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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 388/2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 192/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 17.01.2925
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Ettore De Rosa Parte_1
Appellante
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe D'Arienzo Controparte_1
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.3.25 e notificato il 24.3.25, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 192/2025 emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 15.01.2025, con la quale, all'esito di giudizio celebrato con rito ordinario, è stata accolta l'opposizione avverso il D.I. n. 1367/15 del Tribunale di Nocera Inferiore, proposta da . Controparte_1
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e concludendo per il suo rigetto.
1 Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, all'esito dell'udienza di discussione del 25.11.25, la Corte ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva.
Deve preliminarmente rilevarsi come il giudizio di primo grado sia stato deciso con il rito ordinario.
Sebbene la causa, concernente un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, sia stata introdotta in primo grado secondo il rito speciale previsto dall'art. 447 bis c.p.c., la stessa è stata a seguire decisa, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello, pertanto, in ragione del principio dell'ultrattività del rito doveva essere incardinato con atto di citazione mentre invece risulta essere stato proposto con ricorso.
Sul punto preme ricordare che, secondo consolidato orientamento della
Suprema Corte, allorquando una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro o locatizio, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale.
Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice
(Cass. n. 28519/2019; Cass. n. 15897/2014).
2 Orbene, sempre secondo la Cassazione, “Quando l'appello va proposto con citazione ma erroneamente sia stato introdotto con ricorso, perché vi sia tempestiva "vocatio in ius" occorre avere riguardo non alla data di deposito dell'atto, ma a quella in cui lo stesso, unitamente al decreto del giudice di fissazione dell'udienza, risulti notificato alla controparte, non potendo peraltro trovare applicazione la sanatoria prevista dall'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Civ. sez. III n. 21406/14 Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1148).
Ed, infatti, quando l'ordinamento prescrive per l'esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l'ufficio che deve ricevere l'impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell'impugnazione, lo scopo dell'attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è, nel primo, che nel termine di impugnazione si realizzi la “presa di contatto” con il giudice investito dell'impugnazione e, nel secondo, che entro quel termine si realizzi la “presa di contatto” con la parte destinataria dell'impugnazione.
Ne consegue che l'errore nella scelta dell'atto di proposizione dell'impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia realizzato la “presa di contatto” prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite eventuali attività integrative successive all'adozione dell'atto, idonee a realizzare quella “presa di contatto”, solo però entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine (Cass.
S.U. n. 28575/18).
Ebbene, nella specie, a fronte di una sentenza notificata (secondo quanto indicato dallo stesso appellante) in data 16 febbraio 2025, la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza non risulta tempestiva, in quanto notificata, a mezzo pec, al difensore dell'appellata, in data 24.03.2025, quindi ben oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
3 Conseguentemente, in applicazione dei richiamati principi, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello per tardività poiché, ancorché il ricorso sia stato depositato prima della scadenza del termine di cui all'art. 325
c.p.c., ossia in data 16.03.2025, è stato però notificato all'appellata solo successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia, che, quindi, non è stata ritualmente appellata nei termini di legge.
Va, altresì, precisato che il rilievo d'ufficio della tardività dell'impugnazione non impone al giudice di prospettare la questione alle parti né di assegnare un termine per memorie ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, ai sensi della citata norma, non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass. S.U. n. 20935/2009; Cass. n. 2984/2016; Cass. n.
15037/2018; Cass. n. 16049/2018; Cass. n. 11724/2021; Cass. n.
822/2024).
Nella fattispecie, il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'impugnazione per essere stata proposta con ricorso, anziché con citazione, in violazione della regola di ultrattività del rito, in quanto inerente a questione di puro diritto, non postulava la necessaria previa segnalazione alle parti e non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio (Cass. n.27853/2025).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 192/25 emessa dal Tribunale Controparte_2 di Nocera Inferiore, pubblicata in data 17.1.25, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello per tardività;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in euro 1.350,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cna;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Salerno, 25 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
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