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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2024, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1175/2022 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), n.q. di erede della sig.ra nata a [...] C.F._1 Persona_1 il 30 giugno 1929 ed ivi deceduta il 23 maggio 2019, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Palmigiano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via R. Wagner n. 9 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
Controparte_1
(c.f. ), in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rizzotto, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' in Palermo, piazza N. Leotta n. 4 (indirizzo CP_1
p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuta,
(P.I. TR
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Messina, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Libertà n. 171 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Lipari, C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via del Bersagliere n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto,
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
, C.F._3
convenuto, contumace,
(c.f. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Conigliaro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, P.ggio F. Venturini n. 8 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
terza chiamata,
(P.I. ), in persona del Controparte_6 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Trapani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via T. Tasso n. 4 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
terza chiamata,
2 (P.I. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Aricò, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Principe di Villafranca n. 99 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
terza chiamata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 09 febbraio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Alessandro Palmigiano per Parte_1
“Accogliere il presente appello e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 2270/2022 resa dal Tribunale di Palermo in data 12/05/2022, nel giudizio R.G 6615/2015. Ritenere e dichiarare la responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. del dott. in solido CP_4 con il dott. con l' CP_3 Controparte_8
e con l'
[...] TR
, in persona dei legali rappresentanti p.t., di tutti i danni non patrimoniali patiti in
[...] conseguenza delle condotte loro ascrivibili, nonché per tutte le motivazioni esposte, dalla sig.ra
Persona_1
Ritenere e dichiarare la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. del dott. CP_4 in solido con il dott. con l' CP_3 Controparte_8
e con l'
[...] TR
, in persona dei legali rappresentanti p.t., di tutti i danni patrimoniali patiti in
[...] conseguenza delle condotte loro ascrivibili, nonché per tutte le motivazioni sopra esposte, dalla sig.ra Per_1
Condannare ex artt. 2043 e 2059 c.c. il dott. in solido con il dott. con CP_4 CP_3
l' e con Controparte_8
l' , in persona dei legali TR rappresentanti p.t., al risarcimento in favore del Sig. nella qualità di erede Parte_2 della Sig.ra di tutti i danni non patrimoniali patiti in conseguenza delle Persona_1 condotte loro ascrivibili, nonché per tutte le motivazioni sopra esposte, quantificati nella somma
3 di € 160.000,00 (centosessantamila/00), o nella maggiore o diversa somma ritenuta di giustizia che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condannare ex artt. 1218 e 1223 c.c. il dott. in solido con il dott. con CP_4 CP_3
l' e con Controparte_8
l' , in persona dei legali TR rappresentanti p.t., al risarcimento in favore dell'odierno attore, di tutti i danni patrimoniali patiti in conseguenza delle condotte loro ascrivibili, nonché per tutte le motivazioni sopra esposte, nella somma che si vorrà quantificare ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigettare le difese degli odierni appellati perché infondate in fatto e in diritto sotto ogni suo profilo. Con la condanna delle controparti alle spese legali dei due gradi di giudizio. In ogni caso, si insiste nella richiesta di rinnovo della CTU per i motivi dedotti nell'atto di appello”;
- avv. Caterina Rizzotto per Controparte_9
“… disattesa ogni e contraria istanza, eccezione e difesa, ed in via gradata:
- ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame dedotti dall'appellante e, conseguentemente, rigettare l'appello interposto;
- rigettare la richiesta di rinnovo di consulenza tecnica;
- confermare, quindi, la sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite”;
- avv. Valeria Messina per A.O. ”: TR
“… respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, rigettare l'appello di parte avversa in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata”;
- avv. Marco Lipari per : Controparte_3
“… conclude insistendo in tutte le eccezioni e domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc”;
- avv. Sergio Conigliaro per Controparte_5
“Reiectis adversis
1) Dare atto che la deducente conclude come da comparsa di risposta.
2) Porre la causa in decisione ex art.190 c.p.c. Salvis iuribus”;
4 - avv. Francesco Trapani per Controparte_6
“Con il presente atto, la scrivente Difesa, visto il provvedimento a mezzo del quale l'On.le Corte adita ha disposto che l'udienza del prossimo 09.02.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, si svolga mediante trattazione scritta, conclude come in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi”;
- avv. Gianfranco Aricò per Controparte_7
“Con le presenti note la in ossequio al decreto del 2 dicembre Controparte_7
2022 ed in vista dell'udienza cartolare del 9 febbraio 2024, insiste in tutte le eccezioni e domande dedotte, confidando nell'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2022, che qui devono intendersi interamente ripetute e trascritte. Chiede che la causa venga assunta in decisione. Salvis Juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 giugno 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2270/2022, del 12 maggio 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6615/2015 R.G..
Costituitisi in giudizio Controparte_1
[...] [...]
, , TR Controparte_3 [...]
e Controparte_5 Controparte_6
all'esito dell'udienza di precisazione delle Controparte_7 conclusioni del 09 febbraio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
5 In sintesi, conveniva in giudizio , Persona_1 Controparte_4 [...]
, l' e l' per CP_3 Controparte_10 Controparte_11 sentirne dichiarare la responsabilità, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, per i danni a lei arrecati a seguito dell'errata diagnosi di “miastenia gravis” e dalle conseguenti terapie farmacologiche prescrittele.
In particolare, rappresentava:
- di essersi rivolta, nell'anno 2002, a seguito della comparsa di una condizione di intensa debolezza con annessa ptosi palpebrale monolaterale, al dott. , specialista in neurologia, il Controparte_4 quale, nonostante l'esito negativo di una serie di accertamenti clinici e strumentali, aveva formulato la diagnosi, errata, di “miastenia gravis”, prescrivendo correlata terapia farmacologica;
- di aver compulsato nel 2006, a causa dell'insuccesso della terapia prescrittale, il dott. , anch'egli specialista neurologo, il Controparte_3 quale aveva confermato la diagnosi e le cure farmacologiche precedenti;
- di essersi ricoverata, nel 2008, nella persistenza dei già menzionati sintomi, presso l'U.O. di Neurologia e Neurofisiopatologia del Policlinico, ove i sanitari, in disaccordo con quanto sostenuto dai precedenti specialisti, le avevano diagnosticato una “miopatia”, provvedendo a modificarle la terapia;
- che, dunque, per oltre sei anni, era stata erroneamente ed inutilmente sottoposta ad una gravosa terapia farmacologica a base di corticosteroidi parasimpaticolitici e, successivamente, di immunosoppressori, con gravissimi effetti collaterali.
Chiedeva, quindi, che fosse affermata la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, dei convenuti e la condanna degli stessi al risarcimento, in suo favore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, i secondi quantificati nell'importo di €160.000,00 o, comunque, nella somma da quantificarsi nel giudizio.
Costituitisi in giudizio i convenuti e chiamate in causa in garanzia - rispettivamente da (il quale formulava anche domanda di Controparte_4
6 manleva nei confronti dell' , ed CP_8 Controparte_3 [...]
e Controparte_12 Controparte_7 [...]
disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, Controparte_6 formulata proposta conciliativa da parte del giudice con provvedimento del 07.03.2019, interrotta e riassunta (dall'erede ) la causa a seguito Parte_1 del decesso dell'attrice, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale così pronunciava:
“RIGETTA le domande della parte attrice;
CONDANNA quest'ultima al pagamento delle spese sostenute sia dai convenuti che dai terzi chiamati;
LIQUIDA dette spese, per ciascuna parte costituita, in complessivi euro 6.500,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge”.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, Controparte_4 ritualmente citato a comparire mediante notifica in data 27 giugno 2022, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Proponendo impugnazione, l'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice aderito acriticamente alle conclusioni dei c.t.u., risultate in contrasto con la prova documentale e con la consulenza tecnica di parte, in virtù delle quali si sarebbe dovuta invece affermare la responsabilità dei convenuti e condannare gli stessi al risarcimento dei danni, costituiti dal danno biologico legato all'insorgenza di osteoporosi iatrogena secondaria a trattamento steroideo e da quello psicologico conseguente alla consapevolezza del comportamento inadempiente dei medici che avevano elaborato una errata diagnosi.
Con riferimento alla prova documentale, indica:
- la relazione di dimissione del di Palermo del 14 maggio 2008, CP_13 in cui i sanitari si erano così espressi: “in relazione alla storia clinica della paziente, all'obiettività neurologica, alla mancata risposta alla terapia con piridostigmina ed alla negatività delle indagini biochimiche ed ellettrofisiologiche non è stata confermata la precedente diagnosi di miastenia”, ipotizzando come possibile patologia una “miopatia”;
7 - la relazione di dimissione del Policlinico di Messina del 19 giugno 2008, in cui si affermava che: “inoltre data la prolungata assunzione di prednisone non è da escludere una sofferenza muscolare da steroidi “;
- la relazione di dimissione del Policlinico di Palermo del 15 ottobre 2008, in cui si affermava che: “in relazione alla storia della paziente ed all'obiettività neurologica si è posto il sospetto di una patologia mieloradicolare associata alla già diagnosticata miopatia. L'ipotesi è stata confermata dalle indagini eseguite”;
- la certificazione del 04 luglio 2008 dell'Asl 6, in cui si diagnosticava “una grave compromissione dello stato funzionale…con impossibilità alla deambulazione autonoma se non con l'ausilio di doppio appoggio e con l'ausilio di deambulatore, secondaria e grave poliartropia cronica degenerativa, multipli crolli vertebrali, per discopatie rachidee…all'esame neurologico: ipoastenia dei muscoli del cingolo scapolare e pelvico…ptosi palpebrale bilaterale..diplopia nello sguardo di estrema lateralità”.
Richiama, quindi, la relazione redatta dal consulente tecnico di parte, dott.
, e si duole della mancata rinnovazione della consulenza Persona_2 tecnica di ufficio.
L'appello è infondato.
Ritiene la Corte che l'impugnazione non offra argomentazioni tali da consentire di disattendere le conclusioni cui sono pervenute le consulenti tecniche d'ufficio, dott.ssa (specialista in neurologia) e dott.ssa Persona_3 Per_4
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni), risultate chiare,
[...] frutto di un attento esame degli atti, supportate da riferimenti alla letteratura scientifica e fondate sul sapere specialistico, in materia di neurologia, di uno dei due ausiliari, a fronte di rilievi provenienti da un medico specializzato solo nella branca della medicina legale.
Le c.t.u., le quali hanno esaminato (ed espressamente richiamato) tutta la documentazione versata in atti e, dunque, anche quella in questa sede invocata dall'appellante, hanno posto in evidenza che:
- la TE Gravis è una malattia rara della giunzione neuromuscolare di origine autoimmune la cui diagnosi si basa sull'esame clinico e su accertamenti diagnostici quali: elettromiografia di singola fibra, test di Desmedt, test al Tensilon, ricerca di anticorpi anti-recettore dell'Acetilcolina, Anti Musk, anti-LRP-4, anti-muscolo striato;
8 - in conseguenza della variabilità dei pattern immunologici e delle forme cliniche che caratterizzano la malattia, la negatività di uno o più di tali esami non esclude la diagnosi;
- nel caso di specie, il quadro clinico di ptosi palpebrale sensibile ad affaticamento, ravvisato nella Cacace anche nel corso della visita collegiale svolta ad inizio delle operazioni peritali, e la reiterata positività all'elettromiografia di singola fibra, esame eseguito nel Dicembre 2002 e ripetuto nel Giugno 2008, inducono a confermare la diagnosi di TE Gravis, in forma oculare, risultandone confermati sin dall'esordio i relativi criteri;
- la negatività delle ricerche anticorpali e delle altre indagini diagnostiche effettuata sulla paziente non escludono la diagnosi;
- di contro, la diagnosi di “miopatia”, ossia di una patologia del muscolo, riguarda una definizione nosografica estremamente generica e non ha sufficiente supporto né nell'obiettività clinica, né negli esami strumentali effettuati, essendo peraltro basata su reperti elettromiografici poco definiti;
- l'incertezza diagnostica è verosimilmente da ricondurre alla paucità della compromissione neurologica ravvisabile nella specie, limitata all'abbassamento di una palpebra ed alla coesistenza di segni di poliartrosi, elementi che hanno reso meno chiaro il quadro clinico;
- in conseguenza di quanto detto, la prescrizione della terapia farmacologica era da considerarsi adeguata alla diagnosi;
- è verosimile che la patologia da cui è affetta la paziente abbia vissuto fasi di diversa gravità, come è comune nella sicchè non Parte_3 stupisce il fatto che nel 2005 fosse stato necessario incrementare la terapia con l'introduzione dell'immunosoppressore IN (con beneficio), e, invece, nel 2008, alla sospensione della terapia farmacologica, non si fossero verificate significative variazioni cliniche, fino all'epoca attuale;
9 - per quanto concerne i possibili effetti sul sistema scheletrico della terapia con cortisonici, come è documentato, la paziente presentava segni radiologici di osteoporosi sin dall'epoca della prima diagnosi di TE (2002) e gli specialisti che le avevano prescritto il trattamento farmacologico steroideo avevano fin da subito associato farmaci per il trattamento farmacologico;
pertanto, sebbene le fratture vertebrali occorse nel 2006 siano certamente conseguenza di osteoporosi, la relazione causale tra le stesse fratture e il trattamento steroideo è difficile da chiarire, sussistendo già prima della terapia una condizione di osteoporosi, che è destinata naturalmente ad aggravarsi nel tempo.
Ancora, le ausiliarie, in risposta alle osservazioni critiche formulate alla bozza di relazione inviata alle parti, hanno ulteriormente chiarito che:
- la ptosi palpebrale asimmetrica (presente solo a destra) che peggiora dopo affaticamento, di cui risultava affetta la paziente, è un segno tipico della forma Oculare di TE Gravis, non riconducibile patognomonicamente ad alcuna forma di “miopatia”.
- la negatività al test di Desmedt – test neurofisiologico di studio dei potenziali elettrici muscolari dopo stimolazione ripetuta, effettuato dalla paziente a fine 2002 – non esclude la correttezza della diagnosi resa dai neurologi convenuti, risultando il test negativo nel 67% dei pazienti con Miasstenia Gravis Oculare;
- la ricerca di anticorpi anti-recettore dell'Acetilcolina, effettuata sulla paziente con esito anch'esso negativo, dà il medesimo risultato su di una percentuale tra il 33 ed il 77% dei pazienti affetti da Mistenia Pt_3
Oculare;
e ribadito, con riguardo alle conseguenze del trattamento steroideo sulla salute della Cacace, che è dimostrata la sussistenza di osteoporosi in epoca antecedente al trattamento prescritto per la in ogni caso associato, fin dal Parte_4 suo inizio, all'uso di farmaci per la cura dell'osteoporosi, sicchè non vi sono elementi a sostegno di un danno biologico iatrogeno.
Per quanto detto, non avendo l'appellante individuato profili di indagine nuovi, incerti o inesplorati ed avendo le ausiliarie ampiamente motivato la loro non
10 condivisione delle diagnosi alternative rassegnate dai sanitari di altri ospedali (peraltro in maniera non solidamente argomentata) e dal c.t.p., non ricorrono le condizioni per disporre l'esperimento di una nuova consulenza tecnica di ufficio.
In virtù di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
*****
A seguito del rigetto dell'impugnazione, , soccombente, Parte_1 benchè ammesso al patrocinio dello Stato, è ugualmente tenuto al pagamento, in favore di Controparte_1
di
[...] [...]
, di TR [...]
e di delle spese del presente grado CP_3 Controparte_7 di giudizio (Cass. Civ., sez. VI, n. 25653/2020; sez. VI, n. 10053/2012), che si liquidano, per ciascuno, - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €7.400,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.600,00 per la fase di studio della controversia,
€1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.600,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA (salvo che nei confronti dell' per cui si riconoscono gli oneri riflessi ex CP_8 lege, in considerazione del patrocino da parte dell'Avvocatura interna) e rimborso forfetario come per legge.
In particolare, la condanna della compagnia assicuratrice terza chiamata in garanzia si giustifica in forza del principio, ampiamente consolidato, secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ne ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se questi non abbia formulato domande nei confronti del terzo stesso, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 6144/2024; sez. II, n. 34375/2023; sez. I, n. 10364/2023).
11 Nella fattispecie, non ha opposto alcuna Controparte_7 eccezione alla operatività della polizza in favore di , sicchè la Controparte_3 chiamata in causa non può considerarsi né manifestamente infondata né palesemente arbitraria.
Per quanto attiene alle spese sostenute dalle terze chiamate
[...]
e deve evidenziarsi che Controparte_5 Controparte_6
l'attore non ha proposto la domanda, nè l'appello, nei confronti di tali parti, sicchè la notificazione dell'impugnazione ha assolto alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza.
Inoltre, le domande di garanzia nei confronti dei predetti terzi, sostanzialmente ritenute assorbite dal primo giudice, non sono state riproposte nel giudizio di appello dai chiamanti in causa, , non costituitosi, e Controparte_4 CP_8 come invece imposto dall'art. 346 c.p.c..
Ne consegue che le compagnie, pur costituitesi, non avendo svolto impugnazione incidentale, non hanno diritto alla condanna in loro favore delle spese di giudizio a norma dell'art. 91 c.p.c., che richiede la qualità di parte (Cass. Civ., sez. VI, n. 4352/2019; sez. I, n. 5508/2016; sez. III;
n. 2208/2012).
Nulla, infine, per le spese nei confronti del convenuto non costituito
[...]
. CP_4
A seguito del rigetto dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché
versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o
12 di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2270/2022, del 12 maggio Parte_2
2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6615/2015 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
di
[...] TR
, di e della
[...] Controparte_3 Controparte_7
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, per
[...] ciascuno, in complessivi €7.400,00 per compensi, oltre CPA, IVA (salvo che nei confronti dell per cui si riconoscono gli oneri riflessi ex CP_8 lege, in considerazione del patrocino da parte dell'Avvocatura interna) e rimborso forfetario come per legge;
- nessuna spesa ripetibile da Controparte_5 [...]
e ; Controparte_6 Controparte_4
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 05 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
13
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1175/2022 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), n.q. di erede della sig.ra nata a [...] C.F._1 Persona_1 il 30 giugno 1929 ed ivi deceduta il 23 maggio 2019, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Palmigiano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via R. Wagner n. 9 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
Controparte_1
(c.f. ), in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rizzotto, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' in Palermo, piazza N. Leotta n. 4 (indirizzo CP_1
p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuta,
(P.I. TR
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Messina, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Libertà n. 171 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Lipari, C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via del Bersagliere n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto,
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
, C.F._3
convenuto, contumace,
(c.f. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Conigliaro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, P.ggio F. Venturini n. 8 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
terza chiamata,
(P.I. ), in persona del Controparte_6 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Trapani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via T. Tasso n. 4 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
terza chiamata,
2 (P.I. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Aricò, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Principe di Villafranca n. 99 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
terza chiamata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 09 febbraio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Alessandro Palmigiano per Parte_1
“Accogliere il presente appello e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 2270/2022 resa dal Tribunale di Palermo in data 12/05/2022, nel giudizio R.G 6615/2015. Ritenere e dichiarare la responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. del dott. in solido CP_4 con il dott. con l' CP_3 Controparte_8
e con l'
[...] TR
, in persona dei legali rappresentanti p.t., di tutti i danni non patrimoniali patiti in
[...] conseguenza delle condotte loro ascrivibili, nonché per tutte le motivazioni esposte, dalla sig.ra
Persona_1
Ritenere e dichiarare la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. del dott. CP_4 in solido con il dott. con l' CP_3 Controparte_8
e con l'
[...] TR
, in persona dei legali rappresentanti p.t., di tutti i danni patrimoniali patiti in
[...] conseguenza delle condotte loro ascrivibili, nonché per tutte le motivazioni sopra esposte, dalla sig.ra Per_1
Condannare ex artt. 2043 e 2059 c.c. il dott. in solido con il dott. con CP_4 CP_3
l' e con Controparte_8
l' , in persona dei legali TR rappresentanti p.t., al risarcimento in favore del Sig. nella qualità di erede Parte_2 della Sig.ra di tutti i danni non patrimoniali patiti in conseguenza delle Persona_1 condotte loro ascrivibili, nonché per tutte le motivazioni sopra esposte, quantificati nella somma
3 di € 160.000,00 (centosessantamila/00), o nella maggiore o diversa somma ritenuta di giustizia che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condannare ex artt. 1218 e 1223 c.c. il dott. in solido con il dott. con CP_4 CP_3
l' e con Controparte_8
l' , in persona dei legali TR rappresentanti p.t., al risarcimento in favore dell'odierno attore, di tutti i danni patrimoniali patiti in conseguenza delle condotte loro ascrivibili, nonché per tutte le motivazioni sopra esposte, nella somma che si vorrà quantificare ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigettare le difese degli odierni appellati perché infondate in fatto e in diritto sotto ogni suo profilo. Con la condanna delle controparti alle spese legali dei due gradi di giudizio. In ogni caso, si insiste nella richiesta di rinnovo della CTU per i motivi dedotti nell'atto di appello”;
- avv. Caterina Rizzotto per Controparte_9
“… disattesa ogni e contraria istanza, eccezione e difesa, ed in via gradata:
- ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame dedotti dall'appellante e, conseguentemente, rigettare l'appello interposto;
- rigettare la richiesta di rinnovo di consulenza tecnica;
- confermare, quindi, la sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite”;
- avv. Valeria Messina per A.O. ”: TR
“… respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, rigettare l'appello di parte avversa in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata”;
- avv. Marco Lipari per : Controparte_3
“… conclude insistendo in tutte le eccezioni e domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc”;
- avv. Sergio Conigliaro per Controparte_5
“Reiectis adversis
1) Dare atto che la deducente conclude come da comparsa di risposta.
2) Porre la causa in decisione ex art.190 c.p.c. Salvis iuribus”;
4 - avv. Francesco Trapani per Controparte_6
“Con il presente atto, la scrivente Difesa, visto il provvedimento a mezzo del quale l'On.le Corte adita ha disposto che l'udienza del prossimo 09.02.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, si svolga mediante trattazione scritta, conclude come in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi”;
- avv. Gianfranco Aricò per Controparte_7
“Con le presenti note la in ossequio al decreto del 2 dicembre Controparte_7
2022 ed in vista dell'udienza cartolare del 9 febbraio 2024, insiste in tutte le eccezioni e domande dedotte, confidando nell'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2022, che qui devono intendersi interamente ripetute e trascritte. Chiede che la causa venga assunta in decisione. Salvis Juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 giugno 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2270/2022, del 12 maggio 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6615/2015 R.G..
Costituitisi in giudizio Controparte_1
[...] [...]
, , TR Controparte_3 [...]
e Controparte_5 Controparte_6
all'esito dell'udienza di precisazione delle Controparte_7 conclusioni del 09 febbraio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
5 In sintesi, conveniva in giudizio , Persona_1 Controparte_4 [...]
, l' e l' per CP_3 Controparte_10 Controparte_11 sentirne dichiarare la responsabilità, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, per i danni a lei arrecati a seguito dell'errata diagnosi di “miastenia gravis” e dalle conseguenti terapie farmacologiche prescrittele.
In particolare, rappresentava:
- di essersi rivolta, nell'anno 2002, a seguito della comparsa di una condizione di intensa debolezza con annessa ptosi palpebrale monolaterale, al dott. , specialista in neurologia, il Controparte_4 quale, nonostante l'esito negativo di una serie di accertamenti clinici e strumentali, aveva formulato la diagnosi, errata, di “miastenia gravis”, prescrivendo correlata terapia farmacologica;
- di aver compulsato nel 2006, a causa dell'insuccesso della terapia prescrittale, il dott. , anch'egli specialista neurologo, il Controparte_3 quale aveva confermato la diagnosi e le cure farmacologiche precedenti;
- di essersi ricoverata, nel 2008, nella persistenza dei già menzionati sintomi, presso l'U.O. di Neurologia e Neurofisiopatologia del Policlinico, ove i sanitari, in disaccordo con quanto sostenuto dai precedenti specialisti, le avevano diagnosticato una “miopatia”, provvedendo a modificarle la terapia;
- che, dunque, per oltre sei anni, era stata erroneamente ed inutilmente sottoposta ad una gravosa terapia farmacologica a base di corticosteroidi parasimpaticolitici e, successivamente, di immunosoppressori, con gravissimi effetti collaterali.
Chiedeva, quindi, che fosse affermata la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, dei convenuti e la condanna degli stessi al risarcimento, in suo favore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, i secondi quantificati nell'importo di €160.000,00 o, comunque, nella somma da quantificarsi nel giudizio.
Costituitisi in giudizio i convenuti e chiamate in causa in garanzia - rispettivamente da (il quale formulava anche domanda di Controparte_4
6 manleva nei confronti dell' , ed CP_8 Controparte_3 [...]
e Controparte_12 Controparte_7 [...]
disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, Controparte_6 formulata proposta conciliativa da parte del giudice con provvedimento del 07.03.2019, interrotta e riassunta (dall'erede ) la causa a seguito Parte_1 del decesso dell'attrice, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale così pronunciava:
“RIGETTA le domande della parte attrice;
CONDANNA quest'ultima al pagamento delle spese sostenute sia dai convenuti che dai terzi chiamati;
LIQUIDA dette spese, per ciascuna parte costituita, in complessivi euro 6.500,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge”.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, Controparte_4 ritualmente citato a comparire mediante notifica in data 27 giugno 2022, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Proponendo impugnazione, l'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice aderito acriticamente alle conclusioni dei c.t.u., risultate in contrasto con la prova documentale e con la consulenza tecnica di parte, in virtù delle quali si sarebbe dovuta invece affermare la responsabilità dei convenuti e condannare gli stessi al risarcimento dei danni, costituiti dal danno biologico legato all'insorgenza di osteoporosi iatrogena secondaria a trattamento steroideo e da quello psicologico conseguente alla consapevolezza del comportamento inadempiente dei medici che avevano elaborato una errata diagnosi.
Con riferimento alla prova documentale, indica:
- la relazione di dimissione del di Palermo del 14 maggio 2008, CP_13 in cui i sanitari si erano così espressi: “in relazione alla storia clinica della paziente, all'obiettività neurologica, alla mancata risposta alla terapia con piridostigmina ed alla negatività delle indagini biochimiche ed ellettrofisiologiche non è stata confermata la precedente diagnosi di miastenia”, ipotizzando come possibile patologia una “miopatia”;
7 - la relazione di dimissione del Policlinico di Messina del 19 giugno 2008, in cui si affermava che: “inoltre data la prolungata assunzione di prednisone non è da escludere una sofferenza muscolare da steroidi “;
- la relazione di dimissione del Policlinico di Palermo del 15 ottobre 2008, in cui si affermava che: “in relazione alla storia della paziente ed all'obiettività neurologica si è posto il sospetto di una patologia mieloradicolare associata alla già diagnosticata miopatia. L'ipotesi è stata confermata dalle indagini eseguite”;
- la certificazione del 04 luglio 2008 dell'Asl 6, in cui si diagnosticava “una grave compromissione dello stato funzionale…con impossibilità alla deambulazione autonoma se non con l'ausilio di doppio appoggio e con l'ausilio di deambulatore, secondaria e grave poliartropia cronica degenerativa, multipli crolli vertebrali, per discopatie rachidee…all'esame neurologico: ipoastenia dei muscoli del cingolo scapolare e pelvico…ptosi palpebrale bilaterale..diplopia nello sguardo di estrema lateralità”.
Richiama, quindi, la relazione redatta dal consulente tecnico di parte, dott.
, e si duole della mancata rinnovazione della consulenza Persona_2 tecnica di ufficio.
L'appello è infondato.
Ritiene la Corte che l'impugnazione non offra argomentazioni tali da consentire di disattendere le conclusioni cui sono pervenute le consulenti tecniche d'ufficio, dott.ssa (specialista in neurologia) e dott.ssa Persona_3 Per_4
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni), risultate chiare,
[...] frutto di un attento esame degli atti, supportate da riferimenti alla letteratura scientifica e fondate sul sapere specialistico, in materia di neurologia, di uno dei due ausiliari, a fronte di rilievi provenienti da un medico specializzato solo nella branca della medicina legale.
Le c.t.u., le quali hanno esaminato (ed espressamente richiamato) tutta la documentazione versata in atti e, dunque, anche quella in questa sede invocata dall'appellante, hanno posto in evidenza che:
- la TE Gravis è una malattia rara della giunzione neuromuscolare di origine autoimmune la cui diagnosi si basa sull'esame clinico e su accertamenti diagnostici quali: elettromiografia di singola fibra, test di Desmedt, test al Tensilon, ricerca di anticorpi anti-recettore dell'Acetilcolina, Anti Musk, anti-LRP-4, anti-muscolo striato;
8 - in conseguenza della variabilità dei pattern immunologici e delle forme cliniche che caratterizzano la malattia, la negatività di uno o più di tali esami non esclude la diagnosi;
- nel caso di specie, il quadro clinico di ptosi palpebrale sensibile ad affaticamento, ravvisato nella Cacace anche nel corso della visita collegiale svolta ad inizio delle operazioni peritali, e la reiterata positività all'elettromiografia di singola fibra, esame eseguito nel Dicembre 2002 e ripetuto nel Giugno 2008, inducono a confermare la diagnosi di TE Gravis, in forma oculare, risultandone confermati sin dall'esordio i relativi criteri;
- la negatività delle ricerche anticorpali e delle altre indagini diagnostiche effettuata sulla paziente non escludono la diagnosi;
- di contro, la diagnosi di “miopatia”, ossia di una patologia del muscolo, riguarda una definizione nosografica estremamente generica e non ha sufficiente supporto né nell'obiettività clinica, né negli esami strumentali effettuati, essendo peraltro basata su reperti elettromiografici poco definiti;
- l'incertezza diagnostica è verosimilmente da ricondurre alla paucità della compromissione neurologica ravvisabile nella specie, limitata all'abbassamento di una palpebra ed alla coesistenza di segni di poliartrosi, elementi che hanno reso meno chiaro il quadro clinico;
- in conseguenza di quanto detto, la prescrizione della terapia farmacologica era da considerarsi adeguata alla diagnosi;
- è verosimile che la patologia da cui è affetta la paziente abbia vissuto fasi di diversa gravità, come è comune nella sicchè non Parte_3 stupisce il fatto che nel 2005 fosse stato necessario incrementare la terapia con l'introduzione dell'immunosoppressore IN (con beneficio), e, invece, nel 2008, alla sospensione della terapia farmacologica, non si fossero verificate significative variazioni cliniche, fino all'epoca attuale;
9 - per quanto concerne i possibili effetti sul sistema scheletrico della terapia con cortisonici, come è documentato, la paziente presentava segni radiologici di osteoporosi sin dall'epoca della prima diagnosi di TE (2002) e gli specialisti che le avevano prescritto il trattamento farmacologico steroideo avevano fin da subito associato farmaci per il trattamento farmacologico;
pertanto, sebbene le fratture vertebrali occorse nel 2006 siano certamente conseguenza di osteoporosi, la relazione causale tra le stesse fratture e il trattamento steroideo è difficile da chiarire, sussistendo già prima della terapia una condizione di osteoporosi, che è destinata naturalmente ad aggravarsi nel tempo.
Ancora, le ausiliarie, in risposta alle osservazioni critiche formulate alla bozza di relazione inviata alle parti, hanno ulteriormente chiarito che:
- la ptosi palpebrale asimmetrica (presente solo a destra) che peggiora dopo affaticamento, di cui risultava affetta la paziente, è un segno tipico della forma Oculare di TE Gravis, non riconducibile patognomonicamente ad alcuna forma di “miopatia”.
- la negatività al test di Desmedt – test neurofisiologico di studio dei potenziali elettrici muscolari dopo stimolazione ripetuta, effettuato dalla paziente a fine 2002 – non esclude la correttezza della diagnosi resa dai neurologi convenuti, risultando il test negativo nel 67% dei pazienti con Miasstenia Gravis Oculare;
- la ricerca di anticorpi anti-recettore dell'Acetilcolina, effettuata sulla paziente con esito anch'esso negativo, dà il medesimo risultato su di una percentuale tra il 33 ed il 77% dei pazienti affetti da Mistenia Pt_3
Oculare;
e ribadito, con riguardo alle conseguenze del trattamento steroideo sulla salute della Cacace, che è dimostrata la sussistenza di osteoporosi in epoca antecedente al trattamento prescritto per la in ogni caso associato, fin dal Parte_4 suo inizio, all'uso di farmaci per la cura dell'osteoporosi, sicchè non vi sono elementi a sostegno di un danno biologico iatrogeno.
Per quanto detto, non avendo l'appellante individuato profili di indagine nuovi, incerti o inesplorati ed avendo le ausiliarie ampiamente motivato la loro non
10 condivisione delle diagnosi alternative rassegnate dai sanitari di altri ospedali (peraltro in maniera non solidamente argomentata) e dal c.t.p., non ricorrono le condizioni per disporre l'esperimento di una nuova consulenza tecnica di ufficio.
In virtù di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
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A seguito del rigetto dell'impugnazione, , soccombente, Parte_1 benchè ammesso al patrocinio dello Stato, è ugualmente tenuto al pagamento, in favore di Controparte_1
di
[...] [...]
, di TR [...]
e di delle spese del presente grado CP_3 Controparte_7 di giudizio (Cass. Civ., sez. VI, n. 25653/2020; sez. VI, n. 10053/2012), che si liquidano, per ciascuno, - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €7.400,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.600,00 per la fase di studio della controversia,
€1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.600,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA (salvo che nei confronti dell' per cui si riconoscono gli oneri riflessi ex CP_8 lege, in considerazione del patrocino da parte dell'Avvocatura interna) e rimborso forfetario come per legge.
In particolare, la condanna della compagnia assicuratrice terza chiamata in garanzia si giustifica in forza del principio, ampiamente consolidato, secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ne ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se questi non abbia formulato domande nei confronti del terzo stesso, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 6144/2024; sez. II, n. 34375/2023; sez. I, n. 10364/2023).
11 Nella fattispecie, non ha opposto alcuna Controparte_7 eccezione alla operatività della polizza in favore di , sicchè la Controparte_3 chiamata in causa non può considerarsi né manifestamente infondata né palesemente arbitraria.
Per quanto attiene alle spese sostenute dalle terze chiamate
[...]
e deve evidenziarsi che Controparte_5 Controparte_6
l'attore non ha proposto la domanda, nè l'appello, nei confronti di tali parti, sicchè la notificazione dell'impugnazione ha assolto alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza.
Inoltre, le domande di garanzia nei confronti dei predetti terzi, sostanzialmente ritenute assorbite dal primo giudice, non sono state riproposte nel giudizio di appello dai chiamanti in causa, , non costituitosi, e Controparte_4 CP_8 come invece imposto dall'art. 346 c.p.c..
Ne consegue che le compagnie, pur costituitesi, non avendo svolto impugnazione incidentale, non hanno diritto alla condanna in loro favore delle spese di giudizio a norma dell'art. 91 c.p.c., che richiede la qualità di parte (Cass. Civ., sez. VI, n. 4352/2019; sez. I, n. 5508/2016; sez. III;
n. 2208/2012).
Nulla, infine, per le spese nei confronti del convenuto non costituito
[...]
. CP_4
A seguito del rigetto dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché
versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o
12 di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2270/2022, del 12 maggio Parte_2
2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6615/2015 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
di
[...] TR
, di e della
[...] Controparte_3 Controparte_7
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, per
[...] ciascuno, in complessivi €7.400,00 per compensi, oltre CPA, IVA (salvo che nei confronti dell per cui si riconoscono gli oneri riflessi ex CP_8 lege, in considerazione del patrocino da parte dell'Avvocatura interna) e rimborso forfetario come per legge;
- nessuna spesa ripetibile da Controparte_5 [...]
e ; Controparte_6 Controparte_4
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 05 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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