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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/08/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1079/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato VICARI MARCO appellante
contro
Controparte_1
rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato SCHIFANO SABINA appellata
e
CP_2
appellato contumace
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1368\2018, emessa l'11-12 novembre 2018, il Tribunale 1 di Agrigento rigettava la domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti delle parti appellate specificate in epigrafe, per le lesioni asseritamente subite in seguito ad un sinistro stradale in qualità di trasportato, spese compensate.
Il primo giudice riteneva non raggiunta la prova del fatto storico dedotto in giudizio, quale causa petendi della domanda.
L'attore soccombente impugna la sentenza con un unico motivo: errata valutazione del compendio probatorio e conseguente erroneità della sentenza per avere ritenuto il difetto di prova del sinistro dedotto.
L'appellante chiede quindi, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle proprie domande, vinte le spese.
non è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio, CP_2
e deve essere dichiarato contumace.
La società appellata si costituisce e resiste al gravame, con il favore delle spese.
Ciò premesso l'appello è fondato.
Infatti, i due testi escussi, dichiaratisi testimoni oculari del sinistro, hanno reso deposizioni analitiche e circostanziate, intrinsecamente coerenti e tra di loro del tutto concordanti.
Infatti, il teste dichiarava: In ordine al Testimone_1
punto n.1 atto di citazione il teste riferisce che il 27/05/2008, intorno alle
14,30 si trovava a percorrere la Via Santo Stefano a bordo della propria della propria autovettura Golf alla guida di detta macchina e vi era come trasportato il sig. e mi trovavo ad una distanza di circa Persona_1
20 metri dalla Fiat Ulisse condotta da . CP_2
ADR: Conferma il punto 2 dell'atto di citazione (ovvero che “Giunta nei pressi dell'imbocco della strada che conduce al viadotto per Porto
Empedocle, sbandava e finiva, verso destra, fuori dalla sede stradale, contro un marciapiede”);
2 Testim
In ordine al punto 3 posso affermare di avere soccorso l'auto incidentata, di avere visto l'autista scendere dall'autovettura, mentre gli altri due soggetti erano rimasti dentro. Li ho aiutati a scendere e li ho accompagnati in ospedale;
mi sono assicurato che non avevano nulla di grave e sono andato via dovendomi recare al lavoro.
ADR: A puntualizzazione il teste riferisce che sia la Fiat Ulisse, che la
Golf andavano in direzione Porto Empedocle dalla Via Santo Stefano.
ADR: Ricordo che la ruota anteriore destra, a seguito dell'urto, si era completamente frantumata.
A sua volta, il teste dichiarava: “ il 27/05/2008, intorno Persona_1
alle 14,30 si trovava a bordo della Volkswagen Golf insieme al sig.
[...]
che è mio cognato ed andavamo in direzione Testimone_1
Porto Empedocle.
ADR: Ho visto una Fiat Ulisse, che ci anticipava, che andava verso la stessa direzione, quando è sbandata a destra concludendo la corsa sul marciapiede.
ADR: Resici conto dell'incidente, mio cognato ha frenato la corsa abbiamo soccorso i malcapitati, in particolare i due soggetti trasportati li abbiamo accompagnati in Ospedale con la macchina di mio cognato.
Giunti al P. Soccorso li abbiamo lasciati lì e posso dire che gli stessi erano spaventati e doloranti, quindi ce ne siamo andati”.
Non si condivide l'assunto del primo giudice, secondo il quale il lasso di tempo intercorso tra l'orario del sinistro riferito dal teste (14.30) e l'orario d'ingresso al Pronto Soccorso (15.45) sarebbe incompatibile con i fatti narrati, tenuto conto che il primo orario è solo indicativo, considerato altresì i tempi fisiologici di intervento ed assistenza dei testi, di trasporto al Pronto Soccorso ed i tempi di attesa (presumibilmente non brevi) per l'accettazione.
3 Ancora, risulta smentito l'assunto secondo cui l'autovettura sul quale viaggiava l'appellante fosse rimasta illesa, alla luce delle dichiarazioni del teste (ruota anteriore destra frantumata). Tes_1
Quanto alla condotta dei soccorritori, che si limitarono ad accompagnare l'infortunato e andarono via senza aspettare l'accettazione presso il P.S., né l'esito del ricovero -condotta che secondo il primo giudice non sarebbe plausibile alla luce delle condizioni dell'infortunato ed inficerebbe l'attendibilità dei testi – si ritiene che sia del tutto compatibile con le lesioni riscontrare (che verranno descritte nel prosieguo), che non costituivano impedimento per il danneggiato di chiedere soccorso autonomamente, dopo essere stato accompagnato nella vicina struttura ospedaliera.
Ancora, le dichiarazioni rese dal proprietario/conducente del veicolo – senso di marcia opposto a quello riferito dai testi e omessa indicazione dei testi medesimi nel modulo di denuncia del sinistro all'assicurazione - non appaiono idonee ad inficiare la veridicità delle deposizioni testimoniali, dal momento che provengono dal soggetto responsabile del sinistro, quindi titolare di un interesse astrattamente in conflitto con quelli del danneggiato.
In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova della dinamica dedotta in giudizio.
Di conseguenza, l'appellante ha diritto all'integrale risarcimento del danno subito, ai sensi dell'art. 2054, I° comma, c.c.
I sanitari dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento riscontravano: “lombalgia da contraccolpo, trauma tt DX e polso Sn” e veniva dimesso con prognosi di 5 giorni. Successivamente lo stesso veniva seguito presso l'ospedale Sant'Agata di Militello in date diverse e con diagnosi: lombalgia post traumatica da contraccolpo;
trauma polso SX
e alla caviglia DX.
4 In data 25/07/2008, l'appellante eseguiva una TAC lombare (studio privato) con esito: “affossamento traumatico della limitante somatica superiore di L2 con riduzione in altezza del soma vertebrale. Protusione di scavi intraforaminali a Sn a livello di L4, L5 e S1 con segni di conflitto con il sacco durale e le radici omolaterali”.
Presso lo stesso centro e alla stessa data eseguiva eco-polso Sn e caviglia
DX in cui si documenta: nel polso Sn disomogeneità eco strutturale della fibra cartilaginea triangolare verosimilmente compatibile con l'evento traumatico;
borsite del collaterale ulnare;
nella caviglia DX ispessimento ed edemigeno del ligamento peroneo-astragalico anteriore da verosimile lesione distruttiva di I grado. Imbibizione dei tessuti molli periarticolari.
In data 09/09/2008 viene posta diagnosi presso U.O.C. di ortopedia e traumatologia di: lombalgia post traumatica da contraccolpo per lesione di
L2; limitazione funzionale del polso Sn per lesione traumatica del legamento triangolare;
lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore del collo-piede DX. Prognosi 25 giorni con FKT riabilitativa e uso di busto ortopedico.
In data 13/12/2008, l'appellante veniva dichiarato guarito con postumi.
RM lombo sacrale, eseguita presso l'ospedale “Papardo” di Messina in data 28/01/2009, con il seguente esito: “affossamento traumatico della limitante somatica superiore di L2 verosimilmente compatibile con gli esiti traumatici;
ernia paramediana Sn tra L4 – L5 e L5 – S1 con impegno intraforaminale e segni di conflitto con il sacco durale e le emergenze radicolari”.
Il c.t.u. nominato dal giudice ha riscontrato quali postumi stabilizzati agli arti inferiori: Laseguè positiva bilateralmente. Movimenti articolari del tronco limitati ai gradi estremi. Contrattura muscolare paravertebrale con dolenzia alla pressione delle apofisi spinose. Dorso flessione con limitazione di 1/3; limitati ai gradi estremi tutti gli altri movimenti.
5 Flessione del rachide limitata con distanza mano piede di circa 25 cm.
Agli arti superiori: limitazione di circa 1/3 dei movimenti di flesso estensione al polso Sn;
limitati ai gradi estremi gli altri movimenti.
Movimenti di opposizione pollice con le altre dita eseguite con difficoltà dalla mano Sn. Andatura irregolare con segni di zoppie.
Tale postumi, unitamente all'analisi delle cause, circostanze e all'esame della documentazione clinica allegata non pongono dubbi circa il nesso di causa tra evento e lesioni accertate;
la documentazione medica è coerente cronologicamente con il decorso clinico.
Pertanto, si ritiene equa e congrua una valutazione del danno nella misura del 8%(otto).
L'inabilità temporanea, quantificata dal c.t.u. in ITT 40 giorni e ITP giorni 50, va riconosciuta in 90 giorni di ITP, più coerentemente con il tipo di lesioni accertate sopra descritte.
A titolo di danno non patrimoniale (personalizzato) e patrimoniale (spese mediche documentate) può essere liquidato in favore dell'appellante l'importo richiesto di euro €.17.597,50, non superiore a quello calcolato sulla base delle tabelle del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti.
Per contro, non può essere riconosciuto in suo favore il danno da ridotta capacità lavorativa, in difetto di specifica allegazione e prova.
Sul superiore importo devono essere calcolati gli interessi compensativi secondo i dettami della pronuncia della Suprema Corte n. 1712\1995, pari ad euro 3.868,67, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, dichiara la contumacia di;
CP_2
6 in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. n. 1368\2018, emessa l'11-12 novembre 2018 dal Tribunale di
Agrigento, condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno in favore dell'appellante, pari ad euro 21,466,17, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo;
condanna gli appellati alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, in favore dell'appellante, pari a complessivi euro
5.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2025 della terza sezione civile della Corte di Appello di Palermo.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1079/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato VICARI MARCO appellante
contro
Controparte_1
rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato SCHIFANO SABINA appellata
e
CP_2
appellato contumace
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1368\2018, emessa l'11-12 novembre 2018, il Tribunale 1 di Agrigento rigettava la domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti delle parti appellate specificate in epigrafe, per le lesioni asseritamente subite in seguito ad un sinistro stradale in qualità di trasportato, spese compensate.
Il primo giudice riteneva non raggiunta la prova del fatto storico dedotto in giudizio, quale causa petendi della domanda.
L'attore soccombente impugna la sentenza con un unico motivo: errata valutazione del compendio probatorio e conseguente erroneità della sentenza per avere ritenuto il difetto di prova del sinistro dedotto.
L'appellante chiede quindi, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle proprie domande, vinte le spese.
non è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio, CP_2
e deve essere dichiarato contumace.
La società appellata si costituisce e resiste al gravame, con il favore delle spese.
Ciò premesso l'appello è fondato.
Infatti, i due testi escussi, dichiaratisi testimoni oculari del sinistro, hanno reso deposizioni analitiche e circostanziate, intrinsecamente coerenti e tra di loro del tutto concordanti.
Infatti, il teste dichiarava: In ordine al Testimone_1
punto n.1 atto di citazione il teste riferisce che il 27/05/2008, intorno alle
14,30 si trovava a percorrere la Via Santo Stefano a bordo della propria della propria autovettura Golf alla guida di detta macchina e vi era come trasportato il sig. e mi trovavo ad una distanza di circa Persona_1
20 metri dalla Fiat Ulisse condotta da . CP_2
ADR: Conferma il punto 2 dell'atto di citazione (ovvero che “Giunta nei pressi dell'imbocco della strada che conduce al viadotto per Porto
Empedocle, sbandava e finiva, verso destra, fuori dalla sede stradale, contro un marciapiede”);
2 Testim
In ordine al punto 3 posso affermare di avere soccorso l'auto incidentata, di avere visto l'autista scendere dall'autovettura, mentre gli altri due soggetti erano rimasti dentro. Li ho aiutati a scendere e li ho accompagnati in ospedale;
mi sono assicurato che non avevano nulla di grave e sono andato via dovendomi recare al lavoro.
ADR: A puntualizzazione il teste riferisce che sia la Fiat Ulisse, che la
Golf andavano in direzione Porto Empedocle dalla Via Santo Stefano.
ADR: Ricordo che la ruota anteriore destra, a seguito dell'urto, si era completamente frantumata.
A sua volta, il teste dichiarava: “ il 27/05/2008, intorno Persona_1
alle 14,30 si trovava a bordo della Volkswagen Golf insieme al sig.
[...]
che è mio cognato ed andavamo in direzione Testimone_1
Porto Empedocle.
ADR: Ho visto una Fiat Ulisse, che ci anticipava, che andava verso la stessa direzione, quando è sbandata a destra concludendo la corsa sul marciapiede.
ADR: Resici conto dell'incidente, mio cognato ha frenato la corsa abbiamo soccorso i malcapitati, in particolare i due soggetti trasportati li abbiamo accompagnati in Ospedale con la macchina di mio cognato.
Giunti al P. Soccorso li abbiamo lasciati lì e posso dire che gli stessi erano spaventati e doloranti, quindi ce ne siamo andati”.
Non si condivide l'assunto del primo giudice, secondo il quale il lasso di tempo intercorso tra l'orario del sinistro riferito dal teste (14.30) e l'orario d'ingresso al Pronto Soccorso (15.45) sarebbe incompatibile con i fatti narrati, tenuto conto che il primo orario è solo indicativo, considerato altresì i tempi fisiologici di intervento ed assistenza dei testi, di trasporto al Pronto Soccorso ed i tempi di attesa (presumibilmente non brevi) per l'accettazione.
3 Ancora, risulta smentito l'assunto secondo cui l'autovettura sul quale viaggiava l'appellante fosse rimasta illesa, alla luce delle dichiarazioni del teste (ruota anteriore destra frantumata). Tes_1
Quanto alla condotta dei soccorritori, che si limitarono ad accompagnare l'infortunato e andarono via senza aspettare l'accettazione presso il P.S., né l'esito del ricovero -condotta che secondo il primo giudice non sarebbe plausibile alla luce delle condizioni dell'infortunato ed inficerebbe l'attendibilità dei testi – si ritiene che sia del tutto compatibile con le lesioni riscontrare (che verranno descritte nel prosieguo), che non costituivano impedimento per il danneggiato di chiedere soccorso autonomamente, dopo essere stato accompagnato nella vicina struttura ospedaliera.
Ancora, le dichiarazioni rese dal proprietario/conducente del veicolo – senso di marcia opposto a quello riferito dai testi e omessa indicazione dei testi medesimi nel modulo di denuncia del sinistro all'assicurazione - non appaiono idonee ad inficiare la veridicità delle deposizioni testimoniali, dal momento che provengono dal soggetto responsabile del sinistro, quindi titolare di un interesse astrattamente in conflitto con quelli del danneggiato.
In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova della dinamica dedotta in giudizio.
Di conseguenza, l'appellante ha diritto all'integrale risarcimento del danno subito, ai sensi dell'art. 2054, I° comma, c.c.
I sanitari dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento riscontravano: “lombalgia da contraccolpo, trauma tt DX e polso Sn” e veniva dimesso con prognosi di 5 giorni. Successivamente lo stesso veniva seguito presso l'ospedale Sant'Agata di Militello in date diverse e con diagnosi: lombalgia post traumatica da contraccolpo;
trauma polso SX
e alla caviglia DX.
4 In data 25/07/2008, l'appellante eseguiva una TAC lombare (studio privato) con esito: “affossamento traumatico della limitante somatica superiore di L2 con riduzione in altezza del soma vertebrale. Protusione di scavi intraforaminali a Sn a livello di L4, L5 e S1 con segni di conflitto con il sacco durale e le radici omolaterali”.
Presso lo stesso centro e alla stessa data eseguiva eco-polso Sn e caviglia
DX in cui si documenta: nel polso Sn disomogeneità eco strutturale della fibra cartilaginea triangolare verosimilmente compatibile con l'evento traumatico;
borsite del collaterale ulnare;
nella caviglia DX ispessimento ed edemigeno del ligamento peroneo-astragalico anteriore da verosimile lesione distruttiva di I grado. Imbibizione dei tessuti molli periarticolari.
In data 09/09/2008 viene posta diagnosi presso U.O.C. di ortopedia e traumatologia di: lombalgia post traumatica da contraccolpo per lesione di
L2; limitazione funzionale del polso Sn per lesione traumatica del legamento triangolare;
lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore del collo-piede DX. Prognosi 25 giorni con FKT riabilitativa e uso di busto ortopedico.
In data 13/12/2008, l'appellante veniva dichiarato guarito con postumi.
RM lombo sacrale, eseguita presso l'ospedale “Papardo” di Messina in data 28/01/2009, con il seguente esito: “affossamento traumatico della limitante somatica superiore di L2 verosimilmente compatibile con gli esiti traumatici;
ernia paramediana Sn tra L4 – L5 e L5 – S1 con impegno intraforaminale e segni di conflitto con il sacco durale e le emergenze radicolari”.
Il c.t.u. nominato dal giudice ha riscontrato quali postumi stabilizzati agli arti inferiori: Laseguè positiva bilateralmente. Movimenti articolari del tronco limitati ai gradi estremi. Contrattura muscolare paravertebrale con dolenzia alla pressione delle apofisi spinose. Dorso flessione con limitazione di 1/3; limitati ai gradi estremi tutti gli altri movimenti.
5 Flessione del rachide limitata con distanza mano piede di circa 25 cm.
Agli arti superiori: limitazione di circa 1/3 dei movimenti di flesso estensione al polso Sn;
limitati ai gradi estremi gli altri movimenti.
Movimenti di opposizione pollice con le altre dita eseguite con difficoltà dalla mano Sn. Andatura irregolare con segni di zoppie.
Tale postumi, unitamente all'analisi delle cause, circostanze e all'esame della documentazione clinica allegata non pongono dubbi circa il nesso di causa tra evento e lesioni accertate;
la documentazione medica è coerente cronologicamente con il decorso clinico.
Pertanto, si ritiene equa e congrua una valutazione del danno nella misura del 8%(otto).
L'inabilità temporanea, quantificata dal c.t.u. in ITT 40 giorni e ITP giorni 50, va riconosciuta in 90 giorni di ITP, più coerentemente con il tipo di lesioni accertate sopra descritte.
A titolo di danno non patrimoniale (personalizzato) e patrimoniale (spese mediche documentate) può essere liquidato in favore dell'appellante l'importo richiesto di euro €.17.597,50, non superiore a quello calcolato sulla base delle tabelle del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti.
Per contro, non può essere riconosciuto in suo favore il danno da ridotta capacità lavorativa, in difetto di specifica allegazione e prova.
Sul superiore importo devono essere calcolati gli interessi compensativi secondo i dettami della pronuncia della Suprema Corte n. 1712\1995, pari ad euro 3.868,67, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, dichiara la contumacia di;
CP_2
6 in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. n. 1368\2018, emessa l'11-12 novembre 2018 dal Tribunale di
Agrigento, condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno in favore dell'appellante, pari ad euro 21,466,17, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo;
condanna gli appellati alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, in favore dell'appellante, pari a complessivi euro
5.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2025 della terza sezione civile della Corte di Appello di Palermo.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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