecipazione al sodalizio della OR, la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è congrua e logica, anche relativamente all'elemento psicologico del reato, vale a dire alla consapevolezza da parte dell'indagata dei caratteri della associazione e alla volontà di fornire un contributo causale alla realizzazione degli scopi associativi. Richiamato il ruolo che la ricorrente svolgeva - di snodo veramente cruciale della attività del gruppo (esazione dei crediti derivanti dagli illeciti traffici, preparazione del denaro contante per l'affidamento a corrieri che lo trasferivano nel nord Italia e quindi all'estero) - appare decisiva la considerazione delle caratteristiche del ramo associativo di ES NO, organizzato su larga e diffusa base familiare. Ciò lascia fondatamente presumere una sicura e fidata circolazione delle notizie al suo interno: elemento dal quale non può non ricavarsi - con il margine di convincimento sufficiente a dar corpo alla esistenza dei presupposti della misura cautelare - la conoscenza della OR della esistenza del gruppo, dei suoi partecipi, clienti, scopi e metodi operativi, come correttamente affermato e argomentato nella ordinanza impugnata.
Sul punto delle esigenze cautelari non è fondata la considerazione defensionale in forza della quale la OR sarebbe receduta dalla organizzazione in conseguenza della caduta in disgrazia agli occhi del capo del marito Piero OZ che, come contabile, si sarebbe reso responsabile di abusi nei confronti della consorteria. È, infatti, immune da censura la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che pone in risalto il ruolo autonomo della OR in ambito associativo. D'altra parte, da quel che è dato leggere nei documenti cui questa Corte può avere accesso, la sfiducia del capo che il OZ si sarebbe attirata, non dà affatto la sicurezza della dissociazione di quest'ultimo o comunque della sua espulsione, come desumibile fra l'altro, dal permanere del suo stato di latitanza. Il ricorso va quindi rigettato, e al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2000