Art. 1. Servizio di polizia municipale 1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, puo' essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.