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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 874/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
ALESSIO e dell'avv. PRIOD STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
FOSSATI MASSIMO e domicilio eletto presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità sanitaria pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: a) In via preliminare, si reitera l'istanza di richieste
della parziale modifica dell'ordinanza emessa dall'Ill.mo G.I. in data 17.10.2022, di dichiarare
inammissibili i capitoli di prova numero 13, 14 e 21 delle memorie istruttorie depositate da
controparte, con conseguente declaratoria del caso. b) Sempre in via preliminare, si reitera altresì
l'eccezione di incapacità a testimoniare relativamente ai testi , e per i motivi CP_2 Tes_1 Tes_2
evidenziati in corso di causa. c) In via principale: voglia il G.Ill.mo, accertare e dichiarare la
convenuta responsabile dal punto di vista contrattuale e/o extra contrattuale per i danni
patrimoniali e non patrimoniali iure ereditatis e iure proprio patiti dalla Sig.ra Parte_1
in conseguenza di quanto patito dal padre conseguito alle condotte colpose tenute Persona_1
dal personale medico appartenente alla medesima Azienda. d) Condannare di conseguenza parte
convenuta a risarcire tutti i danni patiti e patiendi dalla concludente, in conseguenza dei fatti per
cui è causa, sia iure propris, per “lesione del rapporto parentale” pari ad euro 41.011,00, che iure
hereditatis, per il danno non patrimoniale c.d. “terminale”, pari ad euro 98.557,20 nell'importo di
complessivo di euro 139.568,20, ovvero, in quello maggiore o minore che verrà ritenuto congruo
dall'Ill.mo Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal data del del sinistro al saldo,
e comunque entro l'importo massimo di euro 520.000,00. e) Condannare la convenuta al
pagamento delle spese di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore
del difensore che si dichiara antistatario. Spese di CTU e CTP comprese. Sentenza esecutiva ai sensi
di legge.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito;
Contrariis reiectis: NEL MERITO Assolvere la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
pagina 2 di 8 tempore, da ogni avversaria pretesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese
e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4
comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
ha convenuto in giudizio di cui Parte_1 Controparte_1
ha invocato la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per la morte del padre da porsi in nesso causale con l'operato del personale sanitario operante Persona_1
presso la struttura convenuta. Su questa scorta, l'attrice ha chiesto condannarsi la controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, sia iure proprio che iure
hereditatis.
si è costituita in giudizio, contestando le domande Controparte_1
avversarie e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., effettuazione di c.t.u.
medico – legale ed escussione testimoniale.
2. La responsabilità della convenuta
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità
risarcitoria della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008, n. 18392/2017). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di quest'ultimo, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico, denominato di spedalità o di assistenza sanitaria, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere pagina 3 di 8 strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura (cfr. Cass. n. 8826/2007). La responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
La struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 del codice civile. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità
affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del codice civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (Cass. 5846/2007).
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato
- sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass.
10297/2004).
Nondimeno, il paziente ha anche l'onere di provare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno subito, consistente nel peggioramento delle condizioni di salute residuate al termine dell'intervento sanitario rispetto a quelle preesistenti (Cass. 6539/2019).
pagina 4 di 8 Compete al debitore, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, dimostrare di aver correttamente adempiuto o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria, prova che va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione
(Cass. 24791/2008).
Una volta che il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al debitore provare che una causa imprevedibile e inevitabile abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 28991/2019).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità contrattuale della convenuta in ordine all'accaduto, in relazione alle voci di danno fatte valere iure
hereditatis dall'attrice.
Agli Istituti è stata addebitata una responsabilità per avere Controparte_1
consentito che si recasse da solo ai servizi igienici, pur non essendo questi Persona_1
in grado di deambulare autonomamente;
quale conseguenza della caduta, il paziente ha riportato una frattura al femore ed è deceduto a seguito dell'intervento chirurgico conseguentemente praticato.
Le risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, condotta con metodologia corretta, priva di vizi logici e fondata su un attento esame della documentazione in atti, su cui senz'altro può
poggiare la presente decisione, non consentono di affermare la sussistenza di una responsabilità da inadempimento della convenuta.
La motivazione della c.t.u., ben chiara ed approfondita, a cui si fa rimando, esclude che la struttura abbia errato nell'apprestare le cautele idonee per scongiurare il rischio di caduta.
Infatti, l'unica misura di prevenzione che, nel caso di specie, sarebbe stato necessario adottare
è individuata dal consulente nell'istruzione e, cioè, nell'informativa al paziente circa la pagina 5 di 8 necessità di chiamare il personale infermieristico qualora egli avesse avuto necessità di recarsi ai servizi igienici. Il sig. era lucido e con capacità cognitive integre;
pertanto, era in Per_1
grado di comprendere e ricordare le istruzioni ricevute e tanto è stato ritenuto sufficiente per scongiurare il rischio di caduta, posto che non vi erano i presupposti né per disporne la sorveglianza, né, tantomeno, per ricorrere alla contenzione del paziente.
Punto controverso tra le parti in causa concerne la prova dell'avvenuta informativa al sig.
circa la necessità di non deambulare senza l'ausilio del personale sanitario. Per_1
Il c.t.u. ha affermato che “dalla documentazione disponibile emerge che l'istruzione era stata
effettuata”; “dalla scheda di rilevazione delle cadute risulta che l'intervento di prevenzione adottato era
stato << interventi educazionali al paziente>>”.
Sul punto, sono stati escussi i testimoni introdotti dalle parti.
Ebbene, dalle risultanze complessive dell'istruttoria può affermarsi che l'informativa sia stata effettivamente resa al paziente, che, conservando capacità cognitive del tutto nella norma, ben era in grado di comprenderne il significato.
In primo luogo, in questo senso depone quanto annotato nella scheda compilata dal personale sanitario relativa al sig. pur trattandosi di documento non firmato dal paziente, tale Per_1
circostanza può assumere valore indiziario.
La teste , in relazione a cui non è stata sollevata eccezione di incapacità a Testimone_3
testimoniare, ha affermato di ricordare che il paziente si era successivamente scusato,
essendosi reso conto di essere responsabile dell'accaduto per non aver chiamato il personale,
sapendo che il personale era disponibile e che gli era stata data indicazione in questo senso.
Una simile dichiarazione resa dal paziente si pone a conferma della veridicità
dell'annotazione apposta sulla scheda, posto che se alcuna informativa gli fosse stata fornita,
le scuse rassegnate non avrebbero avuto ragion d'essere.
pagina 6 di 8 Negli stessi esatti termini si è espresso il teste il quale ha confermato il capitolo Tes_4
n. 21), dichiarando che il sig. si era scusato direttamente con lui. Inoltre, ha riferito Per_1
che era stato lo stesso paziente a confermargli di aver ricevuto le istruzioni da parte del personale sanitario.
Tale teste non può ritenersi incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per la posizione di primario di pneumologia rivestita;
infatti, il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo non risponde dell'evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una responsabilità di posizione (Cass. 18334/2017).
Nel caso di specie risulta dalle annotazioni che l'informativa al paziente era stata resa e ciò
solleva il primario da responsabilità, dovendo rispondere dell'eventuale falsità della dichiarazione il solo operatore che abbia omesso lo svolgimento dell'attività a cui era tenuto.
Deve dunque concludersi affermando che l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra il comportamento dei sanitari e le conseguenze negative patite dal proprio congiunto.
A maggior ragione, non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità
extracontrattuale della struttura convenuta in relazione alle domande risarcitorie svolte iure
proprio dall'attrice, dovendosi dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compreso l'elemento soggettivo e tale prova non è stata offerta.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014. Parimenti seguono la soccombenza le spese di c.t.u., già
liquidate con separato decreto.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in €
19.375,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.
Novara, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 874/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
ALESSIO e dell'avv. PRIOD STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
FOSSATI MASSIMO e domicilio eletto presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità sanitaria pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: a) In via preliminare, si reitera l'istanza di richieste
della parziale modifica dell'ordinanza emessa dall'Ill.mo G.I. in data 17.10.2022, di dichiarare
inammissibili i capitoli di prova numero 13, 14 e 21 delle memorie istruttorie depositate da
controparte, con conseguente declaratoria del caso. b) Sempre in via preliminare, si reitera altresì
l'eccezione di incapacità a testimoniare relativamente ai testi , e per i motivi CP_2 Tes_1 Tes_2
evidenziati in corso di causa. c) In via principale: voglia il G.Ill.mo, accertare e dichiarare la
convenuta responsabile dal punto di vista contrattuale e/o extra contrattuale per i danni
patrimoniali e non patrimoniali iure ereditatis e iure proprio patiti dalla Sig.ra Parte_1
in conseguenza di quanto patito dal padre conseguito alle condotte colpose tenute Persona_1
dal personale medico appartenente alla medesima Azienda. d) Condannare di conseguenza parte
convenuta a risarcire tutti i danni patiti e patiendi dalla concludente, in conseguenza dei fatti per
cui è causa, sia iure propris, per “lesione del rapporto parentale” pari ad euro 41.011,00, che iure
hereditatis, per il danno non patrimoniale c.d. “terminale”, pari ad euro 98.557,20 nell'importo di
complessivo di euro 139.568,20, ovvero, in quello maggiore o minore che verrà ritenuto congruo
dall'Ill.mo Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal data del del sinistro al saldo,
e comunque entro l'importo massimo di euro 520.000,00. e) Condannare la convenuta al
pagamento delle spese di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore
del difensore che si dichiara antistatario. Spese di CTU e CTP comprese. Sentenza esecutiva ai sensi
di legge.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito;
Contrariis reiectis: NEL MERITO Assolvere la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
pagina 2 di 8 tempore, da ogni avversaria pretesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese
e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4
comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
ha convenuto in giudizio di cui Parte_1 Controparte_1
ha invocato la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per la morte del padre da porsi in nesso causale con l'operato del personale sanitario operante Persona_1
presso la struttura convenuta. Su questa scorta, l'attrice ha chiesto condannarsi la controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, sia iure proprio che iure
hereditatis.
si è costituita in giudizio, contestando le domande Controparte_1
avversarie e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., effettuazione di c.t.u.
medico – legale ed escussione testimoniale.
2. La responsabilità della convenuta
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità
risarcitoria della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008, n. 18392/2017). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di quest'ultimo, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico, denominato di spedalità o di assistenza sanitaria, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere pagina 3 di 8 strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura (cfr. Cass. n. 8826/2007). La responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
La struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 del codice civile. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità
affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del codice civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (Cass. 5846/2007).
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato
- sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass.
10297/2004).
Nondimeno, il paziente ha anche l'onere di provare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno subito, consistente nel peggioramento delle condizioni di salute residuate al termine dell'intervento sanitario rispetto a quelle preesistenti (Cass. 6539/2019).
pagina 4 di 8 Compete al debitore, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, dimostrare di aver correttamente adempiuto o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria, prova che va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione
(Cass. 24791/2008).
Una volta che il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al debitore provare che una causa imprevedibile e inevitabile abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 28991/2019).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità contrattuale della convenuta in ordine all'accaduto, in relazione alle voci di danno fatte valere iure
hereditatis dall'attrice.
Agli Istituti è stata addebitata una responsabilità per avere Controparte_1
consentito che si recasse da solo ai servizi igienici, pur non essendo questi Persona_1
in grado di deambulare autonomamente;
quale conseguenza della caduta, il paziente ha riportato una frattura al femore ed è deceduto a seguito dell'intervento chirurgico conseguentemente praticato.
Le risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, condotta con metodologia corretta, priva di vizi logici e fondata su un attento esame della documentazione in atti, su cui senz'altro può
poggiare la presente decisione, non consentono di affermare la sussistenza di una responsabilità da inadempimento della convenuta.
La motivazione della c.t.u., ben chiara ed approfondita, a cui si fa rimando, esclude che la struttura abbia errato nell'apprestare le cautele idonee per scongiurare il rischio di caduta.
Infatti, l'unica misura di prevenzione che, nel caso di specie, sarebbe stato necessario adottare
è individuata dal consulente nell'istruzione e, cioè, nell'informativa al paziente circa la pagina 5 di 8 necessità di chiamare il personale infermieristico qualora egli avesse avuto necessità di recarsi ai servizi igienici. Il sig. era lucido e con capacità cognitive integre;
pertanto, era in Per_1
grado di comprendere e ricordare le istruzioni ricevute e tanto è stato ritenuto sufficiente per scongiurare il rischio di caduta, posto che non vi erano i presupposti né per disporne la sorveglianza, né, tantomeno, per ricorrere alla contenzione del paziente.
Punto controverso tra le parti in causa concerne la prova dell'avvenuta informativa al sig.
circa la necessità di non deambulare senza l'ausilio del personale sanitario. Per_1
Il c.t.u. ha affermato che “dalla documentazione disponibile emerge che l'istruzione era stata
effettuata”; “dalla scheda di rilevazione delle cadute risulta che l'intervento di prevenzione adottato era
stato << interventi educazionali al paziente>>”.
Sul punto, sono stati escussi i testimoni introdotti dalle parti.
Ebbene, dalle risultanze complessive dell'istruttoria può affermarsi che l'informativa sia stata effettivamente resa al paziente, che, conservando capacità cognitive del tutto nella norma, ben era in grado di comprenderne il significato.
In primo luogo, in questo senso depone quanto annotato nella scheda compilata dal personale sanitario relativa al sig. pur trattandosi di documento non firmato dal paziente, tale Per_1
circostanza può assumere valore indiziario.
La teste , in relazione a cui non è stata sollevata eccezione di incapacità a Testimone_3
testimoniare, ha affermato di ricordare che il paziente si era successivamente scusato,
essendosi reso conto di essere responsabile dell'accaduto per non aver chiamato il personale,
sapendo che il personale era disponibile e che gli era stata data indicazione in questo senso.
Una simile dichiarazione resa dal paziente si pone a conferma della veridicità
dell'annotazione apposta sulla scheda, posto che se alcuna informativa gli fosse stata fornita,
le scuse rassegnate non avrebbero avuto ragion d'essere.
pagina 6 di 8 Negli stessi esatti termini si è espresso il teste il quale ha confermato il capitolo Tes_4
n. 21), dichiarando che il sig. si era scusato direttamente con lui. Inoltre, ha riferito Per_1
che era stato lo stesso paziente a confermargli di aver ricevuto le istruzioni da parte del personale sanitario.
Tale teste non può ritenersi incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per la posizione di primario di pneumologia rivestita;
infatti, il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo non risponde dell'evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una responsabilità di posizione (Cass. 18334/2017).
Nel caso di specie risulta dalle annotazioni che l'informativa al paziente era stata resa e ciò
solleva il primario da responsabilità, dovendo rispondere dell'eventuale falsità della dichiarazione il solo operatore che abbia omesso lo svolgimento dell'attività a cui era tenuto.
Deve dunque concludersi affermando che l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra il comportamento dei sanitari e le conseguenze negative patite dal proprio congiunto.
A maggior ragione, non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità
extracontrattuale della struttura convenuta in relazione alle domande risarcitorie svolte iure
proprio dall'attrice, dovendosi dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compreso l'elemento soggettivo e tale prova non è stata offerta.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014. Parimenti seguono la soccombenza le spese di c.t.u., già
liquidate con separato decreto.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in €
19.375,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.
Novara, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8