Sentenza 23 dicembre 2003
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di una sanzione accessoria, si deve avere riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata sia per l'applicazione delle circostanze attenuanti che per la scelta del rito. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sostituendola con quella di carattere temporaneo, in quanto in grado di appello la pena detentiva era stata rimodulata - rispetto a quella irrogata in primo grado all'esito di un giudizio abbreviato - in misura inferiore a cinque anni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/12/2003, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 23/12/2003
1. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 2419
3. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 001358/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS EN N. IL 14/09/1976;
avverso SENTENZA del 08/10/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI MARIO, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 23.10.2002 il difensore di EN ST ha proposto ricorso avverso la sentenza 8.10.2002 della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza 4.4.2002, emessa a seguito di rito abbreviato, del g.u.p. presso il Tribunale di Napoli, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599, 4^ comma, c.p.p., aveva ridotto la pena a lui inflitta per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 D.P.R. 309/90 ad anni quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Con altro atto del 3.12.2003 il ST personalmente ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della suindicata sentenza di appello per violazione dell'art. 129 c.p.p., non essendo motivate le ragioni per le quali non si è proceduto al suo proscioglimento.
Tale motivo di ricorso è infondato perché con l'accordo ex art. 599, 4^ comma, i difensori, muniti di mandato speciale hanno espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi alla pena, con la ulteriore conseguenza di precludere a norma dell'art. 606, 3^ comma, c.p.p. la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, tra cui nella specie, quello attinente alla responsabilità. (Cass. 17.2.2001, Pugliese;
Cass. 24.10.2000, Fendoni;
Cass. 16.2.2000, Agrimi;
Cass. 27.1.1996,
Ladini).
Con l'altro motivo di ricorso il difensore del ST lamenta che è rimasta ferma l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonostante la riduzione della pena.
Osserva questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto. Ed infatti, a seguito della pronuncia della corte distrettuale, la pena della reclusione, in primo grado fissata nella misura di anni cinque, è stata rimodulata in misura inferiore a cinque anni, di tal che ai sensi dell'art. 29 c.p. non è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, bensì quella temporanea per la durata di anni cinque.
Non osta a tale soluzione la circostanza che nel computo della pena rientri la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, avendo le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8411 del 27.5.1998, condivisibilmente ritenuto che "ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito". Infatti, l'art. 29 c.p. rimane del tutto indifferente al "come" si sia arrivati alla irrogazione della pena, e non convince la diversa tesi sostenuta con la sentenza della Corte di Cassazione, sezione 6^, n. 2383 del 26.1.2000, di distinguere la diminuzione a seguito di concessione di attenuanti da quella per la scelta del rito, essendo il primo un istituto di carattere sostanziale, ed il secondo meramente processuale.
Le sezioni unite hanno invece propriamente ritenuto di interpretare il pur rigoroso meccanismo dell'art. 29 c.p., che non consente applicazioni discrezionali da parte del giudice, secondo i canoni ermeneutici proposti dall'art. 12 delle Preleggi. Se ne deduce che "il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" conduce a ritenere che la durata dell'interdizione dai pubblici uffici (perpetua o temporanea) va collegata alla durata della "condanna", come "entità della pena irrogata in concreto". L'impugnato provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, potendo provvedere questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. l), a sostituire all'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella per la durata di anni cinque.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con l'interdizione per anni cinque. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004