Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/03/2024, n. 7337
CASS
Sentenza 19 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, il 12 dicembre 2023, riguardante un reclamo contro un decreto del Tribunale di Monza. Le parti in causa erano una società cessionaria di un credito e il curatore del fallimento di una cooperativa edilizia. La società reclamante sosteneva che il curatore, subentrando in un contratto preliminare di vendita di un immobile, dovesse garantire la cancellazione di gravami preesistenti, in quanto il contratto era stato trascritto prima del fallimento e il prezzo era stato integralmente versato. Il Tribunale di Monza aveva respinto il reclamo, affermando che la vendita, pur avvenendo in forma privatistica, rientrava nella liquidazione concorsuale e quindi era soggetta all'art. 108 della legge fallimentare, che prevede l'effetto purgativo.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la vendita effettuata dal curatore in adempimento del preliminare non può essere considerata una vendita forzata ai sensi dell'art. 108, poiché non si configura come un atto di liquidazione dell'attivo fallimentare, ma come un adempimento di obblighi contrattuali. La Corte ha sottolineato che il potere purgativo del giudice delegato è strettamente legato alla vendita esecutiva e non si applica nel caso di subentro del curatore in un contratto preliminare. Pertanto, il Tribunale di Monza dovrà riesaminare la questione alla luce di questo principio, garantendo la tutela dei diritti del promissario acquirente senza compromettere i diritti dei creditori ipotecari.

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Massime2

In tema di cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108, comma 2, l.fall. (ratione temporis applicabile), la soluzione accolta dall'art. 173, comma 4, del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza si pone in discontinuità rispetto alla regolamentazione contenuta nella legge fallimentare e non può, pertanto, essere utilizzata al fine di estendere detto potere purgativo al di là delle ipotesi di liquidazione dell'attivo fallimentare ivi previste, considerato altresì che l'interpretazione di una disposizione di legge, anche ove intesa in senso evolutivo, non può che trovare un limite nel significante testuale della disposizione normativa che il legislatore ha posto.

L'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con cui era stato autorizzato il curatore, subentrato al fallito nel preliminare di compravendita trascritto anteriormente all'apertura del fallimento, a stipulare il contratto definitivo, cancellando altresì l'ipoteca gravante sull'immobile, destinato ad abitazione principale del promissario acquirente).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/03/2024, n. 7337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7337
Data del deposito : 19 marzo 2024

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