Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di pene accessorie, nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/1999, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 25.2.1999
1. Dott. Gianfranco Tatozzi Consigliere SENTENZA
2. " VI VI " N.669
3. " IO AG " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Colaianni " N.47387/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LU EN, n. a Napoli 28.1.1955 avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 14.7.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Colaianni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con riduzione della pena accessoria.
osserva
Avverso la sentenza sopra menzionata, con cui sull'accordo delle parti gli veniva ridotta la pena detentiva per i reati di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90 e 455 c.p. ad anni tre di reclusione, ricorre LU EN denunciando omessa motivazione sulla congruità della pena base - formulata bensì sull'accordo delle parti ma più elevata di quella stabilita per l'imputato concorrente - e violazione dell'art. 29 c.p., essendo stata irrogata la pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici per anni cinque benché la pena detentiva, al netto dell'aumento della continuazione, fosse inferiore al limite legale di tre anni.
Il primo motivo è infondato. È vero che anche nel "patteggiamento" in appello il giudice è tenuto a valutare la congruità della pena ma senza obbligo di motivazione specifica in ordine alla quantificazione della stessa (cfr. Cass. 24.5.1995, n. 8058, rv. 202149). Nella sentenza impugnata tale valutazione è stata formulata motivatamente con riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità del reo;
d'altro canto, l'autonomia dello speciale accordo sull'applicazione della pena rispetto al giudizio riguardante i coimputati non rinuncianti ai motivi di appello impedisce di compiere un raffronto tra posizioni ormai distinte dalla scelta del rito e valutate l'una pregiudizialmente e l'altra a seguito di un esame pieno ed esauriente nei limiti del devolutum.
Il secondo motivo, invece, è fondato. Invero, nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione (Cass. 8.1.1997, n. 13, rv. 206508; 7609/90, rv. 184489; 9329/91, rv. 188186). Nel caso in esame la pena base di sei anni di reclusione, diminuita per effetto delle attenuanti generiche fino a quattro anni e tre mesi e per effetto della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. di un terzo, risulta - con esclusione dell'aumento per la continuazione inferiore al limite di tre anni stabilito dall'art. 29 c.p. per darsi luogo alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
La riforma della sentenza di primo grado non poteva non estendersi anche alla pena accessoria, che, per quanto non espressamente oggetto dell'accordo, trova la sua giustificazione nella misura della pena principale e della sua diminuzione subisce le conseguenze. La sentenza impugnata va quindi annullata sul punto senza rinvio, potendo la Corte procedere direttamente, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., all'eliminazione della detta pena.
PQM
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della disposta interdizione temporanea dai pubblici uffici, che elimina;
rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999