Art. 2.
Il riconoscimento della qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 e' devoluto alla Commissione istituita dall' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , integrata, a questi effetti, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.
Il riconoscimento della qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 e' devoluto alla Commissione istituita dall' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , integrata, a questi effetti, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.