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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
PP ET, OR
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6427/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006998087000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7732/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dai dottori Commercialisti dr. Difensore_1, dr. Difensore_3, dr. Difensore_2, d.ssa Difensore_4, d.ssa Difensore_5, d.ssa Nominativo_1
contro
Agenzia delle Entrate OS avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2025 90069980 87/000, notificata il 12.06.2025, di euro 34.612,45, emessa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. TYX01C304074/2014 per IVA/IRAP/IRPEF 2012 notificato il 22/12/2014, eccependo che l'atto, notificato in data 22 dicembre 2014, è divenuto definitivo in data 20 febbraio 2015, con decorrenza del termine prescrizionale dal giorno successivo, ovvero dal 21 febbraio 2015, l'intimazione di pagamento impugnata, notificata successivamente al termine ordinario decennale, risulta affetta da prescrizione del credito, con conseguente estinzione dell'obbligazione tributaria e nullità dell'atto impugnato.
Agenzia delle Entrate OS costituita in data 03/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate OS risulta costituita in data 03/12/2025, sette giorni prima dell'udienza oggi fissata. Si osserva preliminarmente che è principio ormai consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c. 1 D. Lgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32 c.1 D. Lgs. 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23 c.1 che non prevede, a differenza del precedente art. 22 c. 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato nonché sull'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.
Nel caso di specie, pertanto, l'ADER non ha rispettato neppure il termine di cui all' art. 32 c.1 D. Lgs. 546/1992, costituendosi e depositando memoria sette giorni prima dell'udienza. Conseguentemente questo Collegio dichiara inammissibile la memoria depositata dall'ADER e gli atti allegati.
Nel merito il ricorrente non disconosce né l'atto prodromico (dell'avviso di accertamento n.
TYX01C304074/2014) né le imposte dallo stesso reclamate (IVA/IRAP/IRPEF 2012), ma affida la censura dell'atto qui impugnato (l'intimazione di pagamento n. 297 2025 90069980 87/000, notificata il 12.06.2025) unicamente alla decorrenza del termine prescrizionale ordinario decennale.
Pertanto considerato che l'atto presupposto (avviso di accertamento esecutivo) è stato notificato il 22 dicembre 2014, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il 12.06.2025, era già maturato il termine ordinario decennale, considerato che il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale (art. 2949 c.c.), mentre la pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.). A tale distinzione, chiarita di recente dalla Suprema Corte (Cass, ord. n. 27093/2022), si attiene il Collegio ritenendo fondato il ricorso che accoglie. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate OS al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.000,00 oltre spese accessorie se dovute e CU se versato.
Così deciso in Messina, lì 09/12/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
PP ET, OR
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6427/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006998087000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7732/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dai dottori Commercialisti dr. Difensore_1, dr. Difensore_3, dr. Difensore_2, d.ssa Difensore_4, d.ssa Difensore_5, d.ssa Nominativo_1
contro
Agenzia delle Entrate OS avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2025 90069980 87/000, notificata il 12.06.2025, di euro 34.612,45, emessa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. TYX01C304074/2014 per IVA/IRAP/IRPEF 2012 notificato il 22/12/2014, eccependo che l'atto, notificato in data 22 dicembre 2014, è divenuto definitivo in data 20 febbraio 2015, con decorrenza del termine prescrizionale dal giorno successivo, ovvero dal 21 febbraio 2015, l'intimazione di pagamento impugnata, notificata successivamente al termine ordinario decennale, risulta affetta da prescrizione del credito, con conseguente estinzione dell'obbligazione tributaria e nullità dell'atto impugnato.
Agenzia delle Entrate OS costituita in data 03/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate OS risulta costituita in data 03/12/2025, sette giorni prima dell'udienza oggi fissata. Si osserva preliminarmente che è principio ormai consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c. 1 D. Lgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32 c.1 D. Lgs. 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23 c.1 che non prevede, a differenza del precedente art. 22 c. 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato nonché sull'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.
Nel caso di specie, pertanto, l'ADER non ha rispettato neppure il termine di cui all' art. 32 c.1 D. Lgs. 546/1992, costituendosi e depositando memoria sette giorni prima dell'udienza. Conseguentemente questo Collegio dichiara inammissibile la memoria depositata dall'ADER e gli atti allegati.
Nel merito il ricorrente non disconosce né l'atto prodromico (dell'avviso di accertamento n.
TYX01C304074/2014) né le imposte dallo stesso reclamate (IVA/IRAP/IRPEF 2012), ma affida la censura dell'atto qui impugnato (l'intimazione di pagamento n. 297 2025 90069980 87/000, notificata il 12.06.2025) unicamente alla decorrenza del termine prescrizionale ordinario decennale.
Pertanto considerato che l'atto presupposto (avviso di accertamento esecutivo) è stato notificato il 22 dicembre 2014, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il 12.06.2025, era già maturato il termine ordinario decennale, considerato che il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale (art. 2949 c.c.), mentre la pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.). A tale distinzione, chiarita di recente dalla Suprema Corte (Cass, ord. n. 27093/2022), si attiene il Collegio ritenendo fondato il ricorso che accoglie. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate OS al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.000,00 oltre spese accessorie se dovute e CU se versato.
Così deciso in Messina, lì 09/12/2025